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Numero d'incarto:
10.2001.15
Data decisione, Autorità:
13.06.2001, ICCA
Incarto n.
10.2001.00015
Lugano
13 giugno
2001/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per giudicare sull'istanza di delibazione del
3 maggio 2001 presentata da
riguardante
la sentenza emessa il 15 marzo 2001 dall'Amts-gerichtspräsident
von __________ nella causa di divorzio che ha opposto
l'istante a
__________;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev’essere accolta
l’istanza di delibazione;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che
con sentenza del 15 marzo 2001 l'Amtsgerichtspräsident di __________ (Canton Soletta) ha sciolto
per divorzio il matrimonio fra __________ e __________, omologando una convenzione
sugli effetti del divorzio in cui la moglie accetta di trasferire al marito, in
liquidazione del regime dei beni, la sua proprietà sulla particella n.
__________ RFD di __________, il marito impegnandosi ad assumere l'intero onere
ipotecario (dispositivo n. 3, punto n. 7 lett. b);
che
__________ chiede ora a questa Camera, con istanza del 3 maggio 2001, la
delibazione del predetto dispositivo nel Cantone Ticino;
che
__________ ha dichiarato, il 7 giugno 2001, di rinunciare a comparire all'udienza;
che nelle
circostanze descritte è superfluo indire un contraddittorio, nulla ostando all'emanazione
della sentenza sulla base degli atti;
e considerando
in diritto: che
secondo l'art. 510 CPC le sentenze civili pronunciate da tribunali confederati
sono riconosciute e dichiarate esecutive nel Cantone Ticino se sono passate in
giudicato (lett. a), se emanano dall'autorità giudiziaria competente (lett. b)
e se le parti sono state regolarmente citate, rappresentate o giudicate in
contumacia (lett. c);
che in
concreto il dispositivo n. 3 punto 7 lett. b della sentenza di divorzio ha
acquisito forza di giudicato il 29 marzo 2001, come risulta dall'attestazione
apposta dalla cancelleria del tribunale in calce all'esemplare del giudizio
prodotto davanti a questa Camera;
che dopo
l'entrata in vigore della legge federale sul foro in materia civile, il 1° gennaio
2001, la competenza del giudice confederato dal quale emana la sentenza non può
più essere riesaminata in sede di delibazione (art. 37 LForo), sicché l'art.
510 lett. b CPC va considerato caduco (FF 1999 pag. 2473);
che
entrambe le parti risultano essersi regolarmente costituite in giudizio, la
sentenza omologando la convenzione sulle conseguenze del divorzio da loro
presentata al tribunale per l'approvazione;
che sono
date, ciò premesso, le condizioni cumulative dell'art. 510 lett. a e c CPC;
che gli
oneri dell'attuale procedura vanno a carico dell'istante, il convenuto non essendosi
opposto alla delibazione e non potendo in ogni modo essere considerato
soccombente a norma dell'art. 148 cpv. 1 CPC;
che per
gli stessi motivi non si giustifica di attribuire ripetibili;
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'istanza
è accolta, nel senso che il dispositivo n. 3 punto 7 lett. b della sentenza
emanata fra le parti il 15 marzo 2001 dall'Amts-gerichtspräsident
von __________ è riconosciuto e dichiarato
esecutivo nel Cantone Ticino.
- Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 200.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
250.–
sono
posti a carico dell'istante. Non si assegnano ripetibili.
- Intimazione
a:
–
__________;
–
__________.
Per la prima Camera civile
del Tribunale d'appello
La presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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