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Numero d'incarto:
11.1995.202
Data decisione, Autorità:
24.03.1997, ICCA
Incarto n.
11.95.00202
Rinvio TF
Lugano
24 marzo 1997
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. Bernasconi e Giani
segretario:
Romanzini, vicecancelliere
sedente
per statuire nella causa n. ______ (azione di rettificazione del registro fondiario) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2,
promossa con petizione del 7 febbraio
1983 da
__________, nata __________, __________
(patrocinata
dall’avv. __________ __________, __________)
contro
__________, __________
(ora
patrocinato dall’avv. __________ __________, __________),
causa in cui è intervenuta accessoriamente
__________ __________,
(patrocinata dall’avv.
__________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di
questione: 1. Se dev’essere accolta l’appellazione del 19 settembre
1991 di __________ contro la sentenza emanata il 9 agosto 1991 dal Pretore del
Distretto di Lugano, sezione 2;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 9 agosto
1991 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, ha ordinato all’ufficiale
del registro fondiario di __________, in accoglimento di una petizione
introdotta il 7 febbraio 1983 da __________ __________, di cancellare
l’iscrizione n. __________ del 29 febbraio 1980 relativa al trapasso per
successione a favore di __________ __________ delle particelle n. __________,
__________, __________, __________, __________, __________, __________,
__________, __________, __________, __________, __________, __________,
__________, __________, __________, __________, __________, __________,
__________, __________, __________, __________, __________, __________,
__________, __________, __________, __________, __________, __________,
__________, __________, __________, /, __________,
__________, __________, __________, __________, __________, __________,
__________, __________, __________ e __________RFP di __________ (frazione di
__________), già intestate a __________ __________ (deceduto il __________
1976), e di ripristinare la situazione precedente. Statuendo l’8 settembre
1994, questa Camera ha accolto un appello di __________ __________ contro la
sentenza del Pretore e ha respinto la petizione.
B. Il Tribunale
federale, adito da __________ __________, ha annullato tale sentenza il 22
febbraio 1995, ciò che rende necessaria l’emana-zione di un nuovo giudizio. I
fatti alla base della controversia,
riassunti dallo stesso
Tribunale federale, sono già stati accertati da questa Camera nella citata
sentenza dell’8 settembre 1994 (consid. A–C). L’unica questione tuttora
litigiosa riguarda la validità secondo il diritto svizzero dell’istituzione di
__________ __________ quale unico erede del defunto __________ (detto
__________) __________.
Considerando
in diritto: 1. Il Tribunale federale ha
già accertato che il testamento redatto da __________ (detto __________)
__________ a __________ il 24 luglio 1966 rispetta la forma prevista dal
diritto delle __________, o se non altro quella prevista dallo Stato della
__________, la Corte superiore dello Stato della __________ per la Contea di
__________ avendo ritenuto il testamento formalmente valido. Come il Tribunale
federale ha rilevato, pertanto, la disposizione di ultima volontà è efficace
anche ai fini del diritto svizzero (sentenza del 22 febbraio 1995, consid. 4).
-
Ciò posto, occorre
esaminare se sia valida in virtù del diritto svizzero l’istituzione di erede
dell’appellante. Ora, giusta l’art. 483 cpv. 1 CC possono essere istituiti uno
o più eredi per l’intera successione o per una frazione di essa. Tenuto conto
della validità del testamento di __________ __________ e del fatto che
l’attrice, pur essendo erede (art. 458 CC), non è al beneficio di una porzione
legittima (art. 470 cpv. 2 CC), l’istituzione di erede universale
dell’appellante voluta dal defunto deve essere ritenuta valida.
-
L’appellata ha
invero sostenuto che, non essendo state rispettate le disposizioni
sull’apertura formale della successione nel Ticino, essa si vede privata della
possibilità di contestare l’istitu-zione di erede del fratello. A torto. Come
già indicato nella sentenza dell’8 settembre 1994, gli eredi che non
beneficiano di una porzione legittima riacquistano la qualità di erede solo in
caso di nullità del testamento, poiché solo allora subiscono un pregiudizio
dall’iscrizione fatta a loro scapito nel registro fondiario dai falsi eredi
istituiti (consid. 3).
a) Per
gli art. 519 seg. CC l’erede o il legatario che abbia interesse a far annullare
una disposizione a causa di morte può chiederne giudizialmente l’annullamento,
se al momento in cui fu fatta il disponente non aveva la capacità di disporre
(art. 519 cpv. 1 n. 1 CC), se non è espressione di una libera volontà (art. 519
cpv. 1 n. 2 CC), se è illecita o immorale in sé stessa o per la condizione da
cui dipende (art. 519 cpv. 1 n. 3 CC) o per vizio di forma (art. 520 CC).
L’azione presuppone un motivo di annullamento, limitato ai quattro citati (Escher, Commentario zurighese, n. 1 e
seg. ad art. 519–521 CC). Negli altri casi (falsificazione di testamento,
revoca, mancata realizzazione di una condizione, premorienza, indegnità
dell’erede ecc.) la norma non è applicabile (Escher,
op. cit., n. 2 ad art. 519–521 CC). L’art. 469 cpv. 1 CC prevede inoltre che le
disposizioni per causa di morte redatte sotto l’influsso di un errore sono
inefficaci: esse possono essere annullate in virtù dell’art. 519 cpv. 1 n. 2 CC
(DTF 119 II 210 consid. 3bb). La procedura dell’azione di nullità è retta dal
diritto cantonale (DTF 113 II 274 consid. 3a; Tuor,
Commentario bernese, n. 7 e 12 ad art. 519 CC). Giusta l’art. 521 cpv. 1 CC
l’azione di nullità si prescrive in un anno dal giorno in cui l’attore ha avuto
conoscenza della disposizione e della causa di nullità, e in ogni caso con
decorso di dieci anni dalla pubblicazione della disposizione. Il Tribunale
federale ha già avuto modo di stabilire che il termine di un anno della
predetta disposizione non è un termine di prescrizione, ma di perenzione (DTF
102 II 196 consid. 2b). Esso decorre dal momento in cui la conoscenza della
disposizione è reale e precisa (DTF 113 II 274 consid. 3a, 91 II 333 consid. 4
con riferimenti dottrinali).
b) Nel
caso in esame, come ammette dalla stessa attrice (peti-zione pag. 4, replica
pag. 10), già dal 4 giugno 1980 essa era al corrente che __________ __________
aveva istituito l’appel-lante, erroneamente definito proprio figlio, suo erede
universale. Contrariamente all’opinione dell’attrice, da quel momento decorreva
quindi il termine per chiedere l’annulla-mento della disposizione. Come già
indicato nella sentenza dell’8 settembre 1994, non risulta – e nemmeno è stato
preteso – che l’appellata, pur essendo a conoscenza della disposizione di
ultima volontà (doc. 6, rogatoria __________), abbia intrapreso, a differenza
di altri eredi (doc. 7 e rogatoria __________), i passi necessari per invalidare
il testamento di __________ __________. Dal fascicolo processuale risulta unicamente
che essa si era rivolta a un avvocato, il quale, dopo aver esaminato la
fattispecie, ha rinunciato all’incarico (doc. N). Se ne conclude che
l’istituzione di erede dell’appellante non è stata contestata. Si aggiunga che
nella fattispecie il termine assoluto di dieci anni a contare dalla
pubblicazione del testamento non è decisivo, poiché il termine di un anno
inizia a decorrere dalla conoscenza della disposizione viziata. Infine in
questa sede l’attrice non pretende di invocare la nullità del testamento per
difendersi da una pretesa vantata dal convenuto, ciò che rende inapplicabile
l’art. 521 cpv. 3 CC per il quale l’azione di nullità può sempre essere opposta
in via di eccezione (DTF 102 II 197 consid. 3).
-
Ci si potrebbe
invero chiedere se la presente causa debba essere considerata come
un’azione di nullità. A tale proposito è sufficiente, per diritto federale, che
l’attore si prevalga di un motivo di annullamento, che lo stesso emerga dal
contenuto della domanda o da un altro atto giudiziario, che il giudice
statuisca nel merito e che ammettendo il motivo di annullamento questi invalidi
la disposizione (DTF 113 II 274 consid. 3a). Incombe in ogni caso a chi chiede
l’annullamento della disposizione dimostrare l’esistenza di una causa di
nullità (Tuor, op. cit., n. 13 ad
art. 519 CC). In concreto la questione non merita particolare disamina poiché
il termine di un anno, iniziato a decorrere il 4 giugno 1980, era
irrimediabilmente scaduto il 4 giugno 1981. Introdotta il 7 febbraio 1983
l’azione, l’azione era pertanto tardiva. Ne segue che, non essendo stata
contestata, l’istituzione di erede dell’appellante è valida e che l’attrice, non
essendo né erede istituita né erede al beneficio di una legittima, non può
vantare diritti nella successione dello zio, sicché non è lesa nemmeno
dall’iscrizione a registro fondiario a favore del fratello. Ciò comporta
l’accoglimento dell’appello per carenza di legittimazione attiva dell’attrice.
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Come già indicato
nella sentenza dell’8 settembre 1994, la questione di sapere se l’ufficiale dei
registri di Lugano poteva iscrivere il trapasso di proprietà sulla base del
certificato ereditario rilasciato dall’autorità statunitense, può continuare a
rimanere indecisa, l’attrice non essendo legittimata a far capo all’ azione
prevista dall’art. 975 CC (consid. 4).
-
Gli oneri
processuali di entrambe le sedi seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC).
Per questi motivi
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria
pronuncia: I. L’appello è accolto e la
sentanza impugnata è così riformata:
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La petizione è respinta.
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L’ufficiale
dei registri del Distretto di __________ è invitato a cancellare la restrizione
della facoltà di disporre ordinata l’8 febbraio 1983 sulle particelle n.
__________, __________, __________, __________, __________, __________,
__________, ______________________________, __________, __________, __________,
__________, __________, __________, __________, __________, __________,
__________, __________, __________, __________, __________, __________,
__________, __________, __________, __________, __________, __________,
__________, __________, __________, __________, /,
__________, __________, __________, __________, __________, __________,
__________, __________, __________, __________e __________RFP di __________
(frazione di __________), intestate a __________ __________.
-
La
tassa di giustizia di complessivi fr. 1’200.– e le spese sono poste a carico
dell’attrice, che rifonderà al convenuto fr. 2’000.– per ripetibili.
II. Gli oneri
processuali, consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 600.–
b) spese fr.
50.–
fr.
650.–
già
anticipati dall'appellante, sono posti a carico di __________ __________, che
rifonderà alla controparte fr. 1’500.– per ripetibili di appello.
III. Intimazione a:
– avv. __________,
__________;
– avv. __________,
__________;
– avv. __________
__________, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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