Art. 9 and 10 of the Federal Act of 25 June 1885 on the Supervision of Private Insurance Undertakings; prohibition of favors in life insurance: the Federal Council may, in the general interest and for the protection of insured persons, ban gratuitous benefits granted to policyholders and sanction violations by fine. A waiver of an insurance premium, expressly granted ‘as a courtesy’ and without a specific counterperformance, constitutes a prohibited favor. The prohibition is not confined to benefits granted to induce contract formation; it also applies where the benefit is accorded after conclusion of the insurance contract, since the supervisory rule protects the principle of payment of the contractually fixed premium (consid. 3-6).
'crwaltungs und Disziplina.rrechtspflege. conditions generales relatives au versement eventuel d'une provision ne sont pas contraires a la notion mnme du contrat d'assurance. D'autre part, il est evidemment possible que la taxe , d'abonnement constitue, en partie, le prix du risque de proces. Le Departement remarque d'une fa lon tres per- tinente que si tel n'etait pas le cas, on ne s'expliquerait pas le montant relativement faible de la provision. Par ces motifs, le Tribunal fideral prononce : Le recours est rejete. 43. Sentenza del ao ottobre 19Sa nella causa Bime. contro Dipartimento federale di Giustizia. e Polizia. Competenza deI Tribunale federale a giudicare i ricorsi diretti eontro le muIte inflitte da! Dipartimento federale di giustizia e polizia in virtu degli art. 9 e 10 delIa legge 25 giugno 1885 sulla sorveglianza delle imprese private in materia di assicura- ziOIle (consid. 1). Diritto deI Consiglio fedorale di vietare la concessioue di favori agli assicurati sulla vita (consid. 3 e 4). 1.a rinuncia, accordata a titolo di deferenza, e sauza .n68suna controprestazione precisa dell'assicl;lrato, all'incasso d'un pre- mio d'assicurazioue sulla vita costituisce un favors vietato dai decreti 23 maggio 1930 e 11 sattembre 1931 deI Consiglio federale (consid. 5). U fatto ehe questo favore venue aecoroato quando il eontratto ,l'assicurazione sulla vita ara gi stato !:ltipulato, non 10 rende lec!to (collsid. 6). A. -Pel tramite dell'ispettore d'assicurazioni Luigi H,ima, in Bellinzona, P. Forni stipulava nel luglio 1931 tm contra.ttü d'assicurazione sulla vita colla Compagnia l,JHmima d'assicurazioni La Ginevrina . In data 22luglio In polizza veniva spedita da Rima all'assicurato. 11 premio interinale destinato a coprire il rischio di morte fino al pagamento deI primo premio contrattuale, era di fr. 27,50. n 24 luglio I'assicurato mandava al Rima una Priva,tv"rsicherullg. X
4:1. lettera, che non figura in atti, in cui (a giudical'c dal tenore della risposta datagli) chiedeva delle spiegazioni circa questo premio. Il 31 Iuglio l'ispettore gli rispondeva infatti quanto segue : Riferendomi aHa di lei pregiata del 24 COIT. mese, mi preme comunicarle ehe il premio di rischio indicato neUa quitanza inserita nella polizza serve per coprire il rischio di morte fino all'epoca in cui lei comincera a pagare i premi regolari. A titolo di defc- rimza le bonifico il premio di rischio e la prego di volerm i versare, mediante I'acclusa polizza di versamento, Ia somma di fr. 5.-per spese di polizza. B. -Con lettera 20 giugno 1932 Ia Societa svizzera d'assicurazioni generaIi 'sulla vita denunciava il Rima all'Ufficio federale delle assicurazioni per aver contrav- venuto col summenzionato bonifico al divieto d'accordare dei favori agli assicurati sulla vita, sancito da decreto 23 maggio 1930 deI Consiglio federale. Invitato a spiegarsi, il Rima addusse ehe la proposta d'assicurazione era stata fatta dal FOl'ni senza ehe si fosse parlato d'una promessa di condono deI premio. Solo dopo avere ricevuto la polizza, l'ansicurato dichiaro di non essere disposto a versare i fr. 32,50 (fr. 27,50 premio di (rischio