AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
11.1995.165
Data decisione, Autorità:
01.02.1996, ICCA
Incarto n.
11.95.00165
Lugano
1° febbraio 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney–Colombo,
presidente,
G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Gianinazzi
sedente
per statuire nelle cause n. __________ /__________ e /
della Pretura della giurisdizione di
Locarno–Città promosse con istanze 8 marzo, rispettivamente 5 maggio 1993 da
__________, __________
(patrocinata
dall’avv. __________, __________)
e
__________, __________
(patrocinata
dall’avv. __________, __________)
contro
Comune di __________,
(rappresentato
dal Municipio e patrocinato dall’avv. __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione:
-
Se
dev'essere accolto l'appello 23 agosto 1994 presentato dal Comune di __________
contro il decreto emesso il 16 agosto 1994 dal Pretore della giurisdizione di Locarno–Città;
-
Il
giudizio sulle spese e ripetibili.
Ritenuto
in fatto:
A. Tra
il 1992 ed il 1993 il Comune di __________ ha proceduto all'edificazione, in
due tappe, del fondo n. __________RFD di sua proprietà. In una prima fase è
stata costruita la parte parzialmente "sotto terra" (cfr. piani
prodotti dall'ing. __________ il 16 dicembre 1993; struttura dal basso verso
l'alto) comprendente:
4° piano
interrato:
rifugi e
posto di comando protezione civile
3° piano
posteggi:
garage per 24
auto
magazzino
pompieri
magazzino comunale
2 locali
servizio
2° piano
posteggi
2 locali di
servizio
posteggi per
24 auto di cui 5 riservati ai veicoli comunali
1° piano
posteggi
servizi
igienici
posti per 18
auto + 1 per handicappati
Dal 1° piano
si accede inoltre alla terrazza destinata ad accogliere spettacoli e concerti.
In
una seconda fase è poi stata realizzata la parte denominata
"__________", ovvero un corpo di due piani posto sopra l'ultima
soletta dell'autosilo: il piano terreno è occupato dall'ufficio postale, mentre
al primo piano si trovano due appartamenti da locare a terzi.
B. Le
opere da capomastro relative alla prima tappa di edificazione sono state appaltate
nel febbraio 1992 all'impresa di costruzioni __________. __________ __________
di __________, la quale è stata dichiarata in fallimento il 3 marzo 1993,
quando aveva eseguito le opere di sua competenza nella misura del 70 – 80%.
L’impresa aveva incaricato altre ditte, in subappalto, della fornitura di
materiale lavorato, ma a causa della sua precaria situazione finanziaria non ha
pagato interamente le società intervenute sul cantiere. __________ __________
__________, che ha confezionato e fornito tondini in acciaio sagomati,
lavorati, tagliati, come pure legacci e distanziatori, è rimasta con uno scoperto
di fr. 167'660.75, mentre la __________, che ha fornito calcestruzzo
preconfezionato per la costruzione dei rifugi di protezione civile, dei
magazzini comunali e dell'autosilo, vanta un credito di fr. 182'321.65.
C. A
garanzia dei rispettivi crediti ambedue le società – la prima in data 8 marzo e
la seconda il 5 maggio 1993 – hanno introdotto, presso la Pretura di
Locarno–Città, istanza di iscrizione di ipoteca legale degli artigiani ed
imprenditori. Il 9 aprile e rispettivamente il 6 maggio 1993 il Pretore ha
ordinato, in via supercautelare, all'Ufficiale dei registri di Locarno
l’iscrizione provvisoria di due ipoteche legali conformemente alle indicazioni
fornite dalle due ditte istanti. Su richiesta del Comune di __________, parte
convenuta, le parti sono state convocate per le rispettive udienze di
discussione il 13 luglio seguente. In tale circostanza il Comune ha chiesto la
cancellazione di entrambe le ipoteche legali iscritte in via supercautelare,
ritenendo il fondo in questione parte del suo patrimonio amministrativo e come
tale non gravabile da ipoteche legali.
Nel
corso della successiva udienza, svoltasi il 13 novembre 1993, il Pretore ha ordinato
la congiunzione delle due cause ai sensi dell'art. 72 lett. b CPC. Esperita
l'istruttoria, egli ha indetto il dibattimento finale per il 30 maggio 1994; in
tale occasione tutte le parti in causa hanno prodotto un riassunto scritto riconfermandosi
nelle rispettive argomentazioni in fatto ed in diritto.
