AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
11.1995.30
Data decisione, Autorità:
23.08.1995, ICCA
Incarto n.
11.95.00030
Lugano
23 agosto 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney–Colombo,
presidente,
G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti,
vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa n. __________ (azione in modifica di una sentenza di
divorzio) della Pretura della
giurisdizione di Locarno–Campagna, promossa con petizione 31 gennaio 1992 da
__________, __________
(patrocinato
dall’avv. __________, __________),
contro
__________, nata __________, __________
(patrocinata
dall’avv. __________, __________);
esaminati
gli atti,
posti
i seguenti
punti
di questione:
-
Se deve essere accolta
l’appellazione 28 marzo 1994 promossa da __________ __________ contro la
sentenza emessa il 7 marzo 1994 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna;
-
Se deve essere accolta l’istanza di ammissione all’assistenza giudiziaria
presentata in stessa data da __________ __________;
-
Se
deve essere accolta l’istanza di ammissione all’assistenza giudiziaria presenta
il 28 aprile 1994 da __________ __________;
-
Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto:
A. Con sentenza del
10 dicembre 1987, passata in giudicato, il Tribunale distrettuale di Zurigo, 4a Sezione, ha pronunciato il divorzio tra
__________ __________ (1934) e __________ nata __________ (1933). Nella
convenzione sugli effetti accessori omologata dal giudice del divorzio il
marito si era impegnato a versare alla moglie una pensione alimentare di fr.
1’000.– mensili indicizzati, sulla base dell’art. 152 CC.
B. Il 31 gennaio 1992
__________ __________, che nel frattempo si è trasferito in Ticino, si è
rivolto al Pretore della giurisdizione di Locarno–Campagna postulando, in
modifica della sentenza di divorzio, la soppressione, subordinatamente la
riduzione dal 1° gennaio 1992 della pensione dovuta alla ex moglie, già in via
cautelare. L’attore ha addotto di essere stato licenziato dal datore di lavoro
dal 13 agosto 1991 e di non avere i mezzi per versare i contributi alimentari.
La convenuta, che non
era rappresentata, non è comparsa all’udienza indetta per la discussione in
contraddittorio della provvisionale, tenutasi il 30 marzo 1992. Ritenendola
incapace di discutere con la necessaria chiarezza la propria causa, il Pretore
le ha assegnato un termine scadente il 10 aprile 1992 per munirsi di un
avvocato, con la comminatoria della nomina di un patrocinatore d’ufficio. Il
termine citato essendo decorso infruttuoso, con decisione del 10 aprile 1992 il
giudice le ha nominato un patrocinatore d’ufficio nella persona dell’avv.
__________ __________ e l’ha posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria.
C. Nella risposta del
12 maggio 1992 __________ __________ ha postulato la reiezione della petizione,
non opponendosi tuttavia a una riduzione della pensione alimentare in corso di
causa. Alla seconda udienza di discussione sulla cautelare, che ha avuto luogo
il 24 giugno 1992, le parti hanno convenuto di sospendere l’istruttoria provvisionale.
Nel settembre 1992
l’attore è stato riassunto dal precedente datore di lavoro alle medesime
condizioni salariali. Il 1°, rispettivamente il 10 settembre 1992, il Pretore
ha accolto le richieste di assistenza giudiziaria inoltrate dai diversi
patrocinatori dell’attore con istanze del 31 gennaio e del 7 settembre 1992.
Nei successivi allegati preliminari, vale a dire nella replica dell’11
settembre 1992 e nella duplica dell’11 gennaio 1993, attore e convenuta si sono
confermati nelle rispettive domande.
D. Ultimata
l’istruttoria, __________ __________ ha ribadito nel memoriale conclusivo del
18 gennaio 1994 le domande di petizione, mentre la convenuta nelle proprie
conclusioni del 21 gennaio 1994 ha riproposto la reiezione dell’azione. Le
parti hanno rinunciato al dibattimento finale.
