AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
11.1995.175
Data decisione, Autorità:
25.10.1996, ICCA
Incarto n.
11.95.00175
Lugano
25 ottobre 1996/gb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Prati
sedente
per statuire nella causa n. ______ (opere sporgenti su fondo altrui) della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna
promossa con petizione del 5 settembre
1991 da
__________, __________
(patrocinato
dall’avv. __________, __________)
contro
__________ nata __________,
(patrocinata
dall’avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione:
-
Se deve essere accolta l’appellazione
del 24 marzo 1995 presentata da __________ contro la sentenza emessa il 1°
marzo 1995 dal Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna;
-
Il giudizio sulle spese e
le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ è
proprietario dall’agosto 1975 della particella n. __________RFD __________, su
cui sorge una casa di abitazione. Il fondo è delimitato a sud, in corrispondenza
con la strada pubblica, da un muro di sostegno in calcestruzzo che, estendendosi
lungo il confine est, rientra e forma uno spigolo ad angolo retto, sconfinando
per 70 cm sulla particella n. __________appartenente ad __________ __________.
Quest’ultima ha adibito a posteggio lo spazio tra la rientranza del muro e la
scala che conduce alla sua abitazione. Il manufatto che delimita le due particelle
è stato costruito tra il 1966 e il 1974; soprelevato una prima volta nel 1981,
esso è stato rialzato ulteriormente nel 1988, quando __________ __________ ha
proceduto alla riattazione del rustico sul fondo di sua proprietà.
B. Con azione
possessoria del 18 luglio 1989 __________ __________ ha postulato davanti al
Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna l’immediata rimozione della
parte di muro sconfinante sulla sua proprietà. In via cautelare essa ha chiesto
di vietare a Paul __________ di penetrare sul suo fondo, come pure di
utilizzare il posteggio e la scala (inc. n. /). Le domande
cautelari sono state accolte inaudita parte il 26 luglio 1989. La procedura è
attualmente sospesa.
C. Il 5 settembre 1991
__________ __________ si è rivolto al Pretore perché gli fosse attribuita la
proprietà – subordinatamente una servitù di sporgenza – sul terreno occupato
dalle opere sporgenti, dietro versamento di un’indennità da determinare. Nella
sua risposta del 4 dicembre 1991 __________ __________ si è opposta a tutte le
domande. Negli ulteriori atti scritti le parti hanno riaffermato le rispettive
domande. All’istruttoria ultimata esse hanno rinunciato al dibattimento finale
e hanno introdotto un memoriale conclusivo, riconfermandosi nelle rispettive
argomentazioni e richieste.
D. Statuendo il 1° marzo
1995, il Pretore ha accolto l’azione e ha ordinato l’iscrizione di un diritto
di sporgenza gravante la particella n. __________RFD __________, a favore della
particella n. __________, corrispondente alla parte colorata in giallo
sull’allegato N della perizia giudiziaria. Le spese dell’iscrizione a registro
fondiario, comprese quelle relative al piano di mutazione, sono state
addebitate a __________, pure tenuto a versare alla controparte un’indennità di
fr. 1’000.–. Le spese processuali, con una tassa di giustizia di fr. 1’000.–,
sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate
le ripetibili.
E. Insorta contro la
sentenza del Pretore con un appello del 24 marzo 1995, __________ chiede, in
riforma del giudizio impugnato, che la petizione sia respinta. Nelle sue
osservazioni del 14 aprile 1995 __________ propone di respingere il gravame e
di confermare la sentenza impugnata.
Considerato
in diritto: 1. L’art. 674 CC
stabilisce che le costruzioni e le altre opere sporgenti da un fondo sopra un
altro, rimangono parte costitutiva del fondo da cui sporgono, se il loro proprietario
ha un diritto reale alla loro esistenza (cpv. 1). Tale diritto può essere
iscritto nel registro fondiario come servitù (cpv. 2). Qualora l’opera
sporgente sia fatta senza diritto, ma il vicino danneggiato non abbia fatto
opposizione alla stessa a tempo debito, malgrado che fosse riconoscibile, il
giudice può, se le circostanze lo esigono, accordare mediante equa indennità al
costruttore in buona fede il diritto reale sull’opera o la proprietà del
terreno (cpv. 3).
