Art. 1 and Art. 25 cap. 3 Federal Trademark Act; Art. 11 Penal Code, Art. 2 Civil Code; a surname used as the distinctive element of a registered product designation may constitute a valid trademark and may be protected even when used alone. A third party cannot rely on a purported transfer or permission from a namesake to justify the use of such a sign where the use is not genuine business identification but a deceptive passing-off of another’s goods. Criminal intent exists when the actor is conscious of the unlawfulness of the conduct; ignorance of the exact legal qualification does not exclude dolus. An arrangement with illicit purpose cannot defeat the trademark owner’s rights.
318 Strafrecht. fait qu'un tiers, soit la Compagnie, aurait ete plus cou- pable que Savioz, aurait commis une faute plus grave que la sienne, est naturellement impuissant a exclure sa , responsabilite. C'est donc en vain que, pour motiver l'acquittement, le Tribunal a cru pouvoir faire etat de fautes commises par la Compagnie en refusant la mise a la retraite sollicitee par Savioz et en laissant l'auto- motrice sur la voie principale, au lieu de la faire placer sur la voie de garage : quoi qu'il en ftit de ces griefs (dont le Tribunal federal n'a a examiner ni la realite, ni la gravite), la negligence commise de son cote par Savioz devait entrainer sa condamnation, a moins qu'il ne se trouvät dans le cas prevu par l'art. 27 CP -ce qui, on l'a vu, n'est pas etabli. La Cour de cassation prononce: Le recours est admis et le jugement attaque est annule. II. MARKENSCHUTZ PROTECTION DES MARQUES DE FABRIQUE 51. Senteuza. della. corte di c SBuione as Novembre 19a4 nella causa Bernascom contro Pedroni. Contraffazzione di rnarca di fabbrica. -Il norne patronimico deI fabbricante contenuto nella sua ragione cornrnerciale iscritta al registro di cornrnercio, puö, anche per se stante, costituire valida rnarca di fabbrica. Estrerno soggettivo deI reato secondo l'art. 25 cap. 3 Iegge sulle rnarche di fabbrica. A. -Rodolfo Pedroni in Chiasso, titolare della Ditta commerciale Rodolfo Pedroni, succ. a Figli fu Giu- seppe Pedroni, Manifattura Svizzera Italiana dei Ta- bacchi , possiede in Chiasso una fabbrica di tabacchi Markenschutz. N0 51.
di antica rinomanza. Specialmente conosciuti sono i suoi sigari foggia Virginia, che godono buona fama e largo smercio, sopratutto nella Svizzera interna, sotto la denominazione di sigari Pedroni . Il 16 giugno 1923 Rodolfo Pedroni faceva iscrivere nel registro della proprieta intellettuale (FUSC N° 163) diverse marche tendenti a distingnere i suoi prodotti colla denomina-- zione Pedroni Jl : marca N° 54,353 ( Fabbrina Pedroni Tabacchi ), N° 54,354 ( Cigares, tabacs et articles de reclame Pedroni ), N° 54,355( Sigari Pedroni, Pedroni- Zigarren, Cigares-Pedroni ), N° 54,360 Prodotti Pe- droni ). Va inoltre rilevato che isigari Pedroni foggia Virginia vengono posti in vendita in cassette di legno deI formato usuale a questa forma di sigari (formato Brissago), portanti sul coperchio, a bollo a' fuoco, la designazione Manifattura svizzera italiana dei ta- bacchi ; nel centro, il norne Pedroni , in un angolo una lista rossa Virginia superiori marca Pedroni e, sotto il bollo a fuoco, una larga etichetta di fabbrica color verdognolo che ripete il norne della Ditta e contiene, tra altro, l'indicazlone delle menzioni 'onorevoli da. essa conseguite. B. -Nel mese di settembre 1923 Rodolfo Pedroni veniva a sapere che la Ditta C. Mori C.S. A., fabbrica di tabacchi in Ligornetto, e, phI specialmente, certo Bernasconi Federico in Lugano, mettevano in vendita nella Svizzera interna dei sigari di forma Virginia, in cassette uso Brissago e portanti nel mezzo il timbro (f Manifattura di tabacchi e sigari superiori C. Pedroni , all'angolo sinistro superiore l'etichetta in rosse Vir- ginia superiori marca Pedroni C. e all'angolo destro inferiore, alt ra lista rossa Concessionario speciale C. Mori C. S. A. Lugano-Ligornetto-Chiasso . In seguito di che, il 13 settembre 1923, Rodolfo Pedroni sporgeva querela contro la Fabbrica Mori C. e Federico Bernas- coni per contraffatione delle sue marche di fah:brica. Dall'istruzione della causa risultarono assodati i fatti
