Art. 1 LTM; art. 2 OM; art. 14, 21, 22 lit. a, 24 cp. 3 lit. a, 107-110 RTM: a person who is fit for service but not yet instructed and incorporated remains subject to the military exemption tax for the relevant years, regardless of the reasons for the delay in recruit school. Late completion of recruit school discharges the service obligation for the year of completion only and cannot simultaneously qualify as compensatory service giving rise to retroactive tax refund for prior years; refund rights arise only upon later compensatory services within the meaning of the RTM. This entails a change of jurisprudence from the earlier Bis/Vogel line.
dettes et une deduetion d'interets n'entre pas en ligne de compte a leur sujet. b) La reserve pour catastrophes ne constitue manifeste- ment pas non plus une dette mais une simple provision pour les risques extraordinaires que la societe pourrait devoir couvrir par suite d'evenements exceptionnels. Il n'y a Ia aucun element qui pourrait justifier une deduction d'interets passifs. c) Les reserves pour rentes en cours presentent une cer- taine analogie avec les reserves faites par les societes d'assurances sur la vie. Toutefois, en l'espilee, les sommes portees en compte sont si minimes qu'elles sont negli- geables et la question d'une deduction des interets passifs, sur ce point, peut etre laissee ouverte. d) Enfin, s'agissant des reserves pour sinistres a regler, I'obligation de verser des interets, au sens de l'art. 34 litt. d de la Loi d'impot, fait defaut. lei egalement, il ne s'agit pas de rechercher si, au point de vue purement comptable, des inwrets peuvent ou non etre portes en compte, mais de savoir si, pendant la periode de caleul, il existait des obligations pour lesquelles des interets etaient effective- ment dus et ont ete payes. C'est seulement dans ce cas que ces interets pourraient etre pris en eonsideration pour Ia repartition intercantonale des interets passifs. L'exis- tence d'nne teIle obligation de payer des interets ne saurait etre admise si l'on s'en rapporte a la pratique et a la juris- prudence suivies en matUnre de liquidation des sinistres. En realite, si l'on fait abstraction des interets moratoires qui sont hors de question en l'espece, les societes d'assurances ne sont effectivement jamais condamnees a payer des interets relatifs aux indemnites dont elles repondent. Le seul cas ou l'on pourrait admettre l'existence d'une obli- gation de ce genre semit celui ou une assurance, au lieu de verser le montant constate d'une indemnite echue, le conserverait a titre de pret productif d'interets. Mais il n'a jamais ete allegue que cette hypothese ait ete realisee en l' espece et I' on doit admettre que les reserves pour sinistres I i Bundesrechtliche Abgaben. No 60. 349 aregier, eomme ceux dont il a ete question plus haut, n'ont pas le caractere d'une dette portant interet. Par ces moti/s, le Tribunal /Miral prononce : Le recours est rejete dans la mesure ou il n'est pas devenu sans objet. B. VERWALTUNGS- UND DISZIPLINARRECHT DROIT ADMINISTRATIF ET DISCIPLINAIRE
Verwaltungs-und Disziplinarrecht. A -Silvano Ballinari, nato nel 1925, acquisto la citta- dinanza svizzera il29 marzo 1949. L'8 novembre seguente, egli venne dichiarato abile al servizio militare. Fu chiamato alla scuola reclute nel 1951 e, terminata questa scuola, incorporato nella Cp. pes. fuc. mont. IV /95. Nel 1952 fece il primo corso di ripetizione con la truppa. Egli fu assoggettato alla tassa militare pel 1950, ma non pel 1949, ritenuto che aveva ricuperato il servizio maneato in quell'anno con Ia scuola reclute frequentata nel 1951. Ballinari insorse contro I'assoggettamento alla tassa pel 1950. Egli addusse ehe non aveva ehiesto il rinvio della seuola reclute. Il ritardo non sarebbe quindi imputabile a colpa sua. Con risoluzione 11 febbraio 1953 il Dipartimento delle finanze deI Cantone Ticino respinse il ricorso. B. -Ballinari ha deferito questa risoluzione al Tribunale federale, chiedendone I'annullamento per i motivi fatti valere in sede cantonale. Il Dipartimento cantonale delle finanze e l' Amministra- zione federale delle eontribuzioni hanno proposto la reiezione deI gravame. L'amministrazione federale fa osservare che Ballinari deve la tassa non solo pe11950, ma anehe pel1949. Durante questi due anni egli fu bensi a disposizione delle autorita militari, ma non pote prestare i eorsi di ripetizione eon la truppa, non essendo aneora istruito militarmente e incor- porato nell'esereito. Anehe nel 1951 egli manco un corso di ripetizione. Tuttavia, frequentando la seuola reclute presto in quell'anno piu di 11 giorni di servizio, il ehe 10 esentua dal pagamento della tassa a norma dell'art. 24 cp. 3 lett. adel Regolamento di esecuzione (RTM). La seuola reclute non gli conferisce pero, eontrariamente all'opinione dell'autorita eantonale, anehe il diritto al rimborso della tassa pel 1949, atteso che non si trattava di un servizio di compensazione. j t Bundesrechtliche Abgaben. No 60.
