AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
11.1995.185
Data decisione, Autorità:
18.08.1996, ICCA
Incarto n.
11.95.00185
Lugano,
18 agosto 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
Bernasconi, vicepresidente,
Giani e Zali (quest’ultimo in sostituzione della
presidente
Epiney-Colombo, astenutasi)
segretaria:
Gianinazzi,
vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa __________ (provvedimenti cautelari) della Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 4, promossa con istanza dell’11 gennaio 1995 da
__________, __________
(patrocinata
dall’avv. __________, __________)
contro
__________, __________. __________, __________
__________.
__________ __________,
__________, __________
(patrocinati
dall’avv. __________, __________)
in
cui è stata autorizzata a intervenire accessoriamente il 9 febbraio 1996 la
__________, __________;
esaminati
gli atti,
posti
i seguenti
punti
di questione:
-
Se dev’essere accolto l’appello del
14 aprile 1995 presentato da __________ contro il decreto cautelare emesso il 6
aprile 1995 in luogo e vece del Pretore dal Segretario assessore della Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 4;
-
Se dev’essere accolto l’appello del
18 aprile 1995 presentato da __________, dal __________. __________ e da
__________ contro lo stesso decreto;
-
Se dev’essere accolto l’appello del
18 aprile 1995 presentato dalla __________ contro il decreto medesimo;
-
Il giudizio sulle spese e le
ripetibili.
Ritenuto
in
fatto:
A. Il __________ 1992 è deceduto a __________ (__________)
__________, cittadino italiano nato a __________ il __________ 1923, già
domiciliato a __________, celibe, figlio unico di __________ __________
(1894-1960) e di __________ __________ (1900), tuttora residente a __________.
__________, dichiarandosi figlia naturale del defunto, ha promosso il 9 luglio
1993 davanti al Tribunale di __________ un procedimento inteso a far dichiarare
ammissibile l’azione di paternità (art. 247 del Codice civile italiano). La
richiesta è stata accolta con sentenza del 23 febbraio 1994, confermata dalla
Corte di appello di __________ il 10 giugno 1994. Un ricorso introdotto il 24
ottobre 1994 da __________ alla suprema Corte di cassazione risulta tuttora
pendente. Il 15 novembre 1994 __________ ha introdotto al Tribunale di
__________ una petizione di eredità (art. 533 segg. del Codice civile italiano).
La causa segue attualmente il suo corso.
B. L’11 gennaio 1995 __________ ha postulato dinanzi al Pretore del
Distretto di Lugano, sezione 4, il blocco presso la __________ a __________ di
tutti gli averi nella disponibilità economica di __________, del __________.
__________ (commercialista del defunto) e di __________ (amica del defunto) in
quanto di tali beni fosse “titolare, avente diritto economico o comunque
disponente” il defunto __________; con l’istanza essi hanno chiesto inoltre che
la __________ fosse tenuta a comunicare “l’esatta denominazione e composizione
di tutti i beni” oggetto del blocco. Statuendo il 12 gennaio 1995 senza
contraddittorio, il Segretario assessore ha parzialmente accolto l’istanza in
luogo e vece del Pretore, decretando il blocco dei citati averi bancari, ma
senza imporre alla banca obblighi di informazione. __________, il __________.
__________ __________ e __________ hanno instato il 20 gennaio 1995 per la
revoca del blocco, previo contraddittorio. __________ __________ ha sollecitato
a sua volta, il 23 gennaio 1995, l’accoglimento integrale della sua istanza. Il
giorno stesso la __________ ha chiesto di poter intervenire accessoriamente
nella lite a sostegno dei convenuti. La richiesta è stata accolta dal
Segretario assessore con decreto del 9 febbraio 1995.
C. Esperito il contraddittorio alle udienze del 6 e 9 febbraio 1995, il
Segretario assessore ha giudicato sul procedimento cautelare il 6 aprile 1995,
confermando in sostanza quanto già deciso senza contraddittorio. Le spese
processuali sono state poste nella misura di fr. 2000.– a carico dell’istante e
di fr. 4000.– a carico dei convenuti in solido, tenuti a rifondere all’istante
fr. 1600.– per ripetibili ridotte.
