Art. 77 cp. 2 LEspr.; art. 76 LEspr. per analogia in caso di requisizione militare seguita da espropriazione; l’art. 77 cp. 2 è disposizione d’ordine e l’ammissibilità del ricorso non dipende da una formulazione perfettamente tecnica delle conclusioni, purché esse risultino dall’insieme degli atti. Quando la Confederazione, dopo una requisizione militare cessata, procede all’espropriazione del bene già occupato, la situazione provvisoria della requisizione viene trasformata in un’acquisizione definitiva; per ragioni di equità l’indennità deve portare interesse dal giorno dell’inoltro della domanda di esproprio e non soltanto dalla decisione definitiva di stima. La disciplina speciale della requisizione non esclude tale soluzione, che colma una lacuna del sistema. (consid. 1, 3)
266 Verwaltungs. und Disziplinarrecht. la maison Clere pour aller s'installer a Boudry, l'admi- nistration interviendrait et assignerait a l'un des deux tout au moins une residenee a proximite immediate de la station. Il y a done implieitement residenee assignee. Cela suffit du point de vue de l'art. 6 LCFF. En definitive il apparait que la maison aehetee par les CFF leur est necessail'e, du point de vue de la seeuriM et de la regularite du trafie, pour loger deux fonetionnaires, a savoir un commis de gare et un garde-voie ou un ouvrier de la voie. Dans cette mesure, les CFF doivent, pour cette maison, etm mis au benefice de la franchise fiseale prevue par l'art. 6 LCFF. 5. -Cependant, la maison ne contient pas seulement deux, mais trois appartements, de sorte qu'elle n'est que partiellement necessaire a l'exploitation. Dans des cas analogues (RO 29 I 189, 60 I 149) le Tribunal federal a juge que l'application de l'art. 6 al. 1 LCFF emportait une franchise fiscale partielle. Mais il s'agissait des impöts dimcts et periodiques qui frappent la fortune notamment. On con90it que, dans de tels cas, la franchise fiscale puisse etre partielle, l'objet de l'impöt etant divi- sible. Il n'en va pas de meme s'agissant des taxes qui frappent des aetes juridiques et notamment les transferts de proprleM (art. 8 du code des Iods de 1842). De tels actes, en effet, sont indivisibles et la taxe qui les frappe l'est aussi. Ou bien l'immeuble acquis est necessaire a 1'exploitation) ou bien il ne l'est pas ; dans le premier cas, aucun droit de mutation (Iods) ne peut etre preleve ; dans le second, au contraire, ces droits sont dus sans aucune mstriction. Dans la presente espece, deux logements d'une maison qui en comporte trois sont necessaires a I'exploitation. Etant donnees cette proportion et les circonstances locales, les exigences de l'exploitation l'importent, dans la destina- tion de l'immeuble, sur les considerations tenant a l'oppor- tunite, par exemple le besoin de loger d'autres fonction- naires, vu la penurie de logements qui existe a Boudry. ) (
Enteignungsrecht. N° 46. 267 Du point de vue de l'acquisition, l'iInmeuble apparait des lors necessaire a l'exploitation an sens de l'art. 6 al. 1 LCFF et le transfert de la propriete ne pent etre frappe de Iods. VII. VERFAHREN PROCEDURE Vgl. NI'. 42. -Voir n Q 42. C. ENTEIGNUNGSRECHT EXPROPRIATION 46. Sentenza 5 Inglio 1950 nella causa Confederazione svizzera contro M.attet
Ritenuto in fatto : A. -Con decisione I settembre 1948 la Commissione federale di stima dei VII cireondario aeeordava agli eredi Mattei eerte indennita a dipendenza dell'espropria- zione di alcuni loro fondi da parte della Confederazione svizzera, fondi ehe a suo tempo erano stati requisiti mili- tarmente. Sulle indennita doveva decorrere l'interesse deI 5 % dal giorno della requisizione militare. B. -TI 25 settembre 1948, gli eredi Mattei hann interposto un rieorso al Tribunale federale, in virtu dell'art. 77 della legge federale di espropriazione (LEspr.), addueendo tra l'altro quanto segue :
I ,
Esperita una perizia, il Tribunale federale aeeoglieva parzialmente ilrieorso degli espropriati e pure parzial- mento quello dell'espropriante per i seguenti Oon8'iderandi
; se ne pub quindi eoneludere ehe non intendono rieevere una somma inferiore a 10 fr. il m
, il ehe rappre- senterebbe 53610 fr. per i 5361 m
di terreni espropriati. Oosl stando le eose, si pub ammettere in eonereto la rieevibilita deI ricorso. DeI resto, in sede di sopralluogo, gli espropriati hanno formulato delle eifre piu precise per i vari fondi espro- priati. 2. -..... 3. -Resta da esaminare il ricorso interposto in linea principale dalla Oonfederazione svizzera eiroa gli interessi ehe e stata eondannata a pagare in virtu della deeisione impugnata. La tesi della rieorrente si riassume come segue : La LEspr. diseiplina espressamente la questione degli interessi sulle indennita. di espropriazione in due casi, di
