AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
11.1995.148
Data decisione, Autorità:
17.10.1995, ICCA
Incarto n.
11.95.00148
Lugano,
17 ottobre 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Gianinazzi
sedente
per statuire nella causa n. / (azione di divorzio: misure provvisionali) della
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 9 giugno 1994 per il tentativo di conciliazione
da
__________, nata __________, __________
(patrocinata
dall’avv. __________ __________, __________)
contro
__________, __________ __________
(patrocinato
dall’avv. __________ __________, __________);
esaminati
gli atti,
posti
i seguenti
punti
di questione:
-
Se dev’essere accolto l’appello del
22 luglio (recte: 16 agosto) 1995 presentato da __________ __________
contro il decreto cautelare emesso il 4 agosto 1994 dal Pretore del Distretto
di Lugano, sezione 6;
-
Il giudizio sulle spese e le
ripetibili.
Ritenuto
in
fatto:
A. __________ __________ (1953) e __________ __________ (1964) si sono
sposati a __________ il ____________________ 1986. Dal matrimonio sono nati
__________ (__________1986) e __________ (__________1988). Il marito lavora per
la Banca __________ ad __________, la moglie per la __________ a __________. I
coniugi si sono separati una prima vol-ta il 18 marzo 1993, quando __________
__________ ha lasciato l’abi-tazione coniugale. Tornata all’inizio di novembre
1993, essa è ripartita il 27 del mese, salvo rinconciliarsi di nuovo con il
marito nel febbraio del 1994. La moglie è poi andata a vivere definitivamente
per conto proprio il 26 maggio 1994.
B. Il 9 giugno 1994 __________ __________ ha chiesto al Pretore del
Distretto di Lugano, sezione 6, il tentativo di conciliazione. In via
provvisionale essa ha postulato l’affidamento dei figli, riservato il diritto
di visita del padre, e un contributo mensile di fr. 750.– oltre gli assegni
familiari per ogni figlio. Il tentativo di conciliazione è decaduto infruttuoso
l’11 luglio 1994. Al contraddittorio sull’istanza provvisionale, tenutosi
subito dopo il tentativo di conciliazione, il marito ha avversato le domande
della moglie e ha chiesto a sua volta l’affidamento dei figli (riservato il
diritto di visita della madre), oltre un contributo mensile di fr. 700.– per
ciascun figlio. Entrambe le parti hanno offerto mezzi di prova.
C. Esperita l’istruttoria provvisionale, alla discussione conclusiva del
4 agosto 1994 ogni coniuge ha ribadito le proprie domande. Statuendo il giorno
stesso, il Pretore ha affidato i figli al padre e ha regolato il diritto di
visita della madre, tenuta a versare un contributo mensile di fr. 250.–
complessivi per i figli. La tassa di giustizia di fr. 400.– è stata posta per
un quarto a carico del marito e per tre quarti a carico della moglie,
condannata a rifondere al marito fr. 500.– per ripetibili ridotte.
D. Contro il decreto cautelare __________ __________ è insorta con un
appello del 22 luglio (recte: 16 agosto) 1994 nel quale, senza
contestare l’affidamento dei figli, chiede di essere liberata da ogni obbligo
contributivo verso questi ultimi. Con osservazioni del 9 settembre 1994
__________ __________ propone di respingere l’appello.
Considerando
in
diritto:
-
Il Pretore ha accertato che nella fattispecie il marito guadagna fr.
6900.– netti mensili e la moglie fr. 3200.–. Per quanto riguarda i fabbisogni,
egli ha calcolato quello del marito in fr. 3996.50 mensili (minimo esistenziale
del diritto esecutivo fr. 1025.–, costo dell’alloggio fr. 1000.–, ragazza alla
pari fr. 1271.50, premio della cassa malati fr. 200.–, onere fiscale fr. 500.–)
e quello della moglie in fr. 2275.– (minimo esistenziale del diritto esecutivo
fr. 1025.–, indennità per pasti fuori casa fr. 150.–, locazione fr. 600.–,
premio della cassa malati fr. 200.–, indennità per spese di trasferta fr.
100.–, onere fiscale fr. 200.–). I fabbisogni in denaro dei figli sono stati
determinati in fr. 700.– mensili per __________ e in fr. 500.– per __________.
Ciò posto, il Pretore ha ritenuto che la moglie possa contribuire al
mantenimento dei figli con un contributo di fr. 250.– mensili complessivi,
“ritenuto naturalmente che gli assegni familiari vengono percepiti dal padre”.
