AIUTO
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Numero d'incarto:
11.1995.147
Data decisione, Autorità:
30.10.1995, ICCA
Incarto n.
11.95.00147
Lugano,
30 ottobre 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Gianinazzi
sedente
per statuire nella causa n. __________ (azione di divorzio) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6,
promossa con petizione del 3 febbraio 1992 da
__________, nata __________
__________, __________
(patrocinata
dall’avv. __________, __________)
contro
__________ __________,
(patrocinato
dall’avv. __________ __________, __________);
esaminati
gli atti,
posti
i seguenti
punti
di questione:
-
Se dev’essere accolto l’appello del
26 settembre 1994 presentato da __________ __________ contro la sentenza emessa
il 15 settembre 1994 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;
-
Il giudizio sulle spese e le
ripetibili.
Ritenuto
in
fatto:
A. __________ __________ (1958) e __________ __________ __________
(1947) si sono sposati a __________ il __________ 1987. I coniugi non hanno
figli comuni. La moglie ha un figlio, __________ __________ (1975), nato da un
suo precedente matrimonio. Il marito lavora per la Banca __________ a
__________; la moglie è venditrice a tempo parziale, dal novembre 1991, presso
i grandi magazzini __________ a __________. I coniugi vivono separati dal 16 ottobre
1991, quando la moglie ha lasciato l’appartamento di __________ per andare ad
abitare da sola a __________.
B. __________ __________ ha chiesto l’11 ottobre 1991 al Pretore del
Distretto di Lugano, sezione 6, il tentativo di conciliazione. Il 29 novembre
successivo i coniugi hanno sottoscritto, in vista del divorzio, una convenzione
sugli effetti accessori nella quale si sono dati atto di aver liquidato il
regime dei beni e di aver suddiviso l’arredamento domestico. Il marito si è
impegnato inoltre, nella convenzione, ad assumere le spese legali del divorzio
e a versare alla moglie una pensione mensile di fr. 1500.– (più il premio
della cassa malati per lei e il figlio) dal 1° dicembre 1991, pensione che
sarebbe stata aumentata a fr. 1500.– indicizzati da erogare 13 volte l’anno dal
1° aprile 1992.
C. Il tentativo di conciliazione è decaduto infruttuoso il 23 gennaio
1992, il marito non essendo comparso all’udienza. Il 3 febbraio successivo
__________ __________ ha introdotto una petizione di divorzio, chiedendo che in
merito agli effetti accessori fosse omologata la convenzione del 29 novembre
1991. Il marito ha reagito con uno scritto informe del 27 febbraio 1992, sicché
il Pretore lo ha diffidato il 31 marzo 1992 a munirsi di un patrocinatore.
Nella sua risposta del 1° giugno 1992, redatta da un legale, __________ __________
non si è opposto al divorzio, ma è insorto contro la convenzione, definita
nulla, illecita e iniqua, concludendo perché ogni coniuge fosse tenuto a
provvedere al proprio mantenimento e perché alla moglie fosse caricata una
quota (non determinata) di debiti coniugali. Nel successivo scambio di atti le
parti hanno ribadito le loro posizioni.
D. All’udienza preliminare i coniugi si sono presentati personalmente e
hanno indicato prove. Essi sono comparsi in persona anche alle udienze dell’11
maggio 1993, 10 novembre 1993 e 28 gennaio 1994 (le ultime due davanti a un
nuovo Pretore), durante le quali sono stati sentiti quattro testimoni. Il 15
marzo 1994 __________ __________ ha instato per il beneficio dell’assistenza
giudiziaria. Al dibattimento finale del 1° luglio 1994, tenutosi dinanzi a un
terzo Pretore, ha presenziato la sola moglie, che ha confermato le richieste di
petizione. Il marito ha fatto pervenire un memoriale del 3 maggio 1994 in cui
ha riaffermato le conclusioni della risposta.
