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Numero d'incarto:
10.2007.260
Data decisione, Autorità:
11.12.2007, PRPEN
Titolo:
Tacciare di vecchia strega una persona, dopo essere entrato indebitamente nella sua abitazione, scavalcando dapprima la ringhiera a confine, attraversando poi il giardino ed infine penetrando nel salotto da una porta finestra
LESA 1
Incarto
n.
10.2007.260
DA
2002/2007
Bellinzona
11
dicembre 2007
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco
Agustoni in qualità di segretario per giudicare
ACCU 1 ,
prevenuto colpevole di 1. ingiuria,
per avere, a __________ il
31 ottobre 2006, offeso l’onore di LESA 1 tacciandola di “vecchia strega”;
- violazione di domicilio,
per essere, a __________
il 31 ottobre 2006, indebitamente entrato nell’abitazione di LESA 1, contro la
volontà dell’avente diritto, scavalcando dapprima la ringhiera a confine con la
sua proprietà, entrando poi nel giardino della querelante e, quindi, nel
salotto dell’abitazione passando per la porta finestra aperta;
reati previsti dagli art. 177 e
186 CPS;
perseguito con decreto d’accusa del 18 giugno
2007 n. 2002/2007 del AINQ 1 che propone la condanna:
- Alla pena pecuniaria di fr.
600.-- (seicento), corrispondente a 5 (cinque) aliquote da fr. 120.--
(centoventi) (art. 34 e seg. CPS).
L'esecuzione della pena
viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42
e seg. CPS).
-
Alla multa di fr. 400.--
(quattrocento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa
sarà sostituita con una pena detentiva di 4 (quattro) giorni (art. 106 cpv. 2
CPS).
-
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.
-
La condanna verrà iscritta
a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto
dall’art. 369 CPS;
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente in data 19 giugno 2007 dall’accusato;
indetto il dibattimento 11 dicembre 2007,
al quale ha partecipato unicamente l’accusato;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito l'accusato, il quale chiede di
essere prosciolto sia dal reato di ingiuria in applicazione dell’art. 177 cpv.
2 CPS, sia da quello di violazione di domicilio, ritenuto che non si è
introdotto indebitamente nella proprietà della parte lesa, in quanto vi era un
tacito accordo in passato in tal senso e non è stato respinto;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
- L’imputato è autore
colpevole di:
1.1. Ingiuria,
1.2. Violazione
di domicilio,
per
i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?
-
In
caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?
-
L'imputato può
beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a
quali condizioni?
-
A chi vanno caricate la
tassa e le spese di giudizio e riconosciute ripetibili?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 177 e 186 vCPS; 9 e
segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di:
-
ingiuria, art. 177 vCPS,
-
violazione di domicilio,
art. 186 vCPS,
per i fatti compiuti a __________
il 31 ottobre 2006 nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n.
2002/2007 del 18 giugno 2007;
condanna ACCU 1
- alla multa di fr. 400.--
(quattrocento);
1.1. in caso
di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 4 (quattro)
giorni (art. 106 cpv. 2 CPS).
- al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 250.--;
comunica che la condanna sarà iscritta a
casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369
CPS;
respinge la richiesta di ripetibili;
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal
dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione
della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
,
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna,
e a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 400.00 multa
fr. 150.00 tassa
di giustizia
fr. 100.00 spese
giudiziarie
fr. 650.00 totale
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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