Art. 22 cp. 1 lett. b DIN; depreciation and prior fiscal write-backs in the tax base: deductible depreciation is governed by commercial practice and may be computed either on the original value or on the book value; where excessive depreciation has been added back to taxable income in earlier years, the taxpayer may in principle take account of those write-backs in subsequent depreciation calculations. The fisc may not make this faculty dependent on prior accounting reactivation of the write-backs, since the national-defense tax law does not require a fiscal balance sheet or conformity of bookkeeping to tax administration wishes. For control purposes, an extracontable schedule suffices (consid. 1-3).
Verwaltungs. und Disziplinarrecht. B. VERWALTUNGS UND DISZIPLINARRECHT DROIT ADMINISTRATIF ET DISCIPLINAIRE L BUNDESRECHTLICHE 'ABGABEN CONTRIBUTIONS DE DROIT FEDERAL 36. Sentenza 11 Iuglio 1952 nella causa Roeeo Canoniea contro Dipartimento deUe finanze deI Cantone Tieino. Tassa d'esenzione dal 8ervizio militare : Riduzione della tassa ad un sedicesimo deI suo importo in virtu dell'art. 23 cp. 1 lett. c RTM combinato con l'art. Ilett. b DF 4 aprile 1946. Militärpflichtersatz : Herabsetzung der Steuer auf ein echzehntel des gesetzlichen Betrages gemäss Art. 23, Abs. I, ht. c MStV in Verbindung mit Art. I, lit. b des BB vom 4. April 1946 über die Anrechnung von geleistetem Dienst bei der Bemessung des Militärpflichtersatzes. Taxe d'exemption du 8ervice militaire: Reduction de la taxe a. un seizieme du montant legal en vertu de l'art. 23 al. 1 lit. c RTM combine avec Part. 1 lit. b de l'AF du 4 avril 1946 concer nant le calcul de la taxe militaire en fonction du service accompli. A. -Nel1950 Rocco Canonica fu dichiarato inabile ad ulteriori prestazioni di servizio e assoggettato al pagamento della tassa militare, ridotta ad un quarto deI suo ammon- tare per tener conto deI servizio attivo prestato. Il milite insorse contro l'assoggettamento alla tassa militare. Egli chiese di esser posto al beneficio dell'art. 2 Bundesrechtliche Abgaben. N0 37.
lett. b LTM, l'inabilita al servizio essendo dovuta ad una malattia contratta sotto le armi. B. -Il Tribunale federale ha respinto la domanda di esonero dalla tassa militare, ma ha ridotto la tassa ad un sedicesimo deI suo ammontare normale considerando : 5. -La decisione querelata deve invece essere riformata d'ufficio per quanto concerne l'importo della tassa militare. A norma dell'art. 23 cp. 1 lett. c RTM (modificato dal DCF 14 aprile 1950), la tassa e dovuta per un quarto dagli obbligati in eta di 41 anni fino e compreso l'anno in cui compiono i 48 anni (terza classe d'eta). Resta riservato, giusta il secondo capoverso, il diritto alla riduzione della tassa in virtit deI DF 4 aprile 1946. Secondo l'art. 1 lett. b di questo decreto, chi e soggetto al pagamento della tassa deve soltanto il quarto della tassa corrispondente alla sua classe d'eta se e stato sottoposto dopo sedici anni di servi- zio almeno '0 se, prima dell'inizio deI periodo di assogget- tamento, aveva prestato piit di 600 giorni di servizio attivo. In concreto ricorrono ambedue i motivi di riduzione : il ricorrente, nato nel 1904, appartiene dal 1945 alla terza classe di eta; egli ha inoltre prestato piit di 600 giorni di servizio attivo. La tassa militare pel 1950 deve quindi essere ridotta ad un sedicesimo dei suo importo normale. 37. Sentenza 11 Inglio 1952 nella causa E. A. contre la Com- missione di rieorso deI Cantone Tieino in materia d'imposta per Ia difesa nazionaIe. Impo8ta per la difesa nazionale. Nel computo degli ammortamenti il fisco deve tener conto, in via di massima, anche delle riprese fiscali fatte sugli ammortamenti degli anni precedenti. Wehr8teuer: Bei Festsetzung der steuerfreien Abschreibung ist grundsätzlich auch den Aufrechnungen Rechnung zu tragen, die in den vorangegangenen Jahren auf Abschreibungen vorge- nommen wurden.
