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Numero d'incarto:
11.1996.165
Data decisione, Autorità:
23.02.1998, ICCA
Incarto n.
11.96.00165
Lugano,
23 febbraio 1998/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, vicepresidente,
Giani
e Pellegrini
segretaria:
Baranovic
sedente
per statuire nella causa ..__________ (provvedimenti
cautelari a salvaguardia dell’eredità) della Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 4, promossa con istanza del 19 agosto 1996 da
__________, __________
(patrocinata
dall’avv. __________ __________, __________)
Contro
__________ ved. __________,
__________.
__________ __________, __________, e
__________ __________, __________
(patrocinati
dall’avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di
questione: 1. Se deve essere accolto l’appello del 14 ottobre 1996 presentato
da __________ __________, dal dott. __________ __________ e da __________
__________ __________ contro il decreto emesso il 30 settembre 1996 del Pretore
del Distretto di Lugano, sezione 4;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________
(1923), cittadino __________ con ultimo domicilio a __________, , è
deceduto a __________ __________ () il
__________ 1992. Sua erede
universale è la madre __________ __________ ved. __________ (1900), tuttora residente
a __________. Sostenendo di essere figlia naturale del defunto, __________
__________ ha avviato il 9 luglio 1993 davanti al Tribunale di __________ un
procedimento inteso a far dichiarare ammissibile la propria azione di paternità
(art. 247 del Codice civile italiano). La richiesta è stata accolta con
sentenza del 23 febbraio 1994, confermata dalla Corte di appello di __________
il 10 giugno successivo. Un ricorso presentato da __________ __________ ved.
__________ alla suprema Corte di cassazione è stato respinto con sentenza del 3
luglio 1995 (depositata il 2 ottobre successivo). Il 5 ottobre 1995 __________
__________ ha promosso l’azione di paternità davanti al Tribunale di
__________. La causa è tuttora pendente.
B. Nel frattempo, il 15
novembre 1994, __________ __________ ha introdotto al Tribunale di __________
una petizione di eredità (art. 533 segg. del Codice civile italiano) contro
__________ __________, il __________. __________ __________ (commercialista del
defunto), __________ __________ __________ (amica del defunto), __________
__________, __________ __________ e __________ __________ __________ (acquirenti
di una villa appartenuta al defunto), chiedendo che fosse accertata la sua
qualità di erede fu __________ __________ e che i convenuti fossero condannati
alla restituzione dei beni successori in loro possesso. Una seconda petizione
di eredità (identica alla prima) è stata inoltrata da __________ __________ al
Tribunale di __________ il 5 ottobre 1995, contemporaneamente all’azione di
paternità, paventando che la prima petizione potesse estinguersi per motivi di
procedura.
C. Dopo avere intentato
la prima petizione di eredità, l’11 gennaio 1995 __________ __________ si è
rivolta al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, chiedendogli di disporre
in via cautelare il blocco degli averi nella disponibilità economica di
__________ __________ ved. __________, del . __________ __________ e
di __________ __________ __________ presso la __________ __________
.. di , in quanto di tali beni fosse “titolare,
avente diritto economico o comunque disponente” il defunto __________
. Essi hanno chiesto inoltre che la __________ __________
.. fosse tenuta a comunicare “l’esatta denominazione e
composizione di tutti i beni” oggetto del blocco. Statuendo il 12 gennaio 1995
senza contraddittorio, il Segretario assessore ha parzialmente accolto
l’istanza in luogo e vece del Pretore, ordinando il blocco dei citati averi, ma
senza obbligare la banca a rilasciare informazioni sui beni colpiti dal
provvedimento. Esperito il contraddittorio, con decreto del 6 aprile 1995 il
Segretario assessore ha sostanzialmente ribadito la precedente decisione. Il
decreto è stato confermato da questa Camera, su appello di entrambe le parti,
il 18 agosto 1996 (..). Un ricorso per nullità
interposto da __________ __________, __________ __________ e __________
__________ __________ contro la sentenza di appello è stato respinto dal
Tribunale federale, nella misura in cui era ammissibile, il
5 dicembre 1996. Lo stesso
giorno il Tribunale federale ha respinto anche un ricorso di diritto pubblico
proposto dai medesimi litisconsorti.
