Art. 4 and 6 LCA; duty of disclosure in life insurance and starting point of the rescission period; written answers in a separate medical questionnaire are subject to the statutory duty to disclose if they concern risk-relevant facts. The policy document is evidence only and does not limit the contractual basis to the application form. Relevance is determined by the potential influence of the concealed circumstance on the insurer's decision to contract or on the agreed terms; a causal link with the insured event is unnecessary, and the statute presumes relevance for facts asked in writing. Under Art. 6 LCA, the rescission period begins only with actual knowledge of the concealment; a due-diligence or constructive-knowledge test cannot be read into the provision (consid. 1-2).
Versicherungsvertrag. No 78. Die Klägerill kann so dann die Gültigkeit der Ver- pfändung zu Gunsten der Beklagten auch nicht des- wegen in Frage zielten, weil die Anzeige an den Ver- sicherer erst zirka vier Jahre nach Abschluss des Ver- pfändungsvertrages erfolgte. Das Gesetz verlangt nicht eine unitas aclus, auch eine nachträgliche Mitteilung an den Versicherer muss daher genügen, um das Pfand- recht zur Entstehung zu bringen. 78. Sentenza S novembre 19 1 della IIa aedone eivile neHa causa ( La Ginevrina )) c. Eredi tu C. B. Assicurazione sulla vita. Dichiarazioni inveritiere dell'assi- curato. Cadono in considerazione anche le dichiarazioni scritte non contenute neHa proposta d'assicurazione stessa ma in aItro questionario, purehe riguardino fatti rilevanti per l'apprezzamento deI rischio a sensi dell'art. 4 deHa Iegge sul contratto di assicurazione. -Nozione della rile- vanza dei fattl soggetti a denunzia. -Il termine di recesso dal coutratto di ctU all'art. 6 della Iegge decorre dal mo- mento in cui l'assicuratore ha avuto conoscenza deI faUo occultato, non da quello in cui, procedendo coll'ordinaria diligenza, avrebbe potuto averJa. Ritenllto in linea di jatto: A. --I1 3 ottobre 1918 la societa di assieurazioni La Ginevrina in Ginevra. eonehiudeva eolI'ora de- funto C. R., un eontratto di assieurazione sulla vita per 50,000 franehi pagabili al decesso dell'assieurato 0, al phi tardi, il 3 ottobre 1933. La polizza di assieurazione menziona ehe il eontratto e basato su una proposta deI 20 settembre 1918 e ehe le diehiaraziolli deI propo- neute ivi)) eOlltenute sono eouformi aHa veritä.. Essa e firmata dallo R. e eontiene, oltre le indicazioni sui suoi dati personali e sulla natura dell'assieurazione. l'indirizzo deI medien abituale deI proponente (Prof. Dr C.), il quale viene dispensato dal segreto professio- Versicherungsveruag. N° 78.
nale e autorizzato a dare (( aUa soeiela assieuratrice J) tutte le indieaziolli ehe essa liputera neeessarie per la formazione deI eontratto. Il questionario eoneernente le eOlldizioui di salute deU'assicurando, sottopostogli dal Dott. M. in Lugano previo esame medico, e eontenuto in un atto separato datato deI 29 settembre 1918 e pure firmato dal R. Oltre la menziolle ehe le diehiarazioni deI proponente sono eonformi a verita e ehe esso nulla ha llascosto ) ehe possa indurre Ia eompagnia in errore sull'apprez- zamento deU'assiem'azione , il questionado contiene le domaude e le risposte seguenti : Domande: Risposie: 3 a) Godete abitualmente bUOlla salute '? Si. b) Come e attualmente la vostra salute? . BUOllfl. c) A vete qualehe malattia apparente 0 nascosta ? .. , . . .......... No. d) A vete sofferto delle malattie, illdisposi- zioni, infortuni phi 0 menü grav!? . . . . . No. c) Quale medien vi ha eurato '1 .... Nessuno. f) Siete ogni volta perfettamente guarito? Si. 8 a) Avete avuto malattie degli organi genito-urinari? . . . . . . . . . . . . . No. b) Ha l'urina delle volte eontenuto dei residui di renella, dei caleoli, deU'albumina o dello zucehero '? . No. ß. -Poeo tempo dopo la stipulazione deI contratto, nel novembre 1918, R. fu eolpito da grippe in forma gl'ave eon fenomeni di broneo-polmonite e con gravi eomplicazioni al euore ed al rene. Fu rieoverato aU'o- spedale, dove fu eurato dai Dott! C. e M. Dimesso gua- rito verso la fine di dieembre, ebbe, nel gennaio 1919, una rieaduta ehe 10 porto alla morte il 23 aprile l( per riaeutizzazione deI proeesso nefritico e gravi fenomeni di miocardite . C. -Nel frattempo, 1'11 dicembre 1918, era perve- nuta aUa direzione deUa Ginevrina una lettera anonima
