AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
11.1995.288
Data decisione, Autorità:
12.12.1996, ICCA
Incarto n.
11.95.00288
Lugano,
12 dicembre 1996/gb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Prati
sedente
per statuire nella causa n. __________ (azione di divorzio) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna
promossa con petizione del 15 aprile 1993 da
__________, __________ sopra __________
(patrocinato
dall’avv. __________ __________, __________)
contro
__________, nata __________, __________
(patrocinata
dall’avv. __________ __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione:
-
Se dev’essere accolto
l’appello del 1° dicembre 1995 presentato da __________ contro la sentenza
emessa il 10 novembre 1995 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna;
-
Il giudizio sulle spese e
le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________
__________ (1949) e __________ __________ (1942) si sono sposati a __________
il __________ 1979. Dal matrimonio non sono nati figli. Il marito lavora
all’__________ __________ __________ __________ a __________ come procuratore,
la moglie – laboratorista medica fino al 1979 – non ha esercitato attività
lucrativa durante il matrimonio. Già prima di sposarsi la coppia si era
stabilita a Zurigo, per poi trasferirsi nel 1986 a __________ e nel 1991 a
__________ sopra __________. Il 24 novembre 1992 __________ __________ ha
chiesto al Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna il tentativo di
conciliazione, decaduto infruttuoso l’11 febbraio 1993. I coniugi si sono
separati nel marzo successivo, quando la moglie – reduce da una degenza ospedaliera
– è andata a vivere per conto proprio a __________.
B. Il 15 aprile 1993
__________ __________ ha introdotto una petizione di divorzio, offrendo alla
moglie fr. 5850.– in liquidazione del regime dei beni, la proprietà di tutti
gli importi da lui versati su un conto bancario intestato alla moglie medesima
presso la __________ __________ __________ __________ a __________, il ricavo
della vendita dell’automobile a lei intestata, il mobilio da lei prelevato
dall’abitazione coniugale e un’obbligazione di cassa (di nominali fr. 10 000.–)
a lei già consegnata. __________ __________ si è opposta al divorzio e in via riconvenzionale
ha postulato la separazione per tempo indeterminato, un contributo alimentare
di fr. 3600.– mensili indicizzati (sal-vo deduzione della futura rendita AVS),
oltre la separazione dei beni, con obbligo per il marito di corrisponderle fr.
60 000.– più interessi in liquidazione del regime matrimoniale. Nei successivi
atti scritti il marito si è opposto alla riconvenzione, mentre la moglie ha
precisato che il contributo da lei chiesto doveva intendersi come pensione
alimentare quand’anche fosse stato pronunciato il divorzio.
C. Esperita
l’istruttoria, al dibattimento finale del 3 ottobre 1995 __________ __________
ha prodotto un memoriale conclusivo in cui ha ribadito sostanzialmente le
proprie domande, salvo aumentare a fr. 7398.– la somma offerta in liquidazione
del regime matrimoniale. __________ __________ ha presentato a sua volta un
memoriale conclusivo nel quale ha riaffermato le proprie richieste.
D. Con sentenza del 10
novembre 1995 il Pretore ha sciolto il matrimonio per divorzio. __________
__________ è stato condannato a stanziare alla moglie un contributo mensile di
fr. 2800.– indicizzati (art. 152 CC) e un’indennità di fr. 19 858.25 in liquidazione
del regime matrimoniale. __________ __________ si è vista riconoscere inoltre
la proprietà del noto conto bancario, della menzionata obbligazione di cassa e
dell’arredamento già prelevato. Le spese processuali, con una tassa di giustizia
di fr. 2000.–, sono state poste per due quinti a carico di __________
__________ e per il resto a carico della moglie, tenuta a rifondere al marito
fr. 2000.– per ripetibili ridotte. La tassa di giustizia (fr. 500.–) e le spese
della riconvenzione, respinta, sono stati addebitati a __________ __________,
con obbligo di versare al marito fr. 500.– per ripetibili.
E. Contro la sentenza
appena citata __________ __________ è insorto con un appello del 1° dicembre
1995 nel quale chiede che il contributo alimentare per la moglie sia soppresso,
subordinatamente che sia fissato a fr. 1000.– mensili per la durata massima di
5 anni, e che l’indennità da lui dovuta in liquidazione del regime matrimo-niale
sia ridotta a fr. 7398.– con interessi. Nelle sue osservazioni del 22 gennaio
1996 __________ __________ postula il rigetto dell’ap-pello e la conferma della
sentenza impugnata.
Considerando
in diritto: 1. L’appellante
contesta in primo luogo che la moglie sia “coniuge innocente” nel senso
dell’art. 152 CC. A suo parere essa avrebbe rovinato l’unione, denotando totale
mancanza di volontà nel liberarsi dal vizio per l’alcol. Nessuna colpa, di
converso, potrebbe essere imputata a lui, che ha continuato “a restare vicino
alla moglie per anni, nella speranza che quest’ultima potesse guarire
dall’etilismo” (appello, punto 4).
Il Pretore ha ritenuto, in
sintesi, che l’etilismo della moglie non è tanto la causa della disunione,
quanto la conseguenza di uno sconforto riconducibile appunto al dissidio
coniugale, favorito da un disturbo della personalità “di tipo Borderline”. Né
il marito ha profuso grande impegno nel salvare l’unione; anzi, qualche volta
ha ecceduto anch’egli nel bere. Il Pretore non ha ravvisato quin-di una colpa
causale della moglie nella grave turbativa del matrimonio, onde l’applicazione
dell’art. 152 CC.
- L’art. 152 CC
prescrive che quando in conseguenza del divorzio un coniuge innocente si trovi
in grave ristrettezza, l’altro coniuge, ancorché non colpevole, può essere
obbligato a fornirgli una pensione alimentare commisurata alle di lui
condizioni economiche. Tale pensione garantisce non il tenore di vita che il
coniuge beneficiario aveva durante il matrimonio (come l’art. 151 cpv. 1 CC),
bensì il semplice fabbisogno minimo, che consiste di regola nel limite vitale
secondo il diritto esecutivo, maggiorato del 20% (DTF 121 III 49; Hinderling/Steck, Das schweizerische
Ehescheidungsrecht, Zurigo
1995, pag. 298 segg. con numerosi rinvii; Deschenaux/Tercier/Werro,
Le mariage et le divorce,
4ª edizione, pag. 152 n.
760 seg.). L’ammontare della pensione mensile va determinato, comunque sia, a
termini di equità e non solo di diritto (Hinderling/Steck,
op. cit., pag. 314 in alto).
L’innocenza del coniuge
creditore è – come detto – un presupposto indispensabile per ottenere un
contributo in base all’art. 152 CC. Il Tribunale federale ha mitigato tuttavia
la nozione di innocenza: se sotto il profilo dell’art. 151 cpv. 1 CC una colpa lieve
(cioè non insignificante, ma secondaria) può ancora essere equiparata a innocenza
– pur comportando in linea di principio una riduzione dell’indennità (Hinderling/Steck, op. cit., pag. 312
segg. con rinvii) – ai fini dell’art. 152 CC perfino una colpa grave può
essere assimilata a innocenza, purché non risulti causale per la disunione (Hinderling/Steck, op. cit., pag. 314 in
fondo con citazioni). Il problema è di sapere, appunto, se nel caso in esame
debba essere imputata alla moglie una colpa causale.
- Contrariamente
all’opinione dell’appellante, che cerca di far pas-sare l’etilismo della moglie
come unica causa di dissidio, la crisi all’origine della grave turbativa coniugale
sembra avere radici profonde, se appena si pensa che la teste __________ ha
sentito parlare di disaccordi tra le parti già due anni dopo il matrimonio e
che la teste __________ ha raccolto confidenze del marito in tal senso
risalenti al 1984 (verbali del procedimento cautelare n.
___________/__________, agli atti, pag. 14 in fondo; verbali di merito, pag. 7
in basso). Certo è che la salute psichica della moglie è peggiorata nel 1986,
in concomitanza con il trasferimento da Zurigo a __________: la sua
personalità, già disturbata da deviazioni “di tipo Borderline” – risultato di
una vita difficile già prima del matrimonio e di verosimili delusioni – si è
aggravata, comportando difficoltà di coppia e isolamento progressivo, fino
all’abuso alcolico (deposizione __________a: verbali del citato procedimento
cautelare, pag. 9 seg.). E che ciò sia vero è confermato dallo stesso
appellante, il quale ha dichiarato che dopo il rientro nel Ticino la consorte
ha cominciato a manifestare un comportamento strano, viepiù apatico e annoiato
(verbali di merito, pag. 20), come si evince anche dalla deposizione della
teste __________ (verbali di merito, pag. 8) e da quanto ha sentito la teste
__________ (verbali del procedimento cautelare, pag. 15). Dopo il trasloco a
__________ sopra __________ (1991) la situazione si è acuita: non solo le parti
comunicavano a forza di biglietti tendenti all’insulto (doc. 1; verbali del
procedimento cautelare, pag. 15), ma la moglie viveva in uno stato di depressione
ansiosa il cui apice è stato raggiunto al momento in cui il marito ha detto di
voler divorziare (verbali del procedimento cautelare, pag. 10). Il teste
__________ ha avuto la chiara impressione, a quel momento, di sentire al
telefono una donna disperata (verbali di merito, pag. 22). Affermare nelle
condizioni descritte che l’etilismo della moglie sia la causa – e per di più
l’unica – del divorzio non è credibile.
Si aggiunga del resto che,
quand’anche ciò fosse, una colpa causale della moglie non potrebbe essere
ravvisata per questa sola circostanza. Il Pretore ha ricordato giustamente
(pag. 5) che l’alcolismo – come la tossicomania – è motivo di divorzio solo ove
l’altro coniuge dimostri di avere fatto invano quanto si poteva ragionevolmente
esigere da lui per distogliere il coniuge dal vizio (Hinderling/Steck, op. cit., pag. 34; Deschenaux/ Tercier/ Werro, op. cit., pag. 123 n. 613).
L’appellante ritiene di avere adempiuto tale dovere restando “vicino alla
moglie per anni, nella speranza che quest’ultima potesse guarire” (memo-riale,
pag. 6 e 7). Se non che, aspettare e sperare non basta, tanto meno quando la
situazione si deteriora, così come non basta tenere “una grande predica” in sei
anni (verbali del merito, pag. 21). Si rammenti che la moglie ha cominciato a
bere nel 1986 e che solo grazie all’intervento delle sorelle – e dopo un
incidente stradale per alcolemia – essa è stata ricoverata in ospedale, la prima
volta nel giugno del 1992 (verbali del merito, pag. 21 in fondo; verbali del
procedimento cautelare, pag. 15; appello, pag. 6). Con pertinenza il Pretore ha
concluso quindi (pag. 6) che il marito non risulta aver profuso grande impegno
nel salvare il matrimonio, persuaso ormai che la moglie seguisse
ineluttabilmente la propria strada (verbali del merito, pag. 20). Ciò posto,
non è serio (oltre che inutilmente polemico) imputare al primo giudice
“manifesti” errori nella valutazione delle prove o “clamorosi” sovvertimenti
dell’onere probatorio, come fa l’appellante (memoriale, pag. 5).
- In subordine
l’appellante chiede che il contributo alimentare per la moglie sia limitato a
fr. 1000.– mensili per la durata massima di 5 anni. Nella misura in cui fonda il
proprio assunto su “una certa colpa” della moglie, egli prospetta però una tesi
che cade nel vuoto, alla moglie non potendosi imputare – in assenza di
apprezzabili sforzi da parte sua per liberare la consorte dall’etili-smo – una
colpa causale. Di nessun pregio è poi l’argomenta-zione secondo cui, a 53 anni
compiuti (oggi 54), la moglie dovrebbe intraprendere un’attività lucrativa.
Secondo giurisprudenza, non si può pretendere che una donna di oltre 45 anni
cerchi lavoro – dopo il divorzio – senza aver mai esercitato alcuna attività
durante il matrimonio (DTF 115 II 11). Che al momento del matrimonio
l’appellata avesse 37 anni, che in seguito essa abbia prefererito non lavorare
(senza per altro che ciò fosse necessario o che il marito insistesse), rispettivamente
che l’assetto provvisionale duri ormai dal 1993 non è di alcuna importanza, né
si vede quale valenza lucrativa potrebbe avere sul mercato del lavoro una laboratorista
di 53 anni che non esercita più da 16 e che è affetta da problemi di alcolismo
(oltre che di poliartrite: verbali del merito, pag. 19 in basso). Su questo
punto l’appello non merita perciò altra disamina.
Sostiene l’appellante che
la moglie indugia negligentemente ad avviare le pratiche per ottenere una
rendita dall’Assicurazione Invalidità, rinunciando così a ridurre il proprio
fabbisogno in denaro. L’argomentazione potrebbe essere di rilievo qualora dagli
atti risultasse con sufficiente verosimiglianza che la moglie ha effettivamente
diritto a una simile prestazione (art. 28 cpv. 1 e 37 LAI). Ora, l’unico
indizio che suffraghi tale eventualità è un’ affermazione del teste dott.
__________ __________ (verbali del procedimento cautelare, pag. 25 in fondo). A
parte il fatto però che lo stesso medico non esclude riduzioni della rendita in
caso di etilismo, nessun altro elemento probatorio fa apparire il diritto della
moglie come oggettivamente dato. Né al proposito ci si può accontentare di
opinioni soggettive, ove appena si consideri che un contributo di mantenimento
(sia esso ancorato all’art. 151 cpv. 1 o all’art. 152 CC) può essere ridotto,
ma non aumentato, sicché il coniuge bisognoso non può essere esposto con leggerezza
al rischio di cadere nell’indigenza qualora la rendita gli sia rifiutata.
Incombeva all’appellante rendere verosimile, in altri termini, qual è il grado
di invalidità della moglie e quale sarebbe l’entità della prestazione assicurativa
cui essa rinuncia. Invano si cercherebbero dati precisi nell’incarto.
- Per quanto riguarda
l’ammontare del contributo litigioso, l’ap-pellante assevera che la moglie
detiene una cassetta di sicurezza in cui si trovano gioielli assicurati per fr.
80 000.–, che essa è titolare inoltre di un conto bancario con un attivo (il 18
maggio 1994) di fr. 25 351.30, che essa possiede altresì un libretto di risparmio
con un saldo di fr. 32 338.40 e che, per finire, essa ha aspettative ereditarie
per almeno fr. 500 000.–. Ciò giustificherebbe una riduzione della rendita dai
fr. 2800.– fissati dal Pretore a fr. 1000.– mensili.
a) La
moglie contesta di possedere gioielli per fr. 80 000.–, facendo valere che
“l’istruttoria di causa non ha provato né il valore né quali e quanti gioielli
[le] sono restati” (osserva-zioni all’appello, pag. 4). In realtà dall’elenco
agli atti si evince che il 14 settembre 1989 la moglie possedeva gioielli per
un valore di fr. 74 180.– (fr. 83 780.–, meno il valore dei preziosi del
marito: doc. B). In sede provvisionale, il 12 luglio 1993, essa non ha negato
di continuare a possedere i gioielli; ha obiettato solo di non conoscerne con
precisione il valore (verbali del procedimento cautelare, pag. 20). Il Pretore
ha sorvolato la questione, ma in effetti non è dato a divedere per quali motivi
la moglie dovrebbe far capo a una rendita di indigenza erogata dal marito senza
profittare minimamente alla propria sostanza. È vero che in un momento congiunturale
difficile come quello odierno la vendita dei gioielli rischia di essere poco
fruttuosa, nondimeno appare ragionevole presumere – pur con la debita prudenza,
mancando elementi istruttori più precisi – che un ricavo attorno ai fr. 50
000.– sia ragionevolmente conseguibile.
b) L’attivo
sul conto di risparmio __________ -.. presso la
__________ __________ __________ __________ a __________ (fr. 25 351.30 il 18
maggio 1994) è incontestato (osservazioni all’appello, pag. 4). Litigiosa è
l’esistenza del libretto di risparmio __________...0 con
il saldo di fr. 32 338.40, che la moglie nega (osservazioni, loc. cit.). Se non
che, come rileva l’appellante, la moglie stessa ha esibito quel libretto al
Pretore, in sede cautelare, durante il suo interrogatorio formale del 12 luglio
1993 (verbali del procedimento, pag. 20). Essa non sostiene di avere usato tale
denaro per il proprio mantenimento né pretende di aver fatto confluire il saldo
del libretto – per avventura – sul citato conto __________
-.. né spiega quale fine abbia fatto la somma. Se
ne deve concludere che, al momento in cui ha giudicato il Pretore, il marito
aveva sufficientemente provato beni in proprietà della moglie per complessivi
fr. 57 689.70, cui va aggiunto il valore dei noti gioielli (fr.
50 000.–).
Accertare un patrimonio di fr. 30 000.– solo perché la moglie ha ammesso tale
cifra nel memoriale conclusivo (come fa il Pretore: sentenza, pag. 10 in basso)
è un apprezzamento che non può essere condiviso.
c) Le
aspettative ereditarie della moglie, al cui proposito la sentenza impugnata è
silente, potrebbero anche essere di rilievo. Secondo giurisprudenza, per determinare
una rendita destinata a compensare la perdita del diritto al mantenimento della
moglie divorziata (art. 151 cpv. 1 CC) non devono essere considerate soltanto
le aspettative da essa perdute in seguito al divorzio e che hanno avuto
l’effetto di aumentare il suo pregiudizio. Va tenuto conto anche del fatto che
la prestazione del marito per il mantenimento coniugale si sarebbe trovata, in
caso di continuazione del matrimonio, a essere apprezzabilmente diminuita in
virtù di una successiva eredità spettante alla moglie. Occorre però che i beni
della successione siano effettivamente devoluti alla moglie (DTF 114 II 117).
Nel quadro dell’art. 152 CC non è sicuramente il caso di adottare criteri meno
rigorosi, di modo che per tenere conto di aspettative ereditarie bisognerebbe
disporre di cifre affidabili sulla pertinenza della beneficiaria. Ora,
l’appellante si limita a speculare sul patrimonio che erediterà la sua ex moglie,
ma nulla permette di valutare già oggi quale sostanza lasceranno a lei i
genitori. La questione potrà, se mai, formare oggetto di un’azione di modifica,
ma non consente di stimare già oggi l’entità di un’eventuale riduzione della
rendita di indigenza.
d) Se ne
desume, in ultima analisi, che la moglie, senza alcun reddito da attività lucrativa,
può contare nondimeno su un capitale attorno ai fr. 100 000.–. Dato ch’essa non
risulta avere alcuna forma di previdenza, tale avere le consentirà di ricavare
fr. 5000.– annui per almeno 25 anni (fr. 420.– men-sili). Quest’ultimo introito
va quindi posto in deduzione del suo fabbisogno in denaro, che l’appellante non
contesta se non per quanto riguarda il canone di locazione riconosciuto dal
Pretore (fr. 985.– mensili: sentenza, pag. 10). Tale pigione, relativa a un
appartamento di 2 locali in un centro abitativo di __________ (doc. B del
procedimento cautelare), non appare però eccessiva per l’alloggio di una persona
sola in zona urbana. Non vi è quindi motivo per scostarsi dal fabbisogno di
base calcolato dal Pretore in fr. 2593.50 mensili. Aumentato del 20% (sopra, consid.
2) come prevede la giurisprudenza – citata, ma applicata solo in parte dal
Pretore – tale minimo ascende a fr. 3110.– mensili (arrotondati). Alla moglie
potendo sopperire al proprio fabbisogno con l’introito di fr. 420.– mensili,
rimane uno scoperto di fr. 2690.– mensili. L’appello deve essere accolto entro
questi limiti.
- Da ultimo
l’appellante censura la liquidazione del regime dei beni, dolendosi del fatto
che il Pretore non abbia considerato il saldo esistente il 24 novembre 1992
(data dell’istanza per il tentativo di conciliazione: art. 204 cpv. 2 CC) sul
conto di risparmio ... intestato alla
moglie. Se non che, proprio con la petizione egli ha riconosciuto alla moglie
il saldo esistente su tale conto al momento della litispendenza, rinunciando a
qualsiasi restituzione (pag. 4 in alto). Ogni pretesa fondata su tale conto
deve perciò essere respinta e invano l’interessato tenta ora di equivocare sui
termini, facendo valere che gli attivi in conto provenivano tutti dal suo
stipendio. Tale circostanza in realtà gli era già perfettamente nota all’epoca
della petizione, quando ha scritto che avrebbe rinunciato a chiedere la metà
degli importi “da lui regolarmente versati nel corso degli anni”.
Diversa potrebbe essere la
situazione per quanto riguarda il libretto di risparmio
..., proprietà della moglie (sopra, consid.
5b). Il fatto è che l’appellante non rivendica alcunché in relazione a tale
libretto, tanto che secondo la sua stessa opinione “i risparmi accumulati dai
coniugi al momento (...) della litispendenza ammontavano a fr. 39 716.50 [acquisti
del marito] più fr. 24 919.45 [saldo del noto conto
... l’8 ottobre 1992, intestato alla
moglie]”. Non soccorrono dunque le premesse per rimettere in discussione il
calcolo del Pretore, fondato sui soli acquisti del marito. In proposito
l’appello manca pertanto di consistenza.
- Gli oneri del
presente giudizio seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). L’appellante
ottiene causa vinta, per vero, su una frazione del contributo alimentare (un
ventesimo scarso della somma litigiosa), ma per il resto esce perdente su tutta
la linea. Deve quindi sopportare la tassa di giustizia nella quasi totalità,
mentre si può rinunciare al prelievo della quota – trascurabile – che andrebbe
a carico della moglie, cui spetta un’ade-guata indennità per ripetibili
ridotte. Gli oneri di prima sede possono rimanere invariati, la riforma odierna
non incidendo apprezzabilmente sul loro riparto.
Per questi motivi
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L’appello è parzialmente
accolto, nel senso che il dispositivo
n. 2, prima frase, della sentenza
impugnata è così riformato:
__________ è tenuto a versare a __________ __________, a titolo di contributo
alimentare (art. 152 CC), l’importo mensile anticipato di fr. 2690.–.
Per il resto la sentenza
impugnata è confermata.
- Gli oneri processuali di
appello, consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 950.–
b) spese fr.
50.–
fr.
1000.–
sono
posti a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr. 1000.– per
ripetibili ridotte di appello.
- Intimazione:
– avv. __________
__________, __________;
– avv. __________
__________ __________, __________.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.
Per la prima Camera civile del
Tribunale d’appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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