Gonsiderando in diritto : 1: -A norma dell'art. 2 della legge 12 aprile 1907/1 aprIle 1949 concernente I'organizzazionemilitare (OM), chi non presta servizio (servizio militare vero e proprio o servizio complementare ; art. 1) e sottoposto al paga- mento della tassa militare d'esenzione (art. 1 della legge sulla tassa d'esenzione delservizio militare ; LTM). Per poter prestare il servizio non basta pero ehe l'uomo sia stato riconosciuto idoneo a servire sotto le armi 0 nei servizi complementari (art. 5 OM) ; occorre altresi che sia stato incorporato in una classe dell'esercito (attiva, land- wehr e landsturm) 0 assegnato ad uno dei servizi eompIe- mentari (art. 1 cp. 30M). Seeondo Ia prassi degli organi militari, l'incorporazione nell'esereito ha luogo quando il milite ha ricevuto la sua istruzione di base, normalmente dopo Ia scuola reclute. Finche l'uomo abile al servizio non e stato istruito militarmente e non e stato incorporato e bensi a disposizione delle autorita militari, ma non puo adempire il suo obbligo di servizio e deve quindi la tassa militare d'esenzione (art. 1 ep. 1 LTM e 14 RTM ; RU 73 I 388/390). 2. - L'obbligo militare di Ballinari prese inizio nel marzo 1949, eon I'aequisto della eittadinanza svizzera. Siccome pero fu ehiamato alla scuola reelute e fu incor- porato solo nel 1951, si trovo per gli anni 1949 e 1950 nella situazione dell'uomo diehiarato abile al servizio, ma non istruito militarmente e non aneora incorporato nel- l'esercito. Per questi due anni, il rieorrente e quindi soggetto alla tassa militare. L'assoggettamento e dato per un motivo generale, senza riguardo al fatto se Ballinari abbia mancato un servizio prestato dalla truppa e indipendente- mente dalle ragioni per cui assolse tardivamente Ia scuola reclute (RU 73 I 388 sgg., 57 I 32 e 56 I 44 consid. 2 e). Per i11949, il caso deI ricorrente edel resto espressamente regolato dal RTM (art. 21 combinato con l'art. 22 lett. a). 3. - Il Dipartimento cantonale delle finanze ha ritenuto
Verwaltungs-und Disziplinarrecht. ehe Ballinari deve Ia tassa pel 1950, ma non pel 1949, poiehe avrebbe eompensato il servizio maneato in quel- l'anno eon Ia seuola reelute deI 1951. Quest'opinione e conforme alla giurisprudenza vigente. Nella sua sentenza 13 marzo 1930 su rieorso Bise il Tribunale federale ha infatti giudieato ehe assolvendo tardivamente la seuola reclute il milite aequista il diritto alla restituzione della tassa pagata per l'anno in eui avrebbe dovuto frequentarla, se fosse stato reelutato eon la sua classe. La stessa sentenza ha inoitre eonfermato Ia prassi anteriore deI Consiglio federale, seeondo eui il milite ehe -per un motivo 0 per un altro -non ha prestato un servizio, puo rieuperare la tassa pagata per quell'anno quando avra fatto un servizio di sostituzione, sia in un anno in eui la sua truppa non e ehiamata sotto le armi, sia dopo ehe la sua elasse ha terminato i eorsi obbligatori (RU 56 I 44-45). Con la sentenza 19 febbraio 1931 su rieorso Vogel il Tribunale federale ha ribadito i prinelpi enuneiati nella sentenza Bise e preeisato ehe il