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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.1995.53
Data decisione, Autorità:
24.03.1995, ICCA
Incarto n.
11.95.00053
Lugano
24 marzo 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
Giani e Pellegrini (quest’ultimo in sostituzione di G. Bernasconi, astenuto)
segretaria:
Galfetti, vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa n. __________ (azione di divorzio) della Pretura del Distretto di Vallemaggia promossa
con petizione del 11 febbraio 1991 da
__________,
__________,
patrocinato dall’avv. __________, __________,
contro
__________,
__________,
patrocinata dal dott. __________, __________;
esaminati
gli atti,
posti
i seguenti
punti
di questione:
-
Se dev’essere accolta l’appellazione del 20 settembre
1993 di __________ contro la sentenza del 20 agosto 1993 del Pretore del
Distretto di Vallemaggia;
-
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
IN
FATTO:
A. __________ (1933) e __________ (1943) si sono sposati a __________
(__________) il __________agosto 1959. Dal matrimonio sono nati __________
(1959), __________ (1961), __________ (1963), __________ (1965); un altro
figlio __________ (1964) è deceduto nel 1980. I coniugi vivono separati dal
mese di ottobre 1983, la moglie è rimasta con i figli nell’abitazione coniugale
di __________, il marito ha preso in affitto una camera sempre a __________.
B. L’11 febbraio 1991 __________ ha introdotto la domanda
di divorzio e ha chiesto l’assegnazione dell’abitazione coniugale situata sulla
particella n. __________ RT __________.
Con
risposta del 14 marzo 1991 la moglie si è opposta alla petizione, e con azione
riconvenzionale di medesima data ha postulato essa stessa il divorzio,
chiedendo inoltre il riconoscimento della proprietà esclusiva dell’abitazione
coniugale.
Nei
successivi scambi di atti scritti le parti hanno mantenuto le proprie
argomentazioni e domande, il marito opponendosi alla domanda riconvenzionale
formulata dalla moglie.
Esperita
l’istruttoria, le parti hanno prodotto i rispettivi memoriali conclusivi nei
quali hanno ribadito le proprie richieste di giudizio, opponendosi a quelle
avversarie.
C. Statuendo il 20 agosto 1993 il Pretore ha parzialmente
accolto la petizione del marito, e ha sciolto il matrimonio per divorzio,
mentre in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale ha condannato
__________ a versare alla moglie un’indennità di fr. 126’066.50 in liquidazione
del regime dei beni. Le spese processuali delle due azioni di complessivi fr.
3’600.-- sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno,
compensate le ripetibili.
D. Lo scioglimento del matrimonio ha acquisito forza in
giudicato. Il dispositivo sulle conseguenze patrimoniali del divorzio è stato
impugnato da __________, che con appello del 20 settembre 1993 ha chiesto il
riconoscimento di un’indennità di fr. 171’066.50 in liquidazione del regime
matrimoniale.
Nelle
sue osservazioni del 20 ottobre 1993 __________ propone di respingere il
gravame e di confermare il giudizio pretorile.
Considerato
IN
DIRITTO:
- In contestazione davanti a questa Camera è unicamente
lo scioglimento del regime matrimoniale. Il Pretore dopo aver accertato una
sostanza coniugale di fr. 342’133.-- ha riconosciuto un credito di fr.
45’000.-- del marito per avere la moglie occupato l’abitazione coniugale
durante la procedura di divorzio. Egli ha pertanto determinato la metà degli
aumenti spettanti alla moglie (fr. 171’066.50) dalla quale ha poi dedotto il
credito a favore del marito, riconoscendo alla moglie un conguaglio di fr.
126’066.50.
L’appellante
rimprovera al Pretore di aver riconosciuto il credito di fr. 45’000.-- a favore
del marito, sostenendo in particolare che il giudizio va ultra petita,
il marito non avendo mai formulato una richiesta in tal senso. Essa inoltre
assevera che tra le parti non è mai stato stipulato un contatto di locazione
nella forma tacita per una pigione di fr. 1’500.-- mensili.
-
Nella misura in cui l’appellante si duole di una
violazione dell’art. 86 CPC l’argomentazione non è pertinente. Per la citata
disposizione il giudice deve pronunciare su tutta la domanda e non oltre i
limiti di questa. Egli deve limitare il proprio sindacato a quanto
esplicitamente richiesto dall’attore e non può pronunciarsi su altro oggetto
non contenuto nella domanda, anche se, mutando il tema dell’azione, egli
salvaguardi meglio, a sua mente, i legittimi interessi della parte attrice (Rep. __________108). Nella fattispecie
va rilevato che il giudice che pronuncia lo scioglimento dell’unione coniugale
deve - di regola - disciplinare, d’ufficio, anche le conseguenze personali e
patrimoniali del divorzio, compreso lo scioglimento del regime dei beni
(principio dell’unità della materia: Poudret/Mercier,
L’unité du jugement en divorce et l’office du juge, in: Mélanges Paul Piotet,
Berna 1990, 323). In concreto entrambe le parti si sono limitate a rivendicare
l’abitazione coniugale (domanda 1.2 attore; domanda 2 convenuta), ragion per
cui il Pretore, dopo aver attribuito l’immobile al marito, ha correttamente
statuito sulla liquidazione del regime.
-
Nella misura in cui l’appellante contesta l’origine
del credito vantato dal marito nei suoi confronti, l’appello dev’essere
accolto.
