Art. 715 ZGB; Art. 15 SchKG; the regulations on the registration of retention-of-title clauses are merely administrative instructions binding the debt enforcement offices and aimed at uniform practice. Their non-observance does not affect the substantive validity of the reservation and cannot be reviewed by the civil courts. Civil judicial review is limited to whether the parties actually agreed on a reservation of title and whether that agreement was entered in the register. Formal defects in registration must be raised, if at all, before the supervisory authorities in debt enforcement and bankruptcy.
de vendre ces immeubles et que l'acquereur avait consenti a rendre a sa charge. C'est avec raison que le recourant soutient que son refus d'accepter de payer ce supplement ne justifiait pas le refus de l'intime d'executer l'engagement resultant du pacte de preemption. Il n'est pas necessaire de se demander si et eventuellement a quelles eonditions le beneficiaire du droit de preemption peut se voir imposer le payement de la remuneration du eourtier grace auquel le proprietaire a 13M mis en rapport avee le tiers dans I'hypothese ou ni le eontrat conelu avec le tiers ni l'avis du proprietaire ou beneficiaire ne feraient mention de eette obligation. En effet, cette question ne se poserait en l'espece que s'il avait eM prouve que sieur Rehwagen avait effectivement accepM de payer la somme de 3000 fr. en sus du prix convenu dans la promesse de vente. Or non seulement l'intime ne l'a pas prouve mais il ne l'a pas meme allegue en procedure. Il est vrai que le jugement attaque releve que la demande devrait etre rejetee meme s'il fallait admettre que l'acte du 18 decembre 1951 consti- tuait un acte de vente, car s'il est exact que le tiers acquereur a consenti a prendre a sa charge une commission de vente, Emile Courvoisier n'est pas dispose a executer cette obligation . On ne saurait cependant inferer de ce passage que le Tribunal ait tenu pour constant que sieur Rehwagen a accepte de payer le courtage en question ; il semble bien plutöt, ainsi que le soutient I'intime lui- meme dans sa reponse au recours, qu'il ait entendu rai- sonner en partant d'une hypothese. 4. -Les conclusions du recours comme celles de la demande tendent a l'attribution au demandeur de la proprieM des immeubleslitigieux. Ces conclusions ne sauraient etre admises sous eette forme. La jurisprudence selon laquelle le titulaire du droit de proomption peut bien demander que le proprietaire soit condamne a lui transferer la propriete de l'immeuble litigieux, mais non pas eonelure direetement a ce que le jugement l'en recon- naisse proprietaire, meme lorsque l'immeuble a deja
fait l'objet d'une vente entre le proprietaire et un tiers (cf. RO 42 II 28) poUrrait peut-etre preter a diseussion au regard de l'art. 665 00. Mais cette solution s'impose en tout cas lorsque le proprilntaire et le tiers se sont simple- ment engages a passer ulterieurement l'un avee l'autre un eontrat de vente au sujet d'un immeuble determine, fut-ee a un prix d'ores et deja fixe. En pareil cas,Je juge ne peut en regle generale que eonstater l'obligation du proprietaire de transferer la propriete de l'immeuble au beneficiaire du droit de preemption tout comme s'il avait traiM avee lui. Toutefois, eomme le contrat passe entre l'intime et sieur Rehwagen eontient tous les elements essentiels d'un eontrat de vente, il se justifie, en l'espece, de preciser que cette obligation devra s'executer dans les eonditions stipuloos dans cet acte, autrement dit, moyen- nant que, de son eöM, le recourant s'aequitte des obliga- tions que cet acte imposait a sieur Rehwagen. Le Tribunal federal, prononce : Le recours est admis et le jugement attaque est reforme en ce sens que l'intime est eondamne a transferer au recourant les immeubles litigieux contre les prestations qui etaient prevues dans la promesse de vente. 61. Sentenza 18 dicembre 1952 della 11 Corte civile nella causa Sacal contro More Art. 71500; registro dei patti di riserva della proprieta. . Le disposizioni deI regolamento 19 dicembre 1910 /23 dlCenbre 1932 concemente l'iscrizione dei patti di riserva della proprletA sono prescrizioni d'ordine agli uffici d'esecuzione, affincI:e le iscrizioni siano fatte con certi criteri uniformi, per eVltare disparita di trattamento. La. mancata osservanza di queste prescrizioni puo essere censurata mediante un icono all? Autorita di vigilanza in materia di esecuzione edel fallImentl, ma non puo essere esaminata dalle autorita giudiziarie. Art. 715 ZGB; EigentumB'lJOTbehalwegiater. Die -Bestimmungen der Verordnung vom 19. Deze.mber 1910 I 23. Dezember 1932 über die Eintragung der EIgentumsvor.