E. In parziale
accoglimento della petizione il Pretore ha ridotto, con sentenza del 7 marzo
1994, l’obbligo contributivo dell’attore a fr. 300.– mensili dal 1° febbraio
1992, rinunciando a prelevare oneri processuali e assegnare ripetibili,
entrambe le parti beneficiando dell’assistenza giudiziaria.
F. La convenuta è
insorta il 28 marzo 1994 chiedendo che, in riforma del giudizio impugnato, la
pensione alimentare a suo favore sia fissata in fr. 850.– mensili, postulando
inoltre il beneficio dell’assistenza giudiziaria. Nelle sue osservazioni del 28
aprile 1994 __________ __________ propone di respingere il gravame e di confermare
la sentenza pretorile, previa concessione dell’assistenza giudiziaria.
Considerato
in diritto:
-
L’art. 153 cpv. 2
CC stabilisce che il coniuge obbligato a fornire una rendita a titolo di
alimenti può domandare di esserne liberato o che essa sia ridotta quando il bisogno
più non esista o sia sensibilmente diminuito, come pure quando le condizioni economiche
del debitore più non corrispondono all’entità della rendita. Poco importa che
la rendita sia dovuta per sentenza o per convenzione omologata dal giudice:
decisivo è che dal profilo economico le circostanze siano cambiate in modo ragguardevole
e – secondo le normali previsioni – duraturo rispetto all’epoca in cui la
rendita è stata fissata (DTF 117 II 33 consid. 3 in fine; Bühler/Spühler, Commentario bernese n.
51 segg., art. 153 CC). La modifica sensibile e duratura delle condizioni
economiche dell’obbligato, inoltre, non doveva essere prevedibile al momento
della pronuncia del divorzio e neppure essere dovuta a suo malvolere o a
grossolana negligenza.
-
Il Pretore ha
ridotto l’onere contributivo a carico dell’attore da fr. 1’000.– (pari a fr.
1’263,15 indicizzati) a fr. 300.–, ritenendo adempiuti i presupposti dell’art.
153 CC. Egli ha considerato, in particolare, che il reddito dell’attore aveva subìto
una riduzione considerevole e duratura, vista l’età dell’obbligato (1934) e la
mancanza di prospettive per il futuro. Lo stipendio era infatti passato dai fr.
4’168.– percepiti al momento della sentenza di divorzio (fr. 3’300.– rivalutati
secondo l’intervenuto rincaro) a fr. 2’800.– netti mensili. Il primo giudice ha
poi valutato il fabbisogno minimo dell’ex marito in fr. 2’085.– e, dopo averlo
aumentato del 20%, ha ricondotto la pensione alimentare a fr. 300.– mensili,
ritenendo che un importo superiore avrebbe intaccato il suo fabbisogno minimo.
Il Pretore ha fissato la decorrenza della riduzione alla data dell’inoltro
della petizione, ossia al 1° febbraio 1992.
L’appellante postula il
riconoscimento di un contributo alimentare di fr. 850.– mensili, sostenendo che
non sono adempiute nella fattispecie le condizioni dell’art. 153 CC, poiché la
riduzione di stipendio dell’attore è dovuta al suo malvolere o quanto meno alla
sua grave negligenza, essendosi egli trasferito in Ticino e avendo cambiato lavoro
senza preoccuparsi di trovare un reddito equivalente a quello che aveva nella
Svizzera interna.
- Non è contestato
che la situazione economica dell’attore sia peggiorata notevolmente dopo la
pronuncia del divorzio. Dalla decisione del Tribunale distrettuale di Zurigo, 4a Sezione, del 7 maggio 1987 (doc. C pag.
5), risulta che il reddito percepito a quell’epoca dall’attore ammontava a fr.
