68 A. Staatsrechtl. Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsvertrne.
La prescription ne saurait donc en aucune fagon etre in-
voquee par Boretti aux termes des lois de Geneve a l'occa-
sion de l'infraction dont il est
accuse de s'etre rendu cou-
pable a Florence, le 30 Novembre 1874.
3° Enfin, les diverses conditions requises pour l'applica-
tion du
traite en question se trouvent rem pli es dans l'espece
aussi bien au point de vue de la forme danslaquelle la
de-
mande est congue qu'a. celui de la qualification du delit
qu'eIle vise. Il a ete, en particulier, satisfait a toutes les for-
malites
exigees par l'art. 9 du traite susvise en cas de de-
mande d' extradition.
Par ces motifs,
Le Tribunal fMeral
prononce:
L' extradition de Gelasio Boretti, age de 44 ans, de San
Cresci a Campi, province de Florence (Halje), actuellement
detenu a. Geneve, accuse de faux en ecriture de commerce
(falsita in cambiale), est accordee
a teneur de l'art. 2, chiffre 8°
du traite d' extradition entre la Suisse et l'ltalie et a la requi-
sition de la Legation de cette derniere puissance en Suisse.
19. Sentenza del
29 marzo 1879 nella causa Crivelli.
A) Con sentenza 16 novembre 1877 il Tribunale Correzio-
nale di Roma,
ritenuto che daUe querele delle parti lese, dai documenti
in atti e dagli es ami testimoniali. noneM dalle parziali
ammissioni deI giudicabiJe, risulta provato in genere e
) specie che Balsamo Crivelli ha eonverlito in uso proprio
il valore di una cambiale per lire 1000 datagli a seontare
dai fratelli De Dominicis Ferdinando e Giuseppe, e ehe
il medesimo con raggiri, simulandosi Marchese e bisognoso
di ristaurare un preteso suo casamento in Roma, carpi a
fido aHa ditta Trevisani una quantita di legname per la
somma di lire 647, ehe tantosto alienava,
Auslieferungsvertrag mit Italien. N° 19.
dichiara esso Crivelli colpevole di appropriazione indebita
e di truffa, e
10 eondanna per la prima a due anni di carcere,
e
per 1a seconda a tre anni della stessa pena e Lire 200 di
muIta, da commutarsi come per
legge, ai danni verso chi di
ragione ed alle spese deI processo.
B) Sulla richiesta della Regia Questora di Milano, il Com-
missario di Governo in Lugano fa procedere il giorno 29 gen-
naio ultimo scorso all'arresto deI sunnominato Crivelli ed erige
al tempo stesso analogo processo-verbale, dal quale appare
ehe l'arrestato oppone aIla propria estradizione:
che l'am-
montare della truffa 0 appropriazione indebita, che gli
viene attribuita, non raggiunge, 0 almenD non oltrepassa
i franchi mille, com'e richiesta dai Trattati in materia di
) estradizione; 2° ch'egli intende di far valere a propria
) giustifieazione il fatto della completa sua ignoranza deI
) processo, ecc.; 3
che, infine, il realo di cui 10 si accusa
) non e ne truffa, ne appropriazione indebita, mentre si
tratta semplieemente di cambiali lasciate cadere in protesto
e non sanate.
C) Instando l' Ambasciata italiana affineM si accordi eiö
malgrado la domandata estradizione, i1 Dipartimento federale
di Giustizia e
di Polizia propone di consentire quest'ultima
in
quanta riguarda l'appropriazione indebita e di rifiutarla
invece
per la tru fa. La norma direttiva di siffatta proposta
eonsiste a dire, cbe se nel
prima easo l'imporLo deI danno
accresciuto di quello degl'interessi oltrepassa la cifra dei
franchi mille
di eui al 1.2 dell'art. 2 deI Trattato d'estra-
dizione
in querela, nel secondo -all'incontro -detto im-
porto non la raggiunge in nessun modo. Deliberando in ma-
teria.
il Consiglio federale accorda l'estradizione incondiziona-
tamente.