D. Contro il decreto cautelare __________ ha presentato un appello del
14 aprile 1995 in cui chiede che la sua istanza cautelare dell’11 gennaio 1995
sia accolta per intero e che il giudizio del Segretario assessore sia riformato
di conseguenza. __________, il __________. __________ e __________ hanno
impugnato a loro volta il decreto cautelare con un appello del 18 aprile 1995
in cui concludono per l’annullamento del blocco, subordinatamente per una
limitazione del provvedimento “agli averi nella titolarità diretta dei
convenuti e provenienti dalla successione fu __________ ”; sempre in subordine
essi chiedono che l’istante sia tenuta a depositare una somma di complessivi
fr. 75 000.– a titolo di cauzione processuale. __________, interveniente in
lite, ha appellato anch’ essa il 18 aprile 1995 per ottenere che, in riforma
del decreto querelato, l’istanza di __________ __________ sia respinta.
Nelle sue osservazioni del 22
maggio 1995 __________ __________ propone di respingere sia l’appello dei
convenuti sia quello dell’ interveniente accessoria. I convenuti postulano per
parte loro, con osservazioni dello stesso 22 maggio 1995, il rigetto
dell’ap-pello interposto da __________ __________ e l’accoglimento di quello
presentato dall’interveniente accessoria. Quest’ultima ha concluso il 22 maggio
1995 per la reiezione dell’appello introdotto da __________ __________ e ha offerto
svariati mezzi di prova destinati a provare – in caso di dubbio – la
tempestività del suo proprio appello.
Considerando
in
diritto:
I. Sull’appello dell’istante
- L’appellante rimprovera al Segretario assessore, anzitutto, di avere
escluso ingiustificatamente dal blocco l’ammontare di eventuali “pagamenti in
arrivo”. Essa sottolinea che in tal modo sfuggirebbero al provvedimento – per
esempio – gli accrediti di capitali e frutti ad avvenuta scadenza di
investimenti a termine “esterni alla banca”. L’argomentazione del Segretario
assessore, stando al quale non è possibile “ordinare misure che concernono atti
futuri che costituiscono o foraggiano beni che non esistono al momento del
provvedimento” (decreto impugnato, consid. 8), non sarebbe dunque chiara né
convincente (appello, punto 12).
A un esame meramente sommario come
quello che contraddistingue l’adozione di provvedimenti cautelari (art. 376
segg. CPC), non si intravedono motivi per scostarsi dall’opinione del primo
giudice. I convenuti e l’interveniente rilevano con pertinenza che nel caso di
investimenti a termine o di operazioni fiduciarie – ipotesi cui si riferisce
l’istante nell’appello – il cliente acquisisce il diritto, una volta giunto a
scadenza il negozio giuridico, di ottenere il rimborso del capitale e il
pagamento degli interessi. Nella misura in cui fossero stati affidati alla
banca capitali provenienti dalla successione fu __________ __________, i
relativi crediti sarebbero già compresi come tali, quindi, nel
provvedimento decretato dal Segretario assessore (“tutti gli averi, som-me,
titoli, crediti, pagamenti in uscita, beni di ogni tipo”). Se si pensa inoltre
che una misura cautelare non deve gravare beni (ancora) inesistenti né eccedere
quanto necessario per conservare una situazione di fatto o tutelare interessi
giuridici minacciati, non sono dati a divedere ragioni che giustificherebbero
il prospettato blocco di “pagamenti in arrivo”. Su questo punto l’appello si
rivela sprovvisto di consistenza.
- Davanti al Segretario assessore l’istante aveva chiesto che il
blocco cautelativo riguardasse non solo le relazioni bancarie di cui i
convenuti sono titolari, ma anche quelle di cui essi sono “aventi diritto
economico o possano comunque disporre”. Per soggetti che “possano comunque
disporre” l’istante ha precisato intendere – al contraddittorio orale – i
contitolari e gli aventi procura. Il Segretario assessore ha rifiutato di
estendere il blocco a quest’ultima categoria di persone, soggiungendo che “non
è possibile bloccare conti di cui i convenuti siano semplicemente procuratori e
non proprietari” (decreto, pag. 7). Nell’appello l’istante argomenta che
l’ereditando o i convenuti, proprio perché cittadini italiani con domicilio in
Italia, potrebbero avere intestato conti a terze persone, fisiche o giuridiche
(appello, punto 13). Così com’è formulata, la tesi non basta però a
giustificare il provvedimento richiesto.