-
L’appellante si duole della circostanza che il primo giudice le ha
riconosciuto nel fabbisogno una spesa per la locazione di soli fr. 600.–
mensili invece dei fr. 1100.– pagati effettivamente. Il Pretore ha motivato
tale riduzione con il fatto che l’interessata vive insieme a un terzo, il quale
deve assumere la quota relativa al costo del proprio alloggio (decreto, pag. 3
in basso). La moglie fa valere nell’appello di abitare da sola e che il suo
amico ha un appartamento altrove: la decurtazione di fr. 500.– dal suo fabbisogno
mensile non sarebbe pertanto giustificata. In realtà, come si vedrà oltre, nel
caso in rassegna non è decisivo sapere se l’appellante abiti da sola o con un
terzo. L’appello si rivela fondato infatti anche presumendo questa seconda
ipotesi, economicamente più favorevole al marito.
-
Secondo l’art. 145 cpv. 2 CC il giudice, in pendenza di un’azione di
separazione o di divorzio, prende le opportune misure provvisionali,
specialmente circa l’abitazione e il mantenimento della famiglia, i rapporti
patrimoniali e la custodia dei figli. Il criterio per la definizione dei
contributi alimentari ai fini dell’art. 145 cpv. 2 CC è disciplinato dal
diritto federale e si fonda sul riparto dell’eccedenza una volta dedotto dal reddito
familiare il fabbisogno personale dei coniugi e dei figli (DTF 114 II 31
consid. 7 e 8). Il fabbisogno dei coniugi è determinato in base al minimo
esistenziale del diritto esecutivo, cui vanno aggiunti gli oneri fiscali e le
spese correnti della famiglia, in particolare i premi della cassa malati e
delle assicurazioni domestiche (DTF 114 II 394 consid. 4b; Perrin, La méthode du minimum vital,
in: SJ 115/1993 pag. 429). Il fabbisogno dei figli è stabilito, per prassi
costante di questa Camera, in base alle Raccomandazioni edite dall’Ufficio
della gioventù del Canton Zurigo (aggiornamento gennaio 1993 in: RDT 1993 pag.
78), adattate caso per caso in virtù del principio inquisitorio che governa il
diritto di filiazione (DTF 120 II 231 consid. 1c con rinvii).
-
Le raccomandazioni appena citate prevedono, per due fratelli aventi
__________ e __________ anni, un fabbisogno mensile di fr. 970.–,
rispettivamente di fr. 1045.–. I dati si riferiscono nondimeno a una fascia di
reddito familiare (attorno ai fr. 6600.– mensili) notevolmente inferiore al
guadagno conseguito dalle parti (fr. 10 100.– complessivi). Se in concreto si
può prescindere da un aumento dei fabbisogni per i figli, ciò si riconduce al
fatto che già occorre maggiorare le poste relative alla cura e all’educazione
(fr. 400.– mensili per __________ e fr. 250.– mensili per __________, secondo
le note raccomandazioni) a fr. 636.– per ognuno dei figli. Il marito, attivo
professionalmente a tempo pieno, ha dimostrato in effetti di rimunerare una
ragazza alla pari con fr. 1271.50 mensili (doc. 2). Tale somma va inserita però
nel fabbisogno dei figli, non in quello del marito (come ha fatto il Pretore).
Nel caso in esame il fabbisogno in denaro complessivo ammonta perciò a fr.
1206.– mensili per __________ e a fr. 1431.– per __________. Altre spese
occasionate dalla custodia dei figli non appaiono sufficientemente verosimili e
non possono, quanto meno allo stadio attuale della procedura, essere considerate.
-
Il fabbisogno minimo del marito non è controverso. Da esso va tolto
in ogni modo – come si è visto – la spesa per la ragazza alla pari,
giustificata unicamente per la cura dei figli. Dai costi per l’abitazione vanno
dedotte altresì le quote per l’alloggio già comprese nel fabbisogno dei figli
(fr. 160.– mensili per __________, fr. 250.– mensili per __________, sempre
secondo le predette raccomandazioni). Ciò riporta i coniugi in condizioni di
sostanziale parità logistica, conformemente del resto al principio di
uguaglianza (fr. 590.– mensili per l’alloggio del marito, fr. 600.– per quello
della moglie, come si dirà ancora in appresso). Il fabbisogno minimo del marito
ascende, di conseguenza, a fr. 2315.– mensili (fr. 1025.– per il minimo
esistenziale del diritto esecutivo, fr. 590.– per la quota di alloggio, fr. 200.–
per il premio della cassa malattia e fr. 500.– per l’onere fiscale).
