Sentenza del 30 settembre 2005 Corte dei reclami penali Composizione Giudici penali federali Emanuel Hochstrasser, Presiden- te, Andreas J. Keller e Tito Ponti, Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti
A., rappresentata dall’avv. Goran Mazzucchelli, Reclamante
contro
AMMINISTRAZIONE FEDERALE DELLE CONTRIBUZIONI, Controparte
Oggetto Sequestro di conti bancari
Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numero dell’incarto: BV.2005.31
Fatti: A. Nell’ambito di un’inchiesta fiscale speciale ai sensi dell’art. 190 LIFD con- dotta nei confronti degli avvocati B. e C., il 14 luglio 2005 la Divisione in- chieste fiscali speciali dell’Amministrazione federale delle contribuzioni (in seguito: DIF) ha ordinato l’estensione dei sequestri ordinati dalla medesima autorità il 1° febbraio 2005, dichiarando in particolare sospese le garanzie bancarie emesse a debito di diversi conti bancari di cui la società A., Mila- no, è titolare presso la banca D. di Lugano, ossia: N.1, N.2, N.3, N.4, N.5, N.6, N.7, N.8, N.9 e N.10. La DIF ha precisato che le richieste di escussio- ne presentate dai beneficiari delle garanzie bancarie non potranno essere soddisfatte, salvo autorizzazione contraria da parte dell’autorità fiscale.
B. Informata sul provvedimento da D. con scritto del 18 luglio 2005, pervenuto il 20 luglio 2005, A., in data 22 luglio 2005, ha interposto reclamo al Tribu- nale penale federale, chiedendo l’annullamento del provvedimento impu- gnato, protestando spese e ripetibili. Essa ritiene, in sostanza, che la DIF non è competente per emettere l’ordine d’estensione dei sequestri conte- stato e che le garanzie bancarie in questione non sono comunque “beni” sequestrabili. Essa chiede eventualmente di sospendere la procedura nell’attesa di verificare se la DIF si opporrà effettivamente alle domande di escussione che verranno presentate; in caso affermativo, ciò permettereb- be alla reclamante di quantificare in maniera precisa il proprio pregiudizio.
C. Con risposta del 2 agosto 2005, il direttore dell’Amministrazione federale delle contribuzioni (in seguito: AFC) ha chiesto di respingere il reclamo nel- la misura della sua ammissibilità, con tasse e spese a carico della recla- mante.
D. Invitata dalla Corte dei reclami penali ad eleggere il proprio domicilio in Svizzera, la reclamante, con scritto del 23 settembre 2005, ha dichiarato eleggere il proprio domicilio legale presso lo Studio legale e notarile Catta- neo & Postizzi a Lugano.
E. Con lettera del 22 settembre 2005, anticipata per fax, la reclamante ha riti- rato il proprio gravame. Essa dichiara che il suo “atto di reclamo” tendeva anzitutto ad ottenere dalla DIF una sospensione della decisione contestata,
sino a quando si sarebbe posto in modo concreto e attuale la sospensione dell’esecuzione delle garanzie bancarie. Essa aggiunge di non aver mai vo- luto gravarsi presso il Tribunale penale federale.
Diritto:
Secondo l’art. 28 cpv. 1 DPA, il diritto di reclamo spetta a chiunque è tocca- to dall’operazione impugnata, dall’omissione censurata o dalla decisione su reclamo (art. 27 cpv. 2 DPA) e ha un interesse degno di protezione all’annullamento o alla modificazione (v. sentenza del Tribunale penale fe- derale BK_B 164/04 del 5 gennaio 2005 consid. 1.3). La legittimazione atti- va della reclamante, titolare dei conti bancari sequestrati, è in questo caso pacifica.
Nel suo scritto del 22 settembre 2005 la reclamante, precisando le sue in- tenzioni e lo scopo del suo scritto del 22 luglio 2005, ha ritirato il proprio re- clamo. Pertanto, la presente procedura è divenuta priva d’oggetto, ciò che la Corte dei reclami penali si limita a costatare.
Secondo l’art. 72 PCF, la cui applicazione analogica si giustifica in virtù dei rinvii previsti agli art. 25 cpv. 4 DPA, 245 PP e 40 OG, quando una lite diventa senz’oggetto o priva d’interesse giuridico per le parti, il tribunale, udite le parti, ma senz’ulteriore dibattimento, dichiara il processo terminato e statuisce, con motivazione sommaria, sulle spese, tenendo conto dello stato delle cose pri- ma del verificarsi del motivo che termina la lite. Non è dunque necessario e- saminare in dettaglio quale sarebbe stato l’esito della procedura, l’autorità giudicante dovendo unicamente procedere, sulla base dell’incarto, a una valu- tazione sommaria della situazione antecedente il fatto che ha messo fine al li- tigio. Se l’esito probabile può essere determinato, in un caso concreto, unica- mente mediante un esame più approfondito della situazione, le spese giudizia-
rie e le indennità ripetibili sono allora in primo luogo messe a carico della parte che ha provocato la procedura divenuta priva d’oggetto o presso la quale sono intervenute le cause che hanno condotto a tale situazione, analogicamente ai criteri valevoli nella procedura civile (ATF 118 Ia 488 consid. 4a, pag. 494; sentenza del Tribunale federale 2A.573/2003 del 30 luglio 2004 consid. 2.7). Nella fattispecie, il reclamo è divenuto privo d’oggetto in seguito al suo ritiro da parte della reclamante, la quale, nel suo scritto del 22 settembre 2005, ha precisato di non aver mai avuto, in realtà, l’intenzione di gravarsi presso il Tribunale penale federale, ma di aver chiesto unicamente all’AFC una so- spensione della sua decisione del 14 luglio 2005 sino al momento in cui si sarebbe posto in modo concreto e attuale la sospensione dell’esecuzione delle garanzie bancarie. Tenuto conto di quanto precede nonché dello sta- dio ancora iniziale della procedura, la Corte dei reclami penali decreta lo stralcio dai ruoli della presente causa senza prelevare tasse di giustizia. Non vengono assegnate indennità per spese ripetibili.
Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:
Bellinzona, il 30 settembre 2005
In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a:
Informazione sui rimedi giuridici
Le decisioni della Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili mediante ricorso al Tribunale federale entro 30 giorni dalla notifica, per violazione del diritto federale. La pro- cedura è retta dagli art. 214 - 216, 218 e 219 della legge federale del 15 giugno 1934 sulla procedura penale applicabile per analogia (art. 33 cpv. 3 lett. a LTPF). Il ricorso non sospende l’esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui l’autorità di ricorso o il suo presidente lo ordini.