A prescindere dalla circostanza
che la banca dichiara di non essere tecnicamente in grado di bloccare conti di
estranei su cui i convenuti potrebbero disporre solo per procura (osservazioni
all’appello, pag. 4), nella fattispecie incombeva all’istante rendere
concretamente verosimile il proprio assunto. ll giudice delle misure cautelari
non può bloccare relazioni bancarie intestate a estranei sulla sola scorta di
sospetti generici. Anche a fini meramente cautelari, senza essere troppo
esigenti, occorre pur sempre far capo a indizi tangibili. Si aggiunga che nel
caso specifico il Segretario assessore ha già bloccato non solo i conti intestati
ai convenuti, ma anche quelli di cui i convenuti dispongono come “aventi diritto
economico”. Per immobilizzare relazioni bancarie di cui i titolari non sono
nemmeno persone “aventi diritto economico”– a supporre che ciò sia possibile –
sarebbe stato necessario qualche elemento concreto, atto quanto meno a
individuare i titolari dei conti. Nel caso in esame l’istante non è stata in
grado di recare alcun dato né sui terzi titolari né tanto meno sull’esistenza
di tali conti né sul modo in cui eventuali beni appartenuti al defunto sarebbero
pervenuti a estranei. Anche su questo punto non vi è ragione dunque di
modificare il decreto del Segretario assessore.
- Sostiene l’appellante che il primo giudice avrebbe esonerato a torto
la banca dal fornire “l’esatta denominazione e composizione di tutti i beni
sequestrati”. A suo avviso l’accertamento circa la reale entità dei beni
colpiti non esula dal quadro delle misure cautelari, tanto più che tale
accertamento le è indispensabile per precisare le sue richieste di giudizio
nell’ambito della petizione di eredità intentata a __________ e che i convenuti
hanno ricorso finora a ogni mezzo per impedirle di accedere all’eredità (appello,
punto 14).
Il parere dell’appellante non può
essere condiviso e a nulla vale il richiamo a Rep. 1979 pag. 82, ove per altro
una simile misura è stata respinta. Intanto l’appellante medesima riconosce che
le informazioni richieste alla banca non servono per conservare i beni colpiti
dal blocco, bensì a suffragare la petizione di eredità promossa davanti al
tribunale italiano. In secondo luogo, ammesso e non concesso che la banca possa
essere tenuta a fornire informazioni del genere nel quadro di misure cautelari
(in senso negativo: Aubert/Béguin/Bernasconi/Graziano-von
Burg/Schwob/Treillaud, Le secret bancaire suisse, 3ª edizione, pag. 203
nota 249; Pfister-Liechti,
Mesures provisionnelles et droit des successions, in: Journée 1995 de droit
bancaire et financier, Berna 1995, pag. 115 nota 15), l’appellante dimentica di
non essere ancora stata dichiarata né figlia né erede del defunto. Certo,
un’azione giudiziaria è pendente in Italia, ma allo stato attuale delle cose
non vi è alcun motivo per cui l’inte-ressata giunga a conoscenza sin d’ora (con
verosimile scapito per i convenuti) di informazioni che potrebbero anche non riguardarla.
Del resto lo scopo di un blocco bancario è cautelativo, non indagatorio.
L’appellante non può chiedere un provvedimento cautelare per procacciarsi elementi
utili ad agire giudizialmente verso terzi, scopo da lei medesima dichiarato
(memo-riale, pag. 17). Anche a tale proposito il gravame si appalesa perciò
manifestamente destituito di consistenza.
II. Sull’appello dei convenuti
- I convenuti reputano in primo luogo che il Segretario assessore
fosse territorialmente incompetente a emanare il decreto impugnato poiché
l’istante non avrebbe reso verosimile l’esistenza di alcun bene su cui il
giudice potesse intervenire (Rep. 1979 pag. 78). Il Segretario assessore, per
di più, si sarebbe fondato sull’ erroneo presupposto che incombesse ai
convenuti dimostrare l’inesistenza di attivi presso la nota banca di Lugano,
mentre in realtà valeva proprio il contrario (appello, pag. 3 a 6).
Il Segretario assessore ha
ritenuto sufficientemente verosimile l’affermazione che il defunto era titolare
di un’importante relazione bancaria presso l’istituto citato poiché l’istante
medesima aveva dichiarato di esserne giunta a conoscenza da terzi e poiché la
designazione dell’istituto era precisa, a esclusione di qualsiasi altra. Quanto
all’attestato prodotto dai convenuti (doc. 3), esso non era idoneo a certificare
l’inesistenza di attivi di cui i convenuti potessero disporre come beneficiari
economici (de-creto, pag. 4 in alto). Ora, la competenza per territorio del
giudice svizzero chiamato a emanare provvedimenti d’urgenza per conservare e
mantenere beni patrimoniali lasciati in Svizzera da un ereditando straniero con
ultimo domicilio all’estero (art. 89 LDIP) è già stata accertata da questa
Camera in un caso di principio che riguardava, appunto, un blocco di averi
bancari (sentenza del 4 settembre 1995 nella causa H. contro H., consid. 1).