D. Statuendo
il 16 agosto 1994,
il Pretore ha accolto le due istanze e ha confermato l’iscrizione provvisoria
delle ipoteche legali già ordinata senza contraddittorio il 9 aprile 1993 a
favore della ditta __________ per l’importo di fr. 167’660,75 più interessi al
10% dal 1° luglio 1992 e il 6 maggio 1993 a favore della ditta __________ per
l’importo di fr. 182’321,65 più interessi al 10%, entrambe a carico del fondo
n. __________RFD di __________, di proprietà del Comune. Contestualmente alle
parti istanti è stato assegnato un termine di 60 giorni dal passaggio in giudicato
della decisione per promuovere l'azione giudiziaria intesa all’iscrizione
definitiva dell’ipoteca legale. La tassa di giustizia di fr. 3'000.– e le spese
sono state poste a carico del Comune, con l’obbligo di rifondere a titolo di
ripetibili fr. 5'100.– alla __________ __________ e fr. 5'400.– alla
__________.
E. Contro
tale decreto il Comune di __________ è insorto con appello del 23 agosto 1994,
nel quale postula, in riforma del querelato giudizio, la reiezione di entrambe
le istanze di iscrizione d'ipoteca legale degli artigiani.
F. Nelle
osservazioni del 15 rispettivamente 16 settembre 1994 __________ e __________
propongono di respingere il gravame e di confermare la decisione impugnata.
Considerato
in diritto:
-
L'art.
961 cpv. 1 n. 1 CC stabilisce che nel registro fondiario possono essere fatte
iscrizioni provvisorie a sicurezza di asseriti diritti reali (art. 22 cpv. 4
ORF). La relativa istanza è trattata con la procedura di camera di consiglio
(art. 4 n. 19 e art. 5 LAC). Artigiani ed imprenditori hanno il diritto di
ottenere la costituzione di un'ipoteca legale per crediti inerenti a materiale
e lavoro, o lavoro soltanto, da essi fornito per una costruzione o per altre opere
sopra un dato fondo, e ciò sopra il fondo stesso, tanto se i loro crediti
sussistano nei confronti del proprietario quanto dell'imprenditore (art. 837
cpv. 1 n. 3 CC). L'iscrizione di tale ipoteca deve avvenire entro tre mesi dal
compimento dei lavori (art. 839 cpv. 2 CC).
-
Nel
caso in esame non v'è litigio sulla tempestività dell'iscrizione a registro
fondiario né sull'ammontare della somma rivendicata dalle istanti, questione su
cui il Comune si è riservato di pronunciarsi nel seguito della procedura. Non è
contestata neppure la legittimazione delle istanti a richiedere l'iscrizione di
un'ipoteca legale degli artigiani ed imprenditori. Controverso è il diritto di
ottenere l'iscrizione dell’ipoteca legale sul fondo. Pacifico il carattere di
bene pubblico della particella n. __________RFD di __________ __________, le
parti divergono sulla qualificazione giuridica da attribuirsi a tale fondo.
L'appellante lo considera un bene del suo patrimonio amministrativo e pertanto
non soggetto all'iscrizione di un'ipoteca legale di artigiani ed imprenditori.
Il Pretore ritiene per contro, in accordo con la tesi formulata dalle
appellate, che il fondo oggetto della vertenza presenti prevalentemente le caratteristiche
di un bene appartenente al patrimonio finanziario/fiscale (bene patrimoniale) e
lo ha pertanto gravato dell’ipoteca legale provvisoria a garanzia delle pretese
vantate dalle istanti.
-
Nell’appello
il Comune ribadisce il carattere di bene amministrativo del fondo n.
__________RFD e la conseguente impossibilità di gravare tale immobile con un'ipoteca
legale degli artigiani. A sostegno della sua tesi esso descrive la procedura
adottata per l'acquisto e l'edificazione del suddetto fondo, ponendo innanzitutto
l'accento sul fatto che nel piano regolatore comunale la particella n.
