AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
11.1995.277
Data decisione, Autorità:
13.05.1996, ICCA
Incarto n.
11.95.00277
Lugano
13 maggio 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti,
vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa n. / (misure provvisionali in
causa di stato) della Pretura della
giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con istanza 8 marzo 1995 da
__________, nata __________, __________
(patrocinata
dall’avv. __________ __________ __________, __________)
contro
__________, __________
(patrocinato
dall’avv. __________ __________, __________);
e ora sul decreto
cautelare del 3 novembre 1995 con cui il Pretore ha regolato l'assetto
provvisionale dei coniugi;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti in questione:
-
Se deve essere accolto
l’appello del 13 novembre 1995 presentato da __________ __________ contro il
decreto emesso il 3 novembre 1995 dal Pretore della giurisdizione di
Locarno-Campagna;
-
Il giudizio sulle spese
e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto:
A. __________
__________ (1942) e __________ nata __________ (1951) si sono sposati a
__________ il __________ 1970. Dalla loro unione sono nati i figli __________
(1971), __________ (1973) e __________ (1981). Il marito è impiegato delle
__________ mentre la moglie, che durante la comunione domestica ha lavorato
come donna delle pulizie a ore, ha svolto da ultimo l’attività di venditrice a
tempo parziale in un negozio di __________. In data 31 maggio 1994 la moglie ha
chiesto la convocazione dei coniugi per il tentativo di conciliazione,
formulando in pari tempo istanza di misure cautelari per ottenere l’assegnazione
dell’abitazione coniugale, l’affidamento della figlia minore __________, un
contributo alimentare di fr. 800.– oltre assegno familiare, fr. 400.– per la
retta scolastica in favore della figlia, di fr. 1500.– per sé e infine una
provvigione ad litem di fr. 2200.–. Dopo l’udienza tenutasi il 27 giugno
1994, i coniugi hanno accettato un accordo proposto in quell’occasione dal
Pretore, in forza della quale il marito si impegnava a versare un contributo
alimentare mensile di fr. 560.– per la moglie e di fr. 600.– per la figlia
__________ a partire dal 1° luglio 1994, l’importo di fr. 1500.– a titolo di
provvigione ad litem, oltre che a provvedere direttamente al pagamento
delle spese di manutenzione della casa, degli interessi e ammortamenti
ipotecari e del premio della cassa malati per moglie e figlia (act. IX,
pag. 1-2).
B. L’8 marzo 1995 la
moglie ha instato per un nuovo tentativo di conciliazione e con istanza di
stessa data ha chiesto la conferma, in via supercautelare, dell’accordo 27
giugno 1994. Statuendo il 9 marzo 1995 senza contraddittorio, il Pretore ha accolto
l'istanza condannando il marito a versare, pendente causa, l'importo mensile di
fr. 1160.–, suddiviso in fr. 560.– per la moglie e fr. 600.– per la figlia
, oltre agli assegni familiari e al pagamento delle spese di
manutenzione della casa coniugale, degli interessi e ammortamenti ipotecari e
dei premi di cassa malati per moglie e figlia. Il tentativo di conciliazione è
decaduto infruttuoso il 2 maggio 1995. All’udienza per il contraddittorio,
tenutasi lo stesso giorno, l’istante ha confermato le proprie richieste, mentre
il marito ha chiesto la soppressione immediata del contributo alimentare per la
moglie, adducendo che questa avrebbe potuto lavorare a tempo pieno, e ha
offerto per la figlia un contributo alimentare di fr. 300.– mensili oltre alla
metà della retta scolastica. La richiesta di modifica immediata dell’assetto
supercautelare è stata respinta dal Pretore il 5 maggio 1995 (act. IV) e
l’appello presentato dal marito contro tale decisione è stato dichiarato
inammissibile con sentenza 19 maggio 1995 di questa Camera (inc.
___________..__________).
Su istanza 20 giugno
1995 della moglie, il Pretore ha ancora disposto con decreto 18 agosto 1995 la
trattenuta dallo stipendio del marito dell’importo mensile di fr. 1341.–, pari
ai contributi alimentari per moglie e figlia più gli assegni familiari.