3’532.–. Il Pretore, nel giudizio impugnato, ha valutato il reddito precedente
in fr. 3’300.– e l’appellante, dal canto suo, sostiene che l’ex marito
percepiva fr. 3’246.75 (pag. 4 punto 2 appello). Adattato al rincaro, il citato
importo corrisponderebbe oggi a un reddito di fr. 4’593.–. Il Pretore ha
accertato lo stipendio attuale dell’attore in fr. 2’800.– netti, importo che
l’appellante non contesta, ciò che equivale a una riduzione effettiva del
reddito rispetto a quello percepito all’epoca del divorzio, indicizzato, del
39%. Ora, tale riduzione è senz’altro “ragguardevole” ai sensi della dottrina e
della giurisprudenza citate dianzi.
a) L’appellante non
confuta che il peggioramento delle condizioni economiche dell’ex marito sarà
duraturo, come ritenuto dal Pretore. Dalla deposizione di __________
__________, titolare dell’impresa di costruzioni di camini presso la quale
l’attore lavora quale muratore dall’aprile 1991 (salvo il periodo di disoccupazione
tra il 13 dicembre 1991 e l’agosto 1992; verbale di audizione del 29 aprile
1993 pag. 5; doc. F), si evince che il dipendente, pur lavorando nel medesimo
settore in cui era già attivo a Zurigo, percepisce un reddito modesto perché,
oltre a non essere muratore diplomato, non è più in grado di svolgere il lavoro
alla stessa stregua di un operaio giovane. In particolare egli non può più
effettuare lavori pesanti e “certe volte fa fatica” (verbale citato, pag. 5). È
pacifico che tale situazione non migliorerà in futuro e che sarà duratura.
b) La convenuta
sostiene che il peggioramento della situazione economica dell’attore è da
ricondurre a suo malvolere, poiché il trasferimento del domicilio da Zurigo in
Ticino, che si è risolto in una riduzione di stipendio, era motivato perlopiù
dalla volontà di “non versare il dovuto alla moglie” (appello pag. 6). In altre
parole, a detta dell’appellante l’attore avrebbe dovuto curarsi di trovare in
Ticino un lavoro che gli garantisse una retribuzione equivalente prima di
abbandonare l’occupazione nella Svizzera interna. La critica è infondata. Dagli
atti non risultano infatti elementi a sostegno di tale tesi, ma è emerso che
l’attore è giunto in Ticino per stare vicino al figlio __________ (1968), il
quale, successivamente al divorzio dei genitori, ha vissuto con la madre fino
al 1985 e in seguito è stato ospite di varie pensioni (deposizione testimoniale
29 aprile 1993; replica pag. 2). D’altra parte l’attore continua a essere
attivo nel medesimo settore – ossia la costruzione di camini (teste __________,
pag. 6) – e, da quanto si evince dagli atti di causa, lavora a tempo pieno.
Contrariamente all’assunto dell’appellante, la scelta dell’ex marito di rientrare
in Ticino risulta motivata dal desiderio di stare vicino al figlio, del quale
si è sempre occupato, sia finanziariamente che in altro modo (ad esempio
provvedendo alle sue necessità domestiche; cfr. verbale testimoniale 29 aprile
1993, pag. 7). Non emergono invece elementi per concludere che il trasferimento
fosse determinato dalla volontà di nuocere alla ex moglie, o che l’attore abbia
agito con grossolana negligenza o ancora che dimostrando buona volontà,
malgrado l’età avanzata, la sua professione e la crisi esistente nel settore
(teste __________, pag. 6), egli potrebbe versare in una situazione economica
più favorevole. Infine, tale modifica delle circostanze non era prevedibile al
momento del divorzio, e l’appellante neppure lo pretende. I requisiti posti
dall’art. 153 CC sono pertanto adempiuti nella fattispecie.
- Il Pretore ha
determinato il fabbisogno minimo dell’attore in fr. 2’085.– (fr. 1’025.– minimo
d’esistenza + fr. 500.– quota parte pigione + fr. 180.– cassa malati + fr. 30.–
assicurazione infortuni + fr. 150.– onere fiscale stimato + fr. 200.– spese per
l’autovettura stimate) e dopo averlo aumentato del 20% è giunto a un fabbisogno
complessivo di circa fr. 2’485.– (sentenza impugnata pag. 5).
L’appellante censura
tale calcolo e sostiene che il fabbisogno dell’ex marito si riduce a fr.
1’800.–/1’900.– mensili. Essa contesta in primo luogo la voce del minimo esistenziale,
adducendo che l’importo di fr. 1’025.– figurante nella tabella dei minimi di esistenza
agli effetti del diritto esecutivo edita dalla CEF (stato 1° gennaio 1994), cui
si è riferito il primo giudice, costituisce solo un indizio, da adattare
secondo le circostanze del caso concreto. Nella fattispecie tale importo
sarebbe eccessivo e dovrebbe essere ridotto a fr. 880.–, come peraltro indicato
dallo stesso attore nella petizione.
a) La metodica per il
calcolo del contributo alimentare è stabilita dal diritto federale e va
applicata d’ufficio (DTF 114 II 31 consid. 7 e 8). In particolare nella
determinazione del fabbisogno occorre prendere come punto di partenza i minimi
esistenziali fissati secondo i principi validi in materia esecutiva (DTF 114 II
304; SJ 1992 380), oltre supplementi che non tien conto qui elencare, siccome
non litigiosi. A ragione, pertanto, il Pretore si è fondato sui valori previsti
nella citata tabella per determinare il fabbisogno dell’attore e quindi – di
principio – anche per quanto concerne il minimo esistenziale. Nondimeno, non si
può disattendere che l’attore convive con __________ __________ ormai da lungo
tempo (nel 1993 erano 8–9 anni; interrogatorio formale attore ad 5, sentenza
divorzio pag. 7 doc. B) e nulla induce a supporre che tale convivenza sia
destinata a cessare in un prossimo futuro. Si giustifica quindi nel caso concreto
di far capo al minimo esistenziale “per persona singola che vive presso
parenti” di fr. 925.– in luogo di quello di fr. 1’025.– per persona singola che
vive sola, calcolato dal primo giudice.
b) La convenuta
rimprovera poi al Pretore di avere inserito a torto le spese relative
all’acquisto, da parte dell’attore, di un’automobile nuova
(__________“__________1600”) in gran parte finanziata contraendo un piccolo
credito (interrogatorio formale attore ad 3). Vista la situazione personale
dell’ex marito, che è debitore di un importo considerevole nei confronti
dell’Ufficio di assistenza sociale per gli anticipi relativi ai contributi
alimentari dovuti alla ex moglie (teste __________ pag. 13), il primo giudice
non avrebbe dovuto tenere conto di tale spesa nella determinazione del suo
fabbisogno. La censura è infondata. Il primo giudice ha infatti inserito nel
fabbisogno dell’attore l’importo di fr. 200.– a titolo di “presumibili spese
per l’autovettura”, intendendo con ciò le spese di trasferta per recarsi sul
posto di lavoro (da Minusio a Ascona, fr. 100.–) e le spese supplementari per i
pasti presi fuori dal domicilio (fr. 100.–), e non gli oneri relativi al
rimborso del mutuo contratto per l’acquisto della vettura nuova, come sostiene
a torto l’appellante. La posizione litigiosa – prevista dalla citata tabella
edita dalla CEF alla voce “spese professionali” (cfr. pt. 2.4.4) – deve quindi
essere confermata.
c) Le altre posizioni
– non contestate dall’appellante – sfuggono anch’esse alla critica. Il fabbisogno
minimo dell’attore ai sensi del diritto esecutivo ammonta pertanto a fr.
1’985.– (fr. 925.– minimo esistenziale + fr. 500.– quota parte pigione + fr.
