Art. 60 Abs. 1, Art. 31 Abs. 1 Ziff. 7 und Art. 34 Abs. 1 des Bundesgesetzes über die Organisation und Besoldung der Bundesbeamten; Zuständigkeit des Bundesgerichts für besoldungsrechtliche Forderungen und Unanfechtbarkeit gewisser Disziplinarstrafen. Das Bundesgericht ist als einzige richterliche Instanz für streitige Geldforderungen aus dem Dienstverhältnis zuständig; dazu gehört grundsätzlich auch der Anspruch auf gesetzmässige Besoldung und Zulagen (consid. 1). Es ist jedoch nicht befugt, eine vor Inkrafttreten des neuen Beamtenrechts verfügte Disziplinarmassnahme materiell aufzuheben. Ferner untersteht die als Disziplinarstrafe ausgesprochene Reduktion oder Sistierung des ordentlichen Gehaltsaufstiegs nicht der bundesgerichtlichen Kontrolle; der Rechtsmittelzug nach Art. 34 Abs. 1 beschränkt sich auf die dort ausdrücklich genannten Disziplinarstrafen.
Verwaltungs. und Disziplinarrechtspflege. 8. Sentenn deUa. Cam.ra. del contenzioBo dei funzionari deI ae a.prile leae nella causa Ambrogini contro Amministrazione federale delle poste. II fu.nzionario a dirit.to a ehe nella determinazione dello stipen- dio e delle mdenmta, ehe devono essergli pagati sm rispet- tata la legge. In easo di violazione di questa gli e dato adito all'autoritä. giudiziaria giusta l'art. 60 cp. 1 J. f d f fed. (consid. 1). . or. unz. II ib e ene .no puO pronunciarsi sul merito delle puni. Zlom sClnlinan infhtte dall'amministrazione prima dell'en. trata VIgore della legge sull'ordinamento dei funzionari federali. Gius gli art. 31 ep. 1 eifra 7 I. f. ord. funz. fed. e 34 GAD il Tribne fednrale non puO sind.acare la riduzione 0 Ja sos. p.ellSlOn delI aumento ordinario di stipendio pronuneiata. a tltolo di pans rlisciplinare. Sunto dei fatti : A. -L'attore trovasi al servizio delle poste federali fin da11908. 24.marzo 1927 la Direzione postnle dell'X1, Circon- darlO gh annunciava aver la Direzione generale deciso di sospendere. fin anuovo avviso l'aumento di stipendio di 400 fr. di CUl avrebbe dovuto fmire a contare dal 1.0 a!, ile 1 2.'. provvedi ment 0', motivato dalle presta- ZlOllI InSuffiClentl e dal contegno poco soddisfacente del- 'attore.durante l'ultimo periodo di nomina, era ordinato In apphcazione dell'art. 4 cp.-2 della legge federale con- cernente gli stipendi dei funzionari ed impiegati federali deI 2 luglio 1897. Con lettera 30 novembre 1927 alla Direzione postale dell'X1 Cir.condario Ambrogini ehiedeva l'abrogazione delJa mIsura, ma la Direzione generale accoglieva la de- manda solo in parte decidendo il20 gennaio 1928 : Die Probezeit ist nnch zu kurz. Ferner könnten die Leistungen des Postkomnus Ambrogini nach dem Bericht des Post- amtes Bellinzona 1 noch besser sein. Es wird deshalb einstweilen nur eine Alterszulage von 200 Fr. gewährt ; Beamtenrecht. N° t;. 10 stipendio 001 rieorrente era eosi portato da 3600 fr. a 3800 fr., oltre l'indennita prineipale di rinearo, la quale da 2520 saliva di eonseguente a 2660 fr. L'aumento era concesso al ricorrente a far data da 31 dicembre 1927. Ma ill° gennaio 1928 entrava in vigore la legge federale sull'ordinamento dei funzionari federali deI 30 giugno 1927, la quale aveva per conseguenza una nuova determinazione delle retribuzioni di tutti i funzio- nari federali (art. 701. f. ord. funz. fed.). La Direzione delle poste dell'Xlo Circondario, procedendo il 23. gennaio 1928 a questa nuova determinazione nei confronti dell'attore, 10 collocava, a contare dal1° gennaio 1928, e per il periodo amministrativo in eorso fino al 