Verwaltungs-und Disziplinarrecht. ImpOt pour la defense nationale: Dans le calcul des amortissements, le fisc doit aussi tenir compte en principe desreprises qu'il a faites sur les amortissements des annees precedentes. A. -Ettore Ambrosetti e titolare di un'officina mecca- nica a Lugano. Procedendo alla sua tassazione ai fini dell'imposta per la difesa nazionale deI V periodo, la Commissione deI II circondario calcolo gli ammortamenti sul macchinario in una percentuale deI suo valore conta- bile. TI contribuente insorse contro questo computo, chie- dendo ehe gli ammortamenti fossero determinati tenendo conto non soltanto deI valore contabile deI macchinario, ma anche delle riprese fatte dal fisco sugli ammortamenti degli anni 1939 a 1942. B. -Contro il rifiuto oppostogli dalla Commissione cir- condariale il contribuente si aggravo alla Commissione cantonale di ricorso, ehe respinse il gravame per i seguenti motivi: TI ricorrente ammortizza il macchinario in una quota percentuale deI valore contabile. Secondo questo metodo possono essere ammortizzati soltanto i valori che figurano a bilancio. E pacifico che il ricorrente non ha contabilizzato le riprese fiscali precedenti ; esse non possono quindi essere prese in considerazione per stabilire il valore determinante agli effetti degli ammortamenti litigiosi. Si tratta di una prassi costante degli organi di tassazione, che e stata sanzionata anche dalla giurisprudenza deI Tribunale fede- rale (sentenza 7 luglio 1949 nella causa Bompard Cie). O. -Il ricorrente ha adito tempestivamente la Camera di diritto amministrativo deI Tribunale federale. Egli chiede, in via principale, che gli ammortamenti siano calcolati sulla base deI valore contabile deI macchinario aumentato delle riprese fiscali anteriori, subordinatamente, ehe gli sia riconosciuto il diritto di riattivare queste riprese nel prossimo bilancio. La conclusione principale deI ricorso e motivata in compendio come segue : Gli ammortamenti praticati dal ricorrente a carico degli l' Bundesrechtliche Abgaben. N0 37.
esercizi 1939 a 1942 non furono ammessi integralmente agli effetti dell'imposta per la difesa nazionale perche oltrepassavano la misura consentita dall'uso commer- ciale. Della parte ripresa e aggiunta al reddito netto la Commissione circondariale tenne pero conto, seguendo la tabella d'ammortamento introdotta per l'imposta sui profitti di guerra, nel computo degli ammortamenti suc- cessivi, e cio fino al IV periodo di tassazione. Per il V periodo, la Commissione calcolo invece gli ammortamenti soltanto sul valore contabile. Questo cambiamento di prassi ha per conseguenza una forte riduzione della quota d'ammortamento, riduzione ehe non e giustificata ne dalla legge, ne dalla prassi fiscale. D. -La Commissione cantonale di ricorso ha concluso pel rigetto deI gravame. L'Amministrazione federale delle contribuzioni ha proposto di accogliere il ricorso pel motivo ehe il rifiuto dell'autorita cantonale di aggiungere al valore contabile deI macchinario l'importo delle riprese sugli ammortamenti precedenti e contrario alla legge e aUa prassi seguita negli altri cantoni. Oonsiderando in diritto :
