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Lap. Conformitàdell’offerta airequisiti dell’avviso****di gara.
**Portata dell’art.**22 lett.c Lap(cons. 2a).
Per contratti di lunga durata, le condizioni d’offerta riguardanti lalogistica ela dotazionedi personalenon devono essereimperativamente soddisfattegià con****l’in- troduzione dell’offerta (cons. 2b).
SubG. Konformitätder Offertemit denAnforderungen derAusschreibung.
Tragweite vonArt. 22lit. c****SubG (E.2a).
Bei langfristigen Verträgenmüssen die Anforderungen bezüglich Logistik und Personal nicht zwingend schon vor derOfferteneinreichung erfüllt****sein (E.2b).
Considerandi:
2. a) Giusta l’art. 22 lett. c Lap, un’offerta può essere e-
sclusa dall’aggiudicazione se non corrisponde ai requisiti dell’av- viso di gara. La prassi di questo Giudice per quanto riguarda la conformità dell’offerta ai requisiti richiesti nella documentazione d’appalto era inizialmente molto severa. Con ciò si voleva garan- tire che solo delle offerte complete e in sintonia con il capitolato potessero essere prese in considerazione per l’aggiudicazione (PTA 1999 no. 61 e 1997 no. 60). Un’offerta era allora considerata completa quando conteneva tutte le indicazioni fondamentali che permettevano una sua oggettiva valutazione in merito all’effettivo rapporto prestazione-prezzo, qualità, termini, convenienza, salari ecc.. La conformità dell’offerta al capitolato d’appalto non va co- munque intesa nel senso che all’autorità deliberante venga preclusa qualsiasi possibilità di chiedere delle informazioni sup- plementari in merito all’offerta introdotta. Determinante a questo proposito è che con le informazioni raccolte non venga evidente- mente modificata l’offerta come tale (vedi art. 25 Oap). La giuri- sprudenza citata in precedenza è poi stata in seguito precisata e mitigata (STA U 07 52, 50, 49 e 44) non da ultimo in ossequio al principio della proporzionalità. Tenendo in considerazione gli scopi delle disposizioni in materia di appalti pubblici, a sapere l’in- cremento della libera concorrenza, il rispetto della parità di tratta- mento tra concorrenti e la trasparenza del procedimento oltre na- turalmente ad un impiego parsimonioso dei mezzi pubblici, sarebbe del tutto sproporzionato e darebbe prova di formalismo eccessivo escludere dall’appalto offerte che presentino dei vizi di poco conto e ostacolare con ciò il gioco della libera concorrenza.
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La questione di sapere quali vizi possano essere sanati e quali in- vece comportino l’esclusione dell’offerta va analizzata di volta in volta, alla luce della concreta situazione di fatto (PTA 2001 no. 41).
b) Nelle recenti sentenze U 07 67, 52, 50, 49 e 44 ilTribunale amministrativo ha per contratti di lunga durata stabilito che se le condizioni d’offerta riguardanti in particolare la logistica e la dota- zione di personale non fossero ancora soddisfatte al momento dell’introduzione dell’offerta, questo fatto andasse semmai consi- derato come un vizio d’importanza secondaria nel senso esposto in precedenza e non certo come la fornitura d’informazioni inveri- tiere da parte del concorrente. Sarebbe impossibile pretendere che per la manutenzione invernale già tutti i concorrenti stipulas- sero dei contratti d’affitto per la logistica e di lavoro con i condu- centi prima di avere ottenuto l’appalto e semplicemente in vista dell’introduzione della loro offerta. Una tale pretesa, legata ad in- vestimenti importanti, costituirebbe un rischio incalcolabile, pena- lizzerebbe poi in special modo le piccole imprese e favorirebbe in ogni caso la precedente assegnataria del servizio di manuten- zione. In questo senso pretendere che le risorse umane e la logistica siano già soddisfatte al momento dell’introduzione dell’offerta non verrebbe certo a favorire la libera concorrenza. Per questo, soprattutto quando si tratta di commesse che si protrag- gono sull’arco di più anni, deve alla committenza bastare l’assicu- razione che dopo l’assegnazione verrà dato seguito alle pretese lo- gistiche e di risorse umane richieste nel capitolato d’appalto, pena, in casi estremi, la revoca del contratto di manutenzione da parte dell’autorità appaltante.
U 07 81Sentenza del 28 settembre 2007
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