180.– cassa malati + fr. 30.– assicurazione infortuni + fr. 150.– onere fiscale
- fr. 200.– spese di trasporto). L’importo così calcolato deve ancora essere
aumentato del 20% e il fabbisogno complessivo dell’obbligato ammonta pertanto a
fr. 2’382.–. Giurisprudenza e dottrina hanno infatti già avuto modo di
precisare – come giustamente rileva il primo giudice – che nella determinazione
di contributi alimentari deve essere salvaguardato il fabbisogno minimo
dell’obbligato, debitamente aumentato del 20% (DTF 121 II 49; 118 II 97; Spühler/Frei–maurer, Commentario bernese,
supplemento, n. 10 art. 152 CC). L’appellante contesta tale aumento, sostenendo
che lo stesso è arbitrario e immotivato. L’assunto non può essere condiviso.
Secondo la giurisprudenza (DTF 118 II 100 consid. bb) la citata maggiorazione
del 20% costituisce infatti la regola, da cui si può fare astrazione – verso
l’alto o verso il basso – solo in casi eccezionali. Nella fattispecie non
sussistono motivi per prescindere dall’aumento del 20%, le eccezioni indicate
dalla giurisprudenza (pagamento di un contributo eccessivo limitatamente a
pochi mesi, o quando risulta già prevedibile in futuro un aumento considerevole
del reddito dell’obbligato; cfr. DTF 118 II 100 consid. bb) all’evidenza non
essendo realizzate.
Giova ancora precisare
che – contrariamente a quanto sostiene l’appellante (appello pag. 5) – il
fabbisogno dell’attore così calcolato è destinato al proprio sostentamento e
non a quello della sua compagna. Le posizioni esposte nel calcolo del fabbisogno
minimo dell’appellato si riferiscono infatti alle sue spese personali (cassa
malati, assicurazione infortuni, presumibile onere fiscale, spese professionali
di trasporto), fatti salvi il minimo esistenziale e la quota parte di
locazione, adeguatamente ridotti per tenere conto della convivenza.
5.a) Occorre ora
determinare il contributo alimentare a favore della convenuta. A tale scopo,
secondo l’appellante il giudice non deve ispirarsi all’equità, bensì far capo alla
proporzione aritmetica adottata dal giudice del divorzio. A titolo di pensione
alimentare essa propone pertanto il 30% del reddito dell’attore (ossia fr.
850.–), tale percentuale identificandosi (grosso modo) con quella applicata dal
giudice del divorzio. L’opinione dell’appellante non può essere seguita.
Dottrina e giurisprudenza hanno evidenziato come nell’ambito dell’art. 153 CC il
giudice decide secondo il diritto e l’equità (art. 4 CC) se sono adempiuti i
requisiti per una riduzione del contributo alimentare e se del caso in quale
misura; in particolare una riduzione importante del reddito dell’obbligato può
condurre anche a una diminuzione sovraproporzionale della rendita; vi è
violazione del diritto federale unicamente se il giudice eccede nel suo potere
d’apprezzamento, facendo capo a criteri privi di pertinenza o ignorando fattori
decisivi (in proposito: Bühler/Spühler,
op. cit., n. 56, 76 ad art. 153 CC ; Spühler/Frei–Maurer,
op. cit., n. 69 ad art. 153 CC; DTF 108 II 32 consid. 8; 115 II 316).
b) Alla luce di
quanto precede, appare equo ridurre la pensione a favore della convenuta a fr.
420.– mensili, pari alla differenza tra il reddito medio mensile dell’attore,
di fr. 2’800.–, e il suo fabbisogno allargato, di fr. 2’382.–. Tale importo è
invero modesto per i bisogni dell’appellante, che dovrà – come del resto già
attualmente – far capo ad altre fonti (pubblica assistenza) per garantire la
copertura del proprio fabbisogno, ma è anche considerevole per l’attore, in
grado di assicurarsi unicamente il proprio fabbisogno. La citata riduzione
decorre dal 1° febbraio 1992, data della petizione, come stabilito dal Pretore
e non contestato dall’appellante. Inoltre, l’importo deve essere adeguato al
rincaro, in conformità a quanto stabilito nella sentenza di divorzio (doc. B,
pag. 8 pt. 3).
c) Va da ultimo
rilevato che l’appellante confonde due problemi distinti quando sostiene (appello
pag. 5 pt. 4) che non si giustifica di ridurre la pensione alimentare a fr.