D. Promossa la seconda
petizione di eredità, il 19 agosto 1996 __________ __________ ha adito
nuovamente il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, con un’istanza
cautelare identica a quella dell’11 gennaio 1995. Essa ha fatto valere che, si
fosse estinta per motivi procedurali la sua prima petizione di eredità davanti
al Tribunale di __________, si sarebbe potuto estinguere anche il blocco
decretato dal Segretario assessore il 6 aprile 1995, donde – a titolo
prudenziale – la nuova richiesta. All’udienza del
6 settembre 1996
__________ __________ ha postulato inoltre il blocco presso la __________
__________ .., sempre in via cautelare, “di tutta la
documentazione (documenti di apertura, estratti, giustificativi ecc.) relativa
a tutti i beni oggetto di blocco”. I convenuti __________, __________
__________ e __________ __________ __________ si sono opposti a entrambe le
istanze. La discussione finale ha avuto luogo il 23 settembre 1996. Statuendo
il 30 settembre 1996 in luogo e vece del Pretore, il Segretario assessore ha
respinto la richiesta del 19 agosto 1996 e ha posto gli oneri processuali di
fr. 3000.– a carico
dell’istante, tenuta a rifondere ai convenuti un’indennità di fr. 3500.– per
ripetibili. Con lo stesso decreto il Segretario assessore ha accolto invece la
richiesta del 6 settembre 1996, nel senso che ha ordinato alla __________ __________
____________________di conservare tutta la documentazione successiva al 6
settembre 1986 concernente gli averi oggetto del blocco decretato il
6 aprile 1995. Gli oneri
processuali di fr. 1000.– sono stati posti a carico dei convenuti, con obbligo di
rifondere all’istante fr. 1200.– per ripetibili.
E. Contro il decreto
appena citato __________ __________, il __________. __________ __________ e
__________ __________ __________ l’annullamento del giudizio impugnato e la
reiezione di ogni provvedimento cautelare. Nelle sue osservazioni del 13
novembre 1996 __________ __________ propone di respingere l’appello e di
confermare il blocco della documentazione bancaria ordinato dal Segretario
assessore.
Considerando
in diritto: 1. Gli appellanti eccepiscono
anzitutto l’incompetenza per territorio del giudice adito (art. 89 LDIP),
argomentando che l’istante non ha dimostrato né reso verosimile l’esistenza in
Svizzera di beni appartenuti al defunto, né tanto meno è stata in grado di precisare
la ragione sociale e l’indirizzo della banca destinataria del blocco (memoriale,
punto 8). La censura non ha alcuna consistenza. Per quanto concerne l’art. 89
LDIP, la cui applicabilità non è del resto messa in discussione dagli
appellanti, questa Camera ha già avuto modo di accertare che esso fonda pienamente
la competenza per territorio del giudice svizzero in procedimenti come quello
in rassegna (sentenze del 12 ottobre 1995 e del 18 agosto 1996 fra le stesse
parti, rispettivamente consid. 5 e consid. 4). Non giova quindi ripetersi. Per
quel che è della prova o della verosimiglianza circa l’esistenza in Svizzera di
beni appartenuti al defunto, sia questa Camera (sentenza del 18 agosto 1996, consid.
4) sia il Tribunale federale (sentenza del 5 dicembre 1996 sul ricorso per
nullità, consid. 2) hanno già spiegato agli appellanti che tale questione
riguarda il merito, non la competenza. Né il diritto alla prova né l’art. 8 CC,
poi, non sono di alcun rilievo in sede cautelare, ove il giudizio è di mera verosimiglianza
(sentenza 5 dicembre 1996 del Tribunale federale sul ricorso di diritto
pubblico, consid. 4). La tesi degli appellanti non merita quindi ulteriore
disamina.
- A parere degli
appellanti un blocco di documentazione bancaria non è un provvedimento
conservativo a norma dell’art. 89 LDIP, ma una misura destinata a salvaguardare
la devoluzione dell’ eredità, che compete solo all’autorità estera preposta all’aper-tura
della successione (memoriale, punto 9). L’assunto è infondato. Questa Camera,
distinguendo fra provvedimenti conservativi e provvedimenti di devoluzione
ereditaria, ha già avuto occasione di precisare che il blocco chiesto da un
erede su conti bancari del defunto ha semplice carattere conservativo, mentre
la nomina di un amministratore della successione è una misura volta ad
assicurare la devoluzione dell’eredità (sentenza del
12 ottobre 1995 fra le
stesse parti, consid. 5b).
