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Ripetibili. Indennità oraria per le organizzazioni di auto- aiuto o le assicurazioni di protezione giuridica.
Ausseramtliche Entschädigung. Stundenansatz für Hilfs- organisationen oder Rechtsschutzversicherungen.
Considerandi:
L’istante gode della copertura assicurativa per l’infortunio
occorsogli il 10 settembre 2004. Giusta l’art. 61 cpv. 1 lett. a LPGA, la procedura è gratuita. Il ricorrente che vince la causa e che si è avvalso della collaborazione di un rappresentante legale ha diritto alla rifusione delle ripetibili (art. 61 lett. g LPGA). Giusta una re- cente sentenza del Tribunale federale, una persona assicurata pa- trocinata dal legale di un’assicurazione di protezione giuridica che vince la causa ha diritto al rimborso delle ripetibili per la proce- dura di ricorso cantonale. La nozione di avente diritto a ripetibili non è, infatti, di competenza dei cantoni né concerne l’applica- zione di una norma di diritto cantonale, atteso che le garanzie pro- cedurali minime del diritto federale conferiscono alla parte il di- ritto di ottenere ripetibili per la procedura di primo grado (DTF 135 V 474 cons. 2 e 3). Per la prassi di questo Giudice (STA S 09 127 e 07 118), in questi casi le parti non hanno diritto al risarcimento di un onorario calcolato in base alla ordinaria tariffa d’avvocato, giacché la situazione di detti legali non può essere parificata a quella dei liberi professionisti. Anche per il Tribunale federale non vi è alcuna disposizione di diritto federale che imponga l’ugua- glianza d’indennizzo tra i liberi professionisti e gli incaricati di un’organizzazione di autoaiuto o di un’assicurazione di protezione giuridica, in quanto la situazione di quest’ultime è diversa.Tali enti non hanno fini lucrativi e gli avvocati impiegati non sopportano il rischio economico dell’attività. Per l’Alta Corte federale l’indennità oraria per queste organizzazioni dovrebbe situarsi tra fr. 130.– e 180.–. Questo importo esclude a grandi linee il conseguimento di un utile per l’organizzazione e permette invece di coprire i costi. Entro tali parametri, la fissazione della concreta indennità oraria spetta ai cantoni (vedi sentenze delTribunale federale 9C_415/2009
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del 12 agosto 2009 e 9C_688/2009 del 19 novembre 2009). Il 2 feb- braio 2010 (STA S 09 127), il Tribunale amministrativo ha deciso che a livello cantonale l’indennità oraria era da stabilirsi a fr. 160.–. S 09 177 Sentenza del 26 aprile 2010
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