AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
11.1995.79
Data decisione, Autorità:
23.02.1996, ICCA
Incarto n.
11.95.00079
Lugano
23 febbraio 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney–Colombo,
presidente,
G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti,
vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa n. ____ (modifica di sentenza di divorzio) della
Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud, promossa con petizione del 30 agosto 1993 da
__________, __________
(patrocinato
dall’avv. __________, __________)
contro
__________, __________
(patrocinata
dall’avv. __________, __________);
esaminati
gli atti,
posti
i seguenti
punti
di questione:
-
Se deve essere accolta
l’appellazione presentata il 12 settembre 1994 da __________ contro la sentenza
emanata il 10 agosto 1994 dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud;
-
Il giudizio sulle spese e
le ripetibili.
Ritenuto
in fatto:
A. Dal matrimonio tra
__________ e __________ __________ sono nati i figli __________
(__________1975) e __________ (__________1982). Con sentenza del 19 luglio 1991
il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud ha sciolto il matrimonio per
divorzio e ha omologato la convenzione sugli effetti accessori del divorzio
sottoscritta dalle parti il 14 marzo 1991, che contempla, in particolare,
l’attribuzione dei figli alla madre e l’obbligo per il padre di versare un
contributo alimentare mensile indicizzato di fr. 1’200.–– per __________ e di
fr. 1’000.–– per __________o, fino alla rispettiva maggiore età, riservato in
entrambi i casi l’art. 277 cpv. 2 CC. L’accordo prevede inoltre l’aumento del
contributo alimentare a favore di __________ nella misura di fr. 200.–, a
decorrere dal mese successivo il ventesimo anno del figlio primogenito.
B. Il 30 agosto 1993
__________ ha avviato presso la Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud
un’azione di modifica della sentenza di divorzio nei confronti dell’ex moglie
(nel frattempo risposata __________), chiedendo di essere liberato – a far tempo
dal 1° settembre 1993 – dall’onere alimentare nei confronti del figlio
__________, riservato il ripristino di tale contributo in caso di interruzione
dell’attività professionale o di ripresa degli studi. Egli ha offerto non di
meno di aumentare il contributo alimentare a favore del figlio __________ di
fr. 200.–, a decorrere dal mese successivo a quello in cui sarebbe stato
soppresso quello per il primogenito, riservati gli art. 276 cpv. 3 e 277 cpv. 2
CC. In via cautelare l’attore ha proposto la soppressione del contributo alimentare
a favore del figlio __________. L’attore ha fondato la richiesta sul fatto che
a far tempo dal 1° settembre 1993 il figlio __________ avrebbe intrapreso
un’attività lavorativa quale praticante presso la __________ di __________, per
un periodo di 18 mesi, con uno stipendio mensile di fr. 2’800.-- lordi per 13
mensilità, di modo che il figlio sarebbe economicamente autosufficiente,
ritenuto che sino ad allora egli era studente presso la scuola di commercio.
C. All’udienza del 30
settembre 1993, indetta per la discussione cautelare, le parti hanno concordato
di ridurre, in pendenza di causa, il contributo alimentare a favore del figlio
__________ a fr. 500.– indicizzati, con effetto al 1° ottobre 1993, e fino al
raggiungimento della maggiore età. La convenuta ha inoltre aderito all’aggiunta
della riserva relativa all’art. 276 cpv. 3 CC in merito al contributo a favore
del figlio __________o.
D. Con la risposta del
10 gennaio 1994 __________ ha proposto la reiezione della petizione, non
opponendosi all’eventuale modifica della sentenza di divorzio nel senso
dell’accordo intervenuto all’udienza del 30 settembre 1993.
E. Nella replica del 25
gennaio 1994 l’attore si è confermato nelle precedenti tesi e domande,
presentando una nuova istanza cautelare con cui ha chiesto l’immediata
soppressione del contributo alimentare a favore del figlio __________.
L’istanza è stata respinta, inaudita parte, con decreto del 27 gennaio 1994. La
convenuta ha rinunciato a duplicare.
F. All’udienza
preliminare del 21 aprile 1994 le parti, ammessa l’acquisizione da parte del
Pretore del certificato di salario aggiornato dell’attore, hanno rinunciato al
dibattimento finale riconfermandosi nelle rispettive domande.
G. Statuendo il 10
agosto 1994, il Pretore ha parzialmente accolto la petizione e ha ridotto a fr.
600.– il contributo alimentare a favore di __________, indicizzandolo, a far
tempo dal 1° settembre 1993, ma riservando l’immediato ripristino del
contributo di fr. 1’200.– come previsto al punto 2 della convenzione sugli effetti
accessori del divorzio in caso di interruzione dell’attività professionale e di
ripresa degli studi del figlio prima della maggiore età. Le spese, con una
tassa di giustizia di fr. 1’000.– sono state suddivise tra le parti in ragione
di metà ciascuna, compensate le ripetibili.