__________ RFD è stata inserita nella zona di interesse pubblico. In realtà
tale circostanza non risulta decisiva; il fatto che un fondo si trovi nella
zona per attrezzature e edifici pubblici secondo il piano regolatore non è
infatti di per sé sufficiente a stabilire che si tratti di un bene
amministrativo (RDAT 1992 II pag. 14 segg. n. 6).
In
secondo luogo l'appellante descrive dettagliatamente le singole fasi che hanno
portato all'acquisto e all’edificazione del fondo e rileva che esso è sempre
stato considerato alla stregua di un bene appartenente al patrimonio
amministrativo, come risulta in particolare dal messaggio municipale per
l'ottenimento del credito destinato all’acquisto dell’immobile e dal bilancio
1992, approvato dal Consiglio di Stato. Riservato quanto disposto dall'art. 664
CC, spetta di principio ai Comuni stabilire quali sono i beni patrimoniali o
amministrativi. Essi non possono comunque qualificare come bene patrimoniale
ciò che manifestamente appartiene ai beni amministrativi; e neppure qualificare
come beni amministrativi quelli che non servono direttamente all'adempimento di
compiti pubblici (Scolari,
Diritto amministrativo, parte speciale, 1993, n. 508). Di conseguenza la
denominazione che essi conferiscono ad un dato fondo non ne determina in
maniera definitiva il carattere giuridico.
4.a) Sono
beni pubblici in senso lato i beni di cui le corporazioni e le istituzioni
pubbliche si servono per l'adempimento dei loro compiti (Scolari, op.cit., n. 505; Häfelin/Mueller, Grundriss des
allgemeinen Verwaltungsrechts, 1990, n. 1817 ss; Steinauer,
Les droits réels, vol. I, 1990, n. 70). Rientrano nella categoria dei beni
comunali tutti i beni – mobili ed immobili – di proprietà del Comune, i quali
formano appunto il patrimonio comunale. Tale patrimonio viene amministrato e
conservato dal Municipio mentre ogni atto di disposizione è di competenza del
Consiglio Comunale (Ratti, Il Comune, vol. I, p. 667). Giusta l'art. 176
LOC i beni comunali si distinguono in beni amministrativi e beni patrimoniali.
b) Sono
beni amministrativi (art. 177 LOC) quelli che servono direttamente
all'adempimento di compiti di diritto pubblico. In primo luogo si tratta di
tutti i beni destinati, in quanto necessari, al soddisfacimento dei bisogni e
della vita comunitaria e sociale degli abitanti residenti e segnatamente:
quelli di tipo amministrativo, educativo e culturale (ad es.: casa comunale,
scuola, biblioteca); quelli di tipo sanitario–igienico (ad es.: acquedotti, fognature,
cimitero); quelli di tipo ricreativo, di svago, di occupazione del tempo libero
(ad es.: palestre, campi da gioco, boschi); quelli di tipo sociale,
previdenziale (ad es.: casa per anziani, impianti di protezione civile). In
secondo luogo possono essere assimilati ai beni amministrativi ai sensi
dell'art. 177 LOC tutti i beni comunali di uso pubblico o di dominio pubblico,
destinati cioè non solo al servizio della comunità locale, ma anche di una collettività
più generale, come strade, piazze, posteggi, giardini pubblici, ponti (Ratti, op.
cit., p. 671 segg.; Scolari, op. cit.,
n. 524 segg.; Steinauer,
op. cit., n. 71–73; Häfelin/Müller, op. cit., n. 1833 segg.; Schumacher, Das
Bauhandwerkerpfanfrecht, 1982, n. 540–544; Moor,
Droit administratif, vol. III, 1992, p. 321–324; cfr. anche art. 9 e 10 della
legge federale sull'esecuzione per i debiti contro i Comuni e altri enti di
diritto pubblico cantonale, SR 282.11). I beni amministrativi non possono
essere pignorati né essere oggetto di realizzazione forzata (art. 9 della legge
federale sull'esecuzione per i debiti contro i Comuni e altri enti di diritto
pubblico cantonale SR 282.11) e pertanto non possono essere validamente
costituiti in pegno sintanto che sono destinati a provvedere ad un servizio
pubblico (Schumacher, op. cit.,
n. 543, 550, 553; DTF 103 II 228 segg., 107 II 47).