Nella fattispecie gli appellanti non contestano la norma di competenza come
tale: sostengono che, non essendo stata resa verosimile l’esistenza di beni
patrimoniali in Svizzera, non era data nemmeno la competenza per territorio del
giudice adito. Ne segue che la controversia non è tanto un problema di competenza
(di forma), quanto di verosimiglianza (di merito).
Nell’istanza cautelare
l’interessata aveva effettivamente addotto di essere venuta a sapere da terzi
che il defunto “era titolare o comunque avente diritto economico di
un’importante relazione presso la __________ di __________ ” e che dopo la morte
di __________ __________ la di lui madre, “accompagnata dal sempre presente
dott. __________ __________, è venuta a Lugano” (pag. 7). I convenuti asseverano
che “mancano elementi oggettivi all’affermazione” e che quindi la controparte
non ha reso verosimile l’esistenza di beni patrimoniali a Lugano (appello, pag.
4), ma non mettono in dubbio né l’una né l’altra delle allegazioni avversarie.
Anzi, il contenuto ermetico dell’attestato bancario da loro prodotto (doc. 3)
desta seri interrogativi e la circostanza che – contrariamente a quanto essi
pretendono (appello, pag. 4 in alto) – l’istante sia stata in grado di indicare
senza esitazione una banca precisa (sulle 65, solo a Lugano) fa apparire
l’assunto tutt’altro che inattendibile. Si aggiunga che nell’appello i
convenuti neppure negano che il defunto avesse “un’importante relazione” con la
citata banca di Lugano e del resto non sarebbe dato di capire per quale ragione
essi medesimi e la banca si oppongano strenuamente al blocco se, comunque sia,
a Lugano non esistessero valori di cui il defunto “sia stato o figuri tuttora
titolare o avente diritto economico” (decreto impugnato, dispositivo n. 1). In
proposito la doglianza dei ricorrenti è destinata all’insuccesso.
- Gli appellanti ribadiscono che il Segretario assessore avrebbe
dovuto, ad ogni modo, respingere l’istanza cautelare perché in concreto non vi
era alcuna impellente necessità di togliere gravi inconvenienti (nel senso
dell’art. 376 cpv. 1 CPC), l’istante avendo lasciato trascorrere “un tempo
lunghissimo” prima di chiedere il blocco. Né essa avrebbe reso credibile
l’eventualità di un notevole pregiudizio, i convenuti non essendo in procinto
di compiere alcuna spogliazione dell’eredità. Infine mancherebbe anche la
parvenza di buon diritto insita nell’azione di merito (appello, pag. 6 a 9),
onde la totale infondatezza dell’istanza.
a) L’emanazione di un provvedimento cautelare è subordinata – come
rileva il primo giudice – a tre presupposti cumulativi: la verosimiglianza di
un notevole pregiudizio, la necessità di procedere con urgenza e
la parvenza di buon esito insita nell’azione di merito, l’istante
essendo responsabile per altro dei danni provocati da provvedimenti cautelari
ingiustificati (art. 383 cpv. 1 CPC; DTF 112 II 32, 91 II 144, 88 II 279; Rep.
1988 pag. 351 consid. 1 con richiamo). La verosimiglianza dei tre requisiti non
giustifica ancora, tuttavia, l’ado-zione di qualsiasi provvedimento cautelare:
il principio della proporzionalità esige che – sia come sia – la misura
richiesta si limiti all’indispensabile, mantenga cioè un ragionevole rapporto
tra il fine perseguito e la restrizione decretata (Pelet, Mesures provisionnelles: droit fédéral ou cantonal?,
Losanna 1987, pag. 83 segg. con rinvii; Gloor,
Vorsorgliche Massnahmen im Spannungsfeld von Bundesrecht und kantonalem
Zivilprozessrecht, Zurigo 1982, pag. 112 segg.).