D) Venuto a cognizione dell'invito fattosi in conseguenza
al Governo tieinese, di provvedere cioe aHa di lui consegna
immediata alle Autorita italiane, Balsamo Antonio Crivelli si
rivolge eon sua Memoria
10 corrente marzo al Tribunale fe-
derale, e contes ta formalmente l'applicabilita, a suo
danno,
deI Trattato di eui sopra, e ciö per essere entrambi i crediti
70 A. Staatsreqhtl. Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge.
vantati dalle parti lese inferiori ai franchi 1000, e non potersi
i medesimi accumulare per la ragione clle i titoli di reato
per
cui vennero emanate in di lni odio le Sentenze deI Tri-
bunale correzionale
di Roma sono fra di loro ben distinti.
Premessi in linea di (aeto e di diritto le seguenti
considerazioni :
- A termini deli 'art. 58 della Legge 27 giugno 1874 sulla
organizzazione
gindiziaria federale , il Tribunale federale
giudica sulle domande di estradizione avanzate in virtu dei
Trattati vigenti, in quanta ne sia contestata l'applicabilita.
Il rieorrente Crivelli avendo eontestato, in conereto, l'appli-
eabilita deI trattato italo-svizzero, tuttora in vigore, deI
22 luglio 1868, in virtu deI quale I' Ambasciata italiana ha
riehiesto la di lui estradizione, il tribunale federale e chia-
mato senz'altro a giudieare sulla fatta istanza, e deve a tal uopo
semplieemente esaminare se siano fondate, 0 meno, le ecce-
zioni eontro la medesima formulate.
- Ora, l'articolo 2 deI Trattato in diseorso preserive ehe:
l'estradizione dovra essere accordata per le seguenti in ra-
zioni alle leggi penali : .....
- Abuso di confidenza (appropriazione indebita), truffa,
rode e urto non qualificato. (Per questi delitti l'estradi-
zio sara. accordata solamenle q1 ando il valore degli og-
gellt estort sorpassa i 1000 franchi). )
- E runo e l'altro dei reati ascritti al detenuto Crivelli
ri.entrano dnnque nella eategoria di quelli per i quali I' estra-
dtzwne dovra essere accordata, ma nessuno di essi all'incontro
sornansa, da solo, la cifna di franchi mille, ehe le parti stipu-
lantl
Il trattato medeslmo hanno introdotta e co si fissata
intenzionalmente, affine di stabilire un limite di una eerta
rilevnnza, .aI dinotto deI qnale l'estradizione non fosse punto
.0 bhgatorI.a .. Ne vnle d mfirmare la fondatezza di questa
prIma obblezlOne I aggmnta ehe si vorrebbe fare degl'inte-
ressi al valor eapitale dei eorpo deI delilto, ehe tali interessi
D?n possono giuridieamente venir presi in qualsivoglia eon-
slderazione;
vi si oppone infatti, da una parte la ragione
Auslieferungsvertrag mit Italien. N° 19.
ehe all'epoca deI commessodelitto,essi non erano punto
scaduti,
ne aveano peraneo ineominciato a decorrere, e
quindi l'argomento
ehe i delitti aseritti a Crivelli avevano gia
raggiunto la loro perfezione penale nel momento istesso in
eui furono consumati, ne potevano subire, in progresso di
tempo, aumento di sorta alcuna.
4. Parimenti
fondata e la seeonda eecezione deI ricorrente,
non potersi eioe aecumulare le due somme di Lire i 000 e
L. 657 onde ottenere un tutto ehe sorpassi illimite dei mille
ranchi,
eome sopra determinato. Sebbeue contemplati in un
solo e medesimo paragrafo deI surriportato articolo 2, l'ap-
propriazione indebita e la truffa sono notoriamente due de-
delitti,
i cui earatteri giuridici differenziano fra di loro essen-
zialmente. Se tale non fosse stato l'avviso deI Giudiee di
Roma, egli non avrebbe fatto nella sua Sentenza distinzione
veruna,
ne condannato quindi il Crivelli a due pene diverse,
per due diversi tit()li di reato.
Il Tribunale federale
pronuncia:
L'estradizione
deI detenuto Balsamo Anselmo Crivelli, di
Giustiniano, da Milano, non e accordata.