E. Con sentenza del 15 settembre 1994 il Pretore ha sciolto il matrimonio
per divorzio, ha omologato la convenzione litigiosa e ha posto la tassa di
giustizia di fr. 1500.– a carico di __________ __________, condannato a
rifondere alla moglie fr. 3000.– per ripetibili. La richiesta di assistenza
giudiziaria inoltrata dall’attrice è stata respinta.
F. __________ ha impugnato la sentenza predetta con un appello del 26
settembre 1994 inteso a far accertare la nullità del giudizio querelato e a far
rinviare l’incarto al Pretore per nuova decisione. In subordine egli chiede che
la convenzione sugli effetti accessori del divorzio non sia omologata e che
l’attrice sia tenuta a sopperire da sé al proprio mantenimento, assumendosi
inoltre la metà (non cifrata) dei debiti coniugali. In via di ulteriore
subordine l’appellante offre all’attrice un contributo di fr. 1500.– mensili
limitato ai due anni susseguenti il passaggio in giudicato della sentenza di
appello, gli oneri del divorzio rimanendo a carico delle parti in ragione di
metà ciascuno, compensate le ripetibili.
G. Nelle sue osservazioni del 29 ottobre 1994 __________ postula il
rigetto dell’appello e la conferma della sentenza pretorile.
Considerando
in
diritto:
- L’appellante eccepisce anzitutto la nullità della sentenza impugnata
poiché il Pretore giudicante, non avendo sentito entrambe le parti in persona,
non avrebbe accertato l’esistenza del dissidio coniugale. Ciò imporrebbe il
rinvio della causa al magistrato stesso per la ripetizione del dibattimento
finale e l’emanazione di una nuova sentenza.
a) Secondo l’art. 74 cpv. 2 LOG il giudice che subentra a un altro
giudice in un processo emette egli medesimo la sentenza, ma non senza aver dato
prima la possibilità alle parti di comparire una volta dinanzi a sé; qualora il
dibattimento finale della causa abbia già avuto luogo, il nuovo giudice deve
indire un’altra discussione (Rep. 1981 pag. 198, 1988 pag. 380). Nella
fattispecie le parti sono state convocate in persona al dibattimento finale
(citazione del 2 maggio 1994), tenutosi davanti al Pretore che ha emanato la
sentenza. Il patrocinatore del convenuto ha reso noto in tale occasione che non
avrebbe presenziato al contraddittorio, perché assente all’estero, e ha
rimandato espressamente alle considerazioni esposte nel proprio memoriale
conclusivo del 3 maggio 1994 (lettera alla Pretura del 17 giugno 1994).
All’udienza il convenuto è rimasto assente ingiustificato. Ciò non toglie che
egli abbia avuto la possibilità di presentarsi davanti al nuovo Pretore, né del
resto egli pretende il contrario o fa valere di aver chiesto un rinvio del
termine. L’art. 74 cpv. 2 LOG è quindi stato rispettato.
b) L’art. 158 n. 1 CC dispone che il giudice può ritenere provate le
circostanze allegate all’appoggio di una domanda di divorzio o di separazione
solo quando “siasi convinto del loro fondamento”. Per diritto federale – e per
principio – il giudice deve quindi, ai fini di chiarire la reale esistenza di
una profonda turbativa coniugale, sentire le parti d’ufficio (Bühler/ Spühler in: Berner Kommentar,
3ª edizione, note 121 segg. ad art. 158 CC; Hinderling/Steck,
Das schweizerische Eheschedungsrecht, Zurigo 1995, pag. 511; Vogel, Grundriss des Zivilprozessrechts,
3ª edizione, pag. 257 n. 173), anche se egli già conosce i coniugi per averli
interrogati al tentativo di conciliazione (Bühler/Spühler,
op. cit., Ergänzungsband 1991, nota 121 ad art. 158 CC con richiami). In
concreto i primi due giudici che si sono occupati del merito della causa hanno
avuto modo di conoscere le parti, presenti a tutte le udienze da loro indette.
Il terzo Pretore ha visto invece la sola moglie, poiché al dibattimento finale
il marito non è comparso né – come si è visto – ha giustificato l’assenza o ha
chiesto un rinvio del termine. La questione è di sapere se la sentenza
impugnata sia nulla per questo motivo.
