18 Staatsrecht.
ten Tendenz, die Verwirkung des Beschwerderechtes und
des Rückforderungsanspruches an strengere Vorausset-
zungen
zu knüpfen (BGE 73 I 223 und dort zitierte frühere
Urteile). Sie trägt auch dem Umstand Rechnung, dass dem
Laien nicht ohne weiteres zugemutet werden darf, nach
Kenntnisnahme vom kollidierenden Steueranspruch eines
andern Kantons bei weiteren Zahlungen an den bisherigen
Steuergläubiger
auch noch Vorbehalte bezüglich jener
Zahlungen anzubringen, die er auf Grund einer rechts-
kräftigen Steuerveranlagung bereits früher geleistet hat,
und dass es deshalb unbillig wäre, beim Nichtanbringen
dieses Vorbehaltes auf unbedingte Anerkennung des ge-
tilgten Steueranspruchs bzw. Verwirkung des Beschwerde-
rechtes
zu schliessen.
Im vorliegenden Fall hat somit die Stiftung Wengi )
ihr Beschwerderecht und damit ihren Rückforderungsan-
spruch nur hinsichtlich ihrer Zahlung vom 29. Oktober
1948 verwirkt, da lediglich diese Rate noch vorbehaltlos
bezahlt worden ist, nachdem ihr der kollidierende berni-
sche Steueranspruch zur Kenntnis gebracht worden war.
IH. STIMMRECHT, KANTONALE WAHLEN
UND ABSTIMMUNGEN
DROIT DE VOTE, ELECTIONS ET VOTATIONS
CANTONALES
5. Sentenza dell'otto marzo 1950 neHa causa Bonzanigo contro
Gran Consiglio deI Cantone Tieino.
Porlata dell'art. 57 della Costituzione ticinese. Concetto di decreto
legislativo avente un carattere obbligatorio generale.
Tragweite des Art. 57 der Tessiner Kantonsverfassung. Begriff des
Grossratsbeschlusses (decreto legislativo) allgemein verbind-
licher Natur.
Porlee de l'art. 57 de Ia constitution tessinoise. Decret Iegislatif
de caractere obligatoire gen6ral .
Stimmrecht, kantonale Wahlen und Abstimmungen. N0 5. l!)
A. -Con decreto legislativo 7 novembre 1949 il
Gran Consiglio deI Cantone Ticino approvö (( ilcontratto
di fondazione e gli statuti delle Officine idroelettriche
della Maggia S.A. e la partecipazione deI Cantone alla.
stessa . Questo deereto fu dichiarato di earattere non
obbligatorio generale.
n medesimo giorno, il Gran Consiglio decretö di assu-
mere azioni della costituenda S.A. Officine elettriche della
Maggia
per Ull importo nominale di 12 000 000 fr. pari
a 20 % deI capitale azionario ed autorizzö il Consiglio
dl Stato ad emettere un prestito per detta somma. Auche
questo decreto fu dichiarato di carattere non obbligatorio
generale.
B. -Con tempestivo ricorso di diritto pubblico II no-
vembre 1949 (e complemento 27 novembre) l'ing. Fernando
Bonzanigo ha chiesto l'annullamento di questi decreti e
subordinatemente ha domandato che siano muniti della
clausola referendaria, adducendo in sostanza quanto segue :
a) I decreti impugnati sono in urto con la costituzione
ticinese.
n Gran Consiglio ha violato l'art. 57 della costi-
tuzione cantonale, poiche ha dichiarato ehe i decreti
erano di earattere non obbligatorio generale. Ambedue i
decreti avrebbero dovuto sottostare al referendum facol-
tativo, poiehe essi hanno pel Cantone Ticino una portata
ecnnonca, sociale e politica straordinariamente grande e
pOlche
non erano urgenti.
