AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
11.1995.128
Data decisione, Autorità:
11.04.1995, ICCA
Incarto n.
11.95.00128
Lugano
11 aprile 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa
n. __________ __________. (azione di divorzio) della Pretura della giurisdizione
di Mendrisio Sud promossa con petizione del 23 febbraio 1988 da
__________ __________, __________
(patrocinato dall’avv. __________ __________, __________)
contro
__________ __________, __________
(patrocinata dall’avv. __________ __________, __________)
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione:
-
Se
dev’essere accolto l’appello del 13 settembre 1993 proposto da __________
__________ contro la sentenza emanata il 4 agosto 1993 dal Pretore della
giurisdizione di Mendrisio Sud;
-
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto:
A. __________ __________ (1954) e __________ __________ (1957)
si sono sposati a __________ il __________ 1978. Dal matrimonio sono nate
(__________1979) e __________ (__________1982). Il marito,
__________, è alle dipendenze della __________ __________ a __________. La
moglie è impiegata presso terzi. Il 2 dicembre 1987 __________ __________ ha
chiesto al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud il tentativo di
conciliazione, che si è tenuto senza esito il 21 dicembre successivo.
B. Con petizione del 23 febbraio 1988 __________ __________ ha
postulato il divorzio, offrendo un contributo alimentare per le figlie compreso
tra fr. 350.– e fr. 1500.– mensili secondo l’evoluzione del suo stipendio,
senza riconoscere alcunché alla moglie. Quest’ultima si è opposta all’azione e
in via riconvenzionale ha chiesto a sua volta il divorzio, l’affidamento della
prole, un contributo mensile di fr. 500.– indicizzati per sé e di fr. 650.–
indicizzati per ciascuna figlia (fr. 750.– dopo il 13° anno di età), come pure
il versamento di fr. 37 000.– in liquidazione del regime dei beni. Il marito ha
proposto di respingere la riconvenzione.
C. Esperita l’istruttoria, ogni parte ha presentato un
memoriale con-clusivo. __________ __________ ha mantenuto sostanzialmente le
sue richieste, offrendo un contributo mensile di fr. 450.– indicizzati per
ciascuna figlia. __________ __________ ha ribadito le proprie domande,
rinunciando tuttavia ad alimenti per sé e chiedendo un contributo mensile di
fr. 620.– indicizzati per ogni figlia, più fr. 37 458.45 (subordinatamente fr.
34 728.–) oltre a fr. 1060.– (subordinata-mente fr. 706.–) in liquidazione del
regime dei beni. Le parti hanno rinunciato al dibattimento finale.
D. Il Pretore, statuendo il 4 agosto 1993 ha parzialmente
accolto tanto l’azione del marito quanto la riconvenzione della moglie. Egli ha
pronunciato lo scioglimento del matrimonio, ha affidato le figlie alla madre,
ha fissato il diritto di visita del padre, ha posto a carico di quest’ultimo un
contributo mensile di fr. 620.– indicizzati per ciascuna figlia (assegni
familiari non compresi) e ha riconosciuto alla moglie un credito verso il
marito di fr. 37 000.– in liquidazione del regime dei beni. Le spese
processuali, con una tassa di giustizia di fr. 3000.–, sono state addebitate
per un terzo alla moglie e per il resto al marito, tenuto a rifondere alla
moglie un’indennità di fr. 1200.– per ripetibili.
E. Insorto contro la sentenza predetta con un appello del 13
settembre 1993, __________ __________ chiede che la sua condanna al versamento
di fr. 37 000.– in liquidazione del regime matrimoniale sia annullata e che il
dispositivo del giudizio pretorile sia riformato di conseguenza. Nelle sue
osservazioni del 6 ottobre 1993 __________ __________ propone di respingere
l’appello e di confermare il dispositivo impugnato.
