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Numero d'incarto:
11.1995.167
Data decisione, Autorità:
12.06.1995, ICCA
Incarto n.
11.95.00167
Lugano
12 giugno 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. Bernasconi e Cocchi ( quest’ultimo
in sostituzione del giudice Giani, astenutosi)
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa
n. __________ (azione di divorzio) della Pretura della giurisdizione di Locarno
Campagna promossa con petizione del 9 ottobre 1990 dal
__________.
__________ __________, __________
(patrocinato
dall’avv. dott. __________ __________, __________)
contro
__________, nata __________, __________
(patrocinata
dagli avvocati __________ __________ e __________ __________ __________,
__________);
e ora sul decreto del 13
ottobre 1993 con cui il Pretore ha accolto una domanda di edizione
introdotta dalla convenuta;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione:
-
Se
dev’essere accolto l’appello del 26 ottobre 1993 presentato da __________
contro il decreto emesso il 13 ottobre 1993 dal Pretore della giurisdizione di
Locarno Campagna;
-
Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto:
A. Il 19 ottobre 1990 __________ ha introdotto una petizione di
divorzio davanti al Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna. Sullo
scioglimento del regime matrimoniale la moglie __________, nata __________, ha
addotto nella sua risposta e riconvenzione del 17 dicembre 1990 quanto segue
(pag. 11):
Si premette che i dati in
possesso della signora -____________________ sono largamente incompleti e
frammentari e che quindi il __________ __________ dovrà fornire un elenco completo
dei beni.
In relazione allo scioglimento del regime matrimoniale la convenuta
non ha offerto alcuna prova né con la risposta e riconvenzione predetta né con
la duplica e replica riconvenzionale del
1° marzo 1991 (pag. 9 a pag. 11). In merito all’indennità di
mantenimento (postulata in fr. 6000.– mensili) essa ha indicato per converso,
nella citata risposta e riconvenzione (pag. 17):
Prove: si richiama
l’incarto provvisionale n. __________PC di codesta lod. Pretura e il relativo
appello; testi, documenti, richiamo documenti, edizione documenti,
interrogatorio formale, perizia.
Una frase sostanzialmente identica è contenuta, sempre in rapporto
all’indennità di mantenimento, nella duplica e replica riconvenzionale del 1°
marzo 1991 (pag. 15, con rinvio a pag. 4).
B. All’udienza preliminare del 18 novembre 1991 __________ ha
chiesto – tra l’altro – l’edizione dall’attore “di tutta la documentazione
bancaria riguardante conti, conti deposito ecc. degli ultimi 5 anni precedenti
il tentativo di conciliazione (__________svizzere e estere)”, come pure
l’edizione “delle polizze di assicurazione sulla vita e secondo pilastro”
(verbali, pag. 20). L’attore si è opposto alla domanda, facendo valere che simile
richiesta non figurava negli atti scritti (verbali, pag. 21).
C. Con decreto del 13 ottobre 1993 il Pretore ha respinto
l’oppo-sizione e ha ordinato all’attore di produrre entro il 15 novembre 1993
“tutta la documentazione bancaria riguardante conti, conti deposito ecc. a
partire dal 22 gennaio 1985 a tutt’oggi (banche svizzere ed estere)”, come pure
l’edizione delle polizze di assicurazione sulla vita e del secondo pilastro.
Egli ha ritenuto sufficiente la descrizione dei mezzi probatori fornita dalla
moglie, “considerato altresì che in causa la parte convenuta è tenuta a
ossequiare ben precisi termini e che entro tali termini non si può da essa
pretendere conoscenze precise nella specie e nella qualità dei documenti che la
interessano e che può non aver avuto mai personalmente visto o avuto nelle mani”.
D. Contro il decreto appena citato __________ ha introdotto un
appello del 26 ottobre 1993 in cui propone che – conferito al ricorso effetto
sospensivo – la domanda di edizione sia respinta, subordinatamente che la
domanda riguardante i “conti, conti deposito ecc.” sia limitata al giorno in
cui è stata inoltrata l’istan-za per il tentativo di conciliazione (22 gennaio
1990). Il Pretore ha conferito effetto sospensivo all’appello il 27 ottobre
1993.
E. Nelle sue osservazioni del 26 novembre 1993 la convenuta postula
il rigetto dell’appello e la conferma del decreto impugnato.
Considerando
in diritto:
-
L’art. 213bis cpv. 1 CPC stabilisce che sulla domanda
di edizione il giudice decide mediante decreto (art. 96) e fissa un termine per
la produzione, se ammette la domanda. La forma del decreto è riservata
nondimeno, secondo giurisprudenza, al giudizio sul merito della domanda, ovvero
sulla legittimità sostanziale dell’edizione (art. 206 e 207, ora cpv. 1,
lett. c CPC), sempre ch’essa sia litigiosa (art. 213bis cpv. 2 CPC).
Sulla legittimità formale della prova, ovvero sulla proponibilità della
domanda in sé, il giudice decide previamente con ordinanza, così come decide
con ordinanza l’ammissibilità di tutte le prove offerte (art. 182 cpv. 1 CPC).