La Camera civile di appello ha
stabilito, in un caso del 1990, che è nulla la sentenza emessa da un giudice il
quale, subentrato a un altro giudice, non ha mai sentito i coniugi, pur
avendoli convocati al dibattimento finale (Rep. 1991 pag. 428 in alto). In quel
caso però il Pretore aveva respinto l’azione di divorzio, avversata dalla
moglie, poiché la turbativa delle relazioni coniugali invocata dal marito non
gli appariva sufficientemente grave (art. 142 cpv. 1 CC). La Camera civile di
appello ha ritenuto che in frangenti del genere il nuovo Pretore non poteva
giudicare la gravità della disunione – controversa – senza aver mai sentito i coniugi.
Nel caso in esame la situazione è
diversa già per la circostanza che il marito non si è mai opposto (né si oppone
in appello) al divorzio chiesto dalla moglie. Tenuto conto di ciò, constatato
che i coniugi vivevano separati da quasi tre anni e apprezzate le risultanze
dell’istruttoria nel loro insieme, il Pretore si è convinto della grave
turbativa che le parti avevano affermato concordemente davanti ai primi due
giudici. Su tal punto il Pretore ha dato quindi ragione ai coniugi (che non
possono dolersi al proposito). Il convenuto rimprovera al Pretore, nell’appello,
di non essersi pronunciato sull’impossi-bilità di continuare l’unione
coniugale, ma egli medesimo non ha mai prospettato (né prospetta nell’appello)
un’ipotesi simile, tant’è che ha sempre e solo contestato gli effetti accessori
del divorzio. L’appellante fa passare per una violazione dell’ art. 158 n. 1
CC, in realtà, la circostanza che il Pretore giudicante non lo ha sentito sulle
conseguenze finanziarie derivanti dallo scioglimento del matrimonio. L’obbligo
di sentire le parti in persona concerne tuttavia la gravità della turbativa,
non i contributi alimentari dovuti da un coniuge all’altro o la liquidazione
del regime dei beni (Bühler/ Spühler,
op. cit., nota 126 in fondo ad art. 158 CC), questioni rette nel Cantone Ticino
dal principio dispositivo. Ne segue che in concreto non ricorrono gli estremi
per dichiarare nulla la sen-tenza impugnata (art. 146 CPC).
- Nel merito l’appellante censura “un insufficiente studio della
causa, nonché una carente analisi dei documenti ed una lacunosa valutazione
delle prove”. A suo parere il Pretore, negando l’esistenza di un vizio della
volontà al momento della firma della convenzione, avrebbe espresso
“considerazioni aberranti”. Lo scritto informe spedito alla Pretura come
risposta (cui ha fatto seguito la diffida a munirsi di un patrocinatore) e la
testimonianza del dott. __________ __________ conforterebbero con ogni evidenza
la nullità dell’accordo.
La critica del ricorrente, oltre a
scadere in toni irrispettosi verso il Pretore (eccesso da cui si può
prescindere per il fatto che il legale si è scusato con lettera del 29 settembre
1994), non è di alcuna consistenza. Certo, un coniuge può chiedere al giudice
di non approvare una convenzione da lui firmata sotto l’influsso di un vizio
della volontà (Bühler/Spühler,
op. cit., nota 151 segg. ad art. 158 CC; Hinderling/Steck,
op. cit., pag. 519 in basso con rinvii; cfr. DTF 117 II 227 consid. 4c con
riferimenti). Il Pretore ha rilevato a giusta ragione tuttavia che nel caso
specifico il convenuto non aveva dimostrato di trovarsi, nel novembre del 1991,
in condizioni siffatte. La testimonianza evocata nell’ap-pello (verbale dell’11
maggio 1993, pag. 3) e lo scritto informe alla Pretura (rubrica “corrispondenza
diversa”) denotano bensì uno stato ansioso-depressivo dovuto alla procedura di
divorzio, ma sono lungi dal provare che il convenuto non si rendesse con-to di
quanto la convenzione prevedeva (lo scritto informe del 27 febbraio 1992
sembra avvalorare anzi l’ipotesi inversa). Né il certificato dello psicoterapeuta
dott. __________ __________ (doc. 22) induce a conclusioni diverse: esso
attesta senz’altro un turbamento sofferto e una delusione indubbia per il
naufragio del matrimonio, tuttavia non dimostra che il convenuto fosse obnubilato
al punto da non capire quel che faceva. È possibile per converso ch’egli abbia
sottovalutato la necessità di far capo a un patrocinatore, credendo di potersi
difendere da sé. Ciò non significa in ogni modo che, bancario di professione,
egli fosse incapace di intendere la portata di una firma, tanto più su di una
convenzione propostagli dalla controparte. Giustamente il Pretore ha ritenuto
pertanto che mancavano prove sufficienti per ricondurre la firma della
convenzione a un vizio della volontà.