-
Il Pretore ha
accertato che in concreto la parte inferiore del muro è stata eretta fra il
1966 e il 1974, prima che l’attore acquistasse la particella n. __________, che
la parte intermedia è stata aggiunta nel 1981 e che la parte superiore è stata
ultimata nel 1988. Non ponendosi problema di buona fede per la parte inferiore
e ritenuto provato l’accordo della vicina sullo sconfinamento della parte
intermedia, il primo giudice ha attribuito all’attore, per motivi di
opportunità, un diritto di sporgenza per quanto riguarda la parte superiore,
quantunque costruita in malafede.
-
Contrariamente
all’opinione dell’appellante, oggetto della lite è l’intero sconfinamento del
muro e non soltanto quello della parte superiore. È possibile che l’attore
abbia chiesto la proprietà sul terreno occupato dall’opera sporgente come
reazione alla causa possessoria volta alla rimozione di tale parte di muro, ma
è indubbio che le odierne domande dell’attore sono intese all’attri-buzione
della proprietà – subordinatamente di una servitù – in relazione a tutta la
superficie (da determinare peritalmente) sporgente sul terreno della convenuta.
-
L’appellante
rimprovera innanzitutto al Pretore di avere considerato a torto la parte
inferiore del muro come uno sconfinamento sul fondo dell’attore e assevera che
si tratterebbe, in realtà, di un’opera di sua proprietà, costruita sul suo
fondo.
a) Dal
fascicolo processuale risulta che il muro in questione consta di quattro parti:
quella inferiore in calcestruzzo, una parte intermedia a sud di colore
rossastro, una parte intermedia a est e una parte superiore di circa 50 cm di
altezza in pietra grigia a sud e rossastra a est (perizia, pag. 5). Il perito
ing. __________ __________ ha affermato che il muro in corrispondenza con i
fondi in questione esisteva già nel 1966 e a quell’epoca raggiungeva il letto
del torrente a est della particella n. __________ (perizia, pag. 5 e relativo
allegato G). Tra il 1966 e il 1974 la proprietaria di quest’ ultimo fondo ha
proceduto alla formazione di un posteggio, “accorciando” il muro di 2.50 m e
costruendo la scala di accesso (deposizione __________ __________, inc.
/), ciò ha indotto il perito a concludere che la base del
muro a est, in calcestruzzo, è più vecchia della scala sulla particella n.
__________, costruita nel 1977 (perizia, pag. 6).
b) È
indubbio che il muro a est, delimitante le particelle n. __________da un lato e
n. __________dall’altro, costituisca la naturale continuazione del muro posto a
sud della part. n. __________e con il quale forma una struttura uniforme (doc.
1, fotografie n. 1, 2 e 3). Inoltre il manufatto serve a sostenere il terreno,
altrimenti troppo in pendenza (e quindi instabile) del fondo di proprietà
dell’appellato (perizia, pag. 5). A torto l’appellante pretende pertanto di
essere proprietaria di questa parte di muro. Certo, nell’ambito della costruzione
del posteggio lo scavo si è tenuto a 70 cm dal fondo __________ (deposizione
__________), ma resta la circostanza che l’opera serve a sorreggere il fondo di
quest’ultimo. Va rilevato infine che, al momento della costruzione del muro
(verosimilmente da parte del Consorzio raggruppamento terreni di __________),
né l’appellante né i suoi predecessori erano proprietari del terreno sui cui è
stato eretto il manufatto (planimetria A allegata alla perizia e mappa prima RT
n. __________ nel fascicolo richiami __________).