H. Insorto contro la
citata sentenza con un appello del 12 settembre 1994 __________ chiede che, in
riforma del giudizio impugnato, la petizione sia integralmente accolta. Il 4
ottobre 1994 __________ ha proposto la reiezione del gravame e la conferma del
giudizio pretorile.
Considerando
in diritto:
- Il Pretore, pur
considerando che con l’inizio dell’attività lavorativa la situazione del figlio
__________ dall’epoca del divorzio dei genitori era mutata in modo notevole, il
giovane, già studente di commercio è stato assunto alla __________ di
__________ per un periodo di pratica con uno stipendio lordo di fr. 2’800.--
per tredici mensilità, ha ritenuto adeguato ridurre il contributo alimentare
versato dal padre a fr. 600.–– mensili, per tenere conto dei presumibili nuovi
oneri del figlio (corsi linguistici, spostamenti in altre filiali) e della sua
necessità di fare risparmi.
L’appellante sostiene che
con un reddito di fr. 2’815.– e un fabbisogno di fr. 1’950.– mensili il figlio
è perfettamente in grado di mantenersi, rimanendogli ancora una cospicua
eccedenza con cui far fronte alle spese accresciute dovute alla sua entrata nel
mondo lavorativo e cumulare risparmi. Il riconoscimento di fr. 600.– a titolo
di contributo alimentare sarebbe per contro diseducativo. Egli contesta inoltre
che il figlio avrebbe altre maggiori spese (per corsi linguistici e trasferte),
le quali in realtà sarebbero – se del caso – a suo carico solo in minima parte.
-
I genitori devono
provvedere al mantenimento del figlio, incluse le spese d’educazione e
formazione e le misure prese a sua tutela (art. 286 cpv. 1 CC). L’obbligo di
mantenimento dura – di principio – fino alla maggiore età del figlio (art. 277
cpv. 1 CC). In caso di divorzio dei genitori, il contributo per il mantenimento
del figlio è stabilito alla stregua di una conseguenza accessoria dal giudice
che pronuncia lo scioglimento del matrimonio (art. 156 cpv. 2 CC). Il genitore
che intende ottenere la riduzione o la soppressione del contributo alimentare
per il figlio deve valersi quindi dell’art. 157 CC e far modificare la sentenza
di divorzio. L’art. 157 CC stabilisce che una sentenza di divorzio può essere
modificata in merito alle relazioni tra genitori e figli in caso di mutate
circostanze “per causa di matrimonio, partenza o morte di uno dei genitori, o
per altri motivi”. L’azione dell’art. 157 CC non è destinata a rimettere in
causa la ponderazione d’interessi operata dal giudice del divorzio: essa
presuppone che sia intervenuta una modifica rilevante e duratura delle circostanze
(DTF 120 II 178 consid. 3a con riferimenti).
-
Non vi sono dubbi
che dalla sentenza di divorzio la situazione del figlio __________ è
notevolmente mutata. A quel tempo egli era ancora studente presso la scuola di
commercio, mentre a partire dal 1° settembre 1993 è stato assunto in qualità di
praticante presso un istituto __________ di __________, ove percepisce un
reddito di fr. 2’800.– lordi per tredici mensilità (doc. 2).
a) Per l’art. 276 cpv. 3
CC i genitori sono liberati dall’obbligo di mantenimento nella misura in cui si
possa ragionevolmente pretendere che il figlio vi provveda da sé con il
provento del proprio lavoro o con altri mezzi. Ciò è il caso quando il figlio
ha raggiunto la piena e definitiva capacità lavorativa, ossia allorquando egli
esercita una professione conforme alle sue attitudini e capacità e che non
abbia carattere temporaneo, di modo che possa essere ragionevolmente escluso
l’inizio di una nuova formazione professionale (DTF 107 II 468 seg.; sentenza I
CCA 21 dicembre __________in re C./C.). Il diritto del figlio a una adeguata
formazione professionale (art. 302 cpv. 1 e 2 CC), è in ogni caso superiore
alla pretesa dei genitori di liberarsi dall’obbligo di mantenimento (Hegnauer/Breitschmid, Grundriss des Kindesrechts,
Berna __________, pag. 133, n. 20.05).
b) Per costante prassi
di questa Camera il fabbisogno dei figli è calcolato secondo le raccomandazioni
dell’Ufficio della gioventù del Canton Zurigo, considerate buon punto di
riferimento, seppur da adattare, dandosi il caso, alle circostanze concrete
(Rep. 1986 273; DTF 116 II 112 e segg.). Le citate raccomandazioni, aggiornate
al 1° gennaio 1993 (pubblicate in: RDT __________pag. 78) con riferimento a un
guadagno complessivo dei genitori di circa fr. 6’660.––, stabiliscono, per un
figlio dell’età di __________, un fabbisogno medio di fr. 1’180.––, dal quale
andrebbero dedotti fr. 135.–– per le cure ed educazione prestate in natura dalla
madre, per un totale di fr. 1’045.––. Tenuto conto del buon reddito del padre
(fr. 7’334.––: doc. H) e dell’evoluzione del costo della vita, il fabbisogno
mensile di __________, che ha sempre vissuto presso la madre, può essere
fissato in fr. 1’150.–– fino al 27 settembre 1995, data del compimento del
ventesimo anno di età
c) Come visto in
precedenza il figlio __________ dispone di un reddito annuo lordo di fr.