interinale e fr. 5 spese di polizza) dl cui gli era stato chiesto il pagamento. Onde non essere obbligato a procedere in via esecutiva, egli gli scrisse allora :che gli avrebbe bonificato I'importo deI premio di rischio, in- tendendo cast ricompensare in anticipo il Iavoro d; propaganda a favore della Compagnia ßa lui rappre- sentata, ehe gli era stato promesso dall'assicurato. O. -Con decisione 27 Iuglio 1932 il Dipartimento federale di GiUBtizia e Polizia ha inflitto al Rima una multa di franchi cento per aver accordato, mediante Ia rinuncia al premio, ad un assicurato un favore vietato dal decreto 23 maggio 1930. La circostanza ehe il vantaggio era stato concesso dopo h conclusione deI contratto non 10 rendeva Iecito. D. -Luigi Rima ha interposto rico1'so di diritto ammi-
'erwaltunf."" uud Disziplinarrechtspflege. nistrativo al Tribunale federale ehiedendo ehe il deereto 27 Iuglio 1932 deI Iod. Dipartimento di Giustizia e Polizia sia abrogato, non essendosi in detto deereto tenuto in dovuto conto i fatti noti e non eontestati e perche il decreto 11 settembre 1931 deI Consiglio federale deve essere interpretato nel senso ehe soitanto Ia vioiazione di quanto specifieato a lettere a e b dell'art. 2 dello stesso sia punibile, onde non ead.ere nell'assurdo e nei pettego- lezzi delle piecole neeessita quotidiane della vita. Il rieorrente persiste a diehiarare ehe il bonifico fu da lui aceordato unieamente quale retribuzione anticipata per illavoro di propaganda ehe l'assieurato aveva promesso di voler fare. La lista dei favori la eui eoneessione era vietata doveva essere interpretata in modo restrittivo, perehe, in easo eontrario, eadrebbero sotto il divieto moltissimi atti innocui e legittimi. Il Dipartimento federale di Giustizia e Polizia propone la reiezione deI rieorso. Oonsiderando in diritto :
giugno 1885 sulla sorveglianza delle imprese private in materia di assieurazione. . II Tribunale federale e competente per eonoscere deI gravame in virtu della eifra VII dell'allegato alla GAD ehe apre Ia via deI rieorso di diritto amministrativo contro le deeisioni deI Dipartimento federale di Giustizia e Polizia prese in applieazione della summenzionata legge 25 giugno 1885, eeeettuandone solo il rifiuto dell'autoriz- zazione di esercitare un'impresa d'assicurazione. 2. - 3. -II ricorrente non nega il diritto deI Consiglio federale di vietare la concessione di favori nell'assicurazione Privatversicherung. XO 43. :?67 sulla vita e di eolpire di multa le eventuali eontravven- zioni. Questa facolta deI Consiglio federale scaturisce dagli art. 9 e 10 della legge25 giugno 1885, i quali 10 autorizzano (artieolo 9) a prendere i provvedimenti riehiesti dall'in- teresse generale e dall'interessedegli assieurati ed a eomminare delle multe fino a fr. 1000 (art. 10). Seeondo quanto e esposto nei motivi pubblieati all'ap- poggio deI deereto 23 maggio 1930, la eoneessione di favori nell'assieurazione sulla vita era infatti diventata 1lll abuso ehe gli assieuratori non erano in grado d'eliminare eolle proprie forze e ehe minaeeiava. di diventare noeivo agli interessi della generalita degli assieurati. 4. -Nella fattispeeie l'atto rimproverato al rieorrente fu commesso vigente il deereto 23 maggio 1930, ehe venne poi abrogato e sostituito da quello II settembre 1931 sulle operazioni d'aequisizione delle soeieta d'assieurazione sulla vita. Anehe il nuovo deereto ha perö mantenuto il divieto di aceordare dei favori agli assieurati sulla vita eommi- nando, eome il precedente, ai eontravventori le sanzioni previste all'art. 10 della legge deI 1885. 