320 Strafrecht. seguenti : L'imputato Federlco Beruaseoni, avendo eon- statato ehe i sigari di Rodolfo Pedroni in Chiasso otte- nevano, sotto quel norne, largo smercio, eoneepi l'idea , di giovarsi deI norne Pedroni per facilitare Ja vendita dei prodotti della Ditta Mori preeitata, della quale egli e gerente. A tale scopo egli si l'ivoise. in epoca impre- eisata, a certo Aldo Pedroni, giovane di 17 anni, commesso di negozio in Bellinzona, dal quale, eontro promessa di impiego, ottenne la coneessione seguente: Concedo in via speciale al Sig. Bernaseoni. (Ditta C. Mori C. S. A.) di fare uso deI mio nome per marea di fabbriea sigari destinati per la Svizzerae eio senza" alcuna mia responsabilita diretta od indiretta. Questa diehiarazione e firmata altresi dal padre deU' Aldo Pedroni,ma non porta data. Sta pero di fatto ehe, per ammissione deI Bernaseoni stesso, i sigarl Mori C., in seatole munite delle etiehette edel timbro Pedroni sopradeseritti, furono messi in vendita gia nell'agosto 1923. Ma avenoo in seguito Aldo Pedroni ritimta a Bernaseoni Ia eonees- sione precitata, questi, nell'ottobre deI 1923, entro in trattative, prima eon uno Stefano Pedroni in Ravecchia e poi eon certo Giuseppe Carlo Pedroni in Bellinzona aHo seopo di farsi eedere il loro nome al fine summentovato. Con Carlo Pedroni venne stipulato un eontratto nel senso ehe Bernaseoni, eontro il eompenso di 300 fehi. annui, fu autorizzato a formare una Ditta sotto il n6ffie di Giuseppe Carlo Pedroni,' Manifattura tabaechi e sigari in Chiasso. Quando questa eombinazione sia avvenuta non risulta precisamente dagli atti. Il eontratto all'inearto non porta data, ma e certamente postel'iore alla denuncia deI 13 settembre 1923. Solo nel foglio uffieiale di commercio deI 17 ottobre 1923 figura l'is- erizione di una oc Manifattma tabaeehi e virginia. - oc"Titolare della ditta Giuseppe Carlo Pedroni, in Chiasso,
e Giuseppe Cario Pedroni, fu Alessandro. da Besozzo (Italia), domiciliato a Bellinzona. Manifattura ta- l) bacchi e virginia superiori. La ditta conferisee procura Markenschutz. N0 51.
)) a Federieo Bernaseoni fu Davide, da Chiasso, in Lu- gano. Non risulta ehe Giuseppe Carlo Pedroni avesse mai, ne in Chiasso, ne altrove, una fabbrica 0 un eommercio di tabaeehi: il Beruaseoni non aveva in Chiasso ehe un pied-a-terre e, probabilmente, solo una casella postale (sentenza eantonale p. 6). A vuto eontezza anehe di questo aeeordo eon Giuseppe Carlo Pedroni e allegando' ehe Beruaseoni continuava a mettere in commercio dei sigari coll'indicazione Pe- droni C. , Rodolfo Pedroni, eon una seeonda denlln- cia 26 novembre 1923, estendeva Ia querela al precitato Giuseppe Carlo Pedroni imputandolo di eomplieita nel reato di eontraffazione di marehe eommesso dal Bernas- eoni. e. -Colla sentenza denunziata, la Corte delle assisi pretoriali di Lugano-Citta, basandosi sull'art. 24 della legge federale 26 settembre 1890 sulla protezione delle marehe di fabbriea e di eommercio, eondannava il Ber- naseoni ad una muIta di 100 fehi. ed alle pene aeeessorie per eontraffazzione di marche di fabbriea. Motivi: Non oeeorre oeeuparsi dei fatti rimproverati a Bernas- eoni e a Giuseppe Carlo Pedroni colla seeonda enuneia deI querelante (denuneia 26 novembre 1923), poiehe Ie cireostanze in essa addotte non furono ne esaminate in inehiesta, ne vagliate dal Proematore pubblieo. Per quanta e degli addebiti mossi a Bernaseoni in relazione all'aceordo eonehiuso eon Aldo Pedroni, la Corte rile- vava: Il nome patronimieo Pedroni , regolarmente iscritto a registro eome earattere distintivo dei prodotti delta Ditta Rodolfo Pedroni, costituisee marca di fabbriea a sensi delle'art.