- L’appellante si prevale – per vero confusamente – degli art. 20, 21,
23 segg. e 28 CO, invocando la nullità della convenzione, la lesione, l’errore
essenziale e il dolo. Sugli art. 20 CO (oggetto impossibile, illegale o
contrario ai buoni costumi) l’appellante non motiva però il proprio assunto,
limitato a un mero accenno (pag. 11 in fondo), di modo che non è dato a
divedere quali elementi conforterebbero la pretesa nullità se non quelli già
addotti a sostegno della lesione e dell’errore essenziale. Quanto all’art. 28
CO (dolo), lo stesso appellante ammette l’insufficienza di prove al riguardo
(pag. 14 a metà). Rimangono le ipotesi di lesione ed errore essenziale.
Quest’ultimo consisterebbe nella asserita volontà di limitare nel tempo la
rendita per la moglie. Se non che, tale dichiarata volontà trova suffragio solo
nel suo stes-so scritto (informe) del 27 febbraio 1992, redatto tre mesi dopo
la firma dell’accordo. Troppo poco per escludere un ripensamento tardivo, tanto
più che il ricorrente aveva avuto 22 giorni per riflettere prima di firmare. In
merito alla lesione, giovi ricordare che per chiedere al giudice di non
omologare una convenzione già sottoscritta non occorrono gli estremi di una
lesione (che premette il comportamento abusivo di una parte verso l’altra).
Basta che l’accordo sia palesemente inadeguato, ovvero leda apertamente il
senso di giustizia ed equità (Bühler/Spühler,
loc. cit., note 151 e 183 segg. ad art. 158 CC; Hinderling/ Steck, op. cit., pag. 520 in alto; I CCA,
sentenza del 10 marzo 1994 nella causa B. contro B., consid. 7).
Il Pretore, esaminato il testo
della convenzione sotto il profilo dell’adeguatezza, è giunto alla conclusione
che l’accordo litigioso poteva essere omologato (sentenza, pag. 3 verso il
basso). Nell’appello il convenuto lamenta la sproporzione del contributo
alimentare per la moglie, accusa la controparte di avere profittato del suo
stato di prostrazione – se non di inesperienza – e ribadisce di non aver mai
inteso erogare una pensione vitalizia (pag. 12 seg.). Tale argomentazione,
oltre a fondarsi su circostanze non sufficientemente comprovate (volontà di
firmare un testo difforme da quello sottoscritto, manovre illecite del patrocinatore
della moglie), manca di qualsiasi seria motivazione sull’ entità della asserita
sproporzione. Il Pretore ha soggiunto che una rendita di fr. 1500.– da versare
tredici volte l’anno non è esorbitante se si considera l’età della beneficiaria
(47 anni) e il reddito da lei conseguito (in media fr. 2200.– mensili contro
i fr. 5500.– mensili del marito) per rapporto a un fabbisogno personale di
circa fr. 3000.– mensili. Tale rendita non apparirebbe manifestamente
eccessiva, secondo il Pretore, nemmeno in virtù dell’art. 152 CC (sentenza,
pag. 3 in fondo). Invano si cercherebbe nell’appello una qualsiasi argomentazione
idonea a dimostrare con un minimo di precisione perché il calcolo del Pretore
sarebbe inattendibile e perché la rendita risulterebbe – oltre che generosa –
tanto esagerata da ledere il sentimento di equità.