-J78 Versicherungsvertrag. N° 78. ehe non si trova all'incarto, ma di eui l'istanza canto- naIe aeeerta il contenuto. Diceva 10 scritto ehe l'assi- eurato era in fin di vita, ehe la sua salute era sempre stata preearia e ehe non si eapiva eome avesse potuto essere assicurato. Ricevuta questa lettera, la societa dava immediatamente incarico al suo rappresentante generale pel Ticino, di procedere ad una pronta inchiesta sullo stato di salute dell'assieurato al momento della eonclusione deI contratto e di esigere l'autopsia se il deeesso fosse gia intervenuto. n rappresentante, seu- tito in seguito eome teste, ebbe a diehiarare ehe l'in- ehiesta, alla quale proeedette, era riuscita difficile e dclieata sopratutto perehe i mediei,eui si era rivolto, erano molto riservati. Il 14 marzo 1919 pe1'ö ottenne dal Dott. O. il seguente eertifieato: ( Dietro riehiesta )) dichiaro di aver curato negli anni 1915/16 e parte ') deI 1917 C. H. Il medesimo em affetto da manifesta- i) zioni terzim'ie sifilitiehe eomplieate da nefrite paren- ) ehinatose. ) D. -In base a questo eertificato e allegando ehe l'assieurato si era reso eolpevole di dichiaraziolli illve- ritiere la Gillevrilla, conlettera deI 3 aprile 1919, recedeva dal eontratto a sensi dell'art. 6 della legge federale sul eontratto di assicurazione e, morto C. R., si rifiutava di solvere ai suoi eredi la somma di 50,000 franehi. E. -Domle la eausa attuale, clall'istruzione della quale risultano assodate le cireostanze di fatto seguenti: In epoea non precisata ma non 1'eeente, C. R. aveva eOll- tratto Ia lue. Da quali mediei esso sia stnto eurato per questa malattia prima deI 1913, non risulta dall'inearto. Nel 1913 e 1914 fu eurato dal Dott. de P., nel 1916 dal Dott. A., nel 1915 i16 e parte deI 1917 dal Dr O. Il Prof. e. l'avcva, nel 1915, avuto in cu ra per fenomeni ner- vosi riferibili ad uua forma tabetiea frusta ehe gli aVCVUllO dato il sospetto ehe fossero di origine sifiIi- tica e l'oeulista Dott. E., ehe nel 1917 aveva eurato il C. H. per disturbi visivi, l'aveva rinviato ad aItro medieo Versiehernngsvertrag. N° 78. 479 ritenendo ehe detti disturbi fossero di natura sifilitiea. Negli anni precitati R. era auche stato affetto da albu- mineria. per cuiera stato eurato dal Dott. A. Il Dott. O. depone di aver dato le sue eure a C. R. nel 1915 e 1916, oltre ehe per la sifilide, anche per sintomi di nefrite parenehinatose. Per la grippe, C. R. era stato eurato dai Dott i C. e M. : ehe Ia sifilide avesse eostituito uua eomplicazione della grippe e cOiltribuito alla morte dell'assicurato, uomo di eostituzione eccezionalmente robusta, non pote essere affermato dai testi. F. Con sentenza 4 luglio 1921, da cui e ricorso, il Tribunale di Appello deI Cantone Ticino condanno Ia eonvenuta a pagare agli Eredi C. R. Ia somma assicu- rata di 50,000 franchl cogli aecessori, in base ai seguenti eOllsiderandi: Le false dichiarazioni imputate a C. R. non sono eontenute nella proposta stessa di assieura- zione, non eadendo in eonsiderazione quelle ehe esso feee il 29 settembre sul questiollario speeiale sotto- postogli dal Dott. M. Il recesso dal contratto da parte deU'assieuratriee era tardivo a sensi deU'art. 6 dena legge. La lettera anoni.ma, ricevuta daHa convenuta 1'11 dicembre 1918, era tale da indurla (e I'ha realmente indotta) a fare delle indagini, ehe deI resto erano faeili poiehe sarebbe bastato ehe si informasse presso il Dott. C., ehe l' assieurato aveva dispensato dal segreto professio- nale, e il Dott. M., medien di fiducia della Compagnia, ehe col Dott. C., nel dieembre 1918, curava C. R. alI'ospe- dale civieo, per esse re informata in modo indubbio sui preeedenti dell'assieurato. Se la eonvenuta non ha voluto proeurarsi questa eognizione rieorrendo a fonti di infor- mazioni tanto dirette e vieine, la eolpa e sua. Il recesso, diehiarato solo il 3 aprile 1919, era quindi tardivo. In ogni easo, conehiude il giudiee eantonale, le pretese false dichiarazioni dell'assieurato non hanno influito sulla conclusiolle deI contratto. E Ieeito infatti ritenere ehe, anehe se avesse eonosciuto Ie eircostanze taciute o falsamente denunziate, la societa avrebbe nondimeno