halte sind Orm:ungsv:orsc.lu?ften an die Betreibungsämter. SIe verlangen geWISse emheltlwhe Unterlagen für die Eintra- gungen, ':l1ll eine verscniedene Behandlung der Anmeldungen zu vel'!llelde . Wegen whtbefolgung dieser Vorschriften kann man swh bel den Aufsu?htsbe?örden für Schuldbetreibung und Konkurs beschweren. DIe GerIchte haben dagegen solche Rügen nicht zu prüfen. Art. 15 Op? regi8tr des pacte8 de reserve de propriete. Les dISpositlOns de lordonnance du Tribunal federal du 19 decem- bre 1910 /23 decembre 1932 sont des prescriptions d'ordre essee aux offices de poursuite pour que les inscriptions Olent. fnltes selo!! certains criteres uniformes, afin d'eviter des megahtes de trmtement. Leur inobservation peut donner lieu a ?TI recours aux autorites de surveillance en matiere de pour- SUlt I?our dettes t;.t de faillite, mais les tribunaux n'ont pas quahte pour connaltre de ce grief. A. -In virtil d'una cosiddetta Convention d'agence)), che porta la data deI 27 dicembre 1949, la Sacaf accordo a Otto Morel, Grand garage in Lugano, l'esclusivita della vendita delle vetture di turismo e dei veicoli leggeri marca Fiat per il Cantone Tieino e le valli grigionesi della Mesolcina edella Calanca. Questa convenzione eontiene, tra le altre, la clausola X deI seguente tenore: La Sacaf se reserve le droit de propriete sur toute marchandise faeturee a l'agent jusqu'a complet paiement de la marehandise meme . Questa clausola e riconfermata nelle eondizioni generali di vendita ehe fanno parte integrante della convenzione : De eonvention expresse, il est entendu que la Sacaf se reserve un droit absolu de propriete sur les chassis, voitures, ou toute autre marchandise, vendue par elle, et ce jusqu'a complet paiement . In base alle suddette stipulazioni, Morel ordino e la Sacaf gli forni, nel mese di agosto 1950, cinque autovetture Fiat. Il 24 agosto 1950, Morel mori. Il 12 settembre 1950, la Sacaf chiese all'Ufficio d'ese- euzione e dei fallimenti di Lugano che fosse iseritto a di lei favore e a carico di Morel un diritto di riserva della proprieta su queste einque autovetture Fiat. All'istanza erano annesse, come documenti giustifieativi, la Con- ,
yention d'agenee (con le condizioni generali di vendita) nonehe copia delle fatture riguardanti la fornitura delle suddette cinque autovetture. L'iscrizione fu fatta il 14 settembre 1950. B. -Gia con decreto 8 settembre 1950 il Pretore di Lugano-citta aveva autorizzato la grida per acquisto 'eredita con beneficio d'inventario sulla sostanza relitta da Otto Morel. Nella procedura d'inventario la Saeaf insinuo, il 19 settembre 1950, un eredito coperto da riserva della proprieta per lasomma di fr. 35227.50, vale dire per l'ammontare delle suddette fatture. Con deereto 14 marzo 1951 il Pretore di Lugano-citta rdino ehe l'eredita Morel fosse liquidata d'offieio, poiehe gli