Art. 900 CC; pledge of a claim without delivery of a title; validity of the pledge and extinction upon auction sale. A written pledge agreement is valid even if no claim title exists that could be delivered; for Art. 900 CC, the decisive prerequisite is the existence of a true debt title, not merely a bilateral onerous contract with reciprocal obligations. A pledge right over a claim is extinguished where the claim is sold at public auction free of encumbrances and the encumbrance is neither apparent from the public records nor from the auction conditions. Defects in publication of the auction or in the delivery of an authentic copy do not invalidate the adjudication, but may only found liability of the enforcement office.
434 Sachenrecht. N° 73. ressee rec;oive, en tout etat de cause, les versements prescrits. Palmie semble, du reste, avoir prevu d'emblee la possibilite d'une reduction dc l'actif par suite du paie- me nt de la rente. Eu tout cas, il n'a pas pu ne pas se rendre compte, plus tard, que le revenu de sa fortune serait insuffisant pour acquitter les legs. Peut-etre, comme l'admet l'instance cantonale, a-t-il pense que ses biens ne seraient pas entierement absorbes par la creanee de Dlle Nottez. Mais il a necessairement du se rendre eompte que le eapital serait entame. En laissant subsister tel quelle testament, il a, des lors, marque de fanon tres nette sa volonte de voir, en cas de eonflit, les droits de DUe Nottez primer eeux des heritiers institues. Le Tribunal tidiral prononce: Le recours est rejete et le jugement eantonal eonfirme. IH. SACHENRECHT DROITS REELS 73. Sentenza 15 dicembre 1926 deIla IIa sezione civile neHa causa 'O'ntermiihle Zug c. GineUa. Art. 900 CC. -Dazione in pegno di un eredito. Contratto redatto per iscritto: sua validita, non esistendo titolo di eredito, poiche eome tale non puö esse re considerato un contratto bilaterale ed oneroso di vendita di stabili, contenente diverse cIausole a carico di ambedue i eontraenti. -Caducil adel diritto di pegno, il credito impegnato essendo stato venduto ai pubblici incanti franeo e libero da ogni aggravio. Fino a prova contraria, e da presumersi ehe 'asta sia stata regolarmente pubblieata. Con istrumento 20 maggio 1913 la signora Martina Medici-Fontana si professava debitrice di Enrico Medici della somma di 4 500 franchi, prezzo S,achenrecht. N° 73.
residuo della cessione di alcuni stabili. Il credito era gravato da usufrutto a favore di Luigi Medici, marito della debitrice. Mediante privata scrittura 8 gennaio 1918 Enrico Medici dichiaravasi debitore verso la ditta Untermühle in Zug della somma di 5 138 franchi 75, a garanzia della quale le costituiva in pegno il credito di 4 500 franchi verso Martina Medici consegnando aHa creditrice, non il titolo stesso di eredito (istrumento 20 maggio 1913), ma una eopia in earta semplice di quell,atto cd autoriz- zandola ad estrarre copia legale presso iI notaio ehe l'aveva eretto. -In un'eseeuzione diretta contro Enrico Medici il credito prefato di nominali 4500 franehi venne staggito, venduto agli incanti e deliberato il 7 giugno 1920 a certo Giulio Trivelli in Lugano. -Nell'ottobre deI 1923 anche la Ditta Unter- mühle escuteva Medici Enrico in via di realizzazione deI credito impegnatoie. A seguito della pubblicazione dell'avviso di incanto, certo Giovanni Ginella rivendicava il credito da realizzarsi per averio acquistato dal deli- beratario Giulio Trivelli ; ed avendo la creditrice contes- tata questa pretesa, Ginella, con petizione 3 dicembre 1924, la citava davanti il Pretore di Mendrisio per fario riconoseere legittimo titolare deI credito in discorso. Il Pretore respinse l'azione, la quale invece con sentenza 13 marzo 1926 fu accolta dal Tribunale di Appello sostanzialmente per i seguenti motivi : Perche un diritto di pegno su 'di Ull credito sia validamente costituito oceorre, oltre la redazione dei contratto per iscritto, Ia consegna deI titoIo, se esiste (art. 900 CC). Nel easo in esame, siffatto titolo esisteva: era l'atto notarile 20 maggio 1913, di eui, all'atto della costituzione deI pegno solo una eopia in earta semplice fu riIasciata aBa creditriee, la quale deI titolo autentico venne in possesso soltanto il 13 settembre 1924, dopo ehe, il 7 giugno 1920, il credito era stato validamente deliberato a Trivelli e da questi eeduto all'attore Ginella.
-Da questa sentenza avendo la Untermühle, inoltrato ricorso al Tribunale federale, questa Corte, eon giudizio deI 13 luglio u. s., 10 respinse. Consideralldo in diritto ;
la responsabilitä. dell'Ufficio, ma non invalidare la legittimitä. dell'acquisto per aggiudicazione (art. 229 CO). Inammissibile e pure l'obbiezione dell'invalidita deHa delibera, perehe l'Ufficio non avrebbe eonsegnato al deliberatario Trivelli una eopia autentiea deI credito. Un rieonoscimento deI eredito a sensi dell'art. 900 non esisteva: non poteva quindi neanche essen' eonsegnato al deliberatario. DeI resto se un titol0 fosse esistito, l'omissione di rimetterglielo non poteva viziare Ia regolarita dell'acquisto per aggiudicazione : all'aggiudieatario 0 al suo sueeessore Ginella spetterebbe solo ancora iJ diritto di esigerne dall'Ufficio Iu eonsegna. Il Tribunale tederale promlllcia : Il rieorso c respinto. IV.OBLIGATIONENRECHT DROIT DES OBLIGATIONS 74. tJ'rteil der I. Zivilabteilung vom 19. Oktober 19aa in Sachen Einwohnergemeinde 'rhun gegen Grütter, Sohneider a Co und Gen. Wer k ver t I' ag über Erstellung eines Tiefbaus (Strassen- brücke über Fluss). Angaben in den Plänen des Bestellers über Verhältnisse des Baugrundes und des Wasserstandes. Mehrforderungen des Unternehmers über den vereinbarten Verklohn mit Rücksicht darauf, dass diese Angaben teil- weise unrichtig waren, grundsätzlich zugelasf.en, nicht in Anwendung von Art. 365 Abs.-III oder 373 Abs. 11 OR, sondern weil nach den Verhältnissen der Unternehmer sich auf die Angaben sollte verlassen dürfen. A. -Zum Bau der neuen Bahnhofbrücke in Thun reichten die Klägereil1eauL die aufgelegten Pläne gegründete Offerte für die Eisenbetonkonsttuktionen ein, worauf ihnen das Stadtbauamt Thun durch Vertrag