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Numero d'incarto:
11.1995.263
Data decisione, Autorità:
08.07.1996, ICCA
Incarto n.
11.95.00263
Lugano
8 luglio 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. Bernasconi e Giani
segretario:
Antonini
sedente
per statuire nella causa n. _/ (iscrizione provvisoria di ipoteca legale) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa
con istanza del 7 giugno 1995 da
__________ __________ __________, __________
(patrocinata
dall’avv. __________ __________, __________)
contro
__________ __________, __________
(patrocinata
dall’avv. __________ __________, __________) e
Comune
di __________,
(rappresentato
dal Municipio);
esaminati
gli atti,
posti
i seguenti
punti
di questione:
-
Se dev’essere
accolta l’appellazione del 4 ottobre 1995 presentata da __________ __________
contro la decisione emessa il 20 settembre 1995 dal Segretario assessore della
Pretura del Distretto di Bellinzona;
-
Il giudizio sulle
spese e le ripetibili;
Ritenuto
in fatto:
A. La ditta __________
__________ __________, __________, ha eseguito opere da fabbro per complessivi
fr. 49’066.90 sulla particella n. __________ RFD __________. L’immobile è
intavolato come diritto di superficie a sé stante e permanente, di cui è titolare
l’Associazione __________ __________, gravante la particella n. __________ RFD
__________, proprietà del Comune di __________.
B. Il 7 giugno 1995 la
ditta __________ __________ __________ ha chiesto al Pretore del Distretto di
__________ che fosse ordinata l’iscrizione provvisoria di un’ipoteca legale
degli artigiani e imprenditori sulle particelle __________e __________RFD di
__________ per l’ammontare di fr. 49’066.90.
Con decreto emanato inaudita
parte l’8 giugno 1995, in luogo e vece del Pretore, il Segretario assessore ha
ordinato all’Ufficio dei registri di __________ di procedere all’iscrizione
provvisoria dell’ipoteca legale.
C. All’udienza del 6
settembre 1995, indetta per il contraddittorio, il Comune di __________ si è
opposto all’istanza. __________ __________ non si è costituita in giudizio.
D. Statuendo il 20
settembre 1995 in luogo e vece del Pretore, il Segretario assessore ha respinto
l’istanza nella misura in cui era diretta contro il Comune di __________,
ordinando all’Ufficiale dei registri di cancellare l’iscrizione a carico della
particella n. __________RFD di __________, e ha confermato invece l’iscrizione
nella misura in cui riguardava l’ipoteca legale provvisoria sulla particella n.
__________di cui è titolare la __________ __________.
E. Insorta con un
appello del 4 ottobre 1995 contro la decisione del Segretario assessore,
__________ __________ chiede in riforma del giudizio impugnato la reiezione
dell’istanza anche nei suoi confronti. Nelle sue osservazioni del 13 novembre
1995 le __________ __________ __________ propongono di respingere il gravame.
F. Il 1° febbraio 1996
__________ __________ ha chiesto l’accertamento della sua legittimazione
passiva, asserendo che l’istanza sarebbe stata inoltrata nei confronti di una
società inesistente. Con istanza del 9 febbraio 1996 le __________ __________
__________ instano per la rettifica della denominazione della parte convenuta
da __________ __________ __________ a __________ __________.
Considerando
in diritto:
-
La domanda di
rettifica presentata il 9 febbraio 1996 dall’istante va accolta. Per l’art. 82
CPC la rettifica di errori di calcolo e di scrittura è sempre ammessa. Come la
giurisprudenza ha già avuto modo di affermare, l’inesattezza dell’indicazione
di una parte, quando si è provato chi realmente si voleva convenire quale
attore o convenuto, è assimilabile a un errore di scrittura la cui rettifica è
sempre ammessa (Cocchi/Trezzini,
Codice di procedura civile annotato, n. 1 ad art. 82). Nella fattispecie è vero
che l’istante ha sempre indicato quale controparte la __________ __________
“__________ ” con recapito presso la __________ __________ di __________, ma un
esame oggettivo dell’istanza permette di stabilire che in realtà essa voleva
convenire la beneficiaria del diritto di superficie gravante la particella n.
__________RFD di __________, ossia l’associazione __________ __________ con
recapito presso la __________ __________ di . Si è quindi in presenza
di un errore che poteva essere agevolmente ravvisato e sul quale non potevano
sorgere dubbi né nel giudice né nella controparte (v. anche SJ 1987 27 consid.
3c), tant’è che l’istanza è stata accolta e l’ipoteca legale provvisoria è
stata iscritta a registro fondiario. Del resto la parte convenuta, che non nega
di aver ricevuto l’istanza e che ha instato per la restituzione in intero del
termine per discutere la lite (lettera dell’8 settembre 1995), si è denominata
essa medesima, nell’appello, “ __________ __________ ”. Ciò posto,
nell’attuale procedura il nome della convenuta dev’essere rettificato. Nella
misura in cui si rendesse necessario correggere le decisioni del segretario
assessore, la richiedente dovrà adire lo stesso giudice con un’istanza di
rettifica (art. 339 CPC).
-
L’appellante si
duole del fatto che il primo giudice non ha verificato d’ufficio la tempestività
dell’azione. La censura, pur essendo di principio fondata, è sprovvista di buon
diritto.
L’iscrizione nel registro
fondiario di un’ipoteca degli artigiani e imprenditori deve avvenire entro tre
mesi dal compimento dei lavori (art. 839 cpv. 2 CC). Per salvaguardare il
citato termine l’artigiano o l’imprenditore può chiedere un’iscrizione provvisoria
(art. 961 cpv. 1 n. 1 e 22 cpv. 4 RRF), che il giudice decide con rito sommario
(art. 961 cpv. 3 CC, art. 361 segg CPC) limitato a un esame di mera
verosimiglianza. Incombe all’imprenditore rendere verosimile la sua pretesa, ma
al proposito non possono essere posti requisiti troppo severi (Schumacher, Das Bauhandwerkerpfandrecht,
2a edizione, 1982, pag. 217, n. 748). Nel dubbio - fosse anche sulla
tempestività della richiesta - il giudice concede l’iscrizione provvisoria e
rinvia il sindacato sull’effettiva ammissibilità dell’ipoteca legale alla
sentenza di merito (Steinauer, Les
droits réels, vol. III, Berna 1992, n. 2289 segg. con richiami di dottrina e
giurisprudenza). In particolare, vertendo il litigio sulla tempestività
dell’istanza, l’iscrizione provvisoria può essere rifiutata unicamente quando
non vi è dubbio che la richiesta non è formulata in tempo utile (Schumacher, op. cit., pag. 218, n. 750
con riferimenti; Steinauer, op.
cit., n. 2890 pag. 225).
- Nella fattispecie
l’istante era stata incaricata dall’impresa generale __________ __________ di
eseguire opere da fabbro, parapetti in ferro, barriere antipanico in ferro e
parapetti di sicurezza (doc. D). L’istante ha indicato che i lavori sono stati
eseguiti in due fasi, la prima nel dicembre 1994 e la seconda tra il 10 e il 14
marzo 1995. In quest’ultima occasione sono state montate le ringhiere di protezione
(istanza pag. 2).
A un esame di mera
verosimiglianza l’istanza appare tempestiva. Intanto due operai della ditta
hanno dichiarato di aver lavorato sul cantiere e di aver posato le ringhiere di
protezione della tribuna sopra il palco tra il 10 e il 14 marzo 1995 (doc. E e
G). Inoltre questi lavori apparivano necessari per il compimento dell’opera,
poiché si riferivano a una parte costitutiva del contratto di appalto. Si
aggiunga che neppure l’appellante sostiene trattarsi di lavori di piccola
entità o di secondaria importanza, che non avrebbero avuto influsso sulla
decorrenza del termine, limitandosi egli ad asseverare - tardivamente (art. 321
cpv. 1 lett. B) - che le opere in discussione esulano dai lavori della
costruzione principale. Certo, l’8 marzo 1995 l’imprenditore ha inviato la propria
fattura (doc. G), ciò che poteva lasciare presumere l’ultimazione dei lavori,
ma nel caso concreto ciò non giova all’appellante. La giurisprudenza e la
dottrina hanno già avuto modo di stabilire che se dopo l’emissione della
fattura l’imprenditore esegue altri lavori compresi nel capitolato iniziale di
appalto, il termine di tre mesi per l’iscrizione dell’ipoteca legale decorre
dal compimento di queste ultime opere (Rep. 1981 344 consid. 3; Steinauer, op. cit., n. 2884d pag.
223). L’obiezione sollevata dall’appellante sarebbe fondata solo se fosse dato
il presupposto della natura meramente accessoria dei lavori supplementari (DTF
101 II 256), ciò che, come si è visto in precedenza, non è il caso nella
fattispecie. Ne consegue che l’appello dev’essere respinto e la decisione
impugnata confermata.
- Gli oneri
processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC) e sono posti a carico
dell’appellante, con l’obbligo di rifondere all’istante congrue ripetibili di
appello. Non si giustifica di assegnare ripetibili al Comune di __________, che
non ha presentato osservazioni.
Per
questi motivi,
vista
sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia:
-
L’appello è respinto
e il decreto impugnato è confermato.
-
Gli oneri del
presente giudizio, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 350.–
b) spese fr. 50.–
fr. 400.–
sono posti a carico dell’appellante,
che rifonderà alle __________ __________ __________ fr. 800.– per ripetibili di
appello. Non si assegnano ripetibili al Comune di __________.
- Intimazione a:
-
avv. __________
__________, __________;
-
avv. __________
__________, __________;
-
Comune di __________,
__________.
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Bellinzona.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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