eui uno e la regola (art. 88) e l'altro l'eccezione (art. 76). Decisiva per l'applieazione dell'una 0 dell'altra norma e l'immissione in possesso. Di regola, l'espropriante entra in possesso dellacosa esproprianda soltanto a procedura di espropriazione ultimata ed in questo caso, secondo l'art. 88, decorrono sull'indennita di espropriazione gli interessi dai venti giorni dacche la decisione e creseiuta in giudicato, a titolo eccezionale l'espropriante puo venir immesso anticipatamente nel possesso, se ne fa esplieita domanda, alla Commissione, ed allora e tenuto al pagamento dell'in- teresse apartire da questa data a' sensi dell'art. 76. Quando la Confederazione, per eseguire opere di difesa, nazionale, ha conseguito il possesso a titolo di requisizione militare, si tratta d'un caso ben diverso dai due suddetti e quindi non disciplinato dai precitati art. 88 e 76 della LEspr. La requisizione militare a mente dell'art. 203 dell'OM e regolata da una legge speciale, che ha la prece- denza sulla legge generale di espropriazione. Al risarci- menta dei danni causati dal servizio attivo e applieabile il decreto dell'assemblea federale 19 dicembre 1946 ooneer- nente la modifioazione deI regolmento di amministrazione per l'armata svizzera. Il suo capitolo VII tratta dei danni relativi alle colture 0 alla proprieta e contiene, alla letteraB, le disposizioni speciali eoneementi gli impianti militari. Segnatamente l'art. 23.2 si riferisee ai danni deI servizio attivo dal 1939 al 1945 e stabilisce al penultimo capoverso ehe fino a quando la requisizione deve essere mantenuta, ossia fino al momento in eui l'immobile sara reso oppure sara aequistato dalla Confederazione, si debbono pagare i danni alle oolture e le perdite di reddito periodica- mente, a mezzo deI commissario di eampo e di quello eivile: e quindi eselusa da una legge speciale l'applioazione per analogia d'una norma della legge generale. Ne seguono l'ineompetenza delle Commissioni di stima a deeidere dei danni antecedenti l'espropriazione e l'inapplieabilita delle preserizioni generali circa il pagamento d'interesse sull'in- dennita di espropriazione. I
Enteignungsreeht. N0 46. 27l La tesi dell'espropriante appare parzialmente fondata. L'art. 203 OM dispone : In easo di guerra 0 d'imminente pericolo di guerra, ognuno ha l'obbligo, per assicurare l'ese- cuzione di ordini militari, di mettere, ad ogni richiesta, la sua proprieta mobile ed immobile a disposizione dei eomandanti delle truppe e delle autorita militari. La Con- federazione presta pieno risarcimento. In virtu di questo disposto le autorita militari hanno eostruito sui terreni appartenenti agli eredi fu Cipriano Mattei e Anna Mattei opere militari necessarie alla difesa deI paese. Non si trat- tava allora d'una procedura d'espropriazione. E adunque in virtu degli art. 230-232 deI regolamento d'amministra- zione per l'armata svizzera (nella dieitura deI 19 dieembre 1946) ehe i danneggiati debbono far valere le loro pretese pel pregiudizio subito alla 10ro proprieta in seguito aHa requisizione militare. La Confederazione avrebbe potuto domandare, nel 1941, l'espropriazione, come prevede l'art. 230 cp. 2 deI suddetto regolamento. Essa non si e valsa allora di quest'articolo, ma ha incominciato la pro- cedura d'espropriazione solo piu tardi, quando decise di acquistare i terreni. Se cosl e, non si puo tuttavia ammettere, contrariamente alla tesi deH'espropriante, ehe gli interessi a dipendenza dell'espropriazione siano dovuti a stregua dell'art. 88 LEspr., ossia soltanto a decorrere dai venti giorni dopo la fissazione definitiva dell'indennita. Allorehe la prooodura d'espropriazione fu iniziata, ossia il 2 dicembre 1947, l'espropriante si trovava in possesso dei fondi gia dal 1940. Fino al 2 dieembre 1947 la Confederazione svizzera li aveva posseduti in virtu d'una requisizione militare, la quale cesso a quella data per l'inizio della procedura d'e- sproprio. Con la domanda di esproprio la Confederazione manifestava l'intenzione di rendere definitiva la situazione provvisoria creata da.lla requisizione militare. Ma, benche si pas sasse dal regime della requisizione militare a quello dell'espropriazione, il possesso dei fondi continuo a re- stare alla Confederazione. In un siffatto caso appare equo
Enteignungsrooht. N° 46. ehe gli interessi siano dovuti, in analoga applieazione delI'art. 76 LEspr., dal giomo delI'inoltro della domanda di esproprio, ossia dal 2 dieembre 1947. Non e forse super- fIuo rilevare ehe questa soluzione e quella ehe la Confede- razione stessa ha proposta ed e stata accolta il 27 agosto 1949 nella causa Eredi Hauser, analoga alla presente. IMPRIMERIES REUNIES S.A., LAUSANNE
(RECHTSVERWEIGERUNG )
EGALITE DEVANT LA LOI
(DEIn DE JUSTICE)
47. Urteil der II. Zivilabteilung als staatsrechtlicher Kammer
vom 19. Dezember 1950 i. S. Müller gegen Solothurn, Ober-
gericht und Obergerichtspräsident.
Konkur8eröffnung, Berufung (Art. 174 SchKG).