della legge federale preeitata e merita quindi protezione. L'aeeusato Bernaseoni ha imitato questa marea Pedroni e l'ha impiegata per designare i prodotti deHa ditta Mori C. nel timbro centrale ehe ha applieato alle eassette da esso' messe in commereio. Egli e quindi eolpevole di abuso di" marea di fabbriea. Un omonimo (nd easo, Aldo Pedroni) puo eertamente
322 Strafrecht. esplicare la sua attivitä. senza dover per, questo cambiare il suo norne, rna deve agire in buona fede. D. - Da questa sentenza Bernasconi ha interposto , ricorso in cassazione nei termini e nei modi di legge. Afferma: Il sernplice norne Pedroni contenuto nelle iscrizioni a registro deI 16 giugno 1923 (v. stato di fatto lett. A) non puö costituire rnarca di fabbrica e godere della protezione legale perche, usato per se solo, non costituisce quell'imagine, segno 0 simbolo originale proprio ad individualizzare il prodotto. Per esse re usata co rne rnarca a sensi dell'art. 1
N° 1 della legge federale 26 setternbre 1890, una ditta cornrnerciale deve appli- care ai suoi prodotti la sua ragione sociale intera e non solo il norne deI titolare. Ora la ditta Rodolfo Pedroni non fu ne applicata corne tale ai suoi prodotti, ne imitata dal ricorrente. Bernasconi era libero di fare uso deI norne isolato patronimico cedutogli da Aldo Pedroni, anche se esso avesse inteso formare una ditta allo scopo di attirare a se la clientela della ragione so- ciale Rodolfo Pedroni. Cib facendo cornrnetteva forse un atto di concorrenza sieale, rna non si e reso colpevole deI reato di contraffazione di rnarca di fabbrica. A suf- fragio di questa tesi, il ricorrente invoca, tra altre, la sentenza deI Tribunale federale 18 luglio 1905 nella causa (( Heyden c. (( Chemische Fabrik von Heyden (R U 31 I p. 509). DeI resto, conchiude il ricorrente, al preteso reato di contraffazione di rnarca di fabbrica vien rneno l'estrerno essenziale deI dolo (art. 25 al. 2 legge 26 sett. 1890). L'imputato ha fatto uso deI norne Pedroni senza intenzione dolosa. In base alla concessione di Aldo Pedroni ed alla giurisprudenza de,l Tribunale federale (si allude alla sentenza precitata) esso poteva legittimarnente credere di non cornrnettere una contrav- venzione alla legge sulle rnarche di fabbrica. Bernasconi ha impiegato il norne C. Pedroni che non figura nelle designazioni commerciali della ditta Rodolfo Pedroni. E. -Con risposta 30 ottobre 1924 Rodolfo Pedroni conchiude dornandando il riget deI ricorso. MarkensChutz. No 51.
Considerando in diritto : 1 ° -Occorre anzitutto determinare i limiti della controversia. TI ricorrente, contro cui era stata sollevata imputa- zione d'illecita imitazione delle rnarche di fabbrica della parte civile (Rodolfo Pedroni), per aver usato il norne Pedroni nelle etichette e nei bolli apposti ai prodotti della Ditta Mori C. in Ligornetto, fu condannato solo per l'uso deI bollo contenente nel centro la designa- zione (( C. Pedroni , e rnandato assolto per l'irnitazione delle etichette. Inoltre, solo gli atti da esso commessi nella prima fase delle sue operazioni, in connessione colla cessione deI norne Aldo Pedroni, furono dal tribunale cantonale presi inconsiderazione. Esularono dall' esame deI giudice cantonale gli atti irnputati al Bernasconi colla seconda querela deI novernbre 1923 e facenti capo alla cessione della pretesa ditta Giuseppe Carlo Pe- droni, checondusse alla iscrizione 15/17 ottobre 1923 di cui sopra. Trattandosi di un ricorso in cassazione, l'indagine di questa Corte deve essa pure venir ristretta entro questi limiti.