Considerando
in diritto:
-
L’unico punto litigioso verte sulla liquidazione del regime
matrimoniale, che soggiace alle cessate norme sull’unione dei beni (art. 9d
cpv. 3 tit. fin. CC), la litispendenza dell’azione principale risalendo al 2
dicembre 1987 (istanza per il tentativo di conciliazione: Rep 1985 pag. 90).
Gli altri effetti accessori del divorzio non sono più in discussione, né è il
caso di intervenire d’uffi-cio sull’entità del contributo per le figlie posto a
carico dell’ap-pellante. Visto anche il reddito dell’appellata (fr. 3300.–
lordi per 13 mesi: interrogatorio formale dell’8 settembre 1992, pag. 5),
l’ammontare della quota a carico dell’appellante rientra, per l’essenziale,
nell’ambito di quanto prevedono le raccomandazioni edite dall’Ufficio della
gioventù del Canton Zurigo, ritenute per prassi costante di questa Camera un
buon criterio di riferimento (edizione 1993 in: Rivista di diritto tutelare
1993, pag. 78).
-
Il Pretore ha accertato che al momento del divorzio il
patrimonio coniugale comprendeva il ricavo proveniente dalla vendita di una
proprietà per piani acquistata in costanza di matrimonio
(fr. 69 455.65, doc. 2), il saldo di due libretti di risparmio
intestati alla moglie (fr. 17 891.20 complessivi), il saldo di due analoghi
libretti intestati al marito (fr. 2114.80 complessivi) e il saldo di un conto
di investimento presso la Banca __________ __________ intestato anch’esso al
marito (fr. 4909.10). La proprietà per piani essendo stata iscritta nel registro
fondiario in comproprietà di entrambi i coniugi (un mezzo ciascuno), il Pretore
ha ritenuto che il provento dell’alienazione costituisse per metà un apporto
della moglie (cui doveva essere sottratta ad ogni modo la metà degli
ammortamenti sul mutuo bancario, pagati interamente dal marito) e per metà un
aumento della sostanza coniugale. Alla moglie spettava pertanto il valore netto
del proprio apporto
(fr. 34 727.80 meno fr. 2625.– di ammortamenti), il saldo dei
due libretti di risparmio a suo nome (fr. 17 891.20, considerati beni
riservati) e un terzo dell’aumento (fr. 13 917.20, corrispondenti a un terzo di
tutti i rimanenti attivi coniugali di fr. 41 751.70). La moglie avendo limitato
le sue pretese nella domanda riconvenzionale a fr. 37 000.–, il Pretore si è
attenuto a tale importo.
-
L’appellante sostiene anzitutto che il provento consecutivo
alla vendita della proprietà per piani non può essere per metà un apporto della
moglie e che, se pure ciò fosse, alla moglie spetterebbe solo il guadagno
ufficialmente accertato (fr. 1125.–) o tutt’al più la metà del guadagno teorico
(fr. 10 000.–), ma non la metà del ricavo, tanto meno se si pensa che
l’immobile era stato comperato durante il matrimonio con un capitale proprio di
appena fr. 30 000.–. Egli dimentica tuttavia che l’immobile alienato il 1°
ottobre 1987 era iscritto nel registro fondiario quale comproprietà dei coniugi
in ragione di metà ciascuno (doc. 2): ciò crea la presunzione che metà del bene
fosse un apporto della moglie a norma dell’art. 196 cpv. 1 vCC (DTF 58 II 333; Lemp in: Berner Kommentar, Berna 1968,
nota 7 ad art. 196 vCC). L’appellante non ha mai preteso – né comprovato – che
le risultanze del registro fondiario fossero fallaci o destinate a creare una
semplice parvenza verso l’esterno. Allo scioglimento del regime matrimoniale la
moglie ha acquisito quindi una pretesa nei confronti del marito pari alla somma
in denaro che ha sostituito l’apporto (art. 196 cpv. 2 e 201 cpv. 3 vCC), somma
confluita per altro sul conto di investimento intestato a entrambi i coniugi –
e non al solo marito, come ha accertato il Pretore – presso la Banca __________
__________ di __________ (doc. L = doc. VIII, 11° foglio). L’opinione
dell’appellante, secondo cui la moglie potrebbe partecipare solo al guadagno conseguito
attraverso la vendita della proprietà per piani, ma non al ricavo, è destituita
perciò di fondamento. Quanto a eventuali spese di miglioria (nemmeno precisate)
e di trapasso immobiliare fatte valere dall’appellante, si tratta di poste che
non possono essere avanzate per la prima volta in questa sede senza violare
l’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC.
-
Obietta l’appellante che nel caso in cui la predetta quota
di comproprietà costituisse un apporto della moglie, egli avrebbe diritto a un
credito verso quest’ultima di fr. 12 647.85 (recte: fr. 12 415.95),
ovvero a metà dell’importo pagato a titolo di interessi e ammortamenti sul
mutuo ipotecario che gravava l’intero immobile. Il Pretore ha condiviso tale
impostazione per quanto riguarda l’ammortamento, ma non gli interessi passivi.
Ciò non è coerente, sia gli ammortamenti sia gli interessi passivi essendo
stati pagati – come il Pretore medesimo rileva (sentenza, pag. 11 in alto) e
l’appellante non contesta – con denaro che si trovava sul noto conto di
investimento “__________ ” presso la Banca __________ __________ di __________.
Tale relazione bancaria era intestata però a entrambi i coniugi con firma
individuale (doc. VIII, 14° foglio), non al solo marito. Non si può presumere
quindi che gli interessi passivi e gli ammortamenti siano stati pagati
esclusivamente dal marito (secondo la moglie il denaro era prelevato anzi
“dalla cassa comune formata dallo stipendio del marito e da quello che
guadagnavo io”: interrogatorio formale dell’8 settembre 1992, risposta n. 10).
Nel memoriale conclusivo il marito ha ribadito il proprio punto di vista, ma
non ha preteso che l’intestazione del conto a entrambi i coniugi fosse inveritiera
o puramente formale. Ciò posto, si può legittimamente dedurre che la moglie ha
– come nel caso del foglio PPP n. __________– dimostrato sufficientemente il
suo titolo di comproprietà a norma dell’art. 196 cpv. 1 vCC sul conto bancario.
E siccome gli interessi ipotecari e gli ammortamenti sono stati pagati con
denaro comune, non vi è motivo per decurtare di fr. 2625.– la spettanza della
moglie in sostituzione dell’apporto, come ha fatto il Pretore.
-
A giusta ragione l’appellante rimprovera al Pretore, per
contro, di avere trascurato nello scioglimento del regime dei beni i passivi
coniugali, in particolare due suoi debiti contratti nel 1987 e riaffermati nel
memoriale conclusivo (pag. 8): uno di fr. 39 325.– verso il padre __________
__________ __________. e l’altro di fr. 30 000.– nei confronti di una zia,
__________. __________ (inc. n. /= doc. II, act. 5, 9° e
10° foglio). L’appellata non contesta l’esistenza di tali debiti, ma sostiene
ch’essi sono stati fatti valere tardivamente e che in ogni modo sono serviti
per finanziare la ditta individuale del marito, costituita durante il
matrimonio e ceduta il 1° gennaio 1988 alla __________ per fr. 7279.15
(doc. XIV). Ora, contrariamente all’opinione dell’appellata non si può dire che
i due passivi siano stati fatti valere tardivamente: solo negli allegati
conclusionali infatti le parti hanno affrontato con serietà e con dati precisi
lo scioglimento del regime dei beni, su cui il Pretore doveva per principio
statuire d’ufficio (SJ 1994 pag. 550 in fondo, con richiamo a DTF 113 II 97
consid. 2 e a Poudret/Mercier,
L’unité du jugement de divorce et l’office du juge, in: Mélanges Paul Piotet,
Berna 1990, pag. 317 segg.). Nel proprio memoriale conclusivo il marito ha
fatto riferimento espli-cito ai documenti invocati (pag. 8): non si può dire
pertanto che alla moglie sia mancata la possibilità di esprimersi. Se davanti
al Pretore le parti hanno rinunciato al dibattimento finale, ciò è avvenuto per
loro libera scelta.