L’ordinanza non essendo impugnabile (art. 95 cpv. 1 CPC), solo i presupposti
sostanziali dell’edizione possono formare oggetto di appello. Il giudice che
non ammette una domanda di edizione in quanto non preannunciata nei memoriali
scritti statuisce con ordinanza (Rep 1991 pag. 484 in alto). Iden-tico
principio vale nell’ipotesi inversa, quando cioè il giudice ammette la domanda.
Ne segue che in concreto l’atto appellato è in realtà un’ordinanza,
indipendentemente dai termini usati dal Pretore. Diretto contro un’ordinanza,
l’appello dell’attore si rivela – ciò posto – irricevibile.
-
V’è certo da domandarsi, nel caso in rassegna, se l’edizione
chiesta dalla convenuta all’udienza preliminare fosse davvero ammissibile. La
parte che intende chiedere all’altra la produzione di documenti deve
preannunciare infatti nel proprio memoriale – almeno approssimativamente – il
documento o il contenuto del documento richiesto in relazione al fatto da
dimostrare (Rep 1984 pag. 382 in basso, con rinvio). La generica locuzione
“ri-chiamo documenti” o “edizione documenti” non basta (art. 165 cpv. 2, 170
cpv. 1 lett. e, 173 cpv. 3, 175 cpv. 2 e 176 cpv. 1 CPC), tanto meno se
riferita non a una singola allegazione di fatto, bensì a un intero complesso di
circostanze.
Nel caso specifico la convenuta non ha accennato in nessun punto
dei propri memoriali ai documenti o al contenuto dei documenti richiesti
dall’attore (sullo scioglimento del regime matrimoniale essa non ha neppure
menzionato prove). Il Pretore opina che una designazione almeno approssimativa
dei documenti richiesti si deduca dalla frase in cui la convenuta si era
riservata la facoltà di esigere dall’attore un elenco completo dei beni (sopra,
consid. A). Ma tale frase permetteva solo di capire che la moglie avrebbe
chiesto all’attore di fornire un inventario del patrimonio coniugale;
sull’eventuale richiesta di ulteriori documenti manca la benché minima
indicazione. Che in un processo civile la parte convenuta sia legata a termini
per introdurre la risposta e promuovere la riconvenzione non è decisivo. Né
alla giurisprudenza evocata poc’anzi (Rep 1984 pag. 382) manca una legittima
motivazione, come sembra reputare il primo giudice. Anzi, il Tribunale di
appello ha già avuto modo di spiegare perché la prassi in questione risponde
alla chiara volontà del legislatore (Rep 1927 pag. 571 seg.).
-
A prescindere dalle riserve enunciate, rimane il fatto che
la decisione impugnata è – come che sia – un’ordinanza sull’ammis-sibilità
della domanda di edizione, e come tale non appellabile. A qualsiasi esame
sfugge anche l’argomentazione subordinata dell’appellante, secondo cui la
moglie non poteva in ogni modo chiedere la produzione di documenti relativi al
periodo antecedente l’inoltro dell’istanza per il tentativo di conciliazione
(22 gennaio 1990) poiché decisiva per lo scioglimento del regime matrimoniale è
la data della litispendenza (art. 204 cpv. 1 CC). La censura riguarda infatti
il merito dell’edizione (cfr. sul tema Hausheer/Reusser/Geiser,
Kommentar zum Eherecht, Berna 1988, pag. 363 n. 18 all’art. 170 CC con
richiamo), che non è ancora stato oggetto di contraddittorio. All’udienza
preliminare si è discussa, infatti, solo la proponibilità della domanda
(verba-li, pag. 21). Dovessero sussistere contestazioni di merito (che in
futuro andranno discusse anch’esse all’udienza preliminare: art. 207 cpv. 2 e 3
CPC), il Pretore statuirà con decreto (art. 213bis cpv. 1 CPC).
-
Nella decisione impugnata il Pretore ha già assegnato
all’attore – invero prematuramente – un termine entro cui produrre i documenti
richiesti dalla moglie. Impartito a scadenza fissa, non a giorni, tale termine
è ormai decorso senza conseguenze per il destinatario. Non occorre pertanto che
questa Camera lo annulli formalmente.
-
Gli oneri processuali seguirebbero la soccombenza. Nel caso
concreto però è giusto tenere conto del fatto che l’erronea designazione
dell’atto pretorile ha indotto l’appellante a ricorrere in buona fede (art. 148
cpv. 2 CPC; analogo principio vige del resto sul piano federale: art. 156 cpv.
3 OG). Ciò comporta una moderazione della tassa di giustizia e delle ripetibili
alla controparte, le cui osservazioni non sono per altro di alcun rilievo.
Per questi
motivi,
vista sulle
spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia:
-
L’appello è irricevibile.
-
Gli
oneri processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 100.–
b)
spese fr. 50.–
fr. 150.–
sono posti a
carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr. 250.– per ripetibili
ridotte di appello.
- Intimazione:
–
avv. dott. __________, __________o;
–
avvocati __________ e __________, __________.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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