c) Dottrina
e giurisprudenza ammettono l’applicazione analogica dell’art. 674 cpv. 3 CC nel
caso di un costruttore, proprietario dei due immobili, allorché il conflitto
sorge successivamente fra proprietari diversi, dopo un cambiamento di proprietà
(DTF 78 II 136 consid. 4 in fine). Tale possibilità è data anche a chi ha successivamente
acquistato la proprietà del fondo, sia nei confronti del proprietario al
momento della costruzione sia nei confronti di proprietari successivi (DTF 97
III 97 consid. 4; Steinauer, Les
droits réels, tomo II, pag. 84, n. 1660, Meier-Hayoz
in: Berner Kommentar, note 73 e 74 ad art. 674 CC), senza che sia necessario
esaminare le altre condizioni dell’art. 674 cpv. 3 CC poiché queste presuppongono
che i lavori sono stati eseguiti sul fondo del vicino (DTF 78 II 136 consid. 4
in fine). L’appello, su questo punto, è pertanto destituito di fondamento.
- In merito alla parte
intermedia del muro, l’appellante rimprovera al Pretore di avere arguito
l’esistenza di un accordo della controparte all’edificazione.
a) Dal
fascicolo processuale risulta che la parte intermedia a est, a monte dello
spigolo fino alla scala che conduce alla particella n. __________, termina
contro il muro della scala stessa. Il perito ha accertato che quest’ultimo
manufatto è stato costruito sicuramente prima della parte intermedia del muro
di sostegno, poiché la parte all’estremità ovest della scala risulta ora
coperta dalla parte terminale del muro di sostegno (perizia, pag. 5 in fondo).
Il perito ha concluso inoltre, fondandosi sul ritrovamento di uno spezzone di
ringhiera, che la base in calcestruzzo è stata costruita prima della scala
(perizia, pag. 6). Quest’ultima circostanza è stata confermata anche da
__________ __________, il quale ha ricordato che “sopra lo scavo, verso il
confine __________, è stato costruito un parapetto in cemento, alto 20-30 cm,
in cui sono stati infissi dei tubolari a mo’ di ringhiera” (inc.
/) e da __________ __________, il quale ha precisato che
“tra i due fondi c’era un muretto in bitume, alto forse un metro, che a valle
poggiava sul muro di sostegno in bitume e verso monte era basato sulla roccia;
su questo muretto era infissa una ringhiera a tubo”.
b) Il
Pretore ha accertato che l’attore ha edificato la parte intermedia del muro sapendo
di costruire su fondo altrui (sentenza, pag. 9 in fondo). Ora, è vero che
secondo dottrina è in buona fede anche colui che, costruendo, ritiene senza negligenza
grave di esservi autorizzato, sia che presuma di costruire sul proprio fondo,
sia su quello del vicino (DTF 103 II 326; Meier-Hayoz,
op. cit., n. 66 ad art. 674 CC). Nel caso in esame tuttavia non è dato di
vedere alcun consenso della vicina all’invasione. Intanto l’annotazione in
calce alla fattura doc. H, di cui si prevale l’attore, è manoscritta
dall’at-tore medesimo e non ha alcuna valenza probatoria. Inoltre,
contrariamente all’opinione dell’appellante, la mancata opposizione della
vicina allo sconfinamento ancora non significa che costei abbia consentito
all’invasione, tale passività potendosi riferire anche a una concessione
precaria, revocabile in ogni tempo. L’art. 674 cpv. 3 CC prevede, invero, che
in assenza di opposizione a tempo debito il giudice può accordare un diritto reale
sull’opera al costruttore. Questi, però, dev’essere in buona fede, requisito
che – come si è visto – fa difetto all’attore. L’appello, fondato, deve
pertanto essere accolto su questo punto.
-
L’appellante
contesta infine l’attribuzione di un diritto di sporgenza per quanto riguarda
la parte superiore del muro, costruita dall’attore nel 1988. A ragione. Il Pretore,
dopo avere ammesso la malafede del costruttore nell’esecuzione di tale innalzamento
(sentenza pag. 11), ha giustificato l’attribuzione di un diritto reale
all’attore anche su questa parte per ragioni “di buon senso”. Se non che,
l’art. 674 cpv. 3 CC non annovera l’opportunità o la convenienza tra i motivi
di attribuzione fondiaria. Certo, una soluzione del genere può essere adottata
se le circostanze lo esigono, ma – si ripete – il costruttore deve essere in
buona fede, ciò che non è il caso dell’appellato. Ne segue che l’appello è,
ancora una volta, provvisto di buon diritto.