Il
Pretore ha ritenuto che tra le parti è sorto un contratto di locazione inerente
la particella n. __________nel Comune di __________, di proprietà del marito,
ma occupata, dopo la separazione dei coniugi, dalla moglie, ragion per cui,
stabilita in via equitativa una pigione di fr. 1’500.-- mensili, ha accertato
un debito della moglie verso il marito di fr. 45’000.--.
Che tra i
coniugi sia possibile contrarre debiti è indiscusso. Benché non sia
espressamente previsto dalla legge, i debiti contratti tra i coniugi, come
tutti quelli verso terzi, sono di principio retti dalle regole ordinarie del
diritto delle obbligazioni, trovando, ad esempio il loro fondamento in un
contratto (Deschenaux/Steinauer,
Le nouveau droit matrimonial, Berna 1987, pag. 311).
Per
l’art. 252 CO la locazione è il contratto per cui il locatore si obbliga a
concedere in uso una cosa al conduttore e questi a pagargli un corrispettivo
(pigione per gli immobili). Affinché un tale contratto sia perfezionato, le
parti devono concordare su tutti i punti oggettivamente essenziali di un
contratto di locazione, ossia l’oggetto della locazione e il canone di
locazione (SVIT, Schweizerisches
Mietrecht, Kommentar, n. 6 ad art. 257-277b), di modo che risultano date tutte
le premesse ai sensi degli art. 1 e 2 cpv. 1 CO per reputare concluso un simile
contratto.
Dal
fascicolo processuale risulta unicamente che a partire dalla separazione (1983)
l’abitazione coniugale è stata occupata dalla moglie, mentre il marito ha
locato una camera a __________ pagando una pigione di fr. 600.-- mensili
(petizione pag. 3). Il marito non ha mai indicato di aver stipulato con la
moglie un contratto di locazione, né ha mai preteso il pagamento di una
pigione. Egli si è invero limitato a rivendicare l’immobile, chiedendo che
nell’ambito della liquidazione del regime dei beni fosse tenuto conto del fatto
che egli aveva dovuto locare una camera (petizione pag. 4, conclusioni pag. 3)
e che aveva continuato a pagare gli oneri ipotecari gravanti la proprietà
(petizione pag. 4, conclusioni pag. 4). In queste condizioni, e contrariamente
all’assunto del Pretore, non si può concludere che tra le parti sia stato
stipulato un contatto di locazione . Ne discende che a torto è stato
riconosciuto al marito l’importo di fr. 45’000.-- a titolo di asserita pigione
arretrata. Si aggiunga che la moglie ha occupato l’abitazione nella convinzione
di vedersela poi assegnata dal Giudice, ciò che esclude nuovamente la
possibilità che essa abbia voluto concludere un contratto di locazione con il
marito.
- Quand’anche si volesse riconoscere che tra i coniugi è
stato concluso un contratto di locazione, la pretesa del marito non potrebbe
comunque essere accolta.
Nel
diritto ticinese lo scioglimento del regime matrimoniale non è retto dal
principio inquisitorio (cfr. per altri Cantoni: Spühler/Frei-Maurer, Berner Kommentar, Ergänzungsband, n. 44
e 47 ad art. 158): non è quindi compito del Pretore assumere prove, tantomeno
su fatti che la parte medesima avrebbe potuto agevolmente dimostrare. In
sostanza incombeva al marito, quindi, allegare (e provare) il suo credito verso
la moglie. Non spettava pertanto al Pretore promuovere d’ufficio inchieste su
pretese non sostanziate dal marito (Poudret/Mercier,
op. cit., pag. 323). Non vi è ragione di scostarsi da tale orientamento nella
fattispecie, ove il marito avrebbe senz’altro potuto indicare quanto meno gli
elementi a sostegno della sua pretesa. Ne discende che in mancanza di ogni
ragguaglio in merito all’asserito credito del marito, nulla può essergli
riconosciuto a questo titolo.
Ciò
posto l’appello dev’essere accolto e la decisione impugnata riformata di
conseguenza.
- Spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148
cpv. 1 CPC). Per quanto concerne gli oneri processuali di prima sede una loro
riforma , neppure richiesta dall’appellante, non si giustifica.
In
questa sede l’appellante risulta integralmente vincente, ragion per cui le
spese del presente giudizio sono poste a carico dell’appellato, pure tenuto a
rifondere alla controparte un’adeguata indennità per ripetibili.
Per
questi motivi,
viste
sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
PRONUNCIA:
- L’appello è accolto e la sentenza impugnata è così
riformata:
“2 La
riconvenzionale 14 maggio 1991 di __________ è parzialmente accolta.
§ Di
conseguenza, in liquidazione del regime dei beni matrimoniali il marito verserà
alla moglie la somma di fr. 171’066.50 oltre interessi al 5% dal giorno del
passaggio in giudicato della pronuncia del divorzio”
Per
il resto la sentenza impugnata è confermata.
- Gli oneri processuali del presente giudizio,
consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 850.--
b)
spese fr. 50.--
totale
fr. 900.--
già
anticipati dall’appellante, sono posti a carico di __________, che rifonderà a
__________ l’importo di fr. 1’200.-- per ripetibili di appello.
- Intimazione:
dott. __________, __________
avv. __________, __________
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Vallemaggia.
Per la
prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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