Versicherungsveruag. N° 78. conchiuso i1 eontratto, poiehe al momento della stipu- lazione le eondizioni di salute di C. R, persona robu- stissima, erano tali da far ritenere ehe avrebbe raggiunto Ia longevita media normale. Considerando in diritto : 1 ° -Che l' assicurato, rispondendo al questionario sottopostogli dal Dott. M. il 29 settembre 1918, abbia fatto dichiarazioni inveritiere, non puö essere eontes- tato. Pur ammettendo, per ipotesi, ehe, sentendosi allora in buona salute, C. R abbia potuto eonsiderarsi come guarito dne gravi malattie ehe l'avevano eolpito (sifilide e albumineria) e ehe nel settembre 1918 potesse eredere di godere buona salute, non gli era pero lecito di asserire di non aver mai sofferto di malattie 0 indis- posizioni phi 0 meno gravi (risposta 3 d), di non essere mai stato eurato (3 e), di non essere mai stato amma- lato agli organi genito-urinari (8 a) e di non aver mai sofferto di .albumineria (8 e). Queste affermazioni erano inveritiere e C. R. doveva saperlo (art. 4 eap. 1° della legge). Le malattie ed infezioni pelle quali aveva sofferto e per eui era stato in eura per diversi anni in epoea an- eora recente, non erano di quelle di cui potesse faeil- mente seordarsi, ne puo ammettersi ehe, nel 1918, C. R. abbia potuto dimentieare le eure subite dal 1913 in poi e fino al principio deI 1917 per malattie eosi gravi eome la sifilide e l'albumineria. Pet quali motivi C. R. si sia reso eolpevole di false diehiarazioni. se solo per un senti- mento ben eomprensibile trattandosi di malattia venerea o nell'intellto di indurre Ia societa assicuratriee in errore, eindifferente. A stregua delI'art. 4 eap. 1° legge sul cOlltratto di assieurazione basta ehe il proponente abbia fatto dichiarazioni contrarie aHa verita su fatti ehe gli erauo 0 dovevano essere lloti, ipotesi questa ehe indubbia- mente si verifiea nel easo in esame. 20 -Senonehe Ia parte attriee e eon essa l'istanza cantonale sollevano, a questo riguardo, una doppia Versicherungsvertrag. N 78. obbiezione: anzitutto, ehe le diehiarazioni inveritiere fatte daIl'assieurato in risposta al questionario medieo dcl 29 settembre 1918 non possono eadere in considera- zione poiehe non facevano parte deI contratto, la polizza non avendole menzionate ed essendo solo basata sulla proposta deI 20 settembre 1918, in seeondo luogo, ehe le diehiarazioni non eoneernevano fatti ehe nella specie potevano influire sulla determinazione dell'assieuratore, ehe avrebbe stipulato il contratto anehe se 1i avesse eonoseiuti. Ambedue le obbiezioni sonosprovviste di fondamento. a) L'obbligo dei proponente a pronuneiarsi, eonfor- memente aUa verita sui fatti rilevanti ehe gli sono 0 deyono essere noti, non e ristretto alle domande conte- nute nell'atto di proposta; basta ehe le domande gli siano presentate per iscritto e nulla vieta ehe aleune questioni eoneernenti l'assieurazione siano eontenute 11ella proposta stessa, altre inveee, ad es., le questioni di natura mediea, in atto separato. Ciö risulta dal tenore indubbio dell'art. 4 della legge: Il proponente deve ;) diehiarar per iseritto aU' assieuratore sulla seorta di un questionario od in risposta di altre domande, i fattL ... ) L'opinione diversa espressa dal Tribunale ,federale nella sentenza Zuberbühler deI 19 settembre