-
L’appellante
ribadisce il suo interesse a rimanere proprietaria della superficie litigiosa,
dato che solo in tal modo essa potrà ingrandire il posteggio esistente. Tenuto
conto dello scopo dell’ art. 674 cpv. 3 CC, ossia quello di evitare, attraverso
l’assegna-zione della proprietà occupata o di un diritto reale sull’opera, la
distruzione inutile di beni immobiliari (Meier-Hayoz,
op. cit., nota 2 in fine ad art. 674;
Steinauer, op. cit., pag. 82, n. 1647), e del potere di apprezzamento di
cui gode il giudice nella scelta tra le due possibilità offerte della legge (Meier-Hayoz, op. cit., n. 83 ad art.
674), la decisione del Pretore di concedere una servitù può essere condivisa.
Tale soluzione è giustificata anche dalla difficoltà di eliminare la parte inferiore
del muro, antecedente al 1966, dall’intensità del deprezzamento e dall’utilizzo
della costruzione (DTF 78 II 138-139 consid. 6; Steinauer, op. cit., pag. 83, n. 1656). Ne segue che, in
parziale accoglimento dell’ap-pello, all’attore dev’essere riconosciuto un
diritto di sporgenza sul terreno invaso dalla parte inferiore del muro di
sostegno, fino al basamento in calcestruzzo come risulta dalla fotografia O2
allegata alla perizia.
-
L’indennità come
tale non è censurata, ragione per cui non vi è ragione di scostarsi dalla somma
di fr. 1’000.–.
-
Gli oneri
processuali del giudizio odierno seguono il vicendevole grado di soccombenza,
tanto in primo quanto in secondo grado (art. 148 cpv. 2 CPC). L’attore ottiene
un diritto reale sull’opera sporgente, ma non su tutta la superficie richiesta,
mentre la convenuta risulta vincente per quanto riguarda la sommità del manufatto
sporgente. In siffatte circostanze appare legittimo suddividere gli oneri in
ragione di due terzi a carico dell’attore e di un terzo a carico della
convenuta, la quale otterrà una congrua indennità per ripetibili ridotte.
Per questi motivi
vista sulle spese anche la tariffa
giudiziaria,
pronuncia: I. L’appello è parzialmente
accolto e la sentenza impugnata è così riformata:
-
La
petizione è parzialmente accolta, nel senso che è fatto ordine all’Uffi-cio dei
registri di __________ di iscrivere, contro presentazione di questa sentenza
cresciuta in giudicato e di un piano di mutazione da allestire dal geometra
revisore competente per il Comune di __________, sulla scorta della planimetria
allegato N alla perizia dell’ing. __________ __________, una servitù di
sporgenza a carico della particella n. __________RFD di __________a, proprietà
di __________ __________ (ora __________), e a favore della particella n.
__________RFD di __________a, proprietà di __________ __________, limitatamente
alla parte inferiore del muro sporgente.
-
Le
spese e la tassa di giustizia di fr. 1’000.-, da anticipare dall’attore, restano
a carico di quest’ultimo in ragione di 2/3 e la rimanenza a carico della
convenuta. L’attore rifonderà alla controparte fr. 1’110.– per ripetibili ridotte.
Per
il resto la sentenza rimane invariata.
II. Gli oneri
processuali consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 550.–
b) spese fr.
50.–
fr.
600.–
da
anticipare dall’appellante, sono poste a carico di quest’ultimo in ragione di
2/3 e a carico dell’appellato in ragione di 1/3. __________ __________
rifonderà alla controparte fr. 800.– per ripetibili ridotte di appello.
III. Intimazione a:
– avv. __________,
__________;
– avv. __________,
__________.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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