36400.–– che corrisponde, dedotte le usuali trattenute sociali a uno stipendio
mensile netto (compresa la tredicesima mensilità) di fr. 2’900.––, percepito in
qualità di praticante presso la __________ di __________. Il periodo di
praticantato non è un vero e proprio apprendistato, assai meno pagato, ma
neppure un contratto di lavoro normale. Ora, benché tale impiego non può essere
definito permanente e che la banca non garantisce l’assunzione alla scadenza
del contratto, esso è un periodo di formazione per giovani con scolarità
medio-alta, desiderosi di iniziare una carriera __________ anche se non hanno
svolto un apprendistato. Considerato che questo impiego sembra corrispondere
alle attitudini e alle aspirazioni di __________ (cfr. anche doc. F), a ragione
segnatamente della discreta remunerazione, corrispondente grosso modo a quella
di un impiegato di commercio e non essendovi, in concreto, indizi che
permettano di concludere che il giovane abbia previsto di proseguire la sua
formazione professionale, si può ragionevolmente concludere che tale impiego
non costituisca solo una tappa provvisoria nella sua carriera (cfr. I CCA
sentenza del 21 dicembre __________in re C./C.). In queste condizioni egli dispone
mensilmente di un’eccedenza di fr. 1’750.–– rispetto al suo reddito.
- La madre ha invero
sostenuto che il figlio deve far fronte ad altre spese (per corsi linguistici,
di spostamento in altre filiali) non contemplate nel citato fabbisogno. Dal
fascicolo processuale risulta che __________ si è assunto in particolare gli
obblighi “di assolvere per proprio conto un’adeguata preparazione nella lingua
tedesca” e di essere disponibile a eventuali spostamenti in un’altra filiale,
qualora richiesto dalla esigenze della __________ (doc. 2). Il primo impegno è
stato nel frattempo onorato – a quanto sembra – con la frequentazione del corso
estivo di tedesco a __________ nell’estate 1993 (doc. 4), pagato in parte dal
padre (cfr. doc. 5 e 6; replica pag. 3 punto 3). Quanto al secondo, esso non
comporta – almeno direttamente – risvolti economici. La convenuta accenna bensì
ad altri corsi linguistici che il figlio dovrebbe assolvere e a suoi possibili
trasferimenti in altri cantoni (risposta pag. 3, punto 4). Essa, nondimeno, non
ha suffragato in alcun modo tale assunto, ancorché sarebbe stato facilmente
documentabile, cosicché non è possibile tenerne conto. Sebbene sia in
discussione il contributo per il figlio, e quindi la massima ufficiale illimitata
(DTF 120 II 231 consid. 1c con rinvii) non spetta infatti a questa Camera
supplire a eventuali negligenze probatorie della convenuta (DTF 111 Ib 284
consid. 3; I CCA 2 gennaio 1995 in re G./G.; Cocchi/Trezzini,
Codice di procedura civile ticinese annotato, n. 4 ad art. 420 CPC). Eventuali
altri oneri finanziari per la formazione professionale del giovane, peraltro,
sarebbero verosimilmente coperti con l’ingente eccedenza mensile, superiore a
fr. 1’500.–– , di cui egli dispone rispetto al fabbisogno mensile.
L’attore può quindi
ragionevolmente pretendere dal figlio __________ che egli provveda
personalmente al proprio mantenimento con il provento del suo lavoro. Del resto
la giurisprudenza ammette per un apprendista – che percepisce notoriamente uno
stipendio di molto inferiore a quello in oggetto – una partecipazione al
proprio mantenimento nella misura di almeno 1/3 del salario (I CCA 21 dicembre
__________in causa C/C; 30 novembre 1989 in causa H/H; 26 ottobre __________in
causa L/L; 28 settembre 1989 in causa S/S; Rep. __________, 279), ragione per
cui ben si può pretendere dal figlio, in concreto, che si mantenga da sé. Si
aggiunga che con un’eccedenza mensile di oltre fr. 1’500.–– egli può destinarne
una parte per i propri risparmi, senza dover intaccare il proprio fabbisogno
mensile. Ciò premesso l’appello deve, su questo punto, essere accolto e il
giudizio pretorile riformato.
