'108 A. staatsrechtl. Entscheidg. IV. Abschnitt. Kantonsverfassungen.
arguer d'une violation du principe de la separation des pou-
voirs. Par son arrete du 8 Mai, le Conseil d'Etat de Geneve
s'est borne a executer une loi, promulguee par Ie Grand Con-
seil, et prescrivant le depot des registres, objet du litige, en
mains des autorites constitutionnelles qui representent la
con-
fession catholique. Une semblable disposition ne prejuge point
la question de
propriete privee des dits registres, laquelle
pourra toujours, comme
il a ete dit plus haut, elre revendi-
quee par les recourants, s'ils s'y estiment fondes, devant les
Tribunaux ordinaires.
Le Tribunal federal n'a point a exami-
ner cette question de propriete, puisqu'il se trouve, dans l' es-
pece,
nanti d'un recours portant exclusivement sur des griefs
de droit publie.
4° Les reeourants r,eelamant les susdit.s registres unique-
ment eomme leur propriete personnelle , le Tribunal federal
ne se trouve point iei en presenee d'une des contestations de
droit
prive auxquelles donne lieu Ia creation de communau-
tes
religieuses nouvelles, ou une scission de communautes
religieuses existantes
(Const. fed., art. 50), -contestations
rentrant dans sa competenee, aux termes de l'art. 59 chiffre 6
de
la loi sur l' organisation judieiaire federale .
Le Tribunal
federal n'a donc point a se preoccuper du litige
aetuel
a ce point de vue.
Par ces motifs,
Le Tribunal federal
prononce:
Le recours est
ecarte comme mal fonde.
23. Sentenza del 20 dicembre 1877 nella causa Vanini.
Vista l'istanza 16 ultimo scorso novembre colla quale,
faeendo capo all'art. 59 lett.
a e b tlella legge 27 giugno 1874
sulla organizzazione giudiziaria feder ale , Giuseppe
Vanini,
da Mendrisio (canto ne deI Tieino) detenuto e posto in accusa
avanti il Tribunale delle assise eome prevenuto eolpevole di
omicidio volontario commesso sulla persona di
Pietro Den-
Kompetenzüberschreitungen kantonaler Behörden. N° 23. 109
tella e di Iesione personale volontaria recata a danno di Lo-
renzo Dentella, in Bergamo, il giorno 23 giugno 1862,
domanda a questo Tribunale federale , ehe si compiaceia di
ordinare:
n deereto 9 ottobre prossimo passato della eamera di
D accusa deI eantone Tieino e annullato siecome lesivo ai
)l diritti eostituzionali dei cittadini.
20 L'azione penale contro Giuseppe Vanini per il feri-
1! mento avvenuto in Bergamo il 23 giugno 1862 essendo
preseritta, ogni proeedura penale contro il medesimo per il
detto ferimento deve essere soppressa ed
il Vanini dimesso
j) dal careere.
Letta la risposta presentata dalla ridetta eamera di accusa,
in data 4 corrente mese, tendente in prima linea a
far diehia-
rare il Tribunale federale ineompetente a eonoscere e
giudi-
-care deI rieorso in questione, e riferentesi quindi, in sede
subordinata, ai eonsiderandi che servirono di motivazione al
mentovato decreto
deI tI ottobre p. p.
Esaminato il deereto stesso dal quale emerge ehe la eamera
di accusa interpreta ed appliea le disposizioni deI eodiee pe-
nale Tieinese nel senso ehe: trattandosi di un reato eom-
messo in estero stato prevalga seeondo esse il prineipio
)l della territorialita, eioe del1a eompetenza dell'autorita deHo
slato ove fu perpetrato il erimine, salvo i easi di eceezione
speeifieati all'art. 3°; ehe la eompetenza deI giudiee Tiei-
nese essendo nella fattispeeie sussidiaria, essa debba rite-
nersi quale una eontinuazione deIl'azione penale giä. iniziata
j) in Italia, eome dalla relativa sentenza eontumaeiale 19 mag-
gio 1863 della eorte di assise deI cireolo di Bergamo, eon
eui il suddetto Vanini venne eondannato alla pena dei
j) lavori forzali a vita, ete. ; che debbasi quindi rieonoscere
j) sieeome operativa nel eantone la preserizione stabilita dalla
legge italiana, e in qualunque modo inapplieabile il disposto
/) all'ultimo lemma dell'art. 6 deI ridetto eodice penale deI
eantone Ticino. )
Udita la relazione deI giudiee presidente delegato all'istru-
zione della vertenza ;
110 A. Staatsrechtl. Entscheidg. IV. Abschnitt. Kantonsverfassungeu.
Premesso ehe, appoggiandosi il ricorso Vanini ad una vio-
lazione di diritti eostituzionali, la eompelenza deI Tribunale
federale a giudieare sul medesimo non
pUD essere tratta in
eontestazione.