31 dicembre 1929, in qualita. di funzionario, come commeS80 postale di 1a classe, nella 17 a classe di stipendio . Gli stipendi per i funzionari di questa classe vanno da un minimo di 3600 fr. ad un massimo di 6800 fr.; ma per Bellinzona, localita dove il costo della vita non raggiunge la media, l'aliquota minima della 17 a classe e ridotta di 100 fr. e la massima di 120 Ir., vale a dire che le aliquote minima e massima di detta classe sono rispettivamente di 3500 fr. e di 6680 fr. Se non ehe per i funzionari in servizio all'atto dell'entrata in vigore della legge federale ord funz. fed., l'art. 71 di questa stabilisce che il nuovo stipendio e composto dello stipendio anteriore e dell'jndennita. principale sempreche l'importo che ne risulta non superi il nuovo massimo. I1 funzionario ha in ogni caso diritto al massimo della nuova classe (cp. 1) e che se l'ammontare dello stipendio ante- riore e dell'indennita principale supera il nuovo massimo, i1 soprappiu spetta al funzionario come eccedenza, alle condizioni stabilite nel quarta capoverso (cp. 3), vale a dire allaeondizione ehe l'eccedenza aia compensata, fino ad estinzione, con taluni aumenti ed assegni previsti dalla
Verwa!tungs. und Disziplinarrechtspflege. a far data dal1° gennaio 1928,somma superiore al minimo ed inferiore al massimo della 17 a classe per Bellinzona. DI questa determinazione la Direzione postale dell'Xlo Circondario avvisava Ambrogini il 23 gennaio 1928, men- tre eon lettera deI 26 gennaio 1928 essa gli eomunicava la deeisione della Direzione generale delle poste deI 20 gen- naio 1928. L'attore diehlarava di non poter aeeettare tale determinazione deI suo stipendio. Con lettera deI 5 aprile 1928 egli precisava le sue pretese, chiedendo che fosse fissato il suo stipendio contando dal 1° aprile corrente in 6800 fr., stipendio massimo previsto dalla vecehia legge e non raggiunto a causa della sospensione dell'aumento triennale deI 1927 . La Direzione generale delle poste decise d'aecordare ad Ambrogini, in consie'era- zione della buona volonta da lui dimostrata negli ultimi tempi, a far data dall° ottobre 19281'aumento di cui era stato privato, fino a concorrenza dello stipendio mass'mo di 6680 fr. previ5to dalla nuova legge. Eßsa si rifiutava per contro sia di dar forza retroattiva a "questo aumento sia di portare Jo stipendio al masßimo di 6800 fr. previ.;;to dalla vecchia legge. Di questa decisione Ambrogini era edotto dalla Direzione postale dell'XIo Circondario con lettera deI 26 settembre 1928. B. -II 14 gennaio 1929 Ambrogini ha inoltrato al Tribunale federale, adito a termini dell'art. 60 della legge 30 giugno 1927, un rieorso col quale chiede d'essere ammesso a riseuotere ( apartire dal 1° gennaio 192810 stipendio massimo preseritto dalla legge sulla base di 6800 fr., anziehe solo di 6680 fr. . II rieorrente contesta sia d'essersi dimostrato insuffi- eiente sia d'aver tenuto una condotta riprovevole e cri- tica di conseguente siccome ingiustifica.ta, a' sensi dell'art. 4 cp. 2 1. f. concernente gli stipendi dei funzionari ed im- piegati federali deI 2 luglio 1897, l punizione inflittagli sotto forma di sospensione dell'aumento triennale di sti- pendio maturato il 1° aprile 1927, misura alla quale egli si sarebbe sottoposto soltanto perche la legislazione di
quel tempo non gli dava alcun mezzo di ricorso ; sostiene , Ambrogini pertanto aver egli acquisito gia col 1