C. Ultimata
l’istruttoria cautelare, le parti sono state convocate al dibattimento finale
del 26 ottobre 1995, ove entrambi i coniugi hanno chiesto la conferma delle
rispettive domande a giudizio.
Statuendo il 3
novembre 1995, il Pretore ha attribuito alla moglie il godimento
dell’abitazione coniugale nella casa di __________ e al marito quello
dell’appartamento al piano terreno dello stesso stabile, ha affidato la figlia
alla madre e ha confermato l’obbligo alimentare mensile del marito in fr. 560.–
per la moglie, fr. 600.– oltre assegni familiari e metà della retta scolastica
per la figlia, con l’obbligo di continuare a provvedere alle spese di manutenzione
della casa, agli interessi e ammortamenti ipotecari e al premio della cassa
malati per moglie e figlia. La tassa di giustizia di fr. 200.– e le spese sono
state poste a carico dell’istante per 1/4 e a carico del marito per 3/4, con
l’obbligo per quest’ultimo di rifondere all’istante l’importo di fr. 600.– per
ripetibili.
D. __________
__________ è insorto contro il decreto con appello del 13 novembre 1995 nel
quale postula, previo conferimento dell’effetto sospensivo, che il contributo
alimentare a favore della moglie sia soppresso e che il contributo a favore
della figlia sia ridotto a fr. 300.– mensili oltre a metà della retta
scolastica, con conseguente modifica della ripartizione degli oneri processuali
accordati dal Pretore.
E. Con decreto del
20 novembre 1995 la presidente della Camera ha dichiarato irricevibile la
domanda di effetto sospensivo.
L’appellata non ha
presentato osservazioni.
Considerando
in diritto:
- In concreto il
Pretore ha constatato che la situazione dei coniugi non aveva subito modifiche
dopo il perfezionamento dell’accordo proposto il 27 giugno 1994. Egli ha in
particolare ritenuto che non si poteva pretendere dalla moglie, attiva solo a
metà tempo durante la comunione domestica e con una figlia quattordicenne a lei
affidata, un’attività lucrativa a tempo pieno, e ha quindi confermato l’assetto
cautelare concordato in precedenza fra le parti. L’appellante ritiene invece
che la moglie avrebbe potuto percepire presso il precedente datore di lavoro un
reddito lordo mensile di almeno fr. 2200.– lavorando a tempo pieno, e che con
un minimo di sforzo potrebbe riuscire a guadagnare un salario di fr. 3000.–
mensili, tenuto conto della sua formazione di maestra __________ __________.
Egli adduce che la moglie ha sempre lavorato durante il matrimonio come donna
delle pulizie a ore e dal 1° maggio 1994 come venditrice a metà giornata, con
uno stipendio di fr. 1300.– mensili e rileva che essa ha rifiutato la
possibilità di lavorare a tempo pieno, come ne avrebbe avuto la possibilità, e
non si è impegnata per trovare un’occupazione confacente, licenziandosi dal 1°
settembre 1995. A suo giudizio, inoltre, il primo giudice non avrebbe esaminato
gli effettivi fabbisogni dei coniugi, confermando un assetto cautelare che non
corrisponde alla reale situazione di fatto.
2a) Le misure
provvisionali adottate durante una causa di separazione o di divorzio (art. 145
cpv. 2 CC) possono sempre essere modificate dal giudice non solo ove siano
mutate in maniera rilevante e duratura le circostanze considerate al momento
della decisione, ma anche quando le previsioni formulate in base alla
situazione di quel momento non si siano avverate o si siano avverate solo in
parte (Hinderling/Speck, Das
schweizerische Ehescheidungsrecht, Zurigo 1995, pag. 545 nota 77 con numerosi
richiami di dottrina e giurisprudenza).
b) I coniugi possono
concludere liberamente un accordo sull’assetto cautelare durante la causa di
stato (Bühler/Spühler, Berner
Kommentar, 3a ed., Berna, nota 431 ad art. 145 CC; Deschenaux/Tercier/Werro, Le mariage et
le divorce, 3a ed., Berna 1995, n. 884) dal quale non possono scostarsi
unilateralmente, riservati i casi di annullamento per vizi del consenso (DTF
117 II 218). L’accordo dei coniugi sull’affidamento e il mantenimento della
prole necessita tuttavia per la sua validità l’omologazione del Pretore, che
deve verificare in modo approfondito la convenzione nell’esclusivo interesse
dei figli e che non è vincolato in tale esame agli accordi presi fra i genitori
(Bühler/Spühler, op. cit., nota
256 ad art. 145 CC; Deschenaux/Tercier/Werro,
op.cit., 1995, n. 814 e 815; Rep. 1982 pag. 37). La convenzione omologata dal
Pretore assume carattere giudiziale e ha gli stessi effetti di un decreto
cautelare emanato dal giudice (Bühler/Spühler,
op. cit., nota 428 ad art. 145 CC; Rep. 1982 pag. 360 consid. 2). Anche
l’accordo cautelare tra i coniugi può quindi essere modificato, se omologato
dal giudice, alle stesse condizioni previste per un decreto cautelare emanato
ai sensi dell’art. 145 cpv. 2 CC, ossia in presenza di un mutamento rilevante
delle circostanze considerate al momento dell’accordo (cfr. consid. 2a).
- Nella
fattispecie la proposta di accordo accettata dai coniugi dopo l’udienza del 27
giugno 1994 non risulta essere stata oggetto di una decisione formale di omologazione.
L’approvazione del Pretore si evince però dalle circostanze, già per il fatto
che i termini dell’accordo, come risulta in modo chiaro dal verbale di udienza,
sono stati formulati dal giudice stesso. Se ne può pertanto concludere che la
convenzione così stipulata (indicata nel verbale di udienza con la
denominazione “transazione giudiziale”) è stata omologata dal Pretore per atti
concludenti (Bühler/Spühler,
op.cit., Berna, nota 429 ad art. 145 CC)
4 a) L’appellante
rimprovera al primo giudice di non aver esaminato gli effettivi fabbisogni
della famiglia e sostiene che l’accordo 27 giugno 1994 doveva essere transitorio,
in attesa di meglio chiarire la situazione finanziaria conseguente alla separazione
di fatto dei coniugi. Egli sembra dolersi, in sostanza, di aver assunto oneri eccessivi
e di avere minori disponibilità della moglie, svincolata da ogni onere. Non risultano
tuttavia, né sono state addotte, modifiche di circostanze determinanti: i coniugi
vivono tuttora nella casa di __________ di loro proprietà, il marito
nell’appartamento al piano terreno e la moglie con la figlia in quello al primo
piano, come già al momento della convenzione sull’assetto cautelare (cfr.
istanza 31 maggio 1994). I costi di manutenzione della casa e i relativi oneri
ipotecari, accollati dal Pretore al marito, erano noti a quest’ultimo già nel
giugno 1994 e non consta che siano cambiati nel frattempo (cfr. doc. 5, avviso
contabile mutui ipotecari dell’Amministrazione federale delle finanze, conteggi
dell’energia elettrica, ecc.). Dal punto di vista dei fabbisogni della
famiglia, in conclusione, non sono emerse modifiche sostanziali e le censure
dell’appellante cadono nel vuoto.
b) L’appellante
sostiene inoltre che alla moglie deve essere imputato un reddito lordo mensile
di fr. 3000.–, visto che essa potrebbe lavorare a tempo pieno se solo lo volesse
e che ha rinunciato a un’attività al cento per cento presso il precedente
datore di lavoro, licenziandosi poi per il 30 settembre 1995. Non è contestato
che l’appellata ha lavorato durante la comunione domestica, dapprima come donna
delle pulizie a ore e in seguito, dal 1° maggio 1994 al 30 settembre 1995, come
venditrice a tempo parziale presso un negozio di __________ __________. In tale
attività la moglie ha percepito al massimo uno stipendio mensile lordo di fr.
1200.–/1300.– per un impegno di 5 ore giornaliere sull’arco di 6 giorni
lavorativi settimanali (cfr. deposizione testimoniale __________ del 3 ottobre
1995). Contrariamente a quanto sembra sostenere l’appellante, tuttavia,
l’attività a tempo pieno presso il negozio di __________ __________ non sarebbe
stata duratura, avendo il datore di lavoro precisato di poter offrire
un’occupazione al cento per cento solo durante la bella stagione, da aprile a
ottobre. Come osservato in modo pertinente dal Pretore, lo stipendio massimo
offerto dal datore di lavoro in questione per un lavoro a tempo pieno sarebbe
stato di fr. 2200.– lordi mensili e non di fr. 3000.– come addotto nel gravame.
Il marito si è limitato a sostenere che la moglie potrebbe percepire uno stipendio
di almeno fr. 3000.– e che essa ha rifiutato i suoi sforzi di procurarle
un’occupazione adeguata, senza tuttavia rendere verosimile quale attività
avrebbe potuto svolgere concretamente la moglie, che ha sì una formazione di
maestra __________, ma che è anche lontana da più di venticinque anni dal
settore scolastico e che durante il matrimonio ha svolto solo attività di
pulizie a ore.
La giurisprudenza ha già
avuto modo di stabilire che, cessata la comunione domestica, ogni coniuge ha
diritto di conservare – in linea di principio e per quanto le condizioni
finanziarie della famiglia lo permettano – il tenore di vita precedente (DTF
114 II 26). D’altro lato quel tenore di vita costituisce anche il limite superiore
per il cui mantenimento un coniuge può chiedere contributi all’altro (DTF 118
II 376 consid. 20b, 115 II 424 consid. 3). Ne segue che se, da un lato, un
coniuge non può ridurre o rinunciare unilateralmente a un’attività esercitata
durante il matrimonio (salvo vedersi imputare come reddito potenziale il corrispondente
guadagno) dall’altro non si può nemmeno pretendere che tale coniuge svolga un
genere di attività incompatibile con il suo precedente tenore di vita.
Non va neppure
trascurato, nella fattispecie, il fatto che l’appellata non gode di buona
salute e che soffre di ansietà e depressione reattivi alla situazione
coniugale, come riferito dalla dottoressa __________ (cfr. deposizione 3
ottobre 1995, pag. 10-11). Il reddito mensile lordo di fr. 1300.– mensili
considerato dal Pretore appare quindi, al momento attuale e nello stato di
salute dianzi descritto come il massimo che si può pretendere dall’appellata,
tanto più che il reddito della famiglia consente di coprire tutti i fabbisogni
dei suoi componenti. A giusta ragione, pertanto, il primo giudice ha concluso
che la situazione familiare non aveva subito modificazioni rilevanti, tali da
giustificare la modifica dell’assetto cautelare. Infatti al momento in cui si è
perfezionata la transazione 27 giugno 1994 la moglie già lavorava a tempo parziale
alle dipendenze del signor __________ (cfr. istanza 31 maggio 1994), fatto questo
noto al marito.
- La proposta di
convenzione cautelare del 27 giugno 1994 non contemplava la retta scolastica
del __________ __________ e tale problema era stato lasciato indeciso a quel
momento. Chiamato dal marito a decidere sull’istanza di modifica dell’assetto
cautelare presentata il 2 maggio 1995, a giusta ragione il Pretore ha ritenuto
necessario statuire su tale voce del fabbisogno della figlia, riesaminando
l’adeguatezza del contributo alimentare pattuito per __________. Nella
determinazione dei contributi alimentari per i figli vige infatti la massima
ufficiale illimitata, anche in sede di appello (DTF 120 II 229, 119 II 203
consid. 1; Bühler/Spühler, Berner
Kommentar, n. 253 ad art. 145 CC; Rep. 1984 pag. 307).
Contrariamente a
quanto sostiene l’appellante, il fabbisogno mensile in denaro della figlia
ammonta a fr. 990.– (Raccomandazioni dell’Ufficio della gioventù di Zurigo, edizione
pubblicata nella Rivista di diritto tutelare __________ pag. ) oltre
alla cura e all’educazione. Da una madre occupata a metà tempo non si può pretendere
che provveda integralmente alle cure e all’educazione in natura e si giustifica,
secondo la prassi di questa Camera, di inserire la metà dell’ammontare per tale
voce nel fabbisogno del figlio (cfr. sentenza I CCA
.. nella causa W S c. S). __________ frequenta il
__________ __________ e nel suo fabbisogno deve essere inserita la retta
scolastica, che ammonta a fr. 550.– mensili (doc. 5). Il fabbisogno mensile
della ragazza si eleva pertanto a fr. 1655.– (fabbisogno in denaro fr. 990.–,
metà cura ed educazione fr. 115.–, retta del __________ __________ fr. 550.–).
Tenuto conto delle prestazioni del padre, che provvede direttamente agli oneri
dell’abitazione di __________ e al premio della cassa malati anche per la
figlia, un contributo complessivo di fr. 875.– (fr. 600.– e metà della retta
scolastica) oltre assegni familiari a carico del padre appare adeguato alle
circostanze della famiglia e al fatto che la madre copre con il suo reddito
lavorativo solo il proprio minimo di base esecutivo e non può dunque
partecipare anche in denaro al mantenimento della figlia. Nella misura in cui
il padre pretende di versare per __________ un contributo in denaro di fr.
300.– mensili, l’appello risulta quindi infondato e deve essere respinto.
-
Come si è visto
in precedenza (consid. 2b) una convenzione sull’assetto cautelare può essere
rimessa in discussione, quand’anche le circostanze non siano mutate, in caso di
esistenza di vizi del consenso. Il marito ha invero fatto valere al contraddittorio
del 2 maggio 1995 di aver accettato la proposta consegnata nel verbale di udienza
del 27 giugno 1994 senza aver potuto valutare con precisione la sua situazione
finanziaria. Tale circostanza non raffigura però gli estremi dell’errore essenziale
(art. 24 CO) così come definito dalla giurisprudenza. Nel giugno 1994 il marito
conosceva infatti l’estensione dell’attività lavorativa intrapresa dalla moglie
(cfr. istanza 31 maggio 1994, act. I, pag. 2-4) e poteva valutare con
precisione i maggiori costi derivanti dalla divisione delle economie
domestiche, per altro dettagliamente indicati dalla moglie con dovizia di
particolari nell’istanza 31 maggio 1994. Il patrocinatore del marito si era riservato
un adeguato termine per esaminare il tenore dell’accordo con il proprio cliente
e ha comunicato l’adesione di costui alla proposta con lettera 1° luglio 1994.
L’appellante non può quindi seriamente sostenere di non aver potuto valutare la
portata dell’accordo cautelare, avendo avuto a disposizione tutti i dati determinanti
per l’esame della sua situazione finanziaria e avendo potuto disporre di un
adeguato termine di riflessione, ancorché breve (cinque giorni). Egli non ha addotto
alcun altro vizio del consenso, né l’esame dell’incarto consente di rilevarne.
Si deve quindi concludere che la convenzione cautelare è valida a tutti gli
effetti e vincola le parti.
-
Vi è infine da
rilevare, a titolo abbondanziale, che l’accordo concluso a suo tempo reggerebbe
alla critica anche se lo si esaminasse applicando il metodo della ripartizione
delle eccedenze consacrato dalla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 114
II 31 consid. 7, 119 II 319), secondo il quale a ogni coniuge spetta, di
principio, la metà dell’eccedenza risultante dopo aver dedotto dal reddito
complessivo della famiglia i fabbisogni di tutti i suoi membri. Il reddito
netto dell’appellante, funzionario __________, ammonta a fr. 6059.– mensili
(comprensivi della quota parte di tredicesima mensilità; cfr. doc. D, doc. 4
distinta di paga del gennaio 1995). Anche ammettendo, nell’ipotesi più favorevole
al marito, che il calcolo dei fabbisogni da lui stesso addotto (cfr. riassunto
scritto prodotto all’udienza del 2 maggio 1995), ma non verificato dal Pretore,
sia corretto, se ne deve concludere che egli è in grado di provvedere al
mantenimento della famiglia nella misura confermata dal primo giudice. Il quadro
economico della famiglia si presenta infatti in sintesi come segue:
reddito
della famiglia fr. 7100.– mensili
fabbisogno
del marito fr. 2165.–
fabbisogno
della moglie fr. 1875.–
fabbisogno di
__________ fr. 1655.–
fabbisogno
totale fr. 5695.–
eccedenza:
fr. 1405.–
importo
a disposizione del marito fr. 2867.– (fabbisogno fr. 2165.– più metà
dell’eccedenza fr. 702.–)
importo
a disposizione della moglie fr. 2567.– (fabbisogno fr. 1865.– più quota parte
di eccedenza fr. 702.–).
Come
già si è visto in precedenza, il primo giudice ha imposto al marito di versare
alla moglie l’importo di fr. 1341.– per sé e per la figlia (suddiviso in fr.
560.– per la moglie e in fr. 600.– oltre assegni per __________) e di
provvedere direttamente alla metà della retta scolastica, in fr. 275.–, al
pagamento delle spese di manutenzione della casa, degli oneri ipotecari e dei
premi di cassa malati. L’appellante non si è premurato di dettagliare in modo
preciso quali sono gli oneri mensili che gli sono così stati accollati e si
deve quindi prudentemente stimare, sulla base degli atti, l’ammontare di tali
costi, considerando evidentemente solo quelli che non sono già stati inseriti
nel fabbisogno del marito. Tali oneri mensili ricorrenti, desumibili dal plico
di fatture prodotto come doc. 5, ammontano a fr. 500.– per l’ipoteca (importo inserito
nel fabbisogno della moglie sotto la voce “partecipazione pigione”, cfr. pag. 3
riassunto scritto 2 maggio 1995) e a fr. 335.– per la cassa malati di moglie e
figlia, per un totale di fr. 835.– mensili. Le prestazioni dell’appellante in
favore di moglie e figlia sono pertanto valutabili in fr. 2451.– mensili (fr.
1341.– contributo in denaro, fr. 275.– metà retta del __________ __________,
fr. 835.– pagamenti diretti a terzi). Considerato lo stipendio netto mensile di
fr. 6059.–, all’appellante rimane un importo mensile di fr. 3608.–, superiore
di oltre fr. 800.– a quanto gli spetterebbe applicando la metodica prevista dal
diritto federale. Alla moglie, invece, toccherebbe l’importo di fr. 1467.–
(importo di sua spettanza fr. 2567.– dedotto il proprio reddito di fr. 1100.–
al netto degli oneri sociali). Sulla base della nota convenzione essa riceve
invece mensilmente dal marito fr. 560.– in contanti e prestazioni indirette
valutabili in fr. 735.– (pigione fr. 500.– e cassa malati fr. 235.–), ossia fr.
1295.– complessivi.
Sulla scorta della
sommaria analisi della situazione dei coniugi e della figlia possibile nei
limiti di indagine consentiti in una procedura provvisionale, si deve pertanto
concludere che l’accordo 27 giugno 1994 tiene conto in modo adeguato delle necessità
della figlia minorenne e che la fissazione dei contributi alimentari eseguita
dal primo giudice nel decreto cautelare impugnato sfugge a ogni critica.
L’appello, infondato in ogni punto, deve quindi essere respinto.
- Gli oneri del
pronunciato odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). L’appellante
deve quindi sopportare la tassa e le spese di giustizia di appello, mentre non
vi è motivo di attribuire ripetibili di appello alla controparte, che ha
rinunciato a presentare osservazioni in questa sede. Il Pretore ha fissato la
tassa di giustizia di prima sede in modo generoso per le parti, se si considera
l’impegno profuso per la procedura cautelare, che ha richiesto tre udienze e
un’istruttoria con l’audizione di due testi. Non vi è tuttavia motivo di dar
prova di altrettanta clemenza in appello, visto in particolare l’esito del
gravame.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia:
-
L’appello è respinto e
il decreto impugnato è confermato.
-
Gli oneri processuali
dell’appello, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 300.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
350.–
sono
a carico dell’appellante. Non si assegnano ripetibili.
- Intimazione a:
–
avv. __________ __________, __________
–
avv. __________ __________ __________, __________
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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