-
È vero che nella fattispecie
non è dato di sapere cosa si sia verificato nel periodo compreso tra il 1°
marzo 1995 (scadenza del contratto) e il compimento del 20° anno d’età del
figlio (__________1995). Appare tuttavia verosimile che, trascorso il periodo
di formazione e tenuto conto delle intenzioni del giovane, per altro espresse
dalla madre (cfr. doc. F), egli abbia perseguito la carriera presso l’istituto
bancario con un reddito superiore. Del resto la capacità del figlio di assumere
personalmente il proprio mantenimento non comporta l’estinzione del diritto al
mantenimento, bensì solo una sospensione dello stesso. Esso continua a produrre
i suoi effetti dal momento in cui il figlio non è più in grado di assumere la
propria indipendenza economica (Stettler,
Le droit suisse de la filiation, in: Traité de droit privé suisse, Volume III,
tomo II1, pag. 325 con riferimenti). Nel caso in esame, qualora tra il 1° marzo
e il 30 settembre 1995 __________ non fosse stato in grado di provvedere personalmente
al proprio mantenimento, l’obbligo del padre sancito con la sentenza di divorzio
del 19 luglio 1991 rimarrebbe integro.
-
L’appellante propone
ancora di anticipare l’aumento del contributo alimentare per il figlio minore
__________ di fr. 200.–, rispetto a quanto previsto nella convenzione omologata
dal Pretore (punto 2 b della convenzione). Si tratterebbe di riconoscere
all’altro figlio il citato aumento già a partire dal mese successivo a quello
della soppressione del contributo alimentare per __________ (e quindi a
decorrere dal mese di ottobre 1993), rispetto a quanto originariamente
stabilito nella sentenza di divorzio (ottobre 1995).
La domanda, nell’interesse
del figlio, merita accoglimento. Tale soluzione si impone a maggior ragione, se
si considera che il contributo fissato nella convenzione, pur essendo
certamente adeguato alle necessità di __________, non conosce ulteriori
scalarità.
-
L’appellante chiede
infine che sia espressamente riservato l’art. 276 cpv. 3 anche per il figlio
__________, in modo da essere liberato dall’obbligo di mantenimento di questi,
nella misura in cui si possa ragionevolmente pretendere che il giovane vi
provveda da sé, con il provento del suo lavoro o con altri mezzi. La richiesta
non può essere condivisa. Tenuto conto che l’art. 276 cpv. 3 CC prevede già
tale facoltà per i genitori, non vi è infatti ragione di precisare
ulteriormente la clausola relativa ai contributi alimentari in senso voluto.
-
Gli oneri
processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Visto l’esito della vertenza
si giustifica, nel caso concreto, una modifica della ripartizione di spese e
ripetibili operata dal Pretore, nel senso che la tassa di giustizia e le spese
sono poste a carico della convenuta, tenuta a rifondere all’attore fr. 1’500.––
a titolo di ripetibili. Le spese e la tassa di giustizia in questa sede sono
poste integralmente a carico dell’appellata che rifonderà all’appellante fr.
800.–– per ripetibili di appello.
Per questi motivi
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia:
I. L’appello è accolto
e la sentenza impugnata è così riformata:
“1. La petizione è accolta. Di conseguenza le
pattuizioni omologate nella sentenza di divorzio emessa il 19 luglio 1991dal
Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud relativa ai coniugi __________ e
__________ __________ sono così modificate:
al punto
2a): A decorrere dal 1° settembre 1993 __________ è esonerato dall’obbligo di
mantenimento del figlio __________, riservato l’art. 277 cpv. 2 CC. In caso di
interruzione dell’attività professionale e di ripresa degli studi, il
contributo alimentare di fr. 1’200.– mensili a carico del padre è ripristinato
alle condizioni previste al punto 2 della convenzione 14 marzo/19 luglio 1991.
al punto
2b): Il contributo alimentare a favore del figlio __________ di fr. 1’000.–
mensili è aumentato di fr. 200.– mensili, a decorrere dal 1° ottobre 1993.
Resta riservato l’art. 277 cpv. 2 CC.
- Le
spese con una tassa di giustizia di fr. 1’000.– sono poste a
carico
della convenuta, tenuta a rifondere alla controparte fr.
1’500.–
a titolo di ripetibili.
- invariato.”
II. Gli oneri
processuali del presente giudizio, consistenti in:
a) tassa di giustizia
fr. 500.–
b) spese fr. 50.–
fr. 550.–
già anticipati
dall’appellante sono posti a carico dell’appellata, con l’obbligo di rifondere
alla controparte fr. 800.– per ripetibili di appello.
III. Intimazione:
– avv. __________,
__________;
– avv. __________,
__________.
Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione di Mendrisio Sud.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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