- Da ultimo l’appellante torna sulla questione della colpa e critica
il Pretore per aver tenuto conto solo dell’art. 152 CC, trascurando l’art. 151
cpv. 1 CC. Egli chiede che questa Camera “abbia, in limine, a verificare la
correttezza del ragionamento che ha visto il Pretore scartare il concetto di
rendita ex art. 151 cpv. 1 CC per optare a favore di una rendita d’indigenza ex
art. 152 CC”. Oltre a ciò, questa Camera dovrebbe “esaminare l’operato del Pretore”
per quanto attiene alla nozione di coniuge innocente e all’eventuale
limitazione della rendita nel tempo (pag. 14 e 15). L’appello è ai limiti
dell’irricevibilità.
In primo luogo l’appellante
disconosce – come si è già accennato (consid. 1 in fine) – che il diritto
federale non impone l’appli-cazione del principio inquisitorio in materia di
contributi fra coniugi (Bühler/Spühler,
op. cit., nota 84 ad art. 151 CC con rin-vii). Incombeva quindi al convenuto
spiegare nell’appello perché il contributo previsto nella convenzione litigiosa
sarebbe ancorato all’art. 151 cpv. 1 CC e non – come ritiene il Pretore –
all’art. 152 CC, rispettivamente perché il contributo andrebbe limitato nel
tempo. In secondo luogo l’appellante neglige che il Pretore, di fronte a una
convenzione sottoscritta da entrambi i coniugi, avrebbe potuto rifiutarne
l’omologazione unicamente per illiceità, manifesta inadeguatezza, oscurità o
incompletezza (Hinderling/ Steck,
op. cit., pag. 516 seg.; Bühler/Spühler,
op. cit., note 180 segg. ad art. 158 CC), salvo che il convenuto riuscisse a
dimostrare l’inefficacia della convenzione per vizio della volontà.
Quest’ultima prova essendo mancata, il Pretore poteva intervenire sulla rendita
pattuita solo ove quest’ultima fosse risultata illecita, manifestamente
inadeguata, fissata secondo modalità ambigue o lacunose.
Ora, l’appellante non dimostra
nessuna delle ipotesi testé evocate. Opportunamente il Pretore ha specificato
che la rendita stabilita deve ritenersi un contributo di indigenza a norma
dell’ art. 152 CC (la convenzione è silente al riguardo). Per il resto
l’appellante non ha sostanziato né l’illiceità né la manifesta sproporzione del
contributo. Egli sembra accennare bensì all’ evenienza che la rendita sia una
pensione fondata sull’art. 151 cpv. 1 CC, ma ciò non ha senso poiché se così
fosse l’appellan-te stesso dovrebbe considerarsi responsabile della disunione
(quando sulle rispettive colpe dei coniugi nulla emerge dall’ istruttoria). Ne
segue che anche su quest’ultimo punto l’appello è destinato all’insuccesso.
-
Nelle richieste di giudizio l’appellante rimette in discussione lo
scioglimento del regime dei beni, mentre i motivi del ricorso non alludono al
problema. La convenzione essendo stata validamente omologata, non sussistono i
presupposti per ridiscutere tale liquidazione.
-
Gli oneri dell’attuale giudizio seguono la soccombenza (art. 148
cpv. 1 CPC).
Per
questi motivi
vista
sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia:
-
L’appello è respinto e la sentenza
impugnata è confermata.
-
Gli oneri processuali, consistenti
in:
a) tassa di giustizia fr.
450.–
b) spese fr.
50.–
fr.
500.–
sono posti a carico
dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr. 700.– per ripetibili di
appello.
- Intimazione:
– avv. __________, __________;
– avv. __________, __________.
Comunicazione alla Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 6.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente La Segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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