Premesso ehe, sebbene il rieorrente non abbia speeifieata-
mente indieato i diritti eostituzionaIi ehe avr'ebbe leso il
ripetuto deereto della eamera di
aeeusa, appare tuUavia dal
eontesto
deI suo gravame aver egli inteso invoeare quelli ga-
rantiti ai eittadini dall'art 10 della eostituzione eantonale
Tieinese
deI 4 luglio 1830, eosi eoneepito:
Nessuno pud essere arrestato ne processato ehe in virlu
:. delta legge; ne puo esse re sottratto al suo giudiee naturale ;
v ne detenuto oltre 24 ore senza essere presentato al giudiee
D eompetente.
Premesso ehe tale disposizione non fu abrogata da nes-
suna delle riforme eostituzionali deeretate dappoi dal Gran
Consiglio e dal popolo Tieinese.
Premesso ehe dalla logiea e naturale interpretazione di
queslo articolo
10 si fa indubbiamente manifesto ehe la sola
legge in
virtu della quale il eittadino possa essere, nel ean-
tone Tieino arrestato e proeessato e quella vigente net
eantone medesimo.
Premesso ehe, se la costituzione ha
S'arantito al eittadino
il diritto
di non essere sottratto al suo giudiee naturale, a
maggior ragione
va ritenuto avergli essa implicitamente assieu-
rato quello di essere giudieato colla legge del proprio
paese. j)
Premesso ehe questo medesimo prineipio e sanzionato
altresi dall'art.
4 dei eodiee penale Tieinese, disponendo esso,
ehe il eittadino Tieinese deve esser giudieato e punito colle
D leggi del cantone pei erimini 0 delitti eommessi fuori di esso,
quando aItrove non abbia avuto Iuogo proeesso, 0 quando
egli siasi soUratto a giudizio eontradditorio, od all' espia-
)) zione della pena, 0 di parte del1a medesima.
Premesso ehe a tenore dell'art. 4 deI trattato 22 Iuglio 1868
tra la Svizzera e l'Italia per la reciproea estradizione dei de-
linquenti l' estradizione non potra aver luogo se dal fatto
Kompetenzüberschreitungen kantonaler Behörden. N° 23. 111
j) irnputato, dall'inehiesta 0 dalla condanna in poi, secondo le
leggi della stato nel quale il prevenuto od il eondannato si
e rifugiato, e maturata Ia preserizione della azione 0 della
pena.
Premesso ehe, anehe prendendo a base di eomputo la
rnessa in aecusa
per omieidio volontario, l'azione penale a
danno
deI Vanini ::;arebbe estinta (art. 76, 77 e 288 dei eo-
diee penale Tieinese) nel termine di anni venti apartire dal
giorno della eonsumazione deI crimine.
Premesso ehe l'art. b
4 deI ridetto eodiee diehiara pre-
seritta in ogni easo l'azione penale promovibile nel eantone
dopo deeorsa la meta dei termini rispettivamente da lui
stabiliti per la preserizione di ciasehedun crimine 0 de-
j) litto.
Premesso
ehe il deereto in querela della eamera di accusa
fa esplieito appello ai disposti ed ai prineipii saneiti dalle
leggi dei regno d'Italia, ed esclude, a
un tempo, espressa-
mente l'applieazione di quelli portati dal eodiee penale
Tici-
nese.
Considerando ehe
per il suo rifiuto di ,applieare aHa pre-
serizione dell'azione penale ineoata eontre Giuseppe
Vanini i
mentovati artieoli
4, b e relativi deI codiee penale Ticinese,
la camera
di aceusa ha violato apertamente il diritto ehe
spetta
ad ogni eittadino Tieinese di essere giudieato a stregua
della Iegge
Ticinese, e quindi il tassativo preseritto deI gift
citato art. 10 di quella costituzione eantonale ;
11 Tribunale federale
pronuneia:
1° E ammessa l'istanza faUa da Giuseppe Vanini di Mendri-
sio, e annullato il deereto 9 ottobre ultimo scorso della camera
di accusa deI eantone Tieino.
Sono parimenti annullate tuUe quelle altre decisioni ehe
dal detto deereto fossero poseia proeedute.
111° Giuseppe Vanini sara immediatamente dimesso dal ear-
eere, a meno ehe non vi sia per altra causa sostenuto.
:: :::