c) Rientrano
invece nella categoria dei beni patrimoniali (art. 178 LOC) tutti gli
altri, ovvero quei beni che sono privi di uno scopo pubblico diretto e
contribuiscono all'adempimento di compiti pubblici solo indirettamente, per
mezzo del loro valore capitale o mediante il loro reddito (Ratti, op. cit., p. 673; Steinauer, op. cit., n. 74; Häfelin/Müller, op. cit., n. 1829 segg.; Schumacher, op. cit., n. 545–547). Sono ad esempio beni
patrimoniali le case d'appartamenti di proprietà del Comune, superfici ed
edifici acquistati nell'ambito di procedure di espropriazione per la sistemazione
o la costruzione di strade, piazze, posteggi e marciapiedi. Possono inoltre
essere considerati beni patrimoniali anche quei beni comunali, non indispensabili,
creati in sovrappiù per un ipotetico benessere dei cittadini, possibilmente
autosufficienti dal profilo finanziario, come gli autosili, i palazzi dei
congressi o le torri panoramiche (Ratti,
op. cit., p. 673). A differenza dei beni amministrativi, i beni patrimoniali
possono essere oggetto di un procedimento esecutivo, così come possono essere
costituiti in pegno. L'iscrizione di un'ipoteca legale su di essi è quindi ammissibile
(Schumacher, op. cit., n.
545–546).
d) Per
stabilire a quale categoria un bene pubblico debba essere attribuito, occorre
procedere a una valutazione dell'insieme delle circostanze (Scolari, op. cit., n. 508) ponendo
particolare attenzione all'impiego ed alla destinazione del bene pubblico in oggetto,
essendo questi due elementi essenziali al fine di determinare il carattere
amministrativo, rispettivamente patrimoniale, di un bene comunale (Ratti, op. cit., p. 670; Scolari, op. cit., n. 505; Häfelin/Müller, op. cit. , n. 1818; Schumacher,
op. cit., n. 539). Difficoltà possono sorgere qualora un medesimo fondo
presenti per una parte le caratteristiche di un bene amministrativo e per un'altra
quelle di un bene patrimoniale. In simili circostanze, tenuto conto del fatto
che l'ipoteca legale degli artigiani ed imprenditori grava il fondo nella sua
interezza, occorre determinare gli elementi prevalenti di una categoria o
dell'altra, in modo da poter accertare il carattere globale del fondo e
statuire quindi sull'iscrizione dell'ipoteca legale (Schumacher, op. cit., n. 547; SJ 1975 609; RFJ 1992 p. 244 n.
26).
-
Nella
fattispecie il Comune ha edificato sul fondo n. RFD di __________ una
costruzione adibita a varie destinazioni. Non v'è alcun dubbio, e neppure è
controverso, che ai rifugi della protezione civile, al magazzino comunale e a
quello dei pompieri vada attribuito il carattere di bene comunale appartenente
al patrimonio amministrativo (cfr. consid. 4a). Contrariamente a quanto
asserito dall'appellante, non sussistono dubbi nemmeno sul carattere da
attribuire alla parte "", occupata al piano terreno
dall'ufficio postale e al primo piano da appartamenti locati a privati. Si
tratta di un bene comunale appartenente al patrimonio finanziario, poiché in
entrambi i casi l'interesse del Comune risiede nel reddito che deriva dalla locazione
di questi due piani (cfr. consid. 4b). La circostanza che i locali al piano
terreno siano dati in locazione all’azienda delle __________ è irrilevante,
poiché non spetta al Comune ticinese l’adempimento dei compiti di diritto
pubblico attribuiti in monopolio agli enti autonomi della Confederazione. Del
resto, in concreto, l’ufficio postale non occupa gratuitamente i locali, ma
paga un normale canone di locazione, alla stregua di un qualunque conduttore.
-
Controversa
è invece la classificazione dell'autosilo. A detta dell’appellante questa
struttura sarebbe stata realizzata solo per risolvere il problema dei posteggi
nel nucleo e per rispondere così a una necessità di indubbio interesse
pubblico. Non sarebbe invece pertinente, a suo avviso, l'argomentazione del
primo giudice sulla redditività dell’infrastruttura. A mente del Comune gli
introiti derivanti dall'utilizzazione dei posteggi presso l'autosilo non
andrebbero considerati alla stregua di reddito economico, bensì assimilati a
quelli percepiti in caso di posteggi con parchimetri sulla strada pubblica; si
tratterebbe quindi di una semplice tassa di controllo imposta quale
controprestazione per la posa e la manutenzione degli apparecchi.
