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Numero d'incarto:
11.1995.265
Data decisione, Autorità:
02.10.1996, ICCA
Incarto n.
11.95.00265
Lugano,
2 ottobre 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Gianinazzi,
vicecancelliera
sedente
per statuire nelle cause congiunte n. __________, __________ e __________ (protezione della personalità) della Pretura del
Distretto di Bellinzona promosse con petizioni del 26 giugno, 12 settembre e 24
ottobre 1994 da
__________ -__________,
(patrocinata
dall’avv. __________ __________. __________, __________)
contro
__________, __________, e
__________ __________,
(già
patrocinati dall’avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione:
-
Se dev’essere
accolto l’appello del 16 ottobre 1995 presentato da __________ __________ e
dalla “__________ __________ __________ __________ __________ __________
__________ __________ ” contro la sentenza emessa il 25 settembre 1995 dal
Pretore del Distretto di Bellinzona;
-
Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in
fatto:
A. Il Pretore del
Distretto di Bellinzona ha parzialmente accolto il 25 settembre 1995 tre azioni
promosse da __________ r- contro __________ __________ e la
“__________ __________ __________ __________ __________ __________ __________
__________ ”, accertando che le seguenti affermazioni ledono la personalità
dell’attrice:
– __________
__________ -__________ è l’ex segretaria di uno scribacchino porno;
– __________
__________ -__________ ha perpetrato numerosi falsi, molti dei quali protetti
dalle procedure presso le istanze giuridiche svizzere, ed atti perseguibili
legalmente sapendo di poter contare sulla protezione delle istanze giuridiche
svizzere;
– __________
__________ -__________ ha commesso bancarotte fraudolente, diffamazione a mezzo
stampa e tante altre malefatte, nonché falsificazioni, menzogne e calunnie che
vengono difese a spada tratta dalla magistratura elvetica;
– __________
__________ -__________ si è comprata una villetta con giardino dopo averla
fatta intestare a una delle sue fantomatiche società di comodo;
– __________
__________ -__________ ha plagiato le opere del convenuto attribuendosene i meriti;
è una donnetta che per anni ha saccheggiato le opere del convenuto dato che lei
non era mai stata capace di concepire un pensiero originale che non fosse una
calunnia;
– __________
__________ -__________ ha effettuato incessanti falsificazioni anche in atti
d’ufficio;
– __________
__________ -__________ può diffondere ogni diffamazione contro __________
__________ e intraprendere ogni falsificazione anche in dossiers giudiziari
perché può contare sul pieno aiuto dei Tribunali di Bellinzona, di Lugano e
infine del Tribunale federale. Essa vi riesce unicamente con l’aiuto delle
falsificazioni tramate dagli stessi Tribunali svizzeri.
Ai convenuti il Pretore ha
vietato di ripetere le citate affermazioni oralmente, per scritto o in
qualsiasi altra forma, testualmente o con formulazione analoga, e ha ordinato
di pubblicare il dispositivo della sentenza sul bollettino Civis (in
inglese, italiano o tedesco secondo i casi), il tutto con la comminatoria dell’art.
292 CP. Gli oneri processuali delle tre azioni (tassa di giustizia di fr. 800.–
e spese di fr. 150.– ognuna) sono state poste nel primo e nel terzo caso a
carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili; nel
secondo caso sono state addebitate ai convenuti in solido, tenuti a rifondere
all’attrice fr. 1200.– per ripetibili.
B. Contro la sentenza
del Pretore sono insorti __________ __________ e la “__________ __________
__________ __________ __________ __________ __________ __________ ” con un
appello del 16 ottobre 1995 nel quale chiedono (implici-tamente) che le tre
azioni intentate nei loro confronti siano respinte e che il giudizio impugnato
sia riformato di conseguenza.
Nelle sue osservazioni del
20 novembre 1995 __________ __________ -__________ postula il rigetto
dell’appello e la conferma della sentenza pretorile. Il 28 maggio 1996 essa ha
inviato a questa Camera, inoltre, copia di una sentenza penale riguardante
__________ __________.
Considerando
in
diritto:
-
I due documenti
allegati all’appello sono già agli atti (doc. 1 dell’ incarto n. __________ e
doc. A dell’incarto n. __________), di modo che è superfluo interrogarsi sulla
loro ricevibilità. Nell’appello __________ __________ richiama anche, per la
prima volta, il fascicolo relativo a un procedimento penale aperto nei suoi confronti
per diffamazione e ripetuta disobbedienza a decisioni dell’autorità (inc. DT
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4). Il richiamo appare
già d’acchito inammissibile (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC), né vi sarebbe motivo
di scostarsi da tale regola. La procedura penale si è conclusa infatti, nel
frattempo, con un giudizio di condanna a carico del convenuto (sentenza 9
maggio 1996 del Pretore del Distretto di Lugano) e un ricorso da questi
introdotto alla Corte di cassazione e di revisione penale è stato dichiarato
irricevibile con sentenza del 30 luglio 1996 (inc.
.-.). Non si vede quindi come il richiamo
potrebbe, comunque sia, giovare al ricorrente.
-
Giusta l’art. 28 CC
chi è illecitamente leso nella sua personalità può, a sua tutela, chiedere
l’intervento del giudice contro chiunque partecipi all’offesa (cpv. 1). La lesione
è illecita quando non è giustificata dal consenso della persona lesa, da un interesse
preponderante pubblico o privato, oppure dalla legge (cpv. 2).
a) Con
riferimento alla prima delle affermazioni censurate dal Pretore
(“____________________-è l’ex segretaria di uno scribacchino porno”),
gli appellanti sostengono ch’essa è veritiera poiché l’attrice è segretaria
della “ __________ __________ __________ __________ __________
__________ ” (__________), di cui il dott. __________ __________ è stato
presidente (appello, pag. 6). In realtà i convenuti tentano di equivocare sui
termini. A prescindere dalla circostanza ch’essi nemmeno tentano di dimostrare
un preponderante interesse pubblico o privato a diffondere affermazioni del
genere, nessun atto di causa conforta l’ipotesi che l’attrice sia mai stata –
come lasciano intendere gli appellanti – segretaria personale di __________
__________. Su questo punto la sentenza del Pretore è ineccepibile (pag. 8, consid.
6.1) e l’appello non merita altra disamina.
b) Per
quanto riguarda la seconda delle affermazioni incriminate
(“____________________-ha perpetrato numerosi falsi, molti dei quali
protetti dalle procedure presso le istanze giuridiche svizzere, ed atti perseguibili
legalmente sapendo di poter contare sulla protezione delle istanze giuridiche
svizzere”), i convenuti si limitano a richiamare in modo generico il noto incarto
penale (appello, pag. 7). Se non che, l’esito del procedimento penale non
risulta loro di alcun ausilio. Con sentenza del 9 maggio 1996, in effetti, il
Pretore ha condannato __________ __________ a una multa di fr. 500.–, con
obbligo di rifondere all’attrice fr. 1000.– a copertura delle spese legali, per
avere affermato che __________ __________ - “si è fatta un mare di
soldi con un’iniziativa truffaldina”, “si spaccia per medico e ha depositato un
verbale falsificato in tribunale”, “si è comperata una casa per sé usando
denaro degli zoofili, quindi truffando gli zoofili”. Non è dato a divedere, per
contro, quali falsificazioni o altri illeciti commessi l’attrice emergerebbero
dal carteggio penale.
c)
Le rimanenti cinque affermazioni ritenute dal Pretore contrarie al diritto
della personalità sono contestate dagli appellanti, ancora una volta, con un
semplice rinvio di poche righe al fascicolo penale. Essi non specificano per
nulla quali atti suffragherebbero la veridicità dei loro assunti né – tanto
meno – quale sarebbe il prevalente interesse giuridico alla relativa diffusione
(appello, pag. 8). Su questo punto il gravame risulta addirittura sprovvisto di
motivazione e come tale irricevibile (art. 309 cpv. 5 CPC combinato con la
lett. f del cpv. 2). Si aggiunga che, secondo lo stesso giudice penale, gli
atti del processo tenutosi il 9 maggio 1996 non confortano neppure di scorcio
le disonorevoli asserzioni dei convenuti. Il giudice penale ha accertato
esplicitamente, anzi, che “nulla, dalla copiosa documentazione agli atti, è
emerso che possa anche soltanto suscitare un dubbio o comunque far lontanamente
ritenere siccome veritiere le affermazioni [dell’imputato]” (sentenza, pag. 2
in fondo). Al proposito l’inconsistenza dell’appello è finanche manifesta.
- Gli oneri
processuali di prima sede sono contestati solo in relazione alle doglianze di
merito, rivelatesi di nessuna fondatezza. Non soccorrono quindi le premesse per
rivederne l’ammontare né il riparto. Gli oneri processuali di appello seguono
il principio della soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). La tassa di giustizia è
determinata sulla scorta dell’art. 24 lett. a LTG, l’indennità per ripetibili
alla controparte in base agli art. 10 cpv. 1 e 17 cpv. 1 della tariffa
dell’Ordine degli avvocati (art. 150 CPC).
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la
tariffa giudiziaria,
pronuncia:
-
Nella misura
in cui è ammissibile, l’appello è respinto e la sentenza impugnata è
confermata.
-
Gli oneri
processuali, consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 800.–
b) spese fr.
50.–
fr.
850.–
sono posti a carico degli
appellanti in solido, che rifonderanno alla controparte, sempre con vincolo di
solidarietà, fr. 1000.– complessivi per ripetibili di appello.
- Intimazione:
– __________ __________,
__________;
– __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________
__________, __________;
– avv. __________
__________. __________, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile
del Tribunale d’appello
Il Presidente La
Segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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