-Contariarnente a quanto opina il ricorrente, il norne patronimico Pedroni, sia corne tale (v. le iscrizioni a registro Ni 54,353-54,355 e No 54,360, lett. A dello stato di fatto), sia corne parte principale distintiva della ragione Rodolfo Pedroni Succ. ecc., costituisce valida marca di fabbrica per distinguere i prodotti di questa ditta da altri della concorrenza. La questione di sapere, se il norne deI producente contenuto nella sua firma e applicato, anche da solo, ai suoi prodotti, possa essere protetto dalla legge sulle rnarche di fabbrica, fu decisa, in senso afferrnativo, a diverse riprese dal Tribunale federale. Con sentenza 29 rnarzo 1903 nella causa Stein C. Fabbrica chimica von Heyden (RU 30 I p. 123 e seg.), questa Corte ha dichiarato che il norne (( Heyden , is- critto a registro separatamente dalla firma e applicato
324 Strafrecht. agli involti dei prodotti della stessa, costituiva marca di fabbrica e poteva essere ogetto dei reato di abuso 0 contraffazione di marca. Questo modo di vedere fu 'confermato da questa Corte nella seconda sentenza Heyden c. Fabbrica chimica von Heyden deI 18 luglio
(RU 31 I p. 505), che il ricorrente stesso, sotto altro aspetto e per altri motivi, invoca a sostegno della sua tesi (cfr. 1. c. p. 509 cons. 3). In una recente sentenza 27 maggio 1924 nella causa Farmacia cooperativa di Bienna c. Vial (RU 50 11 p. 195 e seg.), il Tribunale federale, statuendo come Corte di diritto civile, si e riconfermato nell'opinione suesposta. Si trattava della marca Vin de Vial , in cui appunto il tratto distintivo era rappresentato dal norne dell'inventore Viai ap- plicato ai prodotti. La marca verbale del ricorrente in cassazione (Viai), e detto in quella sentenza, e, per se stante, oggetto della protezione della legge e non puo essere usata come marca da un terzo, neanche se questi la mette in connessione col proprio norne. (Cfr. DUNANT: Traite des marques de fabrique p. 113; per il diritto germanico KüHLER: Warenzeichenrecht p. 95 ; per il diritto italiano Moise AMAR : Dei nomi e dei mar- chi p. 81.) Indarno il ricorrente invoca in contrario la sentenza 3 febbraio 1917 dei Tribunale federale nella causa Mani- fattura ginevrina c. Gagnebin (RU 43 11 p. 93). L'ipo- tesi di quel easo, in eui si trattava dell'indicazione deI luogo di provenienza dei prodotto, non ha nulla di comune eolla fattispeeie, in eui e questione dei nome deI pro- duttore figurante nella sua ragione eommerciale e iscritto separatamente a registro. 3° -Si obbietta in seeondo luogo, ehe anehe se il norne Pedroni, applieato ai prodotti della ditta omonima, godesse protezione legale, il rieorrente poteva nondi- meno far uso dei norne Pedroni perehe a lui ceduto da una persona (Aldo Pedroni), ehe aveva il diritto di por- tarlo e di impiegarlo come marea di fabbrica. Markenschutz. N° 51. 325 Questo ragionamento e ineoncludente anzitutto perehe le sue premesse non sono eonformi alle risultanze pro- cessuali. Nella prima fase degli atti, di eui il rieorrente fu ineolpato e che solo entrano in linea di eonto, il norne Pedroni, da lui derivato dalla eessione Aldo Pedroni, non fu mai iscritto a registro eome marea, ne eome parte di una ditta Aldo Pedroni, ne eome designazione, per se stante, di prodotti fabbricati da un Pedroni . 11 rieorrente, avuta l'autorizzazione di Aldo Pedroni. di far uso dei norne di quest'ultimo per marea di fabbriea non tento nemmeno di prendere i provvedimenti oeeor- renti per raggiungere questo fine, vale a dire non diede opera veruna a eostituire con questo norne una ragione sociale, e farla iserivere a registro 0 a far registrare una marea per se stante al norne di Pedroni. Egli si limito a vendere i prodotti della ditta Mori C. in Ligornetto appieeicando loro una etiehetta tendente a far eredere ehe essi fossero di fabbricazione Pedroni e usando questo norne anehe nel timbro centrale applicato alle seatole. 11 rieorrente ha quindi agito in modo affatto arbitrario ed illegale e si e a torto ehe esso pretende di aver fatto uso legittimo di una faeolta correttamente cedutagli da un terzo. Dei resto, anche a prescindere dall'operato dei ricorrente, Aldo Pedroni stesso non avrebbe potuto far uso dei suo norne per eostituire una marca eome fabbricante di sigari Pedroni, finehe esso stesso questa meree non avesse prodotto. In realta, il norne Pedroni fu impiegato dal Bernasconi onde smerciare i sigari fabbricati dalla ditta Mori C., mentre, eome constata l'istanza eantonale, ne Pedroni. ne Bernasconi solo, ne in comunione con Aldo Pedroni, ebbe mai fabbriea diversa da quella in Ligornetto. Se, in queste condizioni, Bernaseoni avesse inteso far iserivere a registro una firma al norne Pedroni, egli si sarebbe urtato all'art. 14 cif. 4 della legge sulle marehe di fab- briea, che vieta l'iscrizione di marea di una ditta fittizia o di un segno di provenienza evidentem ente falso. Giu-
326 'Strafrecht. dieando altrimenti, si arriverebbe al risultato ehe la Ditta producente Mori C. S. A. in Ligornetto avrebbe potuto veder protetti, eome marche di fabbriea. due nomi: il . proprio ( Mori , eome faeente parte della ragione sociale Mori C.) e quello di Pedroni , eui il rieorrente pre- tende aver diritto per eessione di Aldo Pedroni : risultato questo indubbiamente inaeeettabile. 40 -Da quanto preeede risulta senz'altro l'infonda- tezza degli argomenti ehe il rieorrente deduee dalla se- eonda sentenza nella causa Heyden eontro Fabbriea ehimiea von Heyden. Per non rilevare altre differenze eolla fattispeeie, stavano in quella di fronte due dille regolarmente iseritte: C. Heyden da un canto e Heyden Soeieta per azioni dall'altro. Nel easo attuale alla ditta Rodolfo Pedroni ed alle marehe Pedroni iseritte a registro, sta di fronte une designazione fittizia ehe non eostituisee, neanehe in modo meramente for male, una ditta, ne puo godere i diritti di una marea. Nel primo easo, la ditta C. Heyden ha realmente fab- brieato dei prodotti ehe furono messi in vendita sotto l designazione reale di Heyden ; nel easo attuale, il fleorrente ha smereiato il fabbrieato della ditta Mori S?tt:
il falso norne di Pedroni ; differenze queste essen- ZIah, ehe eondueono neeessariamente a soluzione diversa. Ad ogni. modo, il rieorrente non puo opporre ai diritti spettanb alla parte eivile in ragione della marea Pedroni un diritto equivalente basato -sulla eessione eonferitagli al eontratto eon Aldo Pedroni. Questo eontratto e lmmorale, perehe tendeva a fine illecito: ai diritti ehe i rieornente pretende dedurne, puö essere opposta l' eeee- zlOne dl dolo. seeondo l'art. 2 CCS (RU 30 I p. 534). 5 -Il fleorrente pretende, finalmente ehe l'istanza eantonale .non si e oeeupato dell'indagine sul dolo e da opera a dimostrare l' assenza di questo estremo. Queste affermazioni sono infondate in fatto ed in- ammissibili in diritto. a) Il giudiee eantonale non ha ommessa nel suo giu- Markenschutz. N0 51.
dizio la questione dell'elemento soggettivo 0 intenzionale ;
ne ha trattato, rilevando la mala fede dell'imputato
nell'aver esso rieorso ad Aldo Pedroni,
ragazzo dieias-
settenne per sfruttare il norne della ditta Pedroni .
(( Un omonimo , diee la sentenza aggravata, (( deve
agire in buona fede e cireondare la sua attivita eon dei
segni e eon
delledieiture atti a distogliere qualsiasi
dubbio e qualsiasi. eonfusione eon
una ditta pre-
tare l'estremo deI dolo, allegando ehe egli non poteva
avere il sentimento
di eontraffare una marea protetta 0
di abusarne, eioe di eommettere preeisamente il realo
pel quale fu eondannato. La tesi e inammissibile. A
eostituire l'intenzione dolosa di eui all'art.
11 Coda pen.
fed.,
basta ehe l'agente abbia avuto il sentimento della
illieeita dell'azione e non oeeorre ehe abbia saputo pre-
,eisamente quale reato, seeondo la elassifieazione della
legge penale, esso
stava per eommettere: in altri termini.
l'inesatta valutazione giuridiea dell'atto eommesso non
esclude
il dole. Che il rieorrente doveva avere la eos-
eienza di eommettere
atto illecito, e fuori di dubbio.
Egli feee uso
deI norne Pedroni allo seopo preniso e da
esse rieonosciuto di sfruttare la rinomanza di un prodotto
fabbrieato da altri e di attirare a se la elientela altrui,
provoeando
un errore sulla provenienza della meree.
La volonta deI rieorrente era dunque indubbiamente
diretta a eommettere azione illecita e di ciö esso non
poteva non
aV,ere la eoscienza Il ehe basta a eostituire
il dolo a sensi della legge (RU 16 p. 43 ; 18 p. 99 e seg. ;
21 p. 1059). Che poi il rieorrente, eon prudenza assai
signifieativa e forse appunto per preordinare
un argo-
mento di difesa, abbia aggiunto al norne
(( Pedroni
la lettera C. (mentre il norne eedutogli, nella prima
fase delle operazioni,
era di (( A. Pedroni ), e indiffe-
rente. Egli ben sapeva ehe l'aggiunta non poteva im-
pedire l'inganno, poiehe al eompratore, ehe domandasse
un sigaro Pedroni ll, questa differenza insignificante poteva facilmente sfuggire. La Corte di cassazione pronuncia : Il ricorso e respinto. 52. Urteil des Xassa.tionvom 17.lluem ber
i. S. F. lIaf't'mann-Lalloche A eie A.-G. gegen T.l3 ust gdY; SchwerBtnbach. M a r k e n r e c h t : Rechtmässigkeit des Gebrauches einer ausländischen, mit einer schweizerischen Marke identischen Marke, wenn sie für Waren von Tochtergesellscllaften des schweizerischen Stammhauses geführt wird. Art. 24 litt. c MSchG. Universalitäts-und Nationalitätsprinzip. A.-Die Klägerin F. Hoffmann-La Roche Oe A.-G. in Basel ist Inhaberin der im schweizerischen und internationalen Markenregister für pharmazeutische Produkte eingetragenen Wortrnarken Digalen, Seca- cornin und Pantopon. Am 16. September 1904 und 20. Februar 1906 hat auch die Firma F. Hoffmann-La Roche Oe in Grenzach (Baden) Digalen und Seca- cornin beim deutschen Reichspatentamt eintraaen und am 16. Februar 1917 auf die Firma Chemische Werke Grenzach Aktiengesellschaft)) umschreiben lassen; eben- so veranlasste die Firma F. Hoffmann-La Roche Oe in Wien am 23. Juni 1911 den Eintrag der drei Waren- zeichen ins Markenregister in Wien und. am 14. April 1914 die Umschreibung derselben auf die abgeänderte Firma ( Pharmazeutische Industriegesellschaft m. b. Ho Wien. ) Die Beklagten, die unter der Firma Dr. Beust und Schwerzenbach in Basel Handel mit chemischen und pharmazeutischen Produkten trieben, verkauften aus den erwähnten ausländischen Fabriken stammende, unter der gleichen Wortmarke wie die Erzeugnisse der Markenschutz. N° 52.
Klägerin geschützte Produkte (Digalen, Secacornin und Pantopon) in der Schweiz. Die Klägerin erblickte hierin eine Verletzung ihrer Markenrechte, eventuell den Tatbestand des unlauteren Wettbewerbes und erstattete am 11. September 1923 Strafanzeige. B. -Durch Beschluss vom 10. Mai 1924 hat die Uberweisungsbehörde des Kantons Basel-Stadt die Untersuchung dahingestellt, im wesentlichen mit fol- gender Begründung: Aus dem universellen Charakter des Markenrechts folge, dass die Chemischen Werke Grenzach A.-G. und die Pharmazeutische Industrie- gesellschaft m. b. H. Wien die Produkte, an denen ihnen das Markenrecht übertragen wurde, frei in den Handel bringen durften ohne Beschränkung auf das Gebiet des deutschen Reiches oder ÖSterreichs. Demgemäss hätten sich auch die Beklagten durch den Verkauf der einge- klagten Produkte in der Schweiz keines Eingriffes in das Markenrecht der Klägerin schuldig gemacht. C. -Eine hiegegen erhobene Beschwerde hat das Appellationsgericht des Kantons Basel-Stadt mit Urteil vom 27. August 1924 abgewiesen. D. -' Gegen dieses Urteil richtet sich die Kassations- beschwerde der Klägerin mit dem Antrag auf Aufhebung und Rückweisung an die Vorinstanz zu neuer Ent- scheidung. Der Kassationshof zieht in Erwägung: