AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
11.1995.292
Data decisione, Autorità:
24.06.1996, ICCA
Incarto n.
11.95.00292
Lugano
24 giugno 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti,
vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa n. / (misure provvisionali in
causa di stato) della Pretura del
Distretto di Bellinzona promossa con istanza 11 agosto 1995 da
__________, nata __________, __________
(patrocinata
dall’avv. __________ __________, __________)
Contro
__________, __________
(patrocinato
dall’avv. dott. __________ __________, __________);
esaminati
gli atti,
posti
a giudizio i seguenti
punti
di questione:
-
Se deve essere accolto
l’appello 13 dicembre 1995 di __________ __________ contro il decreto cautelare
emanato il 1° dicembre 1995 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;
-
Il giudizio sulle spese
e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto:
A. __________
__________i, 1959, e __________ nata __________, 1958, si sono uniti in
matrimonio il __________ 1983 a __________. Dall’unione sono nati i figli
__________ (1986) e __________ (1989). Il marito è socio e contitolare della società
in nome collettivo __________ ____________________ attiva nel commercio delle
__________, mentre la moglie non svolge attività lucrativa.
B. __________
__________ ha chiesto l’11 agosto 1995 al Pretore del Distretto di Bellinzona
la convocazione per l’esperimento di conciliazione. Con istanza di misure
cautelari dell’11 agosto 1995 essa ha chiesto l’assegnazione in uso
dell’abitazione coniugale, l’affidamento dei figli __________ e __________, la
restrizione del potere di disporre del marito su diversi conti bancari, un
contributo alimentare mensile per sé e per i figli di almeno fr. 3178.– mensili
e infine una provvigione ad litem di fr. 3000.–. Statuendo in via supercautelare,
il Pretore ha emanato il 21 agosto 1995 un decreto con cui dispone il blocco
delle relazioni bancarie del marito presso la Banca __________ di __________,
la __________ __________ __________ __________ di __________. __________ e il
__________ __________ di __________ e di __________. Nel corso della
discussione provvisionale del 5 settembre 1995, tenutasi dopo il fallimento del
tentativo di conciliazione, i coniugi si sono accordati sull’assegnazione
dell’abitazione coniugale, sull’affidamento dei figli e sul diritto di visita
del padre, come pure sul blocco degli averi bancari. Essi non hanno raggiunto
un’intesa sul contributo alimentare dovuto a moglie e figli e sulla provvigione
ad litem. L’istante ha confermato le proprie richieste, mentre il
convenuto ha offerto un contributo alimentare di fr. 716,30 per la moglie e fr.
390,10 per ognuno dei figli. Assunte tutte le prove ammesse, le parti sono
state convocate al dibattimento finale provvisionale, tenutosi il 29 novembre
1995. L’istante ha precisato le proprie domande di giudizio, chiedendo un
contributo alimentare complessivo di fr. 3156.– mensili, di cui fr. 1’600.– per
i figli, e una provvigione ad litem di fr. 4000.–. Il convenuto, dal
canto suo, ha confermato l’offerta di contributo alimentare esposta all’udienza
5 settembre 1995, opponendosi alla provvigione ad litem.
C. Il Pretore ha
statuito il 1° dicembre 1995 . In parziale accoglimento dell’istanza 11 agosto
1995 ha fissato il contributo alimentare mensile dovuto dal marito in fr.
3’086.–, di cui fr. 1746.– per la moglie e fr. 670.– per ogni figlio, già
comprensivi degli assegni familiari e ha stabilito in fr. 3000.– la provvigione
ad litem in favore della moglie. La tassa di giustizia di fr. 250.– e le
spese sono state poste a carico del convenuto, con l’obbligo di rifondere
all’istante un’indennità per ripetibili di fr. 1500.–.
D. __________
__________ è insorto con appello 13 dicembre 1995, chiedendo la riforma del
decreto impugnato nel senso di stabilire il contributo alimentare mensile per
moglie e figli in fr. 1’499.–, di cui fr. 159.– per la moglie e fr. 670.– per
ogni figlio, comprensivi degli assegni familiari, e di respingere la domanda di
provvigione ad litem.
E. Nelle sue
osservazioni dell’11 gennaio 1996 __________ __________ propone di respingere
l’appello e di confermare il decreto pretorile.
Considerando
in diritto:
-
L’art. 145 cpv.
2 CC prevede che, pendente una causa di stato, il giudice prende le opportune
misure provvisionali, specialmente circa l’abitazione e il mantenimento della
famiglia, i rapporti patrimoniali e l’eventuale custodia dei figli. Il metodo
per il calcolo del contributo alimentare dovuto, in tali circostanze, da un coniuge
all’altro è di diritto federale (e va dunque applicato d’ufficio: art. 87 cpv.
1 CPC): esso prevede che si determini il reddito complessivo dei coniugi, che
si calcolino poi fabbisogni minimi di tutti i membri della famiglia e che si
sottraggano tali fabbisogni dal reddito complessivo, dividendo l’eccedenza fra
i coniugi – per principio – a metà (DTF 114 II 31 consid. 7 e 8).
-
Il Pretore ha
determinato in fr. 6000.– mensili il reddito netto del marito, unico cespite di
entrata della famiglia. Ha calcolato quindi il fabbisogno del marito in fr.
2’709.– mensili, quello della moglie in fr. 1’792.– mensili e quello dei figli
in fr. 1’340.– complessivi mensili, per un totale di fr. 5’590.–. Dedotto il
fabbisogno complessivo della famiglia dal reddito del marito di fr. 6’000.–, ha
ottenuto un’eccedenza di fr. 205.–, che ha diviso a metà fra i coniugi. Il
primo giudice ha così fissato il contributo alimentare dovuto dal marito in fr.
3’086.– (reddito del marito fr. 6’000.– meno il relativo fabbisogno di fr.
2’709.– meno la sua quota di eccedenza di fr. 205.–), suddiviso in fr. 1’746.–
per la moglie e fr. 670.– per ognuno dei figli.
3 L’appellante non
contesta l’accertamento dei fabbisogni familiari operato dal Pretore, ma adduce
che il suo reddito mensile ammonta a fr. 4’208.– e che a torto il primo giudice
gli avrebbe computato un reddito virtuale di fr. 6’000.– mensili. Egli fa
valere di percepire un reddito mensile di fr. 4’000.– oltre l’eventuale
gratifica di fine anno, come dimostrato dai documenti della società in nome
collettivo __________ ____________________ (cfr. estratto conto della Banca
__________n, pag. 3 e successive, doc. I). L’appellante sostiene che la diminuzione
del 30% rispetto al reddito a suo tempo accertato dall’autorità fiscale per il
periodo 1991/1992, che ammontava a fr. 62’000.– annui (cfr. notifica di
tassazione 15 maggio 1995, doc. H) è dovuta alla crisi congiunturale che ha
colpito il settore alberghiero. I minori acquisti degli esercenti avrebbero
infatti determinato un netto calo degli affari della __________
____________________ __________. La citazione dell’Annuario statistico ticinese
1995, contenuta nell’atto di appello, può invero rendere verosimile l’esistenza
di una situazione di crisi nel settore economico in cui opera l’appellante.
Quest’ultimo non ha però sostanziato la propria affermazione e in particolare
non ha prodotto alcuna indicazione concreta che dimostri l’effettiva situazione
della ditta __________ ____________________ __________, non bastando, a tale
scopo, la produzione della sparpagliata massa di documenti acquisiti nella
procedura provvisionale, priva di nesso logico e che non può essere verificata
in sede di misure cautelari, già per la mancanza di una contabilità aggiornata
e attendibile. Il fiduciario che si occupa della contabilità della ditta ha
riferito, a questo proposito, che le registrazioni contabili e le chiusure
annuali vengono eseguite circa un anno dopo, e che l’ultimo esercizio chiuso
contabilmente è quello del 1993 (deposizione testimoniale __________, 27
settembre 1995). In siffatte circostanze è vano pretendere di poter rendere
verosimile un andamento negativo degli affari sulla base di mere statistiche
generiche e in assenza di dati contabili concreti e oggettivi. Il solo fatto
che la ditta __________ ____________________ __________ abbia importanti
crediti da incassare non è ancora indizio di uno sfavorevole andamento
dell’esercizio e il maggior ammontare di prelevamenti bancari rispetto ai
versamenti si spiega con la circostanza, pacificamente ammessa dallo stesso
appellante, che la maggior parte degli incassi e dei pagamenti relativi alla
ditta viene eseguita in contanti.
a) Il Pretore ha
ritenuto di scostarsi dal reddito netto attestato dalla notifica fiscale più
recente, che ammonta a fr. 5’166.– mensili (fr. 62’000.– annui su dodici
mensilità, cfr. doc. H) per l’esistenza di seri indizi che lascerebbero
supporre un reddito superiore a quello ammesso dall’autorità fiscale. Egli
ravvisa tali indizi in primo luogo nel tenore di vita condotto dal marito, più
elevato di quello che gli sarebbe possibile con un reddito mensile netto di fr.
4000.–. A conforto del proprio convincimento il primo giudice ha indicato il
possesso di una moto di grossa cilindrata, l’interessamento dimostrato
dall’appellante per l’acquisto di una Mercedes e il fatto che egli consuma
regolarmente i pasti nei ristoranti a spese della ditta. A prescindere dal
fatto che la spesa per l’acquisto della moto si è limitata a fr. 3’000.– e che
il veicolo è stato rivenduto poco dopo (cfr. interrogatorio formale del marito,
15 novembre 1995, pag. 13), non si può sostenere che il mero fatto di chiedere
informazioni sul prezzo di una vettura d’occasione, sia pure una Mercedes da
fr. 50’000.– (cfr. deposizione testimoniale __________, 15 novembre 1995),
dimostri le possibilità effettive di sborsare tale importo. Quanto poi ai pasti
presi al ristorante, il marito ha fornito al riguardo una spiegazione del tutto
plausibile, adducendo di mangiare al ristorante una volta al giorno, spendendo
circa fr. 15.–/17.–, sia perché vive solo sia perché il suo lavoro richiede
frequenti contatti con i ristoranti clienti della __________
____________________ __________, in particolare per curare l’incasso delle fatture
scoperte (interrogatorio formale, 15 novembre 1995, pag. 14). Tale comportamento,
frequente e ormai usuale anche nel Cantone Ticino, non denota particolari
disponibilità finanziarie dell’interessato. Del resto tali spese sono assunte
dalla ditta (cfr. deposizione testimoniale __________, 15 novembre 1995, pag.
3) e coerentemente l’appellante non ha chiesto di computarle nel suo fabbisogno
a titolo di spese professionali.
b) Il primo giudice
ha ancora ravvisato indizi di inattendibilità del reddito fiscale
nell’inusitato modo di procedere della ditta per quel che attiene ai pagamenti
ai fornitori e agli incassi dai clienti - tutti in contanti - nel
coinvolgimento della __________ ____________________ __________ nella gestione
di due esercizi pubblici (Bar __________ e bar __________) e nell’avvio di una
nuova attività in Bulgaria. Da quest’ultima circostanza non si possono invero
trarre, per il momento, conclusioni attendibili, già per il fatto che tutto si ignora
del reddito conseguibile da una simile attività, ai suoi esordi. Nonostante le
diffuse spiegazioni dell’appellante, dall’istruttoria emerge invece una
modalità di gestione contabile della __________ __________ __________
__________ che lascia adito a pesanti dubbi: stipendio versato “in nero” a
dipendenti (cfr. deposizione __________), pagamenti di fatture e incassi da
clienti in contanti, assenza di un libro cassa per le entrate, coinvolgimento
nella gestione di esercizi pubblici mediante pagamento diretto di fatture,
prestazioni di garanzie, incasso di pigione per le camere locate a ballerine
(interrogatorio formale del 15 novembre 1995, domanda n. 38 pag. 10). Tutti
questi elementi rappresentano seri indizi che potrebbero lasciar supporre
irregolarità contabili e fiscali, ma non consentono ancora al giudice, allo
stadio attuale della procedura, di determinare con sufficiente precisione quale
sia effettivamente il reddito disponibile dell’appellante. Non spetta peraltro
al Pretore chiamato a statuire su una domanda cautelare procedere a perizie
contabili che per loro natura sono incompatibili con la celerità richiesta in
siffatto tipo di procedura (cfr. art. 366 CPC). Tale compito compete per contro
all’autorità fiscale, cui viene segnalato d’ufficio il caso ai sensi dell’art.
185 cpv. 1 Legge tributaria, affinché avvii le necessarie indagini per
accertare l’effettiva disponibilità finanziaria dell’appellante, rispettivamente
della ditta di cui è titolare.
c) Il reddito
mensile netto dell’appellante, in mancanza di dati aggiornati attendibili, può
pertanto prudentemente essere stimato in fr. 5’166.– (notifica di tassazione
doc. H). Il reddito aziendale, per sua natura, è al netto di tutte le spese
professionali e aziendali (art. 24 e 26 Legge tributaria, testo in vigore dal
1° gennaio 1995; art. 26 della Legge tributaria 1976, in vigore fino al 31 dicembre
1994) e l’importo di fr. 62’000.– è quindi da intendersi al netto anche degli
oneri previdenziali. Il fabbisogno dell’appellante calcolato dal Pretore
comprende quindi erroneamente l’importo di fr. 402.– per contributi AVS/AI
(doc. C) e deve quindi essere decurtato in tale misura, ottenendo così un fabbisogno
di fr. 2’307.–.
- L’appellante non
contesta, di principio, né il fabbisogno dei figli accertato dal Pretore né il
contributo alimentare di fr. 670.– per ciascuno. Egli sembra tuttavia richiamarsi
al principio inquisitorio, applicabile per tutto quanto concerne i figli
minorenni, adducendo che in realtà, tenuto conto di tutte le circostanze, il fabbisogno
dei figli non eccederebbe fr. 390,10 ciascuno. Sennonché il principio
inquisitorio applicabile nelle procedure giudiziarie relative ai figli
minorenni (DTF 120 II 231 consid. 1c con rinvio; 118 II 94; Bühler/Spühler, Berner Kommentar, Ergänzungsband
1991, n. 253 ad art. 145 CC) trova
applicazione solo a favore dei figli e non a favore dell’obbligato alimentare,
specie quando questi non contesta esplicitamente né il fabbisogno né
l’ammontare del contributo alimentare (DTF inedita dell’11 marzo 1993 nella
causa C. contro F.) come appunto in concreto.
A ogni buon conto, la
determinazione del fabbisogno dei figli operata dal Pretore è sostanzialmente
corretta e già tiene conto, mediante la riduzione del costo per l’alloggio,
delle condizioni di reddito familiare, apparentemente inferiori a quelle
considerate nelle raccomandazioni edite dall’Ufficio della gioventù di Zurigo
cui questa Camera fa riferimento per prassi costante (edizione 1993 in: Rivista
di diritto tutelare __________, pag. __________). Per trasparenza, appare
tuttavia opportuno considerare il costo per l’alloggio dei figli nel loro
fabbisogno invece che in quello della madre, ciò che porta a fr. 670.– il
fabbisogno di ciascun figlio e a fr. 1’537.– quello della madre (fr. 1’025.– minimo
base, quota di interessi ipotecari e riscaldamento fr. 175.–, cassa malati fr.
272.–, assicurazioni fr. 79.–, imposte fr. 41.–).
-
Accertato un
reddito del marito di fr. 5’166.– e un fabbisogno complessivo di fr. 5184.–
(marito fr. 2’307.–, moglie fr. 1’537.–, figli fr. 1’340.–) l’ammanco consiste
in fr. 23.–. Il marito deve pertanto poter disporre, secondo la più recente
giurisprudenza del Tribunale federale, almeno del suo fabbisogno, ossia di fr.
2’307.– (DTF 121 III 301, 121 I 97). Il contributo da lui dovuto per moglie e
figli ammonta di conseguenza a fr. 2’859.– (reddito fr. 5’166.– dedotto il
fabbisogno di fr. 2’307.–), suddiviso in fr. 670.– già compresi gli assegni per
ognuno dei figli e in fr. 1’519.– in favore della moglie. L’appello va accolto
parzialmente entro tali limiti per quel che concerne il contributo alimentare,
che deve essere ridotto di fr. 227.–.
-
L’appellante
critica anche la decisione del primo giudice di concedere alla moglie una
provvigione ad litem di fr. 3’000.–. Egli sostiene di non essere in
grado di versare tale importo già per le proprie precarie condizioni
finanziarie e ritiene che la moglie, proprietaria di un immobile, non possa
pretendere anticipi da lui. Come si è visto in precedenza (cfr. consid. 3c),
seri indizi lasciano dubitare che la situazione finanziaria dell’appellante,
rispettivamente quella della ditta __________ __________ __________ __________,
sia precaria come egli sostiene. Nell’ambito di una procedura di carattere
sommario come quella qui in esame, la disponibilità del marito è stata resa
sufficientemente verosimile dal vasto giro di liquidità che egli stesso ammette
di avere. Per quanto concerne invece la situazione finanziaria della moglie, è
stato accertato con sufficiente verosimiglianza che essa non potrebbe
ulteriormente gravare l’immobile di sua proprietà, già impegnato in garanzia
dei debiti della __________ __________ __________ __________ per ingenti
importi, come esposto dallo stesso appellante nel suo riassunto scritto del 5
settembre 1995 (act. IV, pag. 6-8).
Ammessa quindi la
possibilità di principio di accordare alla moglie una provvigione ad litem
per i prevedibili costi della causa, occorre ancora verificare se l’importo
stabilito dal Pretore sia adeguato. A questo proposito l’appellante adduce che
la moglie ha ottenuto anche un’indennità per ripetibili di fr. 1’500.– nella
procedura cautelare, e che di conseguenza la provvigione ad litem, da
lei chiesta solo per la procedura provvisionale, è superflua e deve essere
soppressa o quantomeno ridotta. Non è contestato che in concreto l’istante ha
chiesto un anticipo per le spese di causa limitatamente alla procedura
provvisionale (cfr. le sue osservazioni, pag. 16). La procedura cautelare in
esame ha tuttavia assunto tali dimensioni e tale ampiezza da rendere oggettivamente
inadeguata l’indennità per ripetibili di fr. 1’500.– riconosciuta dal Pretore,
già in considerazione dell’ingente dispendio di tempo richiesto ai patrocinatori.
Si sono infatti rese necessarie ben quattro udienze: discussione provvisionale
in contraddittorio, audizione di 5 testi, interrogatorio formale
dell’appellante (di entità inusitata, il marito avendo dovuto rispondere a ben
69 domande, cfr. verbale 15 novembre 1995), discussione finale. Inoltre per la
preparazione delle udienze e i lunghi interrogatori dei testimoni e del
convenuto il patrocinatore della moglie ha dovuto necessariamente consultare
l’imponente documentazione acquisita agli atti, sia quella voluminosa prodotta
dalle parti che quella richiamata. L’art. 14 della tariffa dell’Ordine degli
avvocati, che ha valore indicativo nella determinazione delle ripetibili,
prevede per una causa di stato un onorario da fr. 1’000.– a fr. 25’000.–.
Tenuto conto delle particolarità della fattispecie dianzi evocate, l’importo di
fr. 1’500.– è manifestamente insufficiente anche tenendo conto della parziale
soccombenza della moglie, ma non può essere aumentato, non avendo l’istante
dedotto in appello il dispositivo pretorile sulle spese e le ripetibili. Le
ripetibili non consentono quindi all’istante di far fronte alle spese di
patrocinio e all’uopo deve soccorrere la provvigione ad litem. L’importo
complessivo di fr. 4’500.– di cui dovrebbe beneficiare l’appellata cumulando la
provvigione ad litem e l’indennità per ripetibili di prima sede non
appare, da un sommario esame degli atti, eccessivo e non vi è pertanto motivo,
in concreto, di ridurre l’importo dell’anticipo per le spese di causa.
L’appello deve dunque essere respinto su questo punto.
- Gli oneri del
giudizio odierno seguono il vicendevole grado di soccombenza (art. 148 cpv. 2
CPC). L’appellante ha chiesto una riduzione del contributo alimentare di fr.
1587.– mensili e ha causa vinta solo su fr. 227.–, ma soccombe integralmente sulla
questione dell’anticipo di spese per la causa. Tenuto conto del grado di soccombenza,
si giustifica di porre a carico dell’appellante i quattro quinti della tassa di
giustizia e delle spese, oltre all’obbligo di rifondere alla controparte
un’adeguata indennità per ripetibili ridotte di appello. Analoga modifica deve
subire il dispositivo della decreto impugnato in relazione ai costi della
procedura, le richieste di prima sede identificandosi sostanzialmente con
quelle di appello (art. 15 CPC).
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia:
I. L’appello è
parzialmente accolto e il decreto impugnato è così riformato:
-
__________ è condannato a versare alla moglie __________ __________ a titolo di
contributo alimentare dal 1° dicembre 1995 l’importo mensile di fr. 2’859.–, di
cui fr. 1’519.– per la moglie e fr. 670.– ciascuno, già compresi gli assegni
familiari, per i figli.
- La tassa
di giustizia di fr. 250.– e le spese di fr. 150.–, sono poste per 1/5 a carico
dell’istante e per 4/5 a carico del convenuto con l’obbligo di rifondere
all’istante la somma di fr. 1’500.– a titolo di ripetibili ridotte.
Per il resto il
decreto rimane invariato.
II. Gli oneri processuali,
consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 500.–
b)
spese fr. 50.–
fr. 550.–
da anticipare
dall’appellante, sono posti nella misura di 4/5 a carico di __________
__________ e nella misura di 1/5 a carico di __________ __________. __________
__________ rifonderà ad __________ __________, a titolo di indennità per ripetibili
ridotte di appello, l’importo di fr. 1’500.–.
III. Intimazione:
–
avv. __________ __________, __________;
–
avv. __________ __________, __________.
Comunicazione
–
alla Pretura del Distretto di Bellinzona
–
all’Ufficio circondariale di tassazione di Bellinzona.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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