La grande portata delle decisioni prese dal Gran Con-
siglio on puö essere seriamente contestata. A questo
proposito
basta rimandare ai messaggi 25 febbraio e
70ttobre 1949 deI Consiglio di Stato, come pure al rapporto
3 novembre 1949 della Commissione della gestione. Ne e
dubbi che ancasse l'urgenza. Giit, alla fine di giugno
lavOrI tecnici preliminari erano terminati e gli
statut: .della costituenda societa erano appurati. n po-
polo tlC1l1eSe avrebbe quindi potuto pronunciarsi atempo.
b) 'a . 57 della costituzione ticinese distingue tra
decretl dl carattere obbligatorio generale (i quali possono
essere urgenti 0 non urgenti) e deereti ehe non sono di
earattere obbligatorio generale. In base ad una pratiea
decennale il Gran Consiglio ha sempre dichiarato ur-
genti i deereti di portata finanziaria, rieonoseendo cosi
tacitamente ch'essi sono di earattere obbligatorio generale
e
pertanto soggetti al referendum (sentenza inedita deI
T. F. pronunciata il 18 ottobre 1905 su ricorso Motta).
D'altra parte, la legge 26 febbraio 1919 su l'utilizza-
zione e l'esereizio delle forze idrauliehe
nel Cantone ehe
prevede la possibilita della partecipazione deI Cantone
aHo sfruttamento delle forze idriehee stata sottoposta
al referendum (art. 11). I decreti impugnati ehe poggiano
su questa legge avrebbero quindi dovuto essere muniti
della clausola referendaria.
c) La partecipazione con 12000000 fr. alle Oflicine idro-
elettriche della Maggia S.A. e contraria agli interessi deI
Cantone Ticino. Essa appare superflua gia pel fatto ehe le
oflieine elettriehe dei Comuni sono in grado di far fronte
ai 4/
deI fabbisogno di corrente elettriea. L'utile pel
Cantone non superera 1'1 % di 12000000 fr. ossia
120000fr. La partecipazione deI Cantone Ticino e dovuta
al desiderio di alcuni pochi membri deI Gran Consiglio e
avrebbe dovuto essere respinta nell'interesse pubblieo.
La S.A. Oflicine idroelettriehe della Maggia avrebbe potuto
essere costituita anche senza la parteeipazione finanziaria
deI
Cantone Tieino.
C. -Rispondendo il Consiglio di Stato deI Cantone
Ticino ha eoncluso pel rigetto deI rieorso, osservando
sostanzialmente :
a) Gli impugnati deereti sono la logiea eonseguenza
deI deereto legislativo
10 marzo 1949 ehe ha aeeordato
la eoneessione per 10 sfruttamento delle forze idriehe della
Maggia.
L'art. 1 di questo deereto legislativo ha regolato
tanto la eoneessione di sfruttare Ie forze idriehe della
Maggia,
quanto Ia partecipazione deI Cantone alla costru-
zione e all'esereizio delle Oflicine elettriche della Maggia.
La portata deI diritto coneesso e stata pertanto cireoseritta
I
Stimmrecht, kantonale Wahlen und Abstimmungen. N0 5.
in modo preciso e definitivo ; gli impegni d'ordine finan
ziario derivanti al Cantone dalla sua partecipazione erano
pure facilmente prevedibili.
La eoneessione era esplieitamente subordinata aHa parte-
eipazione deI Cantone. TI principio della Qoncessione subor-
dinata aHa parteeipazione deI Cantone e stabilito daHa
legge 26 febbraio 1919 sull'utilizzazione
ed esercizio
delle
-forze idrauliehe. Infatti, giusta l'art. 1, la deri
vazione, l'utilizzazione e l'esereizio a seopi industriali delle
aeque dei laghi, dei fiumi e dei torrenti deI Cantone Tieino
possono, anziehe eoneessionati nelle forme previste dalla
legge 17 maggio 1894 sull'utilizzazione delle aeque, essere
assunte da una a pareeehie Societa per azioni con parte-
eipazione dello Stato e sotto Ia sua sorveglianza, nei
modi stabiliti dalle relative eonvenzioni.