300.– poiché altrimenti essa dovrebbe rifondere all’Ufficio cantonale di
assistenza la differenza percepita dal 1° febbraio 1992. La questione relativa
all’ammontare della riduzione della pensione è infatti indipendente da quella
della restituzione dei contributi di assistenza percepiti dall’ente pubblico.
La modifica della sentenza di divorzio esplica i suoi effetti, di regola, al
momento della presentazione della domanda, salvo situazioni del tutto
eccezionali nelle quali non si può equamente esigere il rimborso di contributi
accordati e consumati in pendenza di causa (DTF 117 II 370 seg.; Bühler/Spühler, op. cit., n. 79 ad art.
153 CC). Tale principio si spiega con motivi di equità nei confronti
dell’obbligato e per evitare che il beneficiario della rendita ritardi la causa
con manovre dilatorie (DTF 117 II 370 consid. aa). Nel caso concreto
l’appellante non pretende che il Pretore abbia applicato a torto il principio
citato. Anzi, essa riconosce che l’attore ha versato direttamente all’Ufficio
cantonale di assistenza sociale un contributo ridotto di fr. 350.– in media
dall’ottobre 1992 al luglio 1993 e che da quest’ultima data non ha più fatto
fronte ai suoi obblighi. L’appellante non ha quindi verosimilmente alcun
obbligo di restituzione verso l’ex marito e non deve nemmeno rimborsare lo
Stato per gli anticipi ricevuti (art. 19 lett. e Legge sull’assistenza
sociale). La riduzione del contributo alimentare con effetto retroattivo al 1°
febbraio 1992 (data dell’inoltro della petizione) può dunque essere confermata.
Infine, non meritano
disamina le argomentazioni dell’appellante sull’inadempimento da parte
dell’attore dei propri obblighi alimentari, del tutto irrilevanti per l’esito
del giudizio.
- Gli oneri
processuali seguono di principio la soccombenza (art. 148 CPC). Nel caso
concreto ambo le parti hanno postulato l’assistenza giudiziaria (art. 155 CPC).
Trattandosi di una causa di stato, in cui per giurisprudenza costante il grado
di reciproca soccombenza va esaminato con minor rigore (Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile ticinese
annotato, n. 12 ad art. 148 CPC), e ritenuto che le parti si sono rivelate
entrambe solo parzialmente soccombenti (quand’anche l’appellante in misura superiore
all’attore) si giustifica di accogliere le rispettive domande di assistenza
giudiziaria, rinunciando al prelievo di spese e all’assegnazione di ripetibili.
Entrambe le parti hanno infatti reso sufficientemente verosimile la loro situazione
di indigenza e la probabilità di buon esito, seppure solo parziale.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria
pronuncia:
- L’appello è parzialmente accolto e la sentenza
impugnata è così riformata:
“Il contributo alimentare
(art. 152 CC) dovuto da __________ __________ a __________ __________
__________ e fissato in fr. 1’000.– con sentenza 10 dicembre 1987 del Tribunale
distrettuale di Zurigo, 4a Sezione, è ridotto a fr. 420.– a
decorrere dal 1° febbraio 1992.”
Per
il resto la sentenza impugnata rimane invariata.
-
__________ è ammessa al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito
patrocinio dell’avv. __________ __________, __________.
__________ è ammesso al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il
gratuito patrocinio dell’avv. __________, __________.
Non si prelevano spese né si assegnano ripetibili.
Intimazione:
–
avv. __________, __________
–
avv. __________, __________
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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