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Numero d'incarto:
11.1995.172
Data decisione, Autorità:
04.01.1996, ICCA
Incarto n.
11.95.00172
Lugano
4 gennaio 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti,
vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa n. __/ (misure provvisionali in causa di stato) della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città
promossa con istanza del 20 maggio 1994 da
__________, nata __________, __________
(patrocinata
dall’avv. __________ __________, __________)
contro
__________, __________,
(patrocinato
dall’avv. __________ __________ __________, __________);
e
ora sul decreto cautelare del 9 marzo 1995 con cui il Pretore ha
regolato l’assetto provvisionale dei coniugi;
esaminati
gli atti,
posti
i seguenti
punti
di questione:
-
Se dev’essere
accolta l’appellazione del 22 marzo 1995 presentata da __________ contro il
decreto emesso il 9 marzo 1995 dal Pretore della giurisdizione di Locarno-Città;
-
Se dev’essere
accolta l’appellazione del 24 marzo 1995 presentata da __________ contro il
medesimo decreto;
-
Se dev’essere
accolta la richiesta di assistenza giudiziaria presentata da __________ con l’appello;
-
Il giudizio sulle
spese e le ripetibili.
Ritenuto
in
fatto:
A. __________ (1964) e
__________ (1945) si sono sposati nel 1988. Dall’unione non sono nati figli. La
moglie è madre di tre figli avuti da precedenti matrimoni. Il marito, trasferitosi
a __________, è attivo nel campo dello sviluppo __________. La moglie
attualmente non esercita un’attività lucrativa e occupa l’appartamento coniugale
composto di tre unità PPP di proprietà dei coniugi a __________.
B. Il 20 gennaio 1994 la
moglie ha instato per il tentativo di conciliazione, che è decaduto infruttuoso
l’8 marzo successivo.
__________ ha presentato
il 20 maggio 1994 un’istanza per l’adozione di misure provvisionali tendente a
ottenere un contributo alimentare di fr. 2’000.-- mensili, e una provvigione ad
litem di fr. 1’000.--. All’udienza del 12 luglio 1994, indetta per la discussione,
l’istante ha confermato la sua richiesta, alla quale si è opposto il marito,
che ha chiesto al Pretore di ingiungere alla moglie di lasciare l’abitazione
coniugale, di autorizzarlo a procedere alla ristrutturazione della stessa e di
ordinare alla consorte di dare il proprio consenso alla vendita dell’abitazione
coniugale.
Con decreto supercautelare
del 21 luglio 1994 il Pretore ha obbligato il marito a versare un contributo
mensile di fr. 1’000.-- dal 1° luglio 1994. L’appello presentato da __________
contro il citato decreto è stato dichiarato irricevibile da questa Camera il 26
agosto 1994 (inc. 93/94).
Il 14 settembre 1994
__________ ha chiesto la soppressione del contributo alimentare a favore della
moglie, richiesta alla quale quest’ultima si è opposta all’udienza del 24
novembre 1994.
C. Ultimata
l’istruttoria relativa all’istanza del 20 maggio 1994, all’udienza del 24 novembre
1994 le parti hanno rinunciato a essere convocate alla discussione finale
provvisionale e il Pretore ha assegnato loro un termine per presentare un
memoriale scritto. L’istante ha presentato il proprio memoriale il 20 gennaio
1995 e nel medesimo ha aumentato la sua richiesta di contributo alimentare a
fr. 4’582.50 retroattivamente dal 1° marzo 1994. Nel suo memoriale del 20
gennaio 1995 il marito ha ribadito le domande formulate all’udienza del 12
luglio 1994.
D. Statuendo il 9 marzo
1995, il Pretore ha fissato in fr. 1’915.-- il contributo a favore della
moglie, ha autorizzato il marito a porre in deduzione del contributo l’importo
effettivamente versato alla banca per gli interessi ipotecari relativi alla
quota della moglie dell’abitazione coniugale e ha ordinato alla moglie stessa
di ritirarsi in un’unica unità PPP, mettendo a disposizione del marito le altre
due.
E. Contro il citato
decreto __________ è insorto con un appello del 22 marzo 1995 inteso, tra
l’altro, a ridurre a fr. 155.-- il contributo dovuto alla moglie sino a quando
essa occuperà l’abitazione coniugale, e a essere autorizzato a versare fr.
1’760.-- a copertura della propria parte di debito ipotecario per l’uso fatto
della moglie dell’abitazione coniugale. Egli si dichiara disposto a erogare il
contributo di fr. 1’915.-- solo quando la moglie avrà lasciato l’abitazione
coniugale.