Contrariamente aH'opinione deI ricorrente, Ia parte-
eipazione deI Cantone allo sfruttamento delle sue forze
idriche non e la eonseguenza di aleune riehieste di poehi
deputati al Gran Consiglio , ma e inveee l'applieazione di
una legge ehe il popolo -tieinese ha approvata.
b) Seeondo Ia giurisprudenza deI Tribunale federale,
la eoneessione di forze idriehe e un atto amministrativo
retto dal diritto pubblieo, atto ehe stabilisee i diritti e
gli obblighi deI coneessionario
ed al quale egli si sottopone
aeeettando Ia eoneessione. E chiaro ehe un atto di questa
natura non ha un earattere normativo generale, appli-
cabile a tutti i eittadini,ma si limita a definire i rapporti
tra il eoneedente e il concessionario. A eio nulla muta il
fatto ehe in eonereto la eoncessione deve rivestire, seeondo il
diritto tieinese, la forma di un deereto deI Gran Consiglio )
(sentenza inedita pronuneiata il 18 settembre 1942 dal
Tribunale federale su rieorso Casoni). Ne segue ehe il
decreto legislativo, eol quale il Gran Consiglio ha appro-
vato i1 eontratto di fondazione e gli statuti della societa
anonima, non ha earattere obbligatorio generale. Questo
deereto legisiativo eireoscrive
soltanto gli obblighi contrat-
tuali delle parti.
c) La qualita per agire mediante ricorso di diritto
pubblico si determina soltanto in base alle norme delI'Or-
ganizzazione
giudiziaria federale (RU 59 I 80; 65 I 131).
Trattandosi d'un atto legislativo di carattere non obbli-
gatorio generale, ha veste per ricorrere unicamente chi
e leso nei suoi interessi. Privati, cui solo mediatamente
ridonda un vantaggio da una norma di Iegge emanata
nel pubhlico interesse, non hanno veste per ricorrere al
Tribunale federale in seguito ad arbitraria interpretazione
od applieazione di essa (RU 69 I 20; 72 I 98, 181).
Il ricorrente ha riconosciuto ehe il decreto Iegislativo
7 novembre 1949 non 10 lede nei suoi interessi giuridici
direttamente protetti. Egli afferma soltanto ehe la parte-
eipazione deI Cantone Tieino alla S. A. Officine idroelet-
triche della Maggia frutterehbe poco 0 nulla al Ticino
ed e comunque avversa all 'interesse deI Paese . La
tutela delI'interesse pubblico non spetta ai privati, ma alle
autorita chiamate ad applicare Ia legge. L'ing. Bonzanigo
non ha pertanto veste per ricorrere.
d) L'ing. Bonzanigo insorge anche eontro il decreto
legislativo 7 novemhre 1949 in merito allo stanziamento
d'un credito per l'assunzione di azioni della S.A. Officine
idroelettriche della Maggia. Se la partecipazione deI Can-
tone dovesse rappresentare une spesa a norma delI'art.
57 CC, questa spesa sarebbe la conseguenza Iogica e
necessaria deI decreto Iegislativo 10 marzo 1949 ehe gia
.stabiliva esplicitamente la partecipazione deI Cantone.
E contro quel decreto Iegislativo ehe avrebbe dovuto
insorgere semmai l'ing. Bonzanigo. Un decreto ehe fornisce
soltanto i mezzi per coprire une spesa gia decisa non dev'es-
sere munito della clausola referendaria. Come retta-
mente osserva Giacometti nel Das Staatsrecht der schwei-
zerischen
Kantone , pag. 533, la spesa derivante dalla
partecipazione dello Stato ad un'azienda elettrica non
soggiace a referendum, quando questa partecipazione e
stata precedentemente accettata.
e) Il ricorrente si dilunga in fine . sulle conseguenze eco-
r
!
r
!
Stimmrecht. kantonale Wahlen und Abstimmungen. N0 5.
nomico-politiche derivanti dalla partecipazione dello Stato
allo sfruttamento della Maggia. Ma I'esame di questo
problema esula dalle competenze deI Trihunale federale.
D. -L'undici dicembre 1949, I'ing. Bonzanigo ha
inoltrato un secondo complemento al ricorso, adducendo
sostanzialmente quanto segue: La partecipazione deI
Cantone Ticino alla S.A. Officine idroelettriehe della Maggia
non e stata deeretata dal Gran Consiglio il 10 marzo 1949,
ma soltanto il 7 novembre 1949. Col prima dei due decreti
10 marzo 1949 il Consiglio ha ratificato le direttive per
la costituzione d'una societa di studio eome pure Ia eon-
venzione 17 febbraio 1949: allora esisteva soltanto I'in-
tenzione deI Cantone Ticino di parteeipare in futuro alla
S.A. Officine idroelettriche della Maggia. Col seeondo
deereto 10 marzo 1949 il legislatore tieinese aeeordö Ia
coneessione delle forze
idriche della Maggia al eonsorzio
postulante. Solo in data 7 novembre 1949 il Gran Consiglio
approvo il eontratto di fondazione della S.A. Offieine
idroelettriehe della Maggia.
Nella
sua risposta al ricorso di diritto pubblieo il Consiglio
di Stato afferma :
Inoltre, comportano oneri per 10 Stato nche quelle lnggi cI;e
pur non contemp1ando spese dirette tuttaVla ne determmano
quanto 1a 10ro attuazione e suhordinata una spes!", (ad .esemplO
le leggi ehe autorizzano 10 Stato apartempare a aZle!lde Idroelet-
triehe . cf. Gia.cometti Das Staatsrecht der schwerz. Kantone,
p. 533 nota 37). Anche contro questi atti legislativi in quanto
leggi e dato il diritto di referendo.
Con eio il Consiglio di Stato rieonosee ehe il decreto
legislativo 7 novembre 1949 cirea I'approvazione deI eon-
tratto di fondazione e degli statuti della S.A. Offieine
idroelettriche della Maggia e stato a torto dichiarato di
carattere non ohbligatorio generale.
La tesi dei Consiglio di Stato, secondo cui l'emissione
di un prestito non eostituisee una spesa a' sensi dell'art.
57 CF, non regge. La parola spesa signifiea qui sol-
tanto ehe sono soggetti al referendum anehe quei deereti
.ehe implicano una spesa urgente di oltre 200000 fr.
Ad ogni modo, giova rilevare ehe tutti i deereti eoi quall
ilConsiglio di Stato e stato autorizzato. ad emettere un
prestito sono sempre stati assoggettati al referendum faeol-
tativo. I deereti impugnati sono quindi arbitrari.
Oonsiderando in diritto :
- -Non e eontestato ehe il rieorrente e eittadino
attivo e quindi in possesso deI diritto di voto in materia
ealltonale. Ne segue ehe, eontrariamente all'opinione deI
deI Consiglio
di Stato e in ossequio alla giurisprudenza
deI Tribunale federale (RU 71 I 311-312), l'ing. Bonzanigo
ha veste per rieorrere mediante gravame di diritto pubblieo
al Tribunale federale eontro il fatto ehe il Gran Consiglio
ha sottratto ad un'eventuale votazione popolare gli im-
pugnati deereti.
- -A giudizio deI rieorrente, gli impugnati deereti
sarebbero in urto eon l'art. 57 della eostituzione eantonale,
seeondo eui soggiaeeiono al referendum facoltativo :
. a) tutte le leggi, senz'eeeezione,
b) i deereti legislativi di carattere obbligatorio generale
ehe non siano di natura urgente.
Se essi sono di natura urgente, non soggiaeciono quindi
al referendum, eeeetto ehe importino una spesa superiore
a 200000 fr. : in questo easo, ossia se portano seeo una
spesa di oltre 200000 fr., debbono essere muniti della
clausola referendaria.
Siceome gli impugnati decreti prevedono una spesa di
oltre 200 000 fr., non possono essere sottratti al referendum
a motivo della loro urgenza. Il Gran Consiglio motiva
pert' il non assoggettamento al referendum col fatto ehe
si
tratta di deereti non aventi earattere obligatorio generale.
Devesi pertanto indagare ehe si debba intendere per
decreto legislativo di carattere obbligatorio generale.
Nella
sentenza inedita 15 ottobre 1947su ricorso Caroni
e LO il Tribunale federale ha lasciato indecisa la questione
se, giusta l'art. 57 della eostituzione tieinese, solo norme
di diritto ehe obbligano persone private ed eventual-
I
. I
I
I
I
Stimmrecht, kantonale Wahlen und Abstimmungen. N0 5.
mente norme di organizzazione, oppure anche atti am-
ministrativi rivestano earattere obbligatorio generale. Il
Tribunale federale si e invece pronunciato con la sen-
tenza 24 giugno 1948 nella causa Liembd (RU 74 I 254/
- sulla questione se e aquall condizioni un atto am-
ministrativo sia da considera; ' - -anmlte uncarat-'
tere' obbligatorio genernle. Seeondo questa sentenz , la:-
porlata 0 l'importanzapiii 0 meno grande di un atto
amministrativo dal lato finanziario 0 politico e un segno
troppo indeterminato e quindi improprio per stabilire quall
decreti debbano essere assoggettati al referendum e quall
non 10 debbano essere. Per giungere ad un risultato soddi-
sfaeente, si deve preseindere dalla qualifica obbligatorio )
ehe ha un pieno significato soltanto per atti ehe statuiseono
una norma giuridica e si deve dare il maggior peso alla
parola generale . Sono quindi soggettial referendum
deereti di earattere 0 portata generale in eontrapposto
a quelli ehe eoneernono un singolo easo Gonereto, un
provvedimento individuale.
E certo ehe i decreti legislativi impugnati dall'ing.
Bonzanigo sono
atti amministrativi e non e dubbio ehe
non si tratta di deereti di natura 0 portata generale, ma
di deereti ehe diseiplinano un singolo easo eoncreto:
da un lato, l'approvazione deI eontratto relativo alla
parteeipazione deI Cantone Tieino alla fondazione delle
Officine della Maggia e,
dall'altro lato, l'emissione di un
prestito di 12 milioni di franehi per poter far fronte all'obbli-
go
previsto nel eontratto. L'approvazione degli statuti della
nuova soeieta e l'assunzione di azioni per un ammontare
di 12 milioni non hanno una portata indipendente, ma
sono una conseguenza risultante dal eontratto approvato.
un adempimento dello stesso.
Il Gran Consiglio ha quindi rettamente dichiarato
all'art. 3 degli impugnati deereti ehe non si tratta di
decreti di carattere obbligatorio generale e non li ha muniti
della elausola referendaria.
-Oosl stando le eose, non oceorre esaminare nel
merito le altre obiezi0I!i formulate dal ricorrente. Queste
obiezioni sono comunque infondate.
Sta bene che la legge 26 febbraio 1919 su l'utilizzazione
e l'esercizio delle forze idrauliche fu sottoposta al referen-
dum ; non ne segue pera (contrariamente a quanto opina
il ricorrente) che anche gli impugnati decreti fondati su
questa legge dovessero essere assoggettati al referendum.
La necessita deI 10ro assoggettamento dev'essere esa-
minata aparte.
Non e una questione di diritto ma di apprezzamento
quella disapere se la partecipazione risponda agli interessi
deI Cantone Ticino. Siffatta questione e sottratta al sin-
dacato deI Tribunale federale.
4. -Devesi riconoscere che la suddetta interpretazione
dell'art. 57 della costituzione ticinese non collima con
quella di GUCOMETTI, il quale nella sua opera Staats-
recht der Schweizerischen Kantone , pag. 531, e d'avviso
ehe il Cantone Ticino, se non conosce un referendum gene-
rale in materia di spese, ne eonosee uno speeiale facoltativo
nel senso ehe decreti legisiativi ehe eomportano spese
uniehe
0 periodiche eccedenti 200000 fr. debbono essere
muniti della elausola referendaria.