b) Nella fattispecie è palese che dal ritardo a procedere nelle vie
ordinarie potrebbe derivare all’istante un notevole pregiudizio già per il
fatto che la causa di merito pendente a __________ rischia di essere lunga e
laboriosa, ciò che permetterebbe ai convenuti di alienare o di occultare
nell’intervallo l’uno o l’altro bene della successione. Gli appellanti
insistono nel far valere che il giudice designato del Tribunale di __________
ha respinto un sequestro giudiziario di portata analoga al blocco ordinato dal
Segretario assessore (doc. H21), ma disconoscono che tale rigetto – per altro
solo parziale – non è avvenuto per difetto di notevole pregiudizio. Che i
convenuti poi abbiano già disposto di beni immobiliari appartenuti al defunto è
stato addotto dalla richiedente con dovizia di particolari (istanza, pag. 5),
solo genericamente contestati, e ciò potrebbe avvenire in ogni momento anche
per altri valori della successione nella loro disponibilità. Il pericolo di
notevole pregiudizio si riconduce appunto al rischio, per l’istante, di non
poter più essere reintegrata nella situazione odierna ove uscisse vittoriosa
dall’azione di merito.
c) La necessità di procedere con urgenza potrebbe apparire dubbia se ci
si riferisse alla sola azione di paternità, la cui procedura di ammissibilità
(art. 274 del Codice civile italiano) risale al 9 luglio 1993. Il fatto è che a
quel momento l’istante non avrebbe ancora avuto credenziali degne di protezione
per postulare misure provvisionali a tutela delle sue pretese ereditarie.
Ottenuto il giudizio della Corte di appello di __________, ma – soprattutto –
intentata la petizione di eredità (15 novembre 1994: doc. F), diveniva
verosimile l’imminente rischio che i convenuti disponessero di beni successori
in qualunque momento. L’istanza cautelare, dell’11 gennaio 1995, non può quindi
ritenersi tardiva e invano i convenuti evocano la circostanza che l’istante
abbia atteso anni prima di adire vie legali. Fino al momento di agire in
giudizio – anzi, fino al momento in cui le sue pretese ereditarie non
apparissero provviste di qualche verosimiglianza – l’istante non poteva valersi
di alcun interesse legittimo all’emanazione di provvedimenti cautelari. Non
sussisteva perciò alcuna urgenza.
d) Sulla parvenza di buon esito insita nell’azione di merito il
giudizio è più arduo anche perché la causa non è retta dal diritto svizzero.
Sull’ammissibilità dell’azione di paternità, in ogni modo, l’istante ha avuto
causa vinta sia davanti al Tribunale civile di __________ sia davanti alla
Corte di appello. Sulla petizione di eredità è delicato esprimere valutazioni,
ma – a un esame di mera verosimiglianza – la causa non appare sfornita di buon
diritto se appena si pensa che il giudice designato del Tribunale di __________
ha autorizzato l’istante, il 27 ottobre 1994, “a procedere al sequestro giudiziario
sui titoli e depositi bancari intestati ad __________ __________ ” (doc. H21).
Non si può dire di conseguenza – quanto meno allo stadio attuale della
procedura – che l’azione di merito sia sprovvista di possibilità di successo.
e) Il principio della proporzionalità non è messo in forse, ma richiede
una precisazione. Questa Camera ha già avuto modo di rilevare, in effetti, che
nel caso in cui un erede postuli – a tutela delle sue pretese successorie – il
blocco di conti bancari ancora intestati al defunto, non sarebbe giustificato
porre alla richiesta cautelare esigenze troppo severe in materia di
verosimiglianza, potendosi legittimamente supporre che i beni litigiosi
rientrino nell’asse ereditario (sentenza citata del 4 settembre 1995 nella
causa H. contro H., consid. 4). Mag-gior cautela si impone nel decretare il
blocco di conti intesta-ti a singoli eredi, il provvedimento potendo colpire
solo beni nel verosimile compendio della successione; in siffatte evenienze,
disponendo di dati concreti, il giudice delle misure cautelari determina egli
medesimo l’ammontare del blocco in base alla verosimile appartenenza degli
importi all’asse ere-ditario. Nella fattispecie l’istante ha reso verosimile
che il defunto aveva “un’importante relazione” con la menzionata banca di
Lugano, donde la legittimità del blocco. Nel rispetto del principio della proporzionalità
non è il caso tuttavia – almeno per ora – di imporre alla banca obblighi di
informazione (sopra, consid. 3); non si può quindi rimproverare all’ istante di
non essere stata in grado di recare dati precisi sulla designazione e
sull’ammontare dei singoli conti. Nelle condizioni descritte non rimane che
invitare la banca medesima – come ha fatto il Segretario assessore – a bloccare
cautelarmente quanto le risulta essere appartenuto all’eredi-tando, suo
cliente. Tale misura tutela sia le aspettative della presunta erede sia la
riservatezza sui dati personali dei titolari dei conti.