-
Ne discende che i debiti fatti valere dal marito vanno
considerati nella liquidazione del regime dei beni (Lemp, op. cit., nota 16 ad art. 214 vCC), poco importando
ch’essi siano stati contratti per l’attività professionale dell’appellante
medesimo e non per l’economia domestica comune (Lemp, op. cit., nota 12 ad art. 206 vCC e nota 37 ad art. 214
vCC). Resta il fatto che, giusta l’art. 214 cpv. 2 vCC, se fatta la
separazione dei beni apportati da ciascuno dei coniugi risulta un passivo,
esso è a carico del marito in quanto non sia provato che fu cagionato dalla
moglie. Nel caso specifico la sostanza coniugale – senza beni riservati –
ammontava a fr. 76 479.55 (vendita della proprietà per piani fr. 69 455.65,
saldo delle tre relazioni bancarie non intestate alla sola moglie fr. 7023.90).
Dedotta la spettanza della moglie a titolo di apporto (complessivi fr. 34
727.80, pari a metà ricavo della citata vendita immobiliare e fr. 2454.55, pari
a metà saldo del conto comune presso la Banca __________ __________), restano
fr. 39 297.20, che non coprono i passivi di fr. 69 325.– (i due debiti contratti
dal marito). Di conseguenza la moglie non riceve alcunché a titolo di aumento
(art. 214 cpv. 1 vCC), ma nemmeno può essere chiamata a coprire l’ammanco, non
avendo cagionato lei stessa il disavanzo. Si vede restituire, di conseguenza,
solo il controvalore dei propri apporti (fr. 37 182.35). L’esito cui è giunto
il Pretore, pur su altre basi, merita dunque conferma.
-
L’appellante riconosce nel suo calcolo una sostanza
coniugale di fr. 82 196.05, superiore a quella considerata poc’anzi ai fini del
giudizio (appello, pag. 5 in fondo). Egli pretende tuttavia, contrariamente
all’art. 214 vCC, di rimborsare i debiti da lui personalmente contratti prima
di separare i beni apportati da ciascuno dei coniugi, ovvero prima di
restituire gli apporti alla moglie, onde una sostanza coniugale di soli fr. 12
871.05 (memo-riale conclusivo, pag. 8). Tale metodo di calcolo porterebbe
nondimeno a risultati iniqui, ove si pensi che in concreto la moglie si
troverebbe a estinguere con beni propri i mutui contratti unilateralmente dal
marito per le proprie necessità professionali tra l’aprile e il novembre 1987
(l’istanza per il tentativo di conciliazione è del 2 dicembre 1987). Non solo:
si applicasse la metodica prospettata dall’appellante, la moglie dovrebbe
sempre coprire la diminuzione della sostanza coniugale (nel senso dell’art. 214
cpv. 2 vCC) ogni qual volta tale sostanza non fosse sufficiente per il rimborso
di debiti contratti dal marito a sua insaputa (come nel caso in esame:
interrogatorio formale dell’8 settembre 1992, pag. 4, risposta n. 29). Tale
conseguenza si pone in aperto contrasto con l’art. 214 cpv. 2 vCC, che limita
la responsabilità della moglie ai casi in cui essa medesima ha cagionato il disavanzo.
La tesi dell’appellante non può quindi, come che sia, trovare accoglimento.
-
Le spese e le ripetibili del presente giudizio seguono la
soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). La tassa di giustizia tiene conto della
circostanza che litigioso in appello era soltanto lo scioglimento del regime
dei beni.
Per questi
motivi,
vista sulle
spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia:
-
L’appello
è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
-
Gli
oneri processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 350.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
400.–
sono posti a
carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr. 1000.– per ripetibili
di appello.
- Intimazione:
–
avv. __________, __________;
–
avv. __________. __________, __________.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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