D'altra parte, devesi rilevare ehe il Gran Consiglio ,deI
Cantone Tieino ha sottoposto al referendum un numero
eonsiderevole di deereti, eiaseuno dei quali comportava
una spesa superiore a 200000 fr., senza dichiararli di
earattere obbligatorio generale. Cos1, ad esempio, veggansi.
Bollettino officiale delle leggi e degli
atti eseeutivi deI
Cantone Ticino, anno 1937, pag. 21/24; 154/156; 166/168 ;
151/152; anno 1947, pag. 26/29; anno 1948, pag. 124,
125/126.
In altri casi il Gran Consiglio non ha assoggettato al
referendum decreti che comportavano una spesa eecedente
200000 fr., diehiarando ehe essi entravano in vigore con
Ia Ioro pubblicazione (efr. Bollettino offieiaIe, anno 1947,
pag. 66; anno 1948, pag. 62/63, 72/73).
Infine in altri easi (v. Bollettino offieiale, anno 1937,
Stimmrecht, kantonale Wahlen und Abstimmungen. N' 5.
J ag. 130; anno 1947, pag. 58) dei deereti ehe eomportavano
una spesa superiore ai 200 000 fr. furono diehiarati espres-
samente urgenti allo scopo manifesto di sottrarli al refe-
rendum.
Da questi rilievi si deduee che il GranConsiglio deI
Cantone Tieino non ha seguito nell'interpretazione e
nell'applieazione delI
'art. 57CC una prassi uniforme e
costante. Esso interpreta quest'articolo talora nel senso
esposto al secondo considerando, talora nel senso d'un
referendum in materia di spese. I1 Tribunale federale e
quindi pienamente libero nel suo sindaeato: non e vin-
colato dal modo di vedere della massima giurisdizione
legislativa
eantonale, dal quale non suole di regola seostarsi
senza necessita.
Procedendo ad una libera indagine, sola l'interpreta-
zione dell'art. 57 CC esposta nel secondo considerando
appare ammissibile. GIACOMETTI (op. eit.) non tiene pre-
sente che, giusta l'art. 57 CC, non tutti i decreti che com-
portano una spesa di oltre 200000 fr. sono soggetti al
referendum, ma solo i decreti di carattere obbligatorio
generale.
La cifra di 200000 Fr. indicata neH'art. 57 CC
ha una portata esclusivamente ai fini deH'urgenza, nel
senso che, se la spesa che porta seco un deereto di earat-
tere obbligatorio generale supera i 200000 fr., il decreto
non pua piu essere dichiarato urgente. Contrariamente
aH'avviso di GUCOMETTI, la legislazione tieinese non eonosce
un referendum in materia finanziaria, come ne e conferma
il fatto ehe un'iniziativa e stata ora promossa nel Cantone
Ticino, secondo la quale tutti i deereti di qualsiasi natu-
ra, ehe eomportano pel Cantone una spesa superiore ai
400000 fr. una volta tanto 0 spese periodiehe aventi il
medesimo ogetto 0 seopo, sono sottoposti in via obbliga-
toria a votazione popolare. In tale modo si vuole istituire
un referendum sulle spese a' sensi delle suddette aHe-
gazioni di Giacometti.
Riguardo aHa competenza per l'emissione di prestiti,
devesi osservare che, anche se esiste in un Cantone i1
referendum sulle spese nel senso di Giacometti (op. cit.
non ne segue che i decreti in materia di emissione di pre-
stiti ne siano senz'altro assoggettati. L'assoggettamento di
siffatti decreti 'al referendum dovrebb'essere specialmente
statuito nella costituzione (cfr. GIACmmTTI, op. cit. pag.
529/530). Quanto al Cantone Ticino, vale per l'emissione
di prestiti l'art. 25 cifra 3 della costituzione cantonale.
Anche ESCHER, nella sua dissertazione Das Finanzre-
ferendum in den schweizerischen Kantonen )), rileva a pag.
25 ehe soltanto cinque Cantoni (tra i quali non deve
noverarsi il Cantone Ticino) conoscono il referendum in
materia di prestiti. .