In concreto l’istante ha
ottenuto il blocco della documentazione bancaria inerente ai beni già congelati
dal Segretario assessore il 6 aprile 1995. Mal si comprende perché tale
provvedimento dovrebbe trascendere la natura meramente conservativa riconosciuta
al blocco dei beni veri e propri, che è una misura assai più incisiva. Quando
asseriscono poi che la necessità di conservare documentazione bancaria “non
contribuisce in alcun modo alla conservazione dei beni” è che essa “è perfettamente
inutile affiancata al (...) blocco dei beni stessi”, gli appellanti cercano di equivocare
sui termini. È evidente infatti che solo la documentazione bancaria consentirà
all’istante – se sarà dichiarata erede – di verificare qual era la consistenza
e l’entità degli averi depositati in banca all’apertura della successione,
impedendo che terzi approfittino del lungo tempo trascorso (e della distruzione
di documenti archiviati) per appropriarsi di beni intestati a loro nome ma
rientranti nel compendio ereditario. Il provvedimento ha quindi indole
palesemente conservativa. Anche su questo punto l’appello si rivela destituito
di buon diritto.
- Nel merito gli
appellanti assumono che il blocco della documentazione bancaria non costituisce
un provvedimento cautelare giusta l’art. 376 CPC sia perché serve solo alla
conservazione di mezzi probatori, sia perché la sola __________ __________ può
– come erede universale – chiedere rendiconto alla banca (art. 400 CO), sia
perché in tal caso andrebbe fissato un termine all’istante per promuovere
l’azione di rendiconto, sia perché la conservazione di atti risalenti al 1986
finirebbe per eccedere il periodo decennale previsto dall’art. 962 CO, sia
infine perché la tutela di pretese pecuniarie sarebbe retta esclusivamente dall’
art. 58 LEF (memoriale, punto 10). In realtà le asserzioni cadono nel vuoto. Il
Segretario assessore si è dipartito giustamente dal principio – in sé non
contestato nemmeno dagli appellanti – per cui ogni erede ha diritto di esigere
dalla banca presso cui si trovano o si trovavano beni del defunto un rendiconto
delle operazioni svolte dall’istituto e la restituzione dei documenti giustificativi,
ritenuto che la banca è in obbligo di conservare solo gli atti degli ultimi 10
anni (il Segretario assessore si è riferito esplicitamente a Rep. 1993 pag. 206
e a sentenza, pag. 5 a metà), mentre per i documenti più vecchi l’obbligo
riguarda solo le richieste pendenti (v. anche AUBERT/HAISSLY/TERRACINA,
Responsabilité des banques suisses à l’égard des héritiers, in: SJZ 92/1996
pag. 137 segg.).
Ciò non significa tuttavia
– e a questo riguardo il ragionamento del primo giudice non può essere seguito
– che in concreto il blocco della documentazione bancaria sia destinato ad
assicurare pretese dell’istante in relazione al contratto o ai contratti di
mandato tra la banca e il defunto. L’obbligo di conservare la nota
documentazione ha ben altro scopo, ovvero quello di proteggere beni
patrimoniali – che per essere protetti devono poter essere individuati –
lasciati in Svizzera da un ereditando straniero con ultimo domicilio
all’estero. Il provvedimento non tutela, in altri termini, pretese di
risarcimento (fondate sul diritto delle obbligazioni) per eventuali inadempienze
della banca, bensì la porzione suscettibile di spettare all’istante nel
compendio ereditario fu __________ __________ (cfr. COCCHI/TREZZINI, CPC
annotato, Lugano 1993, n. 20 ad art. 376). Ciò posto, non può seriamente
revocarsi in dubbio, a prescindere dalla motivazione impropria addotta dal
Segretario assessore, che il decreto impugnato abbia natura cautelare.