Trattandosi di una somma limitata allo stretto indispensabile, si giustifica
una rivalutazione del 20% (come consente la giurisprudenza: DTF 114 II 304;
cfr. anche Bühler/Spühler in: Berner
Kommentar, Ergänzungsband 1991, nota 10 ad art. 152 CC), per un totale dunque
di fr. 2778.– mensili.
Il fabbisogno minimo della moglie,
nell’ipotesi (finanziariamente più favorevole al marito) in cui questa vivesse
con un terzo, andrebbe parzialmente ridimensionato per quanto attiene al minimo
esistenziale del diritto esecutivo (non fr. 1025.– mensili, bensì fr. 925.–
mensili come nel caso di persone che vivono presso parenti: si veda la tabella
dei minimi di esistenza agli effetti dell’art. 93 LEF pubblicata dalla Camera
di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello, in vigore dal 1° gennaio
1994). Tale fabbisogno ascende così a fr. 2175.– mensili (fr. 925.– per il
minimo esistenziale, fr. 600.– per la quota di alloggio, fr. 150.– per i pasti
fuori domicilio, fr. 100.– per le trasferte, fr. 200.– per il premio della
cassa malati e fr. 200.– per l’onere fiscale). Trattandosi di una somma
limitata allo stretto indispensabile, appare giustificata anche a favore della
moglie una rivalutazione del 20%, per un totale quindi di fr. 2610.– mensili.
- Il quadro economico della famiglia si presenta in sintesi (e premessa
l’ipotesi che la moglie non viva da sola) come segue:
– reddito del marito: fr.
6900.– netti mensili;
– reddito della moglie: fr.
3200.– netti mensili;
– reddito coniugale: fr.
10100.– mensili;
– fabbisogno del marito: fr.
2778.– mensili;
– fabbisogno della moglie: fr.
2610.– mensili;
– fabbisogno dei figli: fr.
2637.– mensili;
– fabbisogno dell’intera famiglia: fr.
8025.– mensili;
– eccedenza: fr. 2075.– mensili;
– spettanza della moglie
(fabbisogno più metà eccedenza):
fr. 3647.50.
Se ne conclude che, essendo il
reddito netto della moglie nettamente inferiore alla spettanza, non vi è spazio
per un contributo destinato ai figli, e ciò quand’anche si facesse capo a
parametri di equità.
-
Il decreto impugnato, nella misura in cui prescinde dai criteri di
calcolo stabiliti dalla giurisprudenza per la definizione dei contributi
alimentari sotto il profilo dell’art. 145 cpv. 2 CC, viola il diritto federale.
Non solo nel metodo (invero nemmeno evocato dal primo giudice), ma anche nel
risultato, poiché esso comporterebbe un riparto dell’eccedenza in proporzione
di oltre l’80% al marito di nemmeno il 20% alla moglie. Ora, nella fattispecie
non si scorgono – né il Pretore adduce – ragioni di equità che giustificherebbero
una suddivisione disuguale dell’eccedenza (al proposito: DTF 119 II 317 consid.
4b con riferimenti). Le considerazioni espresse nella risposta all’appello non
sono di sussidio: il fatto che il marito già attivo professionalmente provveda
anche alla cura e all’educazione dei figli, in particolare, è stato considerato
includendo nel fabbisogno della prole lo stipendio della ragazza alla pari (che
non si giustificherebbe di ammettere, quanto meno in linea di principio, nel
caso di un genitore senza attività lucrativa).
-
Gli oneri processuali di appello seguono la soccombenza (art. 148
cpv. 1 CPC). Il dispositivo sulle spese e le ripetibili di prima sede, non
dedotto in appello (ricorso, pag. 2 in alto), forma oggetto di giudicato e non
può essere rimesso in causa.
Per
questi motivi
vista
sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia:
I. L’appello è accolto e il
dispositivo n. 3 del decreto impugnato è così riformato:
La
richiesta di __________ __________ intesa a ottenere contributi alimentari per
i figli da parte di __________ __________ è respinta.
__________ riscuote direttamente gli assegni familiari.
II. Gli oneri processuali,
consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 200.–
b) spese fr. 50.–
fr. 250.–
già anticipati dall’appellante,
sono posti a carico di __________ __________, che rifonderà alla controparte
fr. 500.– per ripetibili.
III. Intimazione:
– avv. __________, __________;
– avv. __________, __________;
Comunicazione alla Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 6.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente La Segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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