5. -TI rieorrente ha addotto ehe la rinuneia al premio di risehio interinale non aveva earattere di favore eostitu- endo solo 1lll eompenso antieipato dato all'assieurato per la propaganda ehe aveva promesso di svolgere a favore della soeieta assieuratriee. Quest'interpretazione e pero in eontrasto manifesto eol eontenuto degli atti. Nella lettera del 31 luglio all'assieurato il rieorrente ha diehiarato esplieitamente ehe la rinuneia al premio avveniva a titolo di deferenza , non quindi per indennizzare eostui di eventuali prestazioni presenti 0 future. La parole usate denotano ehiaramente l'intenzjone dei rieorrente di far beneficiare l'assieurato d'una liberalita, senza ehe questi fosse tenuto ad una eontroprestazione determinata. In una siffatta liberalita si ravvisano per l'app1lllto le earatteri- stiche dei favori vietati dal deereto 23 maggio 1930. 6. -Il rieorrente ha addotto inoltre ehe la rinuneia al premio non poteva ritenersi vietata essendo posteriore AS 58 I -1932
26H Verwaltungs-und Disziplinarrechtspflege. alla consegna della polizza all'assicurato e concessa, non per ottenere la conclusione del contratto, ma allo scopo d'evitare un'esecuzione contro I'assicurato che rifiutava di pagare. Anche ammessa l'esattezza di questa versione -che sembra contrastare col contenuto della lettera 31 Iuglio in cui il Rima rammenta d'aver mandato Ia quietanza deI premio interinale (( inserita nella polizza -il ricorso dovrebbe pero essere cio nondimeno respinto. Se e infatti vero che il Consiglio federale fu indotto al decreto 23 maggio 1930 principalmente dall'abuso dei favori accordati per ottenere la conclusione di contratti d'assicurazione, il tenore deI divieto ha perö una portata piu vasta. Partendo dal principio che il pagamentodel premio fissato conformemente al piano d'esercizio e principio fondamentale di una. sana gestione assicuratoria e deve essere salvaguardato dallo Stato, l' Autorita di Vigilanza ha infatti vietato tutti i favori, senza distinguere fra quelli accordati prima e quelli accordati dopo la conclusione del contratto d'assicurazione sulla vita. Il Tribunrile federale pronuncia : Il ricorso e respinto. IV. EISENBAIiNRECHT CHEMINS DE FER 44. Auszug aus dem Urteil vom a2. Septamber 1932 i. S. S. 13. B. gegen Aargau.
Bahnunternehmung die Inanspruchnahme der Bahnanlagen für die Durchleitung unentgeltlich zu gestatten und allfällige Aufwendungen für einen infolge des neuen Werkes notwendig gewordenen vermehrten Bahnschutz selbst zu tragen. Einen Beitrag der Bahn an die Kosten der Errichtung des neuen Werkes statuiert die Eisenbahngesetzgebung dagegen nicht. A. -Im Jahre 1929 hat der Kanton Aargau eine Korrektion des Holzbaches, eines linksseitigen Zu- flusses der Büuz, im Zusammenhang mit der Bünzkorrek- tion von Wohlen bis Dottikon (lU. Abschnitt) durch- geführt laut Dekret des Grossen Rates vom 19. Mai 1925. Die Kosten der Holzbachkorrektion waren auf 240,000 Fr. veranschlagt worden. Dem Kanton war eine Bundessubvention von 80,000 Fr. (33 % %) zugesichert worden; 25 % der Kosten wurden vom Kanton über- nommen, 41 % % sollten von den beteiligten Gemeinden gedeckt werden unter Beizug der interessierten Grund- eigentümer ( 4 und 9 des Dekretes). Vor der Korrektion kreuzte der Holzbach die Bundes- bahnlinie Dottikon-Wohlen (aargauische Südbahn) bei Km. 70,010. Durch die Korrektion kam die Kreuzung des Bahnkörpers, ein gewölbter Betondurchlass von 3 m lichter Weite, auf Km. 69.325, südwestlich des bisherigen Durchlasses zu liegen. Das erforderliche Brückenproviso- rium wurde, auf Auftrag des Wasserbauamtes des Kantons Aargau vom 23. Mai 1929 hin, von den SBB errichtet, wobei sich die Baudirektion des Kantons Aargau die Erörterung der Kostenverteilung vorbehalten hatte (Schrei- ben vom 27. Juni 1929). Die SBB haben dem Wasserbauamt des Kantons Aargau für die Ein-und Ausbau der Notbrücke anlässlich der Erstellung der Holzbachbrücke am 23. Dezember 1929 Rechnung gestellt... Die Baudirektion des Kantons Aargau verweigert die Zahlung, um die massgebenden Rechtsverhältnisse auf dem Prozesswege feststellen zu lassen. B. -Mit Klage vom 20. Januar 1932 belangt deshalb die Kreisdirektion lIder SBB den Kanton Aargau auf