- Affermano gli
appellanti che, quand’anche avesse indole cautelare, la richiesta di bloccare
la documentazione bancaria non adempirebbe il requisito dell’urgenza (nel senso
dell’art. 376 cpv. 1 CPC) già per il fatto che l’istante avrebbe potuto
postulare tale provvedimento al momento in cui ha sollecitato il primo blocco
dei beni, l’11 gennaio 1995 (memoriale, punto 11.1). Esaminata in astratto,
l’argomentazione potrebbe anche sembrare provvista di qualche fondatezza. In
realtà le cose stanno diversamente. L’11 gennaio 1995 l’istante ha chiesto,
infatti, non solo che fossero bloccati gli averi del compendio successorio
presso la __________ __________ .., ma che quest’ultima
fosse tenuta anche a comunicare “l’esatta denominazione e composizione di tutti
i beni”. Il Segretario assessore ha respinto tale domanda, sicché l’istante –
oltre presentare appello – ha chiesto il 22 febbraio 1995 l’inventario
dell’eredità e la nomina di un amministratore. Con decreto del 2 giugno 1995 il
Segretario assessore ha accolto quest’ultima richiesta, ciò che da un punto di
vista oggettivo sarebbe ragionevolmente potuto bastare all’istante per
un’adeguata difesa dei propri interessi. Se non che, con un cambiamento di giurisprudenza,
questa Camera ha annullato il 12 ottobre 1995 anche la designazione
dell’amministratore (.____________________) e il 18 agosto 1996 ha
confermato la decisione con cui il Segretario assessore esonerava la banca dal
dare informazioni sulla composizione e l’entità dei beni congelati
(..). A quel momento diventava urgente salvaguardare
la documentazione bancaria, l’istituto di credito non essendo tenuto a mostrare
né a conservare atti oltre il termine ordinario di 10 anni. Il 6 settembre 1996
l’istante ha chiesto così che la banca fosse tenuta a conservare almeno gli
atti relativi alla movimentazione dei beni bloccati (documenti di apertura,
estratti, giustificativi ecc.).
Gli appellanti obiettano
che l’istante non poteva partire dall’idea che le sue richieste fossero state
accolte dai giudici ticinesi, sicché avrebbe dovuto postulare sin dall’inizio
il blocco della documentazione bancaria. L’asserto non può essere condiviso. I
provvedimenti cautelari devono limitarsi allo stretto indispensabile per
tutelare uno stato di fatto o proteggere diritti minacciati. Finché l’istante
poteva ragionevolmente confidare nel fatto che questa Camera confermasse la
nomina di un amministratore (pressoché certa secondo la vecchia prassi) o
costringesse la banca a fornire ragguagli sulla composizione e l’entità dei
beni colpiti dal blocco, l’urgenza era poco verosimile. La necessità di far sì
che la banca conservasse i documenti è divenuta impellente solo in seguito,
nulla potendo impedire che l’istituto distruggesse progressivamente gli atti
più vecchi, rendendo impossibile verificare a distanza d’anni quali beni
rientrassero effettivamente nell’universum ius defuncti. Ciò
posto, a un esame sommario come quello che disciplina l’adozione di
provvedimenti cautelari il primo giudice poteva senz’altro ritenere che – per
quanto riguardava il blocco dei documenti – era ormai urgente intervenire. Il
gravame si dimostra perciò, una volta ancora, sfornito di buon esito.
-
A parere degli
appellanti mancherebbe in concreto – se non l’urgenza – quanto meno il rischio
di un notevole pregiudizio (art. 376 cpv. 1 CPC), a meno di riporre “una
sfiducia anticipata nel comportamento della banca” (memoriale, punto 11.2). In
realtà non si tratta di diffidare della banca né di muovere “insultanti insinuazioni”
verso l’istituto di credito. Definire quali beni, in caso di contestazione,
rientrino nell’asse ereditario competerà tuttavia al giudice, non alla banca. E
la banca non ha, come si è visto, alcun obbligo legale di conservare documenti
oltre i 10 anni, nessuna domanda di rendiconto potendo essere avanzata dall’istante
finché all’istante stessa non sarà riconosciuta qualità di erede. Negare la
verosimiglianza di un notevole pregiudizio nella distruzione di atti che,
praticamente, non potranno essere ricuperati in altro modo a distanza d’anni
non è serio. Su questo punto l’appello rasenta la temerarietà.
-
Infine gli
appellanti sostengono che nella fