BGE 44 III 104Recueil officiel du Tribunal fédéral (ATF) / III17 mai 1918Dismissed
In the bankruptcy of Paolina Schaller, the administrator A. Pedrazzini had deposited sale proceeds of CHF 4,122.60 in a bank not designated as a statutory deposit institution. Creditors Margherita Stoffel and Giovanni Bezzola obtained from the cantonal supervisory authority an order to amend the distribution plan so that the full amount, with interest, would be shown as distributable. Pedrazzini appealed, arguing that only the actually available CHF 1,484.40 could be entered and that liability had to be litigated separately. The Federal Tribunal dismissed the appeal, holding that the supervisory authority may determine the creditors' loss through the distribution plan, while the personal liability claim against the administrator must be brought separately under Art. 5 SchKG.
Art. 9, 24, 241 SchKG; Art. 22, 97 Reg. 11 July 1911; Art. 5 SchKG: deposit of estate funds with an institution not designated by the State as depositary; competence of the supervisory authority to determine the loss in the distribution plan. If the bankruptcy administration is entrusted ad hoc to a person and not to an office, the administrator cannot be held directly liable by the supervisory authority for the missing amount. The injured creditors must first bring a civil action under Art. 5 SchKG to establish liability in principle. The supervisory authority is nevertheless competent to require a distribution plan that shows, in separate columns, both the hypothetical distribution had the deposit been proper and the distribution based on the amount actually available, in order to determine the individual creditors' damage (consid. 1-2).
Entscheidungen der Schuldbetreibungs- (voir JAEGER, Comm. ad. art. 67 notes 6 et 18), et e'est ä, elle meme, et non a l'offiee que I'Union vaudoise du eredit doit s'en prendre si elle subit un prejudiee du fait que les poursuites requises n'ont pas eneore ete notifiees. La Chambre des Poursuites et des Faillites prononce: Le reeours est eearte. 30. Sentenza 16 luglio 1918 nella causa A. Pedrazzini. Onde far stabilire, in via di ma,ssima, la responsabilita del- l'amministratore di un fa.llimimto ehe 11a deposto le attiviHt della massa presso un istituto non designato dallo Stato co me ca sa di deposito a sensi dell'art. 24 LEF, i ereditori lesi debbono adire la. via. giudiziaria. Quest'azione spetta, non aHa. massa come tale, ma ai singoli creditori lesi; essa non e quindi soggetta aHa Iegge della maggioranza. La misura deI danno sofferto dai singoli creditoti deve risultare dal piano di riparto, sottoposto alla sorveglianza delle AutoriU di Vigilanza. Modo di determinazione deI danno nello stato di riparto. A. -Nel fallimento di Paolina Schal1 r, gia in Loeamo, l'amministrazione fu affidata ad Amoldo Pedrazzini. avvocato in Loeamo, il quale,. nel riparto e eonto fmale da esso deposto il 14 maggio 1918 espose 4122 fr. 60 per ricavo di vendita dei m9bili, ma poi conteggiö, per il riparto, solo 1484 fr. 40, addueendo ehe avendo de- posto la somma di 4122 fr. 60 presso la Banea canto- nale ticinese, poseia caduta in fallimento, non ne aveva rioovuto ehe una pereentuale di 1484 fr. 40. B. -Con ricorso 22 e 23 maggio 1918 i ereditori Margherita Stoffel in Muralto e Giovanni Bezzola in Locamo, per se e quale rappresentante di diversi altri, domandavano Ia. modificazione deI riparto e conto fmale nel senso ehe vi venisse iscritto l'intiero rieavo della vendita dei mobili nella cifra effettiva di 4122 fr. 60 cogli interessi al 3 % fino al deposito dello stato di ripar- und Konkurskammer No' 30.
tizione. Essi adduoovano ehe l'amministratore avrebbe dovuto deporre Ia SOmma precitata, non presso la Banca cantona1e ticinese, ma presso il Credito tieinese in Lo- camo, solo stabilimento designato dallo Stato come sta- bilimento di deposito per il distretto di Locarno. Ciö facendo, 1a massa non avrebbe subito alcun danno data Ia responsabilita deUo Stato per gli istituti di de: posito da esso seelti. C. -Con decisione 13 giugno 1918 l'Atitorita canto- nale di Vigilanza ammise il ricorso per i motivi seguenti : Secondo il decreto governativo 29 settembre 1891 la Banea eantonale tieinese non era stabilimento di depo- sito autorizzato dallo Stato per il distretto di Locamo : tale istituto era inveee il Credito ticinese. Pur non es- sendo il caso di esaminare se 10 Stato avrebbe dovuto rispondere dell'intiera somma se essa fosse stata de- posta presso il Credito tieinese, pure fallito, e fuori di dubbio ehe l'amministratore A. Pedraizini deve dar scarico alla massa deUa somma totale di 4122 fr. 60: tale sua obbligazione e di diritto pubblico eseeutivo e non di natura eivile, onde ineombe aU' Autorita di Vigilanza il preserlvere ehe egli abbia ad adempiere a questo suo obbligo, riservata ai ereditori ogni ulteriore eventuale azione.a sensi dell'art. 5 LEF. Conchiudendo, l' Autorita di Vigilanza faeeva obbligo all'amministra- tore di allestire e deporre nuovamente 10 stato di riparto e eonto fimile conteggiando nell'attivo da dividere Ia somma di 4122 fr. 60 e relativi interessi al 3% dalla data dell'incasso sino al riparto. . D. -Da questa decisione A. Pedrazzini ha ricorso al Tri- bunale federale domandandone 1 'annullamento. Esso affer- ma in sostanza: Lo stato di riparto non puö indicare come ripartibili in contanti ehe le somme ehe effetti- vamente stanno a disPQsizione dei ereditori: dunque, per quanta concerne il ricavo dei mobili, ehe 1484 fr. 40. Se vi sono perdite imputabili all'amministrazione esse non potranno venir comprese nelI'attuale stato di ri-
106 Entscheidungen dnr Schuldbetreibungs- parto. D'altro canto, l'Autorita di Vigilanza non e competente per decidere della respönsabilitä dell'am- ministratore, azione che deve essere proposta al giudice e alla quale, deI re sto , la maggioranza dei creditori puo rinunciare. Considerando in diritto:
In virtiJ. degli art. 9, 24 e 241 LEF, 22 e 97 deI regolaIIlento 11 Iuglio 1911 sull'amministrazione degli uffici dei fallimenti non sembra dubbio che il ricorrente debba sopportare Ie conseguenze di aver deposto la somma in questione presso un istituto che 10 Stato non aveva designato come cassa dei depositi (Banca cantonale ticinese anzicche presso il Credito ticinese). A eio nulla muta la circostanza ehe anehe il Credito ticinese sia in -seguito caduto in fallimento: che 10 Stato e responsabile degli istituti ehe esso designa come istituti di deposito. Ma poiche nella fattispeeie l'amministrazione deI fallimento non era stata affidata all'ufficio ma a per- sona ad hoc (appunto al rieorrente), nel senso degli art. 237 e 241 LEF, 10 Stato non puo .essere dichiarato senz'altro responsabile delle somme percepite dall'am- ministratore : i creditori lesidovranno anzitutto pro- cedere eontro l'amministratore a stregua dell'art. 5 LEF onde far stabilire, in via dL massima, la sua responsa- biJita. Invece e di competenza dell' Autoritä di Vigi- lanza, e quindi di questa Corte eildeterminare la misura deI danno subito dai singoli ereditori: il ehe non puo arni se non in base aregolare piano di riparto (di cui 11 neavo della vendita dei mobili non e ehe un elemento). l'allestimento deI quale e sottoposto aHa sorveglianza dell'Autontä di Vigilanza. E poiehe l'azione di respon- sabilitä non spetta alla massa eome tale, ma ai singoli creditori nella misura deI danno patito (e di quest'azione quindi non puo disporre la maggioranza dei ereditori come erroneamente ritiene il ricorrente, RU 43 IH. und Konkurskammer. N° 31.
p. 285), oeeorre ehe risulti dallo stato di riparto quale mina petterebbe ai singoli ereditori ove l'importo In quesbone fosse stato deposto in modo regolare e restituito all'amministratore nella sua totalitä. Do- vnnno dunque venir allestiti due stati di riparto 0, PlUttosto, 10 stato di riparto dovra eontenere due eo- lonne: nella prima sam menzionato cio ehe dovrebbe pertoccare ai singoli creditori ove la SOmma in ques- tione fosse stata regolannente deposta e restituita, e, nena. seconda. la somma che pertocea ai singoli eredi- ton In base a quello ehe attualmente c'e da ripartire' (dunque sulla base di 1484 fr. 40). Tale edel resto anehe il senso della querelata decisione quantunque espresso forse in modo insufficiente. Evidentemente l'istanza cantonale non ha ordinato un nuovo stato di riparto o?,de denidere definitivamente essa stessa Ia questione dl maSSlilla della responsabilita deI rieorrente: altri- menU non avrebbe riservato ai ereditori l'azione di cui all'art. 5 LEF. Essa l'ha ordinato solamente allo seopo di fissare l'importo ehe spetterebbe ai singoli eredntori se il deposito fosse stato regolare e quindi la mIsura nella quale i singoli ereditori possono ehiedere risareimento dall'amministratore, posto ehe il giudice ne afIenni Ia responsabilita. La camera esccuzioni e lallimenti pronuncia: Il ricorso e respinto nei sensi dei considernndi. 31. Entscheid vom 16. August 1918 i. S. ltonsumgenossenschaft Birseck. Art. 153 Abs. 2 SchKG in der Retentionsbetreibung nicht anwendbar. Dritteigentümer von Retentionsgegenständen ist nicht berechtigt Recht vorzuschlagen. A. -Am 17. Mai 1918liess die heutige Rekurrentin die Konsumgenossenschaft Birseck in Oberwil bei Josef