7.a) La
tesi dell’appellante non potrebbe essere seguita neppure se si potesse considerare
che l’immobile oggetto della vertenza è un bene amministrativo nella sua integralità.
Indipendentemente dalla qualifica che l’ente pubblico attribuisce a determinati
suoi beni, il Tribunale federale, precisando la sua giurisprudenza in una
recente sentenza (pubblicata in DTF 120 II 321 e segg.; commento di Schumacher in: BR/DC 1995 pag. 98), non
ha infatti escluso che anche i beni amministrativi di un ente pubblico possono
essere gravati da un’ipoteca legale degli artigiani. Dopo avere ricordato che
lo scopo dell’impossibilità di costituire in pegno e di pignorare gli immobili
del patrimonio amministrativo è quello di impedire che la costituzione di un
diritto reale impedisca l’adempimento dei compiti pubblici cui è destinato
l’immobile, il Tribunale federale ha considerato che per escludere
l’applicazione del diritto civile al patrimonio amministrativo non è
sufficiente l’adempimento di un compito pubblico, ma occorrono motivi
particolari (DTF 120 II 327, consid. 2g). Tali motivi particolari non esistono
quanto l’ente pubblico fornisce prestazioni che possono essere offerte alle
stesse condizioni nel settore privato (loc. cit., consid. 2i). Ciò è
appunto il caso nella fattispecie. Il Comune appellante, alla stregua di un qualsiasi
privato, ha concesso in locazione a terzi, ai prezzi usuali del mercato immobiliare
(non risultando dagli atti e neppure essendo stato addotto che vengano
praticati prezzi inferiori) appartamenti, uffici commerciali e posteggi. A
prescindere dal fatto che ciò non rientra necessariamente nei compiti pubblici
del Comune ticinese, neppure in epoca di penuria di siffatti locali, è
sufficiente constatare che l’interesse pubblico addotto dall’appellante – ossia
la messa a disposizione della popolazione di un sufficiente numero di posteggi
– poteva essere soddisfatto anche da un privato alle medesime condizioni
finanziarie.
b) Vi
è da rilevare che la costituzione del pegno – e l’eventuale alienazione del
fondo – non pregiudica in concreto la funzionalità dei rifugi e del posto di
comando della protezione civile, situati al quarto piano interrato
dell’edificio. L’art. 30 della legge federale sulla protezione civile (LPCi,
testo in vigore dal 1° gennaio 1995, RU 1994 p. 2626 e segg.) impone infatti ai
proprietari di tollerare sui loro fondi gli impianti tecnici necessari alla
protezione civile e l’art. 19 dell’Ordinanza sull’edilizia di protezione civile
(OEPCi, RS 520.21) dispone che i rifugi possono essere soppressi o messi fuori
uso solo con l’autorizzazione dell’Ufficio federale della protezione civile. In
caso di eventuale alienazione dell’immobile, quindi, i rifugi e il posto di
comando continueranno a essere adibiti agli scopi per i quali sono stati
costruiti.
In
conclusione, pertanto, non esistono in concreto motivi particolari ai sensi
della citata giurisprudenza del Tribunale federale, con la conseguenza che
l’immobile edificato sul fondo n. __________RFD __________ può essere gravato
da ipoteche legali degli artigiani, anche nell’ipotesi in cui sia da
considerare patrimonio amministrativo comunale. La sentenza di prima istanza va
pertanto confermata e l'appello respinto.
- Gli
oneri processuali del presente giudizio seguono la soccombenza e sono quindi
posti a carico del Comune appellante (art. 148 cpv. 1 CPC), che rifonderà agli
appellati una congrua indennità per ripetibili di appello.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa
giudiziaria
pronuncia:
-
L'appello
è respinto e la sentenza impugnata confermata.
-
Gli
oneri processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 1'500.–
b)
spese fr. 50.–
fr. 1'550.–
sono
posti a carico dell'appellante, il quale rifonderà, a titolo di ripetibili di
appello, fr. 2'500.– alla __________ e fr. 2'700.– alla __________.
- Intimazione
a:
–
avv. __________, __________
–
avv. dott. __________ __________, __________
–
avv. __________ __________, __________
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno–Città
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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