eredi l'avevano ripudiata. La Sacaf notifieo di nuovo le sue pretese. Il data 27 aprile 1951 l'Uffieio dei fallimenti di Lugano comunieo aHa Saeaf ehe l' Amministrazione dell'eredita giaeente fu Otto Morel aveva eontestato l'asserto diritto di riserva della proprieta e ehe nel frattempo quattro delle einque autovetture Fiat erano state vendute, cosicehe l loro posto subentrava il ricavo di fr. 23 760. O. -Con petizione 4 maggio 1951 la Sacaf convenne in giudizio la Massa fallimentare dell'eredita giacente fu Otto Morel rivendicando la proprieta dell'autovettura Fiat 1400, chassis n° 900214, d'un valore di fr. 11467, 50, e inoltre la somma di fr. 23 760 (piu interessi) come rieavo dalla vendita qelle seguenti vetture Fiat : 1100 E chassis n D 338351 fr. 5940
E 1100 E 1100 E
338210 338602 338562 5940 5940 5940 Con sentenza 15 febbraio 1952 il Pretore di Lugano- (Jitta accolse Ia petizione. La eonvenuta deferi questo giudizio alla Camera civile deI Tribunale d'appello deI Cantone Tieino che, in data 17 giugno 1952, respinse Ia petizione.
La Sacaf ha interposto un rieorso per riforma al Tribu- nale federale, chiedendo l'annullamento della sentenza. della seconda giurisdizione cantonale e l'accoglimento deHa petizione di causa. La ricorrente insorge contro 1a. violazione degli art. 715/716 CC e dell'art. 4 cifra 2 com- binato eonl'art. 7 dei Regolamento 19 dicembre 191() concemente l'iscrizione dei patti di riserva della proprieta. Oonsiderando in diritto : I. -Se la cosiddetta Convention d'agence accordava. a Morell'esclusivita (salvo alcune eccezioni espressamente speeificate) della vendita di autovetture Fiat nel Cantone Tieino e nelle vallate grigionesi della Mesolcina edella. Calanca, gli negava per ' espressamente (cifra I) l'auto- rizzazione di stipulare contratti in nome e per conto della Fiat 0 della Sacaf: egli doveva adunque comperare e vendere per proprio eonto le autovetture Fiat. Seeondo la cifra XVII, Morel si obbligava a comperare, per la durata deI eontratto, ossia entro un anno, 16() autovetture. Con la Convention d'agence Morel non aveva adunque comprerato le 160 autovetture: per l'aequisto effettivo oceorreva in ogni singolo caso Ia. conclusione d'un contratto di compravendita a se stante,. le cui eondizioni erano tuttavia previste nella Convention d'agenee e nelle eondizioni generali di vendita. Quanto ai prezzi, la cifra V della Convention d'agenee ) prevedeva: our toute marchandise sera applique le tarif public SACAF en vIgIleur a la date de livraison A I'agent sous deduction des escomptes indiques ci-aprils: ' Modele 500 C
E 1100 E L 1500 E Vehicules industriels a moteur a Escompte 17 % % 17 % % 17 % % 17 % % essence 17 % %. Secondo la cifra X deHa Convention d'agence ,la. Sacaf si . era riservato il diritto della proprieta su tutte le merci, quindi anehe sulle autovetture vendute aMoreI.