Anche __________ è insorta
contro il predetto decreto con appello del 24 marzo 1995 in cui chiede, previo
conferimento dell’effetto sospensivo, l’aumento a fr. 5’475.-- mensili del
contributo a suo favore. Con decreto del 13 aprile 1995 la presidente di questa
Camera ha respinto la domanda di effetto sospensivo contenuta nell’appello.
Nelle rispettive
osservazioni ogni parte ha proposto il rigetto del gravame avversario.
Considerando
in diritto:
-
Preliminarmente
occorre rilevare che all’udienza del 24 novembre 1994 le parti hanno rinunciato
a essere citate per la discussione finale provvisionale. Il Pretore ne ha preso
atto e ha assegnato loro un termine per la presentazione delle rispettive conclusioni
scritte. Sennonché tale modo di procedere non trova conforto alcuno nel Codice
di procedura civile. Le misure provvisionali di cui all’art. 145 cpv. 2 CC sono
emanate con la procedura sommaria (art. 376 cpv. 2 lett. d CPC). In questa procedura
è previsto un contraddittorio, intendendosi con ciò la discussione finale,
indetta dopo l’eventuale assunzione delle prove (Rep. 1983 280 consid. 1 con
riferimenti). A tale udienza le parti possono essere autorizzate a produrre un
riassunto scritto delle loro allegazioni, da annettere al verbale (art. 119bis
cpv. 2 CPC). Se le parti rinunciano alla discussione finale, non può essere autorizzata
nemmeno la presentazione di riassunti scritti, giacché non vi è alcun verbale
di udienza. La rinuncia è invero possibile, le parti potendo disporre
liberamente dei propri diritti procedurali; le parti non possono invece
sostituire la discussione finale con un scambio di memoriali scritti. Né le
parti né il giudice possono adottare un modo di procedere diverso da quello
stabilito dalla legge (art. 101 CPC).
-
È ben vero che in
concreto i memoriali scritti sono stati autorizzati dal Pretore, in spregio
alle norme previste dal Codice di procedura e che di per sé tali memoriali andrebbero
considerati ai fini del giudizio. L’art. 101 CPC invero non commina la nullità
di atti processuali per il solo fatto di essere irregolari. Ora nel suo
memoriale scritto del 20 gennaio 1995 la moglie ha esteso la domanda relativa
al contributo alimentare; tale estensione è possibile (sempre che sia fondata
“sul medesimo complesso di fatti”: art. 75 lett. b CPC). Se non che,
sull’estensione della domanda non ha avuto luogo alcun contraddittorio, la
rinuncia anticipata del marito al dibattimento finale non potendo riferirsi a
un’estensione della domanda che non gli era stata preannunciata. Ne consegue
che sull’estensione della domanda formulata dalla moglie non è intervenuto
alcun giudizio “previo contraddittorio” (art. 382 cpv. 1 CPC) e che il decreto
in esame dev’essere considerato alla stregua di un provvedimento supercautelare,
con la conseguenza che gli appelli sono irricevibili e sfuggono a un esame di
merito (Rep. 1974 304; 1983 280; da ultimo e per tutte I CCA del 1° settembre
1994 in re G./G.)
L’incarto deve quindi
essere rinviato al Pretore perché indica la discussione finale.
- Gli oneri
processuali seguirebbero in linea di principio la soccombenza (art. 148 cpv. 1
CPC), ma nella fattispecie, vista l’irregolarità procedurale, si giustifica di
rinunciare al prelievo di spese. Le ripetibili sono in ogni modo compensate.
Quanto all’istanza di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria
presentata dall’istante essa non può essere accolta. Benché la situazione
finanziaria della moglie sia precaria, nella fattispecie difettava la
probabilità di esito favorevole (art. 157 CPC). È vero che nelle cause di
diritto di famiglia non vengono poste, di principio, condizioni troppo rigorose
per quel che concerne il requisito della probabilità di esito favorevole. Nella
fattispecie, però l’irricevibilità dell’appello, diretta conseguenza delle
irregolarità procedurali cui ha concorso la richiedente stessa, non permette di
considerare adempiuto tale requisito, neppure facendo prova della massima indulgenza.
Per
questi motivi
pronuncia:
-
Gli appelli sono
irricevibili.
-
La richiesta di
assistenza giudiziaria presentata da __________ è respinta.
-
Non si prelevano né
spese né tassa di giustizia. Le ripetibili sono compensate.
-
Intimazione a:
-
avv. __________,
__________;
-
avv. __________,
__________.
Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione di Locarno-Città.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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