Failure to pay child maintenance: conviction and compensation

10.2005.565Autre juridiction30 juil. 2007Convicted

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The Pretura penale convicted the accused of neglect of maintenance obligations after finding that he had failed for years to pay child support despite having the means to do so. The court rejected the threatened custodial sentence in the decree d’accusa and instead imposed a conditional pecuniary penalty of 90 daily units at CHF 50 for two years, plus a CHF 600 fine with 6 days’ substitute detention in case of non-payment. It also upheld the civil party’s claim and ordered payment of CHF 109,106.45, and charged the accused with CHF 500 in costs and fees.

Regeste Omnilex

Art. 217 CP; neglect of maintenance obligations requires proof that the debtor, despite having the means and practical ability to pay, omitted compliance with an enforceable maintenance duty. Where the offence is established, the sentencing court may substitute the sanction proposed in the summary penalty order and may combine a pecuniary penalty with a fine if justified by the circumstances; a fine may be backed by substitute detention under Art. 106 cpv. 2 CP. A duly substantiated civil claim based on unpaid maintenance may be awarded in the criminal proceedings under Art. 208 cpv. 1 lett. b CPPT, and procedural costs may be charged to the convicted person (consid. unspecified).

Texte intégral

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 10.2005.565

Data decisione, Autorità: 30.07.2007, PRPEN

Titolo: Omesso di versare gli alimenti per i figli per un importo di fr. 109'106.45 per il periodo 01.06.1997- 30.11.2003

CIVI 1

Incarto n. 10.2005.565 DA 4204/2005

Bellinzona 30 luglio 2007

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Giorgio Bassetti

sedente con il segretario Mattia Pontarolo per giudicare

ACCU 1 ,

prevenuto colpevole di trascuranza degli obblighi di mantenimento,

per avere omesso, benché ne avesse i mezzi e la possibilità materiale per farlo, di prestare ai figli e per essi all’ufficio del CIVI 1 che li anticipa ai beneficiari, gli alimenti fissati con sentenza di divorzio __________ 1996 del Segretario assessore della Pretura di __________, così da essere in arretrato per complessivi fr. 109106.45 per il periodo 01.06.1997 – 30.11.2003;

fatti avvenuti a __________ durante il periodo indicato;

reato previsto dall’art. 217 CPS;

perseguito con decreto d’accusa del 14 novembre 2005 n. 4204/2005 del che propone la condanna:

Alla pena di 90 (novanta) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

Al versamento alla parte civile CIVI 1, servizio ricuperi, dell'importo di fr. 109'106.45, a titolo di risarcimento (art. 208 cpv. 1 lett. b CPPT).

Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 200.--.

La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cifra 4 CPS.

Vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 25/28 novembre 2005;

indetto il dibattimento 30 luglio 2007, al quale, , non si è presentato, senza peraltro aver richiesto alcun rinvio o fornito una giustificazione ai sensi dell’art. 229 CPP e malgrado egli sia stato correttamente citato mediante ordinanza 9/11 luglio 2007 (cfr. verifica postale LSI __________), la quale è stata intimata l’11 luglio 2007, pervenuta il giorno successivo a __________ e trasmessa al nuovo domicilio di __________ il 13 luglio 2007, giorno in cui la citazione è stata formalmente notificata all’accusato; il Procuratore pubblico ha rinunciato a comparire postulando la conferma del decreto d'accusa; la parte civile, , rappr. dalla sig.ra __________, si è regolarmente presentata al processo;

proceduto nelle forme contumaciali;

data lettura del decreto d'accusa;

sentita la parte civile, la quale chiede la conferma dell’importo di fr. 109106.45 come a conteggio 21 novembre 2003 agli atti del Ministero pubblico, indicato nel decreto di accusa;

posti a giudizio, con il consenso della parte civile, i seguenti quesiti:

  1. E’ ACCU 1, , autore colpevole di trascuranza degli obblighi di mantenimento, reato previsto dall’art. 217 cpv. 1 CPS,

per avere omesso, benché ne avesse i mezzi e la possibilità materiale per farlo, di prestare ai figli e per essi all’ufficio CIVI 1 che li anticipa ai beneficiari, gli alimenti fissati con sentenza di divorzio __________ 1996 del Segretario assessore della Pretura di __________, così da essere in arretrato per complessivi fr. 109106.45 per il periodo 01.06.1997 – 30.11.2003?

  1. In caso di risposta affermativa al precedente quesito, quale pena gli deve essere inflitta?

  2. In caso di condanna a una pena privativa della libertà, a una pena pecuniaria o a lavori di pubblica utilità, può essergli accordato il beneficio della sospensione condizionale della pena? Se sì per quale lasso di tempo?

  3. La pena deve essere iscritta a casellario giudiziale?

  4. Devono essere riconosciute le pretese della parte civile, e se sì in quale misura?

  5. A chi il carico delle spese di giustizia?

Letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 12 ss., 34 ss., 42 ss., 47 ss., 217 CPS; 9 e segg., 273 e segg., 277 CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti

dichiara ACCU 1

autore colpevole di trascuranza degli obblighi di mantenimento, art. 217 cpv. 1 CP,

per avere omesso, benché ne avesse i mezzi e la possibilità materiale per farlo, di prestare ai figli e per essi all’ufficio CIVI 1 che li anticipa ai beneficiari, gli alimenti fissati con sentenza di divorzio __________ 1996 del Segretario assessore della Pretura di __________, così da essere in arretrato per complessivi fr. 109106.45 per il periodo 01.06.1997 – 30.11.2003;

condanna ACCU 1

  1. alla pena pecuniaria di 90 (novanta) aliquote giornaliere di fr. 50.00 (cinquanta), per un totale di fr. 4500.00 (quattromilacinquecento);

1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

  1. alla multa di fr. 600.00 (seicento);

2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 6 (sei) giorni (art. 106 cpv. 2 CP);

  1. al versamento alla parte civile Ufficio CIVI 1, dell'importo di fr. 109'106.45, a titolo di risarcimento (art. 208 cpv. 1 lett. b CPPT);

  2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 500.00 (cinquecento).

Comunica che la condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP.

Le parti sono state avvertite del loro diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza.

Il condannato può solo ricorrere contro la dichiarazione di contumacia.

Il condannato è stato avvertito della sua facoltà di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è immediatamente esecutiva.

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna

e, alla crescita in giudicato della sentenza,

intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona.

Il giudice: Il segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 600.00 multa

fr. 250.00 tassa di giustizia

fr. 250.00 spese giudiziarie

fr. 1100.00 totale

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Mots-clés

maintenance obligationschild supportneglect of dutypecuniary penaltyconditional suspensioncivil claimcostsdefault proceedings

Yes. He failed to pay the ordered maintenance despite having the means and practical ability to do so.

The court accepted the charge as stated in the indictment and found the elements of the offence proven.

A pecuniary penalty of 90 daily units at CHF 50 each is imposed, suspended for a probation period of two years.

The court replaced the proposed custodial sentence with a pecuniary penalty and granted conditional suspension.

A fine of CHF 600 is imposed; in case of non-payment, substitute detention of 6 days applies.

The court added a fine and fixed a statutory substitute custodial sanction for non-payment.

Yes. The accused must pay CHF 109,106.45 to the civil party as damages/compensation.

The civil party’s claim was confirmed in the amount shown in the file.

The accused must pay total judicial costs and fees of CHF 500.

As the convicted party, he was charged with the procedural costs.

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