1l Tribunale tederal.e pronuncia :
TI ricorso e respinto.
Vgl.
auch Nr. 10. -Voir aussi n° 10.
IV. DEROGATORISCHE KRAFT DES
BUNDESRECHTS
FORCE DEROGATOIRE DU DROIT FEDERAL
6. Auszug aus dem Urteil vom 8. März 1950 i. S. X gegen
Staatsanwaltschaft des Kantons Zürich.
Wenn eine kantonale Strafprozessordllung bestimmt, dass die
Untersuchungsbehörde zur Sicherung der künftigen Vollstrek-
kung eines Straf urteils vom Vermögen des Angeschuldigten so
viel mit Beschlag belegen könne, als zur Deckung der Prozess-
kosten, einer allfälligen Busse, des verursachten Schadens und
der Strafvollzugskosten voraussichtlich erforderlich ist, so
verstösst das jedenfalls dann nicht gegen die Art. 58-60 StGB
wenn es sich um eine Straf untersuchung wegen Steuerbetruge .
handelt.
Ebensowenig steht eine solche Bestimmung im Widerspruch mit.
dem SchKG, soweit sie die Deckung der Prozesskosten, einer
allfälligen Busse und einer Nachsteuerforderung sichern will.
Bedeutung des Art. 44 SchKG.
J
Derogatorische Kraft des Bundesrechts. N0 6. 29
La disposition de procedure cantonaJe qui permet a l'autoriM
d'instruction de confisquer le patrimoine du prevenu a con-
currence du montant presume des frais de proces, de l'amende,
du dommage cause et des frais d'execution de la peine ne heurte
pas les an. 58 a 60 CP, du moins lorsqu'il s'agit d'une poursuite
pour fraude fiscale.
Dans la mesure ou elle tend a assurer le paiement des frais de pro-
ces, de l'amende et de l'impot soustrait, elle n'est pas non plus
inconciliable avec la LP.
Signification de l'an. 44 LP.
La disposizione della procedura cantonale che permette all'auto-
rita d'istruttoria la confisca deI patrimonio dell'imputato sino
a concorrenza dell'ammontare presunto delle spese proces-
suali, della multa, deI danno causato e delle spese d'esecuzione,
non e in urto con gli art. 58-60 CP, almenD quando si tratti
d'una esecuzione per frode fiscale.
Nella misura in cui tende a garantire il pagamento delle spese
processuali, della multa e dell'imposta sottratta, la suddetta
disposizione non e altresi inconciliabile con la LEF.
Significato dell'art. 44 LEF.
A. - 83 der zürch. StPO bestimmt:
Entzieht sich ein Angeschuldigter, der keine Sicherheit ge-
leistet hat, der Untersuchung durch die Flucht, oder erscheint es
zur Sicherung der künftigen Vollstreckung eines Strafurteils aus
andern Gründen als geboten, so kann durch die Untersuchungs-
behörde vom Vermögen des Angeschuldigten so viel mit Beschlag
belegt werden, als zur Deckung der Prozesskosten, einer allfälligen
Busse, des verursachten Schadens und der Strafvollzugskosten
voraussichtlich erforderlich ist.
B. -In der gegen X wegen Steuerbetrugs geführten
Strafuntersuchung beschlagnahmte die Bezirksanwaltschaft
Zürich in Anwendung der 83 ff. der zfuch. StPO zwei
Sparhefte und ein Depositenheft im Gesamtbetrage von
rund Fr. 16,500.-.
Den von X hiegegen eingereichten Rekurs wies die
Staatsanwaltschaft des Kantons Zürich mit Entscheid
vom 14./20. Dezember 1949 ab.
Die Begründung lässt sich folgendermassen zusammen-
fassen:
a) Die Auffassung des Beschwerdeführers, dass 83
StPO gegen die Art. 58-60 des schweiz. StGB verstosse,
sei unrichtig.
Der Beschwerdeführer verwechsle die durch
das materielle Strafrecht des Bundes vorgesehenen Rechte