(RU 34 11 p. 533) non e piu sostenibile sotto l'impero dell'attuale Iegge sul contratto di assieura- zione. Ne si potra asserire ehe firmando il questionario M., C. R. no avesse saputo ehe quell'atto stava in rela- zione, anzi era parte integrante della proposta di assi- eurazione. Indarno gli atton obbiettano ehe, per prin- cipio, l'assieurato ed i suoi aventi causa non sono tenuti ehe alle eondizioni ed agli atti menzionati nella polizza stessa. Questa tesi procede da un falso eoneetto deHa natura deI eontratto di assicurazione. Il quale e eon- tratto meramente eonsensuale: Ia polizza non ne e elemento eostitutivo, ne ineorpora i diritti e gli obblighi dei contraenti a guisa. di un atto di fede pubbliea e di
Versicherungsvertrag. N° 78. una stipulazione dipendente da cartavalore. Essa non e prescritta ad substantiam 0 ad solemnitatem per Ia validita deI contratto, ma costituisee solo doeumento di prova. Ne segue ehe gli elementi costitutivi deI eon- tratto possono risultare anehe da altre eireostanze non espressamente menzionate nella polizza e ehe agli eredi dell'assieurato (gli attori) sono opponibili Ie stesse eeee- zioni ehe la societa avrebbe potuto opporre all'assieu- rato stesso. b) Per quanta edella seeonda obbiezione, oeeorre anzitutto riflettere ehe la rilevanza dei fatti soggetti a denunzia non si. riferisce al loro rapporto eausale eol- l'avvenimento deI danno (nella speeie il deeesso dell'assi- eurato). Sono da ritenersi rilevanti, diee l'art. 4 preci- tato, i fatti ehe possono infInire sulla determinazione dell'assieuratore a conehiildere il eontratto 0 a con- chiuderlo neUe eondizioni eonvenute . In altri termini; rilevante e ogni cireostanza ehe abbia sull'opinione deI risehio influenza tale da renderlo maggiore agli oeehi dell'impresa assieuratriee, indüferente essendo ehe la cireostanza taeiuta 0 falsamente diehiarata abbia in seguito realmente infIuito sull'evento deI danno (RöLLI, Commento p. 56 e 104; OSTERTAG, Commento p. 33; RU 39 II p. 309; Digeslo italiano, sotto la voee Assi- eurazione , vol. IVo parte Ja p. 1048 e seg.). Cadono quindi senz'altro gli argomnnti tendenti a dimostrare ehe le malattie sottotaciute dall'assieurato (sifilide e aJbumineria) non abbiano eontribuito alla di lui morte. Oeeorre inoltre rilevare ehe la legge (art. 4 ultimo eapo- verso) erea una presunzione di rilevanza in favore di tutti i fatti ehe sono oggetto di domanda scritta. A dis- truggere questa presunzione non bastava quindi di dimos- trare, in base alle affermazioni di alcuni testi, ehe C. R., uomo di fibra robustissima, avrebbe potuto raggiungere la longe vita media normale malgrado le malattie sud- dette, se non fosse 8tato eolpito dalla grippe. Oeeorreva inoltre provare ehe in easo in eui il proponente ha eon- Versieherungsvertrag. N 78.
tratto la Iue e sofferto di albumineria, Ie imJ l'cse di assieurazione 80gliono assieurarlo alle medesime condi- zioni alle quall assicurano una persona sana, prova ehe a ragione gli attori non hanno nemmeno tentata.
Resta da esaminare l'eecezione di tardivita opposta dagli attori alla disdetta deI 3 aprile 1919. L'installza cantonale I'ha aecolta affermando ehe la convelluta, rieevuto 10 seritto anonimo deIn 1 dicembre 1918, a Tebbe dovuto procedere immediatamente alle opportune indagini e non solo dare incarieo di farle; ehe se ciö avesse fatto ne1 modo indieato dalle eireos- tanze, vale a dire intelTogando i Dott
C. e M., avrebbe conosciuto molto prima deI 14 marzo 1919, in maniera positiva, il vel'O stato di salute deU'assieurato nel settem- bre 1918, eioe all'epoca della stipulazione deI eontratto. L'argomentazione non regge; essa e illsostenibile in mera linea di diritto. L'art. 6 della legge dispone ehe il termine entro il quale l'assieuratore ha la faeolta di recedere dal eontratto decorre dal giorno in eui ebbe conoscenza della retieenza. Il giudice cantonale inter- preta questo ineiso in senso estensivo, vale a dire eome se la legge dicesse : dal giofllo in cui ebbe conoseellza, dclla retieenza 0 avrebbe dovuto averla. Questa inter- pretazione e illaeeettabile. Non e a easo ehe nell'ipotesi deIrart. 