sino al loro eompleto pagamento. Questa riserva della proprieta figura nelle eondizioni generali di vendita, ehe fanno parte integrante della Convention d'agence , ed e riprodotta a tergo delle fatture ehe doeumentano le lompravendite effettivamente avvenute fra la Sacaf e l'agente. 2. -Da quanto sopra emerge eon evidenza meridiana lhe tanto la venditriee Sacaf quanto l'aequirente Morel erano d'accordo di eostituire un diritto di riserva della proprieta su tutte le autovetture oggetto di compravendita. Secondo l'art. 715 cp. I CC, perehe la riserva della proprieta sopra una eosa mobile eonsegnata all'acquirente sia valida, oecorre ehe sia iseritta in un pubblieo registro tenuto dall'ufficiale delle eseeuzioni nel luogo deI costui attuale domicilio . In virtu deI codiee civile, l'efficacia d'un patto di riserva della proprieta e adunque subordinata aHa di lui iscrizione nell'apposito registro. In concreto la Sacaf ha ottenuto questa iserizione soltanto dopo il decesso di Morel e su produzione della Convention d'agenee (con annesse le condizioni gene- Tali di vendita) e di einque eopie di fatture, ognuna delle -quali si riferisee alle singole autovetture vendute nel- l'agosto 1952. Ciascuna di queste fatture, il cui contenuto non e contestato dalla convenuta, indica il numero del- 1'0rdinazione passata da Morel alla Sacaf, i dati per indivi- duare con precisione I'autoveicolo oggetto della eompra- vendita, il prezzo, 10 sconto, le modalita di pagamento. Tutti gli element i che l'art. 4, cifra 2, lett. adel regoIa- mento concemente l'iscrizione dei patti di riserva della proprieta dichiara necessari per l'iscrizione, emergono dagli atti prodotti dalla Sacaf all'Uffieio d'esecuzione di Lugano, salvo che le fatture presentate sono delle copie -non munite della firma dell'acquirente Morel. In tale lacuna la Massa fallimentare fu Otto Morel vuol ravvisare un motivo di ra.dicale nullita dell'iscrizione e, conseguente- mente, l'inefficacia deI patto di riserva della proprieta. Ma questa tesi non regge. Per disciplinare la tenuta deI registro dei patti di riserva
366 Sachenrecht. Na 61. della proprieta, la Camera di esecuzione e dei fallimenti deI Tribunale federale ha emanato, in data 19 dicembre 1910, un regolamento che invoca espressamente l'art. 715- CC e l'art. 15 LEF. Se non che l'art. 715 CC non prevede un siffatto regolamento e l'art. 15 LEF dispone ehe il Tribunale federale emana le disposizioni e i regolamenti necessari all'attuazione della LEF. E chiaro che in siffatte condizioni il regolamento 19 dicembre 1910 non puo conte- nere nessun disposto di diritto civile materiale che inHuisca sulla validita deI patto di riserva della proprieta. Le disposizioni deI regolamento sono delle prescrizioni d'ordine agli uffici d'esecuzione incaricati di tenere il registro dei patti di riserva della proprieta, affincM le iscrizioni siano- fatte con certi criteri uniformi, per evitare disparita di trattamento. La mancata osservanza di queste prescrizioni puo essere censurata mediante un ricorso alle Autorita di vigilanza in materia di esecuzione e dei fallimenti ma. , non pub essere esaminata dalle autorita giudiziarie, la. cui cognizione deve limitarsi ad indagare se le parti inten- devano effettivamente vendere e comperare con riserv;:t. della proprieta e se questa loro intenzione ha fatto l'oggetto di un'iscrizione nel registro dei patti di riserva della. proprieta. Ne segue che la lacuna lamentata dalla Massa fa:llimen- tare fu Otto Morel ha una portata puramente formale e doveva essere impugnata eventualmente davanti alle Autorita di vigilanza in materia di esecuzione e dei falli- menti ; il che non e stato perb fatto in concreto. 1l Tribunale federale pronuncia : Il ricorso e accolto. Di conseguenza e annullata la. sentenza 17 giugno 1952 della Camera civile deI Tribunale d'appello deI Cantone Ticino e la convenuta e condannata. arestituire all'attrice l'autovettura Fiat 1400 chassis. n° 900214, come pure l'ammontare di fr. 23 760, oltre !'interesse deI 5 % dal 19 settembre 1950.
V. OBLIGATIONENRECHT DROIT DES OBLIGATIONS