milite deve Ia tassa per I'anno in eui assolve tardivamente la seuola reelute soltanto se manea un servizio di ripetizione al quale fu ehiamato (RU 57 132). Questa giurisprudenza dev'essere riesaminata. Adempie il suo obbligo militare e non deve quindi la tassa d'esenzione chi presta il servizio obbligatorio. Orbene, per I'anno in eui frequenta la seuola reelute, il milite presta il servizio ehe gl'incombe. Egli non deve infatti assolvere, 10 stesso anno, an ehe un eorso di ripetizione (art. 4 dell'ordinanza 9 dieembre 1947/24 novembre 1949 deI Dipartimento militare federale ; art. 2 deI DCF 19 dieembre 1952, abrogato e sostituito dall'art. 5 del- l'Ordinanza deI Consiglio federale 27 novembre 1953 con- cernente l'adempimento deI servizio d'istruzione, RU 1953, 1049). Lo stesso vale anehe pel milite ehe eompie Ia seuola reelute fuori termine. Con questa prestazione egli adempie il servizio al quale e tenuto, avuto riguardo alla sua situazione di ritardatario. La seuola reclute 10 dispensa dunque, per l'anno in eui ha Iuogo, dal pagamento della tassa ; va pero da se ehe questo medesimo servizio I
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non puo in pari tempo essere eonsiderato eome un ser- vizio di eompensazione (art. 107 RTM), ehe gli conferirebbe il diritto al rieupero della tassa per l'anno nel quale avrebbe dovuto rieevere normalmente la sua instruzione militare di base. Questa e le altre tasse eventualmente dovute per gli anni anteriori a quello della seuola reclute potranno invece essergli restituite piu tardi, quando avra assolto, oltre i eorsi di ripetizione ehe ineombono aneora alla sua elasse d'eta, dei servizi di eompensazione. Il prima di questi servizi dara diritto alla restituzione della tassa pagata pel primo anno (eosiddetto anno di seuola reelute) ; il seeondo servizio di eompensazione alla restituzione della tassa pagata pel seeondo anno, e eosl via (art. 108 RTM). Il diritto alla restituzione si preserive dopo spirato il quinto anno a eontare da quello in eui ha avuto luogo il servizio di eompensazione (art. llO RTM). Questo nuovo ordinamento della restituzione delle tasse vale anehe pel naturalizzato. Prima della naturalizzazione, il naturalizzato non ha aleun obbligo militare verso la Svizzera. Se, aequistata la eittadinanza svizzera, non e ehiamato tempestivamente ad assolvere la seuola reelute, egli si trova nella stessa situazione deI milite ehe all 'eta di prestar servizio era eittadino svizzero e ehe per un motivo qualsiasi rieeve tardivamente la sua istruzione militare di base. 4. - Da quanto esposto risulta ehe la seuola reelute assolta da Ballinari 10 dispensa dal pagamento della tassa militare pel 1951, ma non gli eonferisee eontemporanea- mente il diritto alla eompensazione eon la tassa dovuta pel 1949. Egli deve pagare le tasse militari per gli anni 1949 e 1950, tasse ehe potranno essergli restituite quando avra assolto dei servizi di eompensazione. II Tribunale jederale pronuncia : Il rieorso e respinto. Il rieorrente e soggetto alla tassa militare per gli anni 1949 e 1950. 23 AS 79 I -1953