aprile 1927 il diritto ad ottenere l'aumento triennale tale da portare il suo stipendio alla somma massima prevista per i funzionari che abitano nella localita di Bellinzona, somma di 6800 fr., e non potergli tale suo diritto acquisito ..... essere negato se non sotto forma d'una speciale pena dis- eiplinare ) a' seilsi dell'art. 31 cp. 1, cifra 6, 1. f. ord. funz. fed., pena della quale non ricorrerebbero le condizioni ne materiali ne formali, un'inchlesta preliminare non avendo a vuto luogo ed il ricorrente non essendo stato posto in grado di difendersi. O. -Rispondendo, il 9 febbraio 1928, l'Amministra- zione federale delle poste ha proposto di respingere la domanda deI ricorrente e di mettere a suo carico le spes '. Oonsiderando in diritto:
gennaio 1928, uno stipendio annuo di 6800 fr., anziche di 6545 fr; come pagatogli in fatto daI1° gennaio 1928 al 30 settembre 1928 e di 6680 fr. come pagatogli in fatto dal 1
ottobre 1928. Sostiene preliminarmente l'amministrazione convenuta non rappresentare tale do- mnnda una pretesa pecuniaria contestata, avanzata contro la Confederazione e derivante dal contratto d'impiego, di modo che il Tribunale federale dovrebbe, a suo giudizio, dichiararsi incompetente : rart. 60 cp. 1 1. f. 000. flIDZ. fed., parlando di pretese contro la Confederazione, avrebbe in vista solo le domande d'indennita, per es. quelle deri- AB 55 I -1929
Verwaltungs-und Disziplinarreehtspflege. vanti da licenziament,o ingiustifieato oppure da trasforma- zione illegale deI rapporto d'impiego da parte dell'auto rita eleggente ; esso non avrebbe per eon.ro in vista la determinazione deI rapporto d'impiego, ehe all'autorita eleggente spetterebbe la faeolta eselusiva di deeidere quali prestazioni il funzionario debba fornire e quale stipendio debba essergli eorrisposto. Nel suo ragionamento l'Ammi- nistrazione federale delle poste eonfonde due questioni, ehe devono essere tenute rigorosamente distinte : eerto l'amministrazione ha l'esclusiva faeolta. di nominare 0 di non nominare up dderminato funzionario (art. 5 l. f. ord. funz. fed.), di promuoverlo 0 di non promuoverlo (art. 12
f. ord. funz. fed.) ; ma, una volta 11 funzionario nominato o promosso, egli ha diritto a ehe nella determinazione dello stipendio e delle indennita, ehe devono essergli pagati, sia rispettata la !egge e, in easo di violazione di questa (violazione la eui possibilita e naturalmente esclusa ove la legge si rimette all'arbitrio dell'amministrazione), gli e dato adito all'autorita giudiziaria:Ta.le soluzione e im- posta gilt dalla lettera dell'art. 60 cp. 11. f. ord. funz. fed., ov'e parola genericamente di pretese pecuniarie eonte- state, avanzate eontro Ia Confederazione, ehe derivano dal rapporto d'impiego: la domanda-di pagamento di uno stipendio superiore a quello in fatto eorrisposto e una pretesa peeuniaria ed una pretesa ehe deriva dal rapporto d'impiego : enumerando al suo eapitolo V, i diritti deI funzionario, la 1. f. ord. funz. fed. eomincia infatti eon gli art. 37 a 41, riuniti sotto il titolo Stipendio e indennita di residenza . Ma la soluzione e imposta anehe' dalla genesi della legge; ehe l'art. 60 ep. I 1. f. ord. funz. fed. riproduee, salvodifferenze di pura forma, l'art. 60 ep. 1 deI rispettivo disegno di legge presentato dal Consiglio federale alI'Assemblea federale eon messaggio deI 181uglio 1924, nel qual messaggio leggesi a pag. 191 ; Per quanto riguarda le azioni ehe possono eompetere al funzionario contro la Confederazione, eiteremo: ... ;. b) la domanda di pagamento del10 stipendioe delle indennita (art. 37 a 43 e 52) ..... I). Beamtenrecht. o 8 ..
