Invalidity pension remanded for further medical investigation

c-1177-2009Tribunal administratif fédéral / 3e division12 août 2009Partially Granted

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The Federal Administrative Court considered an appeal against the UAIE's decision to suppress an Italian insured person's full Swiss disability pension from 1 April 2009. The appellant, represented by counsel, submitted psychiatric reports supporting his request to restore the pension. After exchanges of submissions, the court accepted the respondent's view that the medical file was contradictory and that further specialist examination in Switzerland was necessary. It therefore partially upheld the appeal, annulled the decision, and remanded the case to the UAIE for a new decision. No court costs were charged, and CHF 1,200 in party compensation was awarded against the UAIE.

Regeste Omnilex

Art. 49 lit. b, 59, 60, 61 and 64 PA; Art. 69 cpv. 1 lett. b LAI; incomplete or contradictory medical evidence in disability proceedings; remand for further investigation. Where the medical record does not allow a reliable assessment of health status and residual work capacity, the reviewing court may partially uphold the appeal, annul the administrative decision, and remit the file for supplementary specialist examination and a new appealable decision (consid. on evidentiary incompleteness). In such a case, no procedural costs are levied, and party compensation may be awarded for necessary expenses when the appeal succeeds at least in part.

Texte intégral

BVGer C-1177/2009

Entscheiddatum: 12.08.2009Publikationsdatum: 21.08.2009

Bundesverwaltungsgericht

Tribunal administratif fédéral

Tribunale amministrativo federale

Tribunal administrativ federal

Corte III

C-1177/2009

{T 0/2}

{

Sentenza del 12 agosto 2009

Composizione

Giudici: Francesco Parrino (presidente del collegio), Elena Avenati-Carpani, Stefan Mesmer;

Cancelliere: Dario Croci Torti.

Parti

A._______,

patrocinato dall'avvocato Michele Vannucci, via XXVIII agosto 1, IT-52011 Bibbiena,

ricorrente,

contro

Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero UAIE,

avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2,

autorità inferiore.

Oggetto

Assicurazione invalidità (decisione del 2 febbraio 2009).

Ritenuto in fatto e considerato in diritto che:

mediante decisione del 2 febbraio 2009, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha comunicato a A._______, cittadino italiano, nato il , che, in esito a procedura di revisione, la rendita intera dell'assicurazione svizzera per l'invalidità da lui percepita dal 1° settembre 2002, sarebbe stata soppressa con effetto a partire dal 1° aprile 2009 (doc. 68);

in data 19 febbraio 2009, il nominato, validamente rappresentato dall'avv. M. Vannucci di Bibbiena, è insorto contro il menzionato provvedimento amministrativo chiedendo il ripristino del suo diritto ad una rendita intera AI;

a suffragio delle sue conclusioni ha esibito una certificazione medica specialistica (psichiatrica) del Dott. Sordi Vieri del 16 febbraio 2009;

lo scrivente Tribunale amministrativo federale (TAF), con ordinanza del 26 febbraio 2009, ha invitato l'autorità inferiore a volersi esprimere in merito al ricorso ed alla documentazione esibita;

l'UAIE ha quindi sottoposto l'incarto al proprio servizio medico, Dott. Croisier, il quale, nella sua relazione dell'11 maggio 2009, ha affermato che la documentazione prodotta non poneva in evidenza un'incapacità di lavoro di livello pensionabile (doc. 72);

nella sua risposta di causa del 22 maggio 2009, l'UAIE ha dunque proposto la reiezione del gravame;

in data 28 maggio 2009, il TAF ha trasmesso alla parte ricorrente le osservazioni dell'amministrazione con copia del parere del Dott. Crosier (doc. 71, 72) e l'ha invitata a voler depositare un'eventuale replica;

con atto del 22 giugno 2009 dell'avv. Vannucci, l'insorgente ha replicato ribadendo la sua richiesta di ripristino della precedente prestazione AI;

a suffragio di quanto chiesto ha prodotto una nuova relazione del Dott. Sordi Vieri del 16 giugno 2009, nella quale vengono apportate alcune precisazioni diagnostiche;