-
Gli appellanti censurano la portata del blocco nella misura in cui
grava non solo relazioni bancarie loro intestate, ma anche relazioni bancarie
di cui essi sono “aventi diritto economico”, e ciò non solo in quanto il
defunto fosse intestatario dei beni, ma anche in quanto egli ne fosse o ne
fosse stato “avente diritto economico” (decreto impugnato, dispositivo n. 1). A
detta dei convenuti determinante è la realtà giuridica, non quella economica,
tanto più che i formali titolari dei conti non sono stati né resi verosimili né
interpellati (appello, pag. 9 a 11). Sulla questione della verosimiglianza
giovi richiamare quanto appena esposto, nel senso che non si può – da un lato –
esonerare la banca dal dare ragguagli e – dall’altro – rimproverare l’istante
per non essere stata in grado di addurre maggiori precisazioni. Ciò significherebbe
per altro essere più rigorosi in sede cautelare che nel quadro di un’azione di
merito, ove l’istituto di credito non può più – di regola – prevalersi del
segreto bancario (Rep. 1991 pag. 478, 1984 pag. 383). Quanto alla “proprietà giuridica”
delle relazioni bancarie, l’opinione dei convenuti non è affatto pertinente
poiché nell’asse ereditario rientra l’universalità dei beni del defunto, non
solo i beni a lui formalmente intestati (Ferid/
Firsching/Lichtenberger, Internationales Erbrecht, 4ª edizione, vol.
III, Italia, pag. 17 nota 29).
-
A parere degli appellanti non vi sarebbe correlazione tra l’ogget-to
dell’azione di merito pendente in Italia e l’istanza cautelare poiché nella
petizione di eredità l’interessata non fa alcun riferimento a beni in Svizzera,
limitandosi a chiedere la restituzione dei beni successori posseduti dagli
eredi apparenti o da terzi in Italia (appello, pag. 11 seg.). La tesi è
infondata. Nell’atto di citazione del 15 novembre 1994 (doc. F) l’attrice
precisava che “la domanda (...) investe in questa sede tutto l’asse ereditario
di __________ __________, così come rappresentato all’apertura della
successione, attualmente posseduto dalla signora __________, oltre i beni
ceduti ai terzi oggi convenuti, compresi i beni mobili che nel corso del
giudizio dovessero risultare esser stati ceduti ai terzi convenuti a titolo
gratuito ovvero senza alcun titolo” (pag. 18 in basso). La conclusione tende
infatti a far “condannare la signora __________ a restituire all’attrice tutti
i beni del compendio ereditario __________ siccome risulteranno quantificati ed
identificati nel corso del presente giudizio” (pag. 20). Mal si comprende
perché gli eventuali beni rinvenuti in Svizzera dovrebbero essere esclusi.
-
Da ultimo gli appellanti rinnovano la loro richiesta di garanzia “ex
art. 381 CPC” (recte: 380 CPC), respinta dal Segretario assessore perché
relativa a “un eventuale danno morale le cui cause dipendono essenzialmente
dalle procedure promosse in Italia e non dal provvedimento cautelare ordinato
in Svizzera” (decreto impugnato, pag. 8 in alto). Al riguardo l’opinione del
primo giudice non può evidentemente essere condivisa. Nella misura in cui la
presunta erede ottiene il blocco di beni, pur provenienti dal patrimonio del
defunto, su cui i convenuti potrebbero legittimamente disporre ove l’azione di
merito fosse infondata, il danno sarebbe riconducibile al blocco, non
all’azione di merito (che di per sé potrebbe essere promossa anche senza
l’adozione di misure provvisionali). L’istante sostiene nelle osservazioni
all’appello che in concreto nessun danno è prospettabile poiché tutti i
convenuti negano – pur genericamente – di avere beni presso la banca, ma
l’obiezione è speciosa già per il fatto che se nessun bene fosse colpito dal
blocco non sarebbe dato di capire per quale ragione l’istante insisterebbe nel
postulare la misura provvisionale. In realtà anche su questo punto il decreto
impugnato merita conferma, quantunque per motivi diversi da quelli enunciati
nella decisione.
L’art. 380 CPC stabilisce che il
giudice può, d’ufficio o su istanza di parte, subordinare l’ordine o la
conferma di provvedimenti cautelari ad adeguate garanzie, da prestare entro un
termine perentorio (cpv. 1). Se la garanzia non è prestata entro il termine
assegnato, i provvedimenti cautelari decadono (cpv. 2). La parte che insta per
la fornitura di garanzie deve addurre nondimeno elementi di valutazione che
permettano di apprezzare il verosimile pregiudizio riconducibile al
congelamento dei fondi (Pfister-Liechti,
op. cit., pag. 115 a metà). In concreto gli appellanti non hanno allegato
nessun dato oggettivo: in un primo tempo, davanti al Segretario assessore, essi
hanno postulato una garanzia di fr. 500 000.– a favore del __________.
__________ __________,
una di fr. 250 000.– a favore di
__________ __________ e un’altra di
fr. 250 000.– a favore di
__________ (riassunto scritto annesso al verbale del 9 febbraio 1995, pag. 9);
al dibattimento finale del 23 febbraio 1995 essi hanno ridotto le loro
richieste a un decimo (riassunto scritto, pag. 9). Sulla scorta di quali basi
essi abbiano stimato il presumibile danno rimane un’ incognita. Anzi, nella
misura in cui alludono alla rifusione di spese e ripetibili, essi trascurano
che l’istituto applicabile non è quello della garanzia (art. 380 CPC), bensì
quello della cauzione processuale (art. 153 CPC). Anche a tale proposito
mancherebbe però qualunque parametro non solo per una valutazione delle spese,
ma anche delle ripetibili giusta l’art. 9 TOA (art. 150 CPC). Ne discende per
finire che la richiesta, insufficientemente motivata, non può trovare accoglimento.
III. Sull’appello dell’interveniente
accessoria
-
Ha un interesse giuridico proprio, che giustifica un intervento
ac-cessorio nella causa pendente fra (presunti) coeredi, la banca dove si
trovano i conti litigiosi, sempre che la causa verta sul far ordine alla banca
di fornire informazioni circa il titolare dei conti e la destinazione dei beni
(Cocchi/Trezzini, CPC annotato, Lugano
1993, n. 3 ad art. 49–51). In concreto l’appello dell’istante, inteso a
ottenere appunto che la banca fosse tenuta a dare informazioni sui beni colpiti
dal blocco, è già stato respinto (sopra, consid. 3). V’è da domandarsi pertanto
se l’interveniente accessoria abbia tuttora un interesse giuridico proprio a
impugnare la decisione del Segretario assessore. Oltre a ciò, occorrerebbe
indagare sulla tempestività dell’appello (il timbro postale non corrisponde,
secondo l’interveniente, al giorno dell’impostazio-ne). Entrambe le questioni
possono rimanere irrisolte, dal momento che il gravame si rivela – come si
vedrà in appresso – destituito di buon esito.
-
Dopo alcune premesse d’ordine generale, irrilevanti nella misura in
cui non contengono puntuali censure al decreto impugnato, l’interveniente
critica il Segretario assessore per avere ritenuto verosimile che attivi o
averi del defunto si trovino presso la banca (appello, punto 1). L’argomento è
già stato trattato dianzi negli stessi termini (consid. 4). Si rinvia quindi al
riguardo.
-
La seconda doglianza attiene alla nozione di “avente diritto economico”,
anch’essa vagliata in precedenza (consid. 6). L’inter-veniente soggiunge che
tale nozione è poco chiara, che per di più “in base al principio della
specialità (...) è esclusa l’utilizza-zione dei dati raccolti da una banca
sugli ‘aventi diritto economici’ al di fuori dell’ambito penale” e che la
conferma di un decreto come quello impugnato avrebbe “incalcolabili conseguenze
per tutta la piazza finanziaria svizzera” (appello, punti 2.1 a 2.4). Oltre che
esagerata, l’argomentazione è fuori luogo.
È vero che il concetto di “avente
diritto economico” contenuto nella Convenzione relativa all’obbligo di
diligenza delle banche, del 1° luglio 1992 (decreto impugnato, pag. 6), può
apparire impreciso già per il fatto che non trova riscontro in alcuna figura di
diritto reale o di diritto delle obbligazioni. Se non che, come am-mette la
stessa interveniente, tale concetto era già contemplato dalla prima Convenzione
relativa all’obbligo di diligenza, del 1977, ed stato ripreso nel 1990
dall’art. 305bis cpv. 1 CP (“aven-te economicamente diritto”). La
sua accezione, del resto, è chiara: con esso si intende chi – al di là dei
semplici poteri di disposizione apparenti e formali – è il vero proprietario di
valori patrimoniali, ovvero chi ha l’effettivo dominio su beni depositati presso
una banca, indipendentemente dal modo in cui egli giuridicamente ne dispone
(rappresentanza, detenzione fiduciaria, possesso maggioritario di azioni e così
via). Lo scopo è quello di evitare che il proprietario effettivo dei beni abusi
del dualismo esistente tra realtà giuridica e realtà economica, e ciò facendo
capo alla copertura di una banca (Aubert/Béguin/Bernasconi/
Graziano-von Burg/Schwob/Treillaud, op. cit., pag. 270 seg. e pag. 291).
In concreto non si tratta di
utilizzare a fini civili informazioni raccolte dalla banca per evitare il
riciclaggio di denaro (doc. 4 dell’ interveniente), né di risalire al
proprietario economico di fondi intestati a terzi né, men che meno, di scoprire
l’identità di chicchessia. Si tratta soltanto a bloccare valori patrimoniali
provenienti dal compendio ereditario fu __________ che si trovino su relazioni
bancarie di cui i convenuti hanno l’effettivo dominio, indipendentemente dalla
questione di sapere a chi siano intestate tali relazioni. L’interveniente non
pretende che ciò le sia impossibile. Se si ammette, anzi, che in caso di blocco
cautelare decretato dal giudice civile una banca non può essere tenuta a
fornire informazioni sui beni immobilizzati (sopra, consid. 3), onde
l’impossibilità anche di un’eventuale domanda di edizione, non è dato a
divedere in quale altro modo l’istante potrebbe legittimamente chiedere la
tutela delle sue pretese ereditarie. Alla banca si chiede solo di congelare gli
averi di cui il defunto era titolare personalmente, sotto designazione
convenzionale o numerica, o di cui l’istituto doveva sapere (grazie al
formulario A in uso presso le banche) che il defunto era l’avente diritto economico.
Il problema di sapere se la banca potrà essere tenuta, nella procedura di
merito, a indicare su quali relazioni si trovino tali beni e quale sia la loro
entità è un problema che trascende l’attuale oggetto della controversia.
- L’interveniente sostiene, infine, di non capire come l’istante possa
ottenere in Svizzera una misura che trascende i limiti del sequestro
giudiziario concesso dal giudice designato del Tribunale di __________ nel
quadro della petizione di eredità (appello, punto 2.5). Il fatto è che il
giudice designato non risulta essersi pronunciato sulla questione di eventuali
“aventi diritto economico” su beni del defunto in Italia (doc. H21). Per quanto
riguarda i beni in Svizzera, è appena il caso di ricordare che una persona
convenuta in giudizio per la restituzione (a ragione o a torto) di determinati
valori da lei depositati in una banca potrebbe senz’ altro occultare tali
valori su conti di copertura (rimanendone l’avente diritto economico), senza
che la banca possa essere tenuta a precisare – almeno in sede cautelare – quali
siano tali conti. Un abuso del genere non potrebbe seriamente essere protetto.
IV. Sulle spese e le ripetibili
- Le spese e le ripetibili dell’attuale giudizio seguono la soccombenza
(art. 148 cpv. 1 CPC), mentre la tassa di giustizia è conforme all’art. 24
lett. a LTG. Un interveniente accessorio non può né vincere né soccombere, a
meno che introduca autonomamente atti processuali cui la parte principale ha
rinunciato (Rep. 1989 pag. 171); tale non essendo il caso in concreto, la
__________ risponde in materia di oneri processuali secondo il principio della
causalità (art. 148 cpv. 3 CPC; Rep. 1990 pag. 266). Dato in ogni modo ch’essa
non ottiene alcuna indennità per ripetibili in esito all’appello di __________,
appare equo prescindere dall’addebitarle ripetibili a favore di __________
__________ per quanto attiene al suo vicendevole appello.
Per
questi motivi
vista
sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia:
I. 1. L’appello di __________ è respinto.
- Gli oneri processuali,
consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 3000.–
b) spese fr.
50.–
fr.
3050.–
sono posti a carico
dell’appellante, che rifonderà ai conve- nuti fr. 3000.– complessivi per
ripetibili di appello.
II. 1. L’appello di __________, del __________. __________ __________
e di __________ è respinto.
- Gli oneri processuali,
consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 3000.–
b) spese fr.
50.–
fr.
3050.–
sono posti a carico degli
appellanti in solido, che rifonde- ranno ad __________ __________, sempre
con vincolo di solidarie- tà, fr. 3000.– per ripetibili di appello.
III. 1. L’appello della __________ è respinto e il
decreto im- pugnato è confermato.
- Gli oneri processuali,
consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 3000.–
b) spese fr.
50.–
fr.
3050.–
sono posti a carico
dell’appellante. Non si assegnano ripetibili
IV. Intimazione:
– avv. __________, __________;
– avv. __________, __________;
– __________, sede di __________.
Comunicazione alla Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 4.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
Il
vicepresidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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