Civil law appeal inadmissible for insufficient reasoning

5A_306/2008Tribunal fédéral / IIe division civile5 juin 2008Inadmissible

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The Federal Supreme Court declared inadmissible the debtor's civil law appeal against a Ticino supervisory decision upholding a provisional attachment notice. It held that the appeal failed to meet the federal reasoning requirements: the complaint about Art. 20a SchKG was incomprehensible given the single cantonal supervisory authority, and the appellant did not explain why the prior seizure made the provisional enforcement measure unlawful. Court costs of CHF 700 were charged to the appellant.

Regeste Omnilex

Art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF; admissibility of a civil law appeal: the appellant must, in a manner tailored to the contested reasoning, show why the impugned decision violates the law; mere assertions or undeveloped criticism are insufficient. Censures relating to federal constitutional rights or cantonal/intercantonal law are reviewed only if expressly invoked and substantiated. Where the submission does not engage with the decisive grounds of the cantonal decision, the appeal is manifestly inadmissible and may be disposed of in summary procedure under Art. 108 cpv. 1 lett. b LTF. Costs follow the event under Art. 66 cpv. 1 LTF.

Texte intégral

{T 0/2}
5A_306/2008 /viz

Sentenza del 5 giugno 2008
II Corte di diritto civile

Composizione
Giudice federale Raselli, Presidente,
Cancelliere Piatti.

Parti
A.________,
ricorrente,

contro

B.________,
opponente, patrocinata dall'avv. Nicola Fornara,
Ufficio di esecuzione di Lugano,
via Bossi 2a, 6900 Lugano,
opponenti.

Oggetto
avviso di pignoramento,

ricorso in materia civile contro la sentenza emanata il 15 aprile 2008 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.

Considerando:
che nell'ambito dell'esecuzione promossa da B.________ nei confronti di A.________ l'Ufficio di esecuzione di Lugano ha emesso il 15 novembre 2007 un avviso di pignoramento provvisorio;
che con sentenza del 15 aprile 2008 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, ha respinto un ricorso dell'escusso contro il predetto provvedimento;
che l'autorità di vigilanza, dopo aver segnatamente constatato la corretta notifica dell'avviso di pignoramento, ha ritenuto prematura la censura motivata con il pregresso sequestro di un fondo relativa all'inopportunità del pignoramento, perché essa va sollevata in un ricorso diretto contro il pignoramento;
che con ricorso in materia civile del 2 maggio 2008 A.________ postula l'annullamento della predetta sentenza e dell'avviso di pignoramento;
che il ricorrente lamenta una violazione dell'art. 20 [recte: 20a] LEF, perché la Camera di esecuzione e fallimenti non ha specificato se agiva quale autorità di vigilanza superiore o inferiore, e ritiene che i giudici cantonali abbiano abusato del loro potere di apprezzamento ritenendo "che il pignoramento provvisorio vada organizzato, seppur in via provvisoria, nonostante la sussistenza di un sequestro, per giunta immobiliare";
che non è stato ordinato uno scambio di scritti;
che giusta l'art. 42 cpv. 2 LTF nella motivazione del ricorso occorre spiegare perché l'atto impugnato viola il diritto e che in virtù dell'art. 106 cpv. 2 LTF il Tribunale federale esamina la violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura;
che in concreto, ricordata l'esistenza nel Cantone Ticino di un'unica autorità di vigilanza sugli uffici di esecuzione e dei fallimenti, l'argomentazione fondata su una pretesa violazione dell'art. 20a LEF appare del tutto incomprensibile;
che per il resto il rimedio non contiene un'argomentazione ricorsuale in rapporto con la sentenza impugnata e che soddisfa i menzionati requisiti di motivazione, il ricorrente omettendo segnatamente di spiegare per quale motivo l'autorità inferiore avrebbe violato il diritto ritenendo prematura la critica sull'opportunità di un pignoramento;
che pertanto il ricorso, manifestamente inammissibile, può essere deciso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF;
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);

per questi motivi, il Presidente pronuncia:

1.
Il ricorso è inammissibile.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 700.-- sono poste a carico del ricorrente.

3.
Comunicazione alle parti e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del cantone Ticino.
Losanna, 5 giugno 2008
In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Il Cancelliere:

Raselli Piatti

Mots-clés

debt enforcementattachment noticesupervisory complaintadmissibilityreasoning requirementssummary procedurecourt costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the civil law appeal satisfied the Federal Supreme Court's reasoning requirements.

Solution extraite

No. The appeal did not sufficiently explain how the cantonal decision violated federal law.

Motifs extraits

The complaint did not address the challenged reasoning in a legally relevant way. The argument based on Art. 20a SchKG was incomprehensible in view of the single supervisory authority in Ticino, and the appellant failed to explain why the lower authority erred in treating the objection as premature.

Question juridique clé

Whether the appeal could be examined on the merits regarding the alleged impropriety of a provisional seizure despite an existing attachment.

Solution extraite

No. That criticism was not properly developed against the cantonal judgment and was therefore not reviewed.

Motifs extraits

The appellant failed to connect the objection to the reasons given by the supervisory authority and thus did not meet the requirements of Art. 42(2) and 106(2) LTF.

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