ricevuta la replica, l'UAIE ha risottoposto gli atti al Dott. Crosier, il quale, nella sua relazione del 28 luglio 2009, ha proposto di far visitare l'assicurato presso uno specialista nel Cantone Ticino (doc. 73, 74);

duplicando in data 31 luglio 2009, l'UAIE propone pertanto di rinviargli la causa al fine di completare l'istruttoria ed emanare una nuova decisione impugnabile;

in virtù dell'art. 31 della Legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della Legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art. 32 LTAF;

in particolare, le decisioni rese dall'UAIE concernenti l'assicurazione per l'invalidità possono essere portate innanzi al TAF conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della Legge federale sull'assicurazione per l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20);

secondo l'art. 59 della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA, RS 830.1), ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione: queste condizioni sono adempiute nella specie;

il ricorso è tempestivo ed ossequioso dei requisiti minimi prescritti dalla legge (art. 60 LPGA e 52 PA);

il gravame è dunque ricevibile ed è pertanto necessario entrare nel merito;

ora, al modo di procedere proposto dall'amministrazione è opportuno prestare adesione visto che l'indagine specialistica in Svizzera (neuropsichiatrica) appare indispensabile, i pareri essendo in contrasto fra di loro (sull'accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti cfr. art. 49 b PA);

è quindi necessario eseguire quanto richiesto per determinare lo stato di salute effettivo di A._______ e per esaminare in maniera più dettagliata se quest'ultimo possa ancora esercitare un'attività lucrativa e, se del caso, in quale misura;

in tali circostanze il ricorso deve essere parzialmente accolto, la decisione impugnata annullata e la causa rinviata all'ufficio AI intimato in virtù dell'art. 61 PA, perché completi l'istruttoria ed emani una nuova decisione impugnabile;

non vengono prelevate spese;

in base all'art. 64 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può assegnare al ricorrente un'indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato;

visti gli atti di causa, la memoria di ricorso e di replica e la documentazione esibita, si giustifica riconoscere un'indennità per spese ripetibili di Fr. 1'200.-, la quale viene posta a carico dell'autorità inferiore.

Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

Il ricorso è parzialmente accolto nel senso che, annullata l'impugnata decisione del 2 febbraio 2009, gli atti sono rinviati all'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) intimato, perché proceda ai sensi dei considerandi e statuisca di nuovo.

Non si prelevano spese processuali.

Alla parte ricorrente viene riconosciuta un'indennità per spese ripetibili di Fr. 1'200.-, la quale viene posta a carico dell'Ufficio AI intimato.

Comunicazione a:

rappresentante del ricorrente (raccomandata A/R; con allegati: doc. 73, 74: parere del Dott. Croisier del 28 luglio 2009 con nota dell'UAIE del 7 luglio 2009 e la risposta di causa dell'UAIE del 31 luglio 2009)

autorità inferiore (n. di rif. )

Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna

Il presidente del collegio: Il cancelliere:

Francesco Parrino Dario Croci Torti

Rimedi giuridici:

Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui sono adempiute le condizioni di cui agli art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).

Data di spedizione:

Mots-clés

disability insurancemedical evidenceremandresidual work capacityparty compensationcourt costsadministrative appeal

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the UAIE decision abolishing the full disability pension should be upheld or annulled for insufficient medical assessment.

Solution extraite

The appeal is partially upheld; the challenged decision is annulled and the case is remanded to the UAIE for further inquiry and a new appealable decision.

Motifs extraits

The medical evidence was contradictory and an additional specialist examination in Switzerland was necessary to determine the actual state of health and residual work capacity. The factual investigation was therefore incomplete.

Question juridique clé

Whether process costs should be charged to the appellant.

Solution extraite

No procedural costs are levied.

Motifs extraits

Given the partial success of the appeal, the court did not impose court costs.

Question juridique clé

Whether the appellant is entitled to party compensation for necessary expenses.

Solution extraite

The appellant is awarded CHF 1,200 in party compensation, payable by the UAIE.

Motifs extraits

Because the appeal succeeded in part and the filings and documents justified compensation, an indemnity for necessary and relatively high expenses was appropriate.

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