Verwaltungs. und Disziplinarrecht. valore allibrato (RU 45 19 sgg., 62 1158,63 183,67 I 238; la sentenza 16 maggio 1942 nella causa Calendaria A.G., in Archives de droit fiscal suisse, vol. 11 p. 188 sgg., e la sentenza inedita 21 ottobre 1949 nella causa Maeder). Se gli ammortamenti praticati dal contribuente secondo l'uno o l'altro di questi metodi eccedono la misura autorizzata dal fisco, l'eccedenza e reintegrata nel reddito imponibile. Il contribuente ha tuttavia la facolta di tener conto di tale ripresa nel computo degli ammortamenti per gli anni seguenti (IRENE BLUMENSTEIN, Die eidg. Wehrsteuer, p 100; HENGGELER, Kommentar zur eidg. Kriegsgewinn- steuer, p. 85, nota 5 a). 2. -Nella decisione querelata la Commissione can- tonale di ricorso non revoca in dubbio siffatta facolta deI contribuente, ma intende subordinarla alla condizione ch'egli abbia previamente a riattivare le riprese fiscali sugli ammortamenti nei suoi libri contabili. A giustifica- zione di questa condizione l'autorita cantonale invoca la sentenza 7 luglio 1949, prolata dal Tribunale federale nella causa Bompard Cie, con la quale fu respinto il ricorso per arbitrio interposto dalla contribuente contro il rifiuto oppostole dal fisco vallesano di tener conto delle riprese sugli ammortamenti precedenti, perche non contabi- lizzate. Sennonche, giudicando tale fattispecie nella proce- dura di diritto pubblico per violazione delI'art. 4 CF, il Tribunale federale non aveva a decidere la questione se il fisco avesse rettamente applicato la legge tributaria valle- sana, ma soltanto se la sua decisione fosse arbitraria, vale a dire non sorretta da alcun motivo ragionevole (BrnCHMEIER, Handbuch der Bundesrechtspflege, p. 392/3). Nella proce- dura di diritto amministrativo il Tribunale federale dispone invece di un potere piu ampio, che gli permette di riesa- minare se la decisione cantonale e il frutto di una retta interpretazione deI diritto federale (art. 104 cp. lOG). Esaminata sotto quest'angolo, la decisione che ne occupa non puo essere confermata, poiche la condizione posta dall'autorita cantonale per l'ammortamento delle riprese ,-j Bundearechtliche Abgaben. N° 37. 257 fiscali precedenti non risponde ne ad un'esigenza legale, ne ad un bisogno della prassi. Il decreto istituente l'imposta per la difesa nazionale non statuisce un obbligo deI contribuente di conformarsi alle esigenze deI fisco nella tenuta della contabilita e, tanto meno, di allestire un bilancio fiscale. D'altra parte, l'ade- guamento deI valore allibrato degli attivi ammortizzabili al valore determinante agli effetti tributari comporta una rettificazione delle scritture contabili che incontra delle difficolta pratiche percM dovrebbe spesse volte aver luogo dopo la chiusura dei conti annuali. E bensl vero che si potrebbe ovviare a queste difficolta portando Ie riprese su di un bilancio futuro; questo ripiego avrebbe pero per conseguenza di menomare il diritto deI contribuente all'ammortamento durante uno 0 piu periodi d'imposta. Per soddisfare l'interesse legittimo deI fisco ad un controllo efficace degli ammortamenti deve bastare l'allestimento di una tabella extracontabile che tenga conto deI valore allibrato degli attivi e delle riprese fatte sugli ammorta- menti precedenti. Questo procedimento edel resto quello generalmente adottato dalle autorita fiscali degli altri cantoni anche in materia d'imposta per la difesa nazionale. 3. -Secondo le costatazioni delI' Amministrazione fede- rale delle contribuzioni, gli ammortamenti consentiti al ricorrente fino al IV periodo di tassazione hanno pratica- mente tenuto conto, percM calcolati in base alle risul- tanze della tabella extracontabile iniziata per l'imposta sui profitti di guerra, anche delle riprese fiscali precedenti. Ignorando invece queste riprese agli effetti dell'imposi- zione pel V periodo, gli organi di tassazione hanno iniziato una prassi che porta pregiudizio al ricorrente, in quanto, senza una ragione valida, gli impedisce di ammortizzare i1 macchinario nei limiti autorizzati dalla legge. La deci- sione querelata deve quindi essere annullata e la causa rinviata all'autorita cantonale per nuovo giudizio. 17 AS 78 I -1952