6 il legislatore fa deeolTere il termine dal mo- mento in eui l'assieuratore ha avuto eonoscenza della falsa diehiarazione e non da quello in eui, proeedendo eoll'ordinariaßeligenza, avrebbe potuto averla. Laddove ha inteso far dipendere un effetto di legge non solo da un fatto positivo (eonoseenza), ma da un elemento sog- gettivo (obbligo di averla usando rusuale diligenza). iI legislatore I'ha detto espressamente. Cosi neU'art. 4, eap. 1°, ove l'obbligo deI proponente alla denunzia delle cireostanze rilevanti coneerne non solo quelle a lui note ma anehe quelle ehe devono essergli note ; cosi, parimellti, nell'art. 8 eif. 3, secolldo il quale l'assieura- tore non puö recedere dal eontratto se eonosceva 0 AS 47 Jl -19'21
484 Versicherungsvertrag. N° 78. doveva eOlloseere il fatto taciuto ll. Altrimenti nell'ipo- tesi dell'art. 6: ivi l'effetto di legg (inizio deI termine deI recesso) sorge per l'avveramento di una condizione meramente oggettiva. la eognizione della reticenza, e non dipende da quella se usando l' ordinaria diligenza l'assicuratore avrebbe dovuto COlloscere prima il fatto oecultato. Trattandosi dell'esercizio di un diritto limi- tato da un termine, la eui inosservanza trae seco la per- dita deI diritto stesso (faeoita a reeedere), le regole eomu- nemente aeeettate in tema di ermeneutica non eonsen- tono ehe sia aggravato aggiungendo alla legge. Il ehe e pure vietato dal riflesso phI generieo ehe, anche in altri rapporti giuridiei, ehi e al benefieio di una dichia- razione positiva della controparte, puo farIe fidanza senza ehe sia tenuto, anche in ea80 di dubbio 0 di 80S- petto, a procedere a delle indagini per controllarne l'esattezza (cost ad es. in materia di compera-vendita a riguardo dei difetti espressamenteesclusi dal vendi- tore, art. 200 cap. 2° CO). Nel caso in esame e pacifieo ehe la convenuta non ha avuto conoseenza positiva della falsita di aleune diehia- razioni rilevanti se non col certifieato deI Dott. O. deI 14 marzo 1919: il recesso da essa dichiarato il 3 aprile seguellte, eioe elltro tre settimane, non era quindi tar- divo. La lettera anol1ima delI'lI dicembre precedente non puo, a questo riguardo, eJltrare in linea di. cont . A prescindere dalla eireostallza ehe e1'8 anOlllma, il suo contenuto era troppo vago ed inconcludente per costituire Ia conoscenza di una violazione da parte del- l'assieurato delI'art. 4. L'asserzione ehe l'assicurato aveva sempre avuto una salute precaria concerneva un apprez- zamento meramente soggettivo non lleeessariamente antitetico delle dichiarazion.i corrispondenti dell'assieu- rato (3 a e 3 b). Ne puo indurre a conclusione diverna la eircostanza ehe, di fatto, la convenuta ha preso In qualehe considerazione 10 snritto anonimo in p.arola ingiungendo al suo agente dl procedere a delle mda- Kranken-und Unfallversicherung. " 79. 4lil; ginisul suo contenuto. A. questo non era tenuta ese essa ha eeceduto neUa diligenza ehe 'le ineombeva, cio non puotornarle di noeumento. Che le ricel'che praticate dall'agente gli abbiallo procurato prima deI 14 marzo 1919 conoscenza positiva dei fatti sottotaciuti, non e dimostrato. Il Tribunale ledemle JNmunda : L'appello e ammesso e vien quindi riformata Ia que- relata sentenza 4 luglio 1921 deI Tribunale di App ,no deI Cantone Tieino. Vg1. auch Nr. 68. -Voiraussi n° 68. VI. KRANKEN-UND UNFALLVERSICHERUNG ,ASSURANCE CONTRE ACCIDENTS ET MALADlES 79. Urteil der Ir. Zivilabtei1ung vom 19. Oktober 1921 i. S. Xanton Basel-Stadt gegen Schweiz. U'nfallversicherungsanatalt. Bei der Subrogation (Art. 166 OR) der Schweizer. Kranken- und Unfallversicherungsanstalt in Luzern, gemäss Art. 100 KUVG in die Ansprüche des Versicherten und seiner Hinter- bliebenen gegenüber einem Dritten, der für den Unfall haftet. findet der Haftungsausgleich nach Art. 51 OR keine Anwendung. A. -In der Mittagszeit des 2. Januar 1919 verUll- glückte der ledige, 18 3/4. Jahre alte Arbeiter Max Kesten- holz auf dem Heimweg von der Arbeit in der Sankt