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Numero d'incarto:
11.1996.135
Data decisione, Autorità:
11.09.1996, ICCA
Incarto n.
11.96.00135
Rinvio T.F.
Lugano
11 settembre 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Gianinazzi,
vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa n. ___ (cancellazione di servitù) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2,
promossa con petizione del 31 gennaio
1989 da
__________, __________,
(patrocinato
dall’avv. __________ __________, __________)
contro
__________ __________, proprietario del foglio PPP __________, di
__________,
__________.,
proprietaria del foglio PPP __________,
__________, proprietaria dei fogli PPP __________e __________,
e __________ __________, comproprietari del foglio PPP __________,
__________, proprietario dei fogli PPP __________ e __________,
__________, proprietario dei fogli PPP __________e __________,
__________ __________, proprietario del
foglio PPP __________,
e __________ __________, comproprietari del foglio PPP __________,
__________, proprietaria dei fogli PPP __________e __________,
__________, proprietaria del foglio PPP __________,
__________, proprietario del foglio PPP __________,
__________, proprietario del foglio PPP __________,
__________, proprietario del foglio PPP __________,
__________, proprietaria del foglio PPP __________,
e __________ __________,
comproprietari del foglio PPP __________,
e __________ __________, comproprietari del foglio PPP __________,
__________, proprietaria del foglio PPP __________,
__________, proprietario del foglio PPP __________,
e __________ __________,
comproprietari del foglio PPP __________,
e __________ __________,
comproprietari del foglio PPP __________,
__________, proprietario dei fogli PPP __________e __________,
e __________ __________i,
comproprietari del foglio PPP __________,
__________ __________,
proprietaria del foglio PPP __________,
__________ __________, proprietario del foglio PPP __________,
e __________ __________,
comproprietari del foglio PPP __________,
__________t, proprietaria
del foglio PPP __________,
e __________ __________, comproprietari del foglio PPP __________,
__________, proprietario
del foglio PPP __________,
e __________ __________i,
comproprietari del foglio PPP __________,
e __________ __________,
comproprietari del foglio PPP __________,
__________,
proprietaria dei fogli PPP __________e __________,
__________, proprietario dei fogli PPP __________, __________, __________e
__________,
__________, proprietaria dei fogli PPP __________e __________,
__________, proprietario del foglio PPP __________,
__________, proprietario del foglio PPP __________,
e __________ __________, comproprietari del foglio PPP __________
(tutti
rappresentati dall’amministratore della proprietà per piani particella n.
__________ __________ __________ e patrocinati dall’avv. __________ __________,
__________);
Ritenuto
in fatto e considerato in diritto:
che il 28 settembre 1995
la I Camera civile ha parzialmente accolto un appello presentato il 30 dicembre
1992 dai convenuti contro la sentenza emanata il 2 dicembre 1992 dal Pretore
del Distretto di Lugano, sezione 2, e ha modificato il giudizio pretorile nel
senso di accogliere parzialmente la petizione;
che in esito a tale
giudizio è stata modificata anche la ripartizione dagli oneri processuali di
prima sede;
che con sentenza del 14
giugno 1994 la II Corte civile del Tribunale federale, statuendo sul ricorso
per riforma presentato il 3 novembre 1995 da __________ __________, ha
annullato la sentenza del 28 settembre 1995, l’ha riformata nel senso di respingere
l’appello e ha rinviato la causa all’autorità cantonale per una nuova decisione
sulle spese processuali e sulle ripetibili della procedura cantonale;
che non spetta a questa
Camera chiarire la manifesta contraddittorietà tra il dispositivo n. 1 della
sentenza del Tribunale federale e quello figurante nella comunicazione del 18
giugno 1996 dello stesso tribunale;
che per quel che concerne
gli oneri processuali di prima sede, l’accoglimento della petizione comporta la
conferma della decisione pretorile del 2 dicembre 1992;
che in questa sede i
convenuti, integralmente soccombenti, devono sopportare tutti gli oneri
processuali (art. 148 cpv. 1 CPC) e rifondere alla controparte, che aveva
proposto la conferma della sentenza impugnata, un’adeguata indennità per
ripetibili;
per
questi motivi,
vista
sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia:
Gli oneri processuali di appello, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 450.-
b)
spese fr.
50.-
fr.
500.-
sono
posti a carico degli appellanti che rifonderanno alla con- troparte
l’importo di fr. 900.- per ripetibili.
Gli oneri processuali di prima sede sono confermati.
Intimazione a:
avv. __________ __________, __________;
avv. __________ __________, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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