AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.1995.247
Data decisione, Autorità:
30.03.1998, ICCA
Incarto n.
11.95.00247
Lugano
5 maggio 1997/cs
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
Giani e Pellegrini (quest’ultimo in sostituzione del giudice G. Bernasconi,
astenutosi)
segretario:
Romanzini,
vicecancelliere
sedente
per statuire nella causa _. . (modifica di sentenza di divorzio) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6,
promossa con petizione del 21 dicembre
1992 da
__________, __________
(patrocinato
dall’avv. __________ __________, __________)
contro
__________, nata __________, __________
(patrocinata
dall’avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev’essere accolta l’appellazione
del 13 settembre 1995 presentata da __________ __________ contro la sentenza
emanata il 20 luglio 1995 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;
-
Se deve essere accolta la
richiesta di assistenza giudiziaria inoltrata da __________ __________
contestualmente all’appello;
-
Se deve essere accolta la
richiesta di assistenza giudiziaria presentata da __________ __________ il 9
ottobre 1995;
-
Il giudizio sulle spese e
le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza dell’11
maggio 1990 il Pretore straordinario del Distretto di Lugano, sezione 7, ha
pronunciato il divorzio fra __________ __________ (1944) e __________ nata
__________ (1944). Nella convenzione sugli effetti accessori omologata dal
giudice, il marito si è impegnato a versare un contributo alimentare
indicizzato di fr. 860.– per la moglie e di fr. 645.– per la figlia __________
(1978); alla maggiore età della figlia, il contributo per la moglie sarebbe
asceso a fr. 1’200.– mensili indicizzati. A quell’epoca __________ __________
lavorava presso la __________ __________ di __________, poi assorbita dalla
Banca __________ __________ __________ __________. __________ __________ non ha
esercitato alcuna attività lucrativa durante il matrimonio, occupandosi
dell’economia domestica.
B. Il 21 dicembre 1992
__________ __________ ha convenuto __________ __________ davanti al Pretore del
Distretto di Lugano, sezione 6, per ottenere la soppressione del contributo alimentare
a favore dell’ex moglie; in via subordinata ha instato per la riduzione, non
quantificata, del contributo per l’ex moglie e per la figlia __________, ancora
minorenne. Nella sua risposta del 10 febbraio 1993 __________ __________ si è
opposta alle domande e ha postulato il rigetto della petizione. Nel successivo
scambio di atti scritti ogni parte ha mantenuto le proprie richieste di
giudizio.
C. Ultima l’istruttoria,
le parti ha presentato un memoriale conclusivo nel quale hanno riaffermato le
rispettive domande. Il dibattimento finale si è tenuto il 28 marzo 1995.
D. Statuendo il 20
luglio 1995, il Pretore ha respinto la petizione. Le spese, con una tassa di
giustizia di complessivi fr. 1’500.–, sono stati posti a carico dell’attore,
tenuto a rifondere alla convenuta fr. 3’500.– per ripetibili.
E. Insorto contro la
sentenza del Pretore con un appello del 13 settembre 1995, __________
__________ chiede, in riforma del querelato giudizio, di accogliere la
petizione e di sopprimere il contributo alimentare dovuto all’ex moglie; in via
subordinata egli ha chiesto di ridurre al massimo a fr. 657.70 il contributo
per la moglie e a fr. 468.85 quello per la figlia __________, e al massimo a
fr. 780.– il contributo per l’ex moglie dopo la maggiore età della figlia.
Nelle sue osservazioni del 9 ottobre 1995 __________ __________ propone di
respingere il gravame.
Entrambe le parti hanno
postulato l’ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito
patrocinio in sede di appello.
In diritto: 1. Il Pretore, dopo aver
stabilito che il contributo alimentare fissato nella sentenza di divorzio
doveva essere ancorato all’art. 151 cpv. 1 CC e aver accertato una riduzione
del reddito dell’attore, ha nondimeno respinto la petizione poiché questi non
aveva dimostrato di avere cercato un posto di lavoro, mentre la sua nuova
scelta professionale destava perplessità. Il primo giudice ha calcolato
all’attore un reddito ipotetico pari a quello percepito prima di essere
licenziato dalla Banca __________ __________ e ha concluso che la riduzione del
reddito non incideva sugli alimenti per l’ex moglie e la figlia.
- Giusta l’art. 153
cpv. 2 CC il coniuge obbligato a fornire una rendita per alimenti all’altro
coniuge può domandare di esserne liberato – o che la rendita sia ridotta –
quando il bisogno più non esista o sia sensibilmente diminuito, come pure
quando le condizioni economiche del debitore più non corrispondano all’entità
della rendita. Poco importa che la rendita sia dovuta per sentenza o per
convenzione omologata dal giudice: decisivo è che dal profilo economico le
circostanze siano cambiate in modo ragguardevole e – secondo le normali
previsioni – duraturo rispetto all’epoca in cui la rendita è stata fissata (Bühler/Spühler in: Berner Kommentar, 3ª
edizione, nota 51 segg. ad art. 153 CC; DTF 117 II 361 consid. 3). Il problema
di sapere in che misura un mutamento ragguardevole, imprevisto e duraturo delle
circostanze giustifichi la soppressione – o la riduzione – di una rendita
all’ex coniuge o ai figli è, comunque sia, una questione di equità (Hinderling/Steck, Das schweizerische Ehescheidungsrecht,
Zurigo 1995, pag. 363). Esso presuppone un raffronto tra la situazione
economica delle parti al momento in cui è stata emanata la sentenza di divorzio
(rispettivamente l’epoca in cui è stata firmata la convenzione sulle conseguenze
accessorie) e la situazione che risulta dal fascicolo processuale dell’azione
di modifica. L’onere di allegare e dimostrare i fatti determinanti incombe a
chi li invoca (Bühler/Spühler, op.
cit., nota 54 ad art. 153 CC), il diritto federale non imponendo l’applicazione
del principio inquisitorio a tale riguardo (Bühler/Spühler,
op. cit., nota 87 ad art. 153 CC).
Il contributo di
mantenimento dovuto dal genitore non affidatario al figlio minorenne (art. 156
cpv. 2, 276 cpv. 2 e 277 CC) può, a sua volta, essere ridotto in applicazione dell’art.
157 CC. Come nel caso dell’art. 153 cpv. 2 CC, la modifica della sentenza di divorzio
è possibile solo ove sussistano fatti nuovi, rilevanti e duraturi che impongano
una regolamentazione diversa (DTF 120 II 178 consid. 3a).
-
Nel 1990, al momento
del divorzio, l’appellante lavorava per la Banque __________ __________ con uno
stipendio mensile di fr. 6’863.35 (petizione pag. 3; doc. D). Nel 1992
l’istituto è stato assorbito dalla Banca __________ __________ che dopo aver
licenziato l’attore, come tutti gli altri dipendenti, lo ha riassunto a
condizioni più sfavorevoli con una retribuzione mensile di fr. 5’561.20
(petizione pag. 4; doc. B). Il 31 agosto 1994, quando l’appellante guadagnava
fr. 6’498.05 mensili, si è concluso il rapporto di lavoro con quest’ultimo
istituto bancario (doc. __________ e __________). In seguito, per quattro mesi,
l’appellante è rimasto in disoccupazione, percependo indennità varianti mensili
tra fr. 4’435.70 e fr. 5’502.30 (doc. __________, __________ e __________).
Successivamente, dal 1° gennaio 1995, l’attore ha iniziato un’attività
indipendente nel campo della ristorazione, gestendo il __________ __________
__________ a __________, dal quale egli sostiene di non ricavare nessun
reddito.
-
L’appellante si
duole del fatto che il Pretore gli ha rimproverato di essere stato licenziato
dal posto di lavoro e di avere trascurato la ricerca di un posto di lavoro,
esprimendo perplessità sulla scelta della nuova professione. Egli assevera che
il licenziamento è avvenuto indipendentemente dalla sua colpa e di avere comprovato
all’ufficio disoccupazione le sue ricerche.
a) Secondo la
giurisprudenza il guadagno imputabile a un coniuge non è necessariamente quello
conseguito: se un coniuge diminuisce volontariamente il proprio reddito, ma
potrebbe realizzare di nuovo un reddito più elevato e ciò sarebbe ragionevolmente
esigibile da lui, la determinazione dei contributo può fondarsi su tale reddito
ipotetico (DTF 119 II 316 consid. 4a con richiami di giurisprudenza e dottrina).
b) Nella fattispecie
nulla induce a ritenere che il licenziamento sia stato provocato in qualche
modo per sottrarsi ai propri obblighi familiari (art. 163 CC), l’appellante non
ha tuttavia minimamente dimostrato di avere fatto quanto si poteva
ragionevolmente esigere da lui per evitare una riduzione del proprio reddito.
Intanto non è determinante la circostanza che l’assicurazione contro la
disoccupazione abbia pagato tutte le indennità all’assicurato, il giudice
civile non essendo vincolato alle decisioni di tali autorità. Inoltre l’attore
non ha minimamente provato di avere condotto con metodo e impegno le ricerche
di un’attività lavorativa nel settore bancario che gli avrebbe potuto
permettere di percepire quanto guadagnato in precedenza. Del resto non risulta
che il fallimento delle sue ricerche debba essere ricondotto all’età e alla
congiuntura come da lui sostenuto (appello pag. 8). Si aggiunga che la
circostanza di trovarsi disoccupato non può, da sola, fondare una riduzione del
contributo alimentare. Intanto, la situazione di disoccupazione, limitata in
concreto a quattro mesi, non presenta ancora quell’elemento di urgenza voluto
dalla dottrina e dalla giurisprudenza (SJ 1984 260): trattandosi di un evento
temporaneo l’appellante deve presumersi in grado di ricrearsi una situazione
professionale e finanziaria equivalente, non potendosi accontentare, se non
transitoriamente, di un reddito inferiore senza avere fatto ogni sforzo da lui
ragionevolmente esigibile per cercare un’occupazione adeguata ai suoi obblighi
alimentari. Ciò che, appunto, non è stato il caso nella fattispecie.
c) Infine l’appellante
non può essere seguito nelle motivazioni addotte a sostegno della sua nuova
scelta professionale. Egli infatti ha omesso di indicare i motivi per i quali,
con la sua formazione nel settore bancario, ha deciso di gestire un esercizio
pubblico che lui stesso indica essere deficitario. Certo l’appellante ha il diritto
di scegliersi liberamente la professione, ma tale facoltà trova il suo limite
nel dovere di provvedere al mantenimento della famiglia (DTF 114 IV 124; I CCA
sentenza del 12 agosto 1993 in re L./L.). Egli, quindi, consapevole dei suoi
obblighi alimentari, avrebbe dovuto, cercare una professione che gli
consentisse di fare fronte a tali impegni. In siffatte circostanze l’attore non
ha dimostrato di non potersi ricreare una situazione di reddito analoga a
quella del 1990 e a ragione il primo giudice gli ha computato un reddito
mensile di fr. 6’025.–, analogo a quello percepito presso la Banca __________
__________. Una soppressione pura e semplice della rendita litigiosa non si
giustifica. Per conseguire l’esonero totale dell’obbligo alimentare l’attore
avrebbe dovuto dimostrare che, continuando a versare alla convenuta anche una
pur minima somma, egli stesso cadrebbe nel bisogno o dovrebbe affrontare
privazioni maggiori di quelle imposte alla convenuta (Bühler/Spühler, op. cit., note 73 segg. ad art. 153 CC con
richiami), ciò che non risulta nella fattispecie.
-
L’appellante censura
il Pretore per avere determinato che il contributo alimentare dovuto alla
moglie era stato stabilito sulla base dell’art. 151 cpv. 1 CC. Il primo giudice,
fondandosi sulle motivazioni della sentenza di separazione, ha concluso per una
colpa causale del marito nella disunione coniugale. Contrariamente all’opinione
dell’appellante, la questione di sapere se una rendita è stabilita sulla base dell’art.
151 cpv. 1 o dell’art. 152 CC assume un ruolo importante in caso di riduzione
della rendita stessa (DTF 118 II 231 consid. 2). Nella fattispecie, tuttavia,
la questione può rimanere indecisa, non imponendosi una riduzione del
contributo.
-
Rimane da esaminare
se il contributo mensile debba essere ridotto nella misura chiesta
dall’appellante in via subordinata. In particolare egli chiede che lo stesso
sia fissato in fr. 657.70 per la moglie e in fr. 468.85 per la figlia e che
alla maggiore età di quest’ultima il contributo per la moglie sia fissato in
fr. 780.–. La censura è priva di buon diritto.
Tenuto conto del
fabbisogno mensile non contestato di fr. 3’022.–, che maggiorato del 20%
ammonta a fr. 3’626.–, egli , con un reddito mensile di fr. 6’025.–, è in grado
di far fronte al pagamento dei contributi, di complessivi fr. 1’733.20, mentre
il suo fabbisogno esecutivo rimane intatto, così come previsto dalla più
recente giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 121 III 301, 121 I 97),
ragione per cui neppure una riduzione è giustificata. Si aggiunga che la
convenuta ha un fabbisogno minimo valutabile in fr. 2’596.– (minimo
esistenziale del diritto esecutivo fr. 1’025.–, locazione fr. 900.– e premio
della cassa malati fr. 239.–), più il 20% come stabiliscono dottrina e
giurisprudenza (DTF 121 III 49; Hinderling/Steck,
pag. 298 con numerosi rinvii) e che la sua capacità di guadagno è nulla, o
comunque sia , non apprezzabile: nata nel 1944, essa non risulta avere una
formazione professionale, non consta avere lavorato né durante né dopo il
matrimonio (ad eccezione di due serate in un ristorante) così che le sue
prospettive di inserimento nel mondo economico sono - al giorno d’oggi -
illusorie. L’appello, infondato, deve pertanto essere respinto.
- Le spese processuali
del presente giudizio seguono l’integrale soccombenza dell’appellante (art. 148
cpv. 1 CPC). La richiesta di assistenza giudiziaria presentata dall’appellante
non può essere accolta. A prescindere dal fatto che l’indigenza appare dubbia,
sin dall’inizio mancava all’appello qualsiasi possibilità di buon esito. In
difetto di tale requisito il beneficio dell’assistenza giudiziaria non può
entrare in linea di conto (art. 157 CPC). Vista la situazione dell’appellante e
il fatto che questi non sembra adempiere i suoi obblighi alimentari verso i
familiari, la convenuta non potrà verosimilmente incassare dalla controparte le
indennità per ripetibili riconosciute in suo favore, così che la sua domanda
di assistenza giudiziaria non è priva d’oggetto e può essere accolta.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria
pronuncia: 1. L’appello è respinto e la
sentenza impugnata è confermata.
-
L’istanza di ammissione
all’assistenza giudiziaria presentata il 13 settembre 1995 da __________
__________ è respinta.
-
__________ __________ è
ammessa al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio
dell’avv. __________ __________.
-
Gli oneri processuali, consistenti
in:
a) tassa di giustizia fr.
450.–
b) spese fr.
50.–
fr.
500.–
sono posti a carico
dell’appellante che rifonderà alla controparte l’importo di fr. 800.– per
ripetibili di appello.
- Intimazione a:
-
avv. __________
__________, __________;
-
avv. __________
__________, __________.
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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