-Se non pub essere seguita l'argomentazione con la quale l'amministrazione eonvenuta sosniene l'ineompe tenza deI Tl'ibunale federale, questo non e tuttaVla, e per un altro omine di considerazioni, eompete-nte ad esaminare la questione pregiudiziale, da eui dipende l'ammissione della domanda. L'attore non contesta imatti eh'egli riceveva al 31 di- eembre 1927, oome stipendio e come indennita pl'ineipale di rincaro Ja somma eomplessiva di 6460 fr. all 'anno ; egli non inpugna d'altra parte la sua assegnazi alla,
classe di stipendio, a far data dal 1° gennalo 19 8, ne che l'aliquota massima di questa classe sia, per ßellin- zona, di 6680 fr. ; egli non puo di conseguente pretendere ehe sia stato violato nei suoi confronti l'art. 71 cp. 31. f. om. funz. fed., l'aliquota massima della classe, alla quale egli e stato a.ssegnato col 1
gennaio 1928, essendo supe- riore all'ammontare da esso percepito, fino a tale data, a titolo di stiprodio e d'indennita principale di rincaro. Taleviolazione esisterebbe soltanto, secondo l'attore, perche l'ammontare da enso penpito,. I 3 cembr 1927 a titolo di stipendio e d mdenruta prmClpale dl rinc:ro avrebbe dovuto essere, anziehe di 6460 fr., di 6800 fr: e sarebbe stato di 6800 fr. se non gli foase stat-o sospeso 'l'aumento triennale maturato coll
aprile 1927.in eonformita all'art. 4 cp. 1 1. f. 2 luglio 1897 : vale a due ehe la domanda d' Am brogini e in realta dirtltta contro tale sospensione decisa dalla Direzione genernle delle poste in applicazione deU'art. 4 c . 1. f. 2 luglio 18;7 eomunicata al ricorrente dalla DIreZIOne post.ale delI XI Circondario il 24 marzo 1927. L'ammissione deI ricorso presupporre bbe pertanto l'annuUamento. di tnle decisione. Ma a pronunciare tale annullamento Il TrIbunale fede- rale adito a' sensi dell'art. 60 cp. I 1. f. ord. funz. fed., non' e competente, gil1sta la massima sancita da qnest Camera nell'odierna sentenza Ackermann e. Cassa d AsSI- eurazione dei funzionari, impiegati cd operai federali, Vec i pag. 39 e !leg.
Verwaltungs. Ul'ld Disziplinarrechtspflege. perche Ia decisione in parola e stata presa prima dnll'en trata in vigore della 1. f. ord. funz. fed. ed allorquando contro le punizioni disciplinari pronunciate dall'ammini- sttazione sopra il fondamento dell'art. 4 ap. 2 I. f. 2 luglio
LOTTERIEGESETZ LOI SUR LES LOTERIES 9. Urteil des Xassationshofes vom 11. Februar 1929 i. S. !undesanwaltschaft gegen Obrecht. 53 , Art, I 'Abs. 2 eidg. Lotteriegesetz: Unter den ähnlichen auf Zufall gestellten Mitteln sind nur solche zu verstehen, bni denen wie bei Los-oder Nummernziehung der Zufall allem massgebend ist. A. -In ihrem Urteil vom 18. Mai 1928 hat die Erste Strafkammer des bernischen Obergerichts erkannt : ..... ' IH. Robert Obrecht, vorgenannt wird freigesprochen, ohne Entschädigung, von der Anschuldigung der Wider- handlung gegen das Lotteriegesetz, angeblich begangen dadurch, dass er a) im August 1925 eine Lotterie veranstaltet und als Inserat mit der Ideal-Preisaufgabe: Dem Mutigen ge- hört die Welt) im Emmenthaler-Blatt in Langnau i. E. in den Nummern vom 11. und 13. August 1925, im Land- freund in Bern in den Nummern vom 31. Juli, 7. und 21. August 1925, in den Zeitschriften Blatt für Alle vom 5. September 1925, Der Sonntag vom 9. August
und in den Emmentha.Ier Nachrichten) vom 24. Juli 1925 ausgekündigt hat ; b) im Sommer 1925 eine Lotterie veranstaltet und im Landfreund in Bernvom 12., 19. und 26. Juni 1925 ein Inserat betitelt Sommerpreisaufgabe ; Frisch ge- wagt ist halb gewonnen hat erscheinen lassen ; c) im Frühjahr 1926 eine Lotterie veranstaltet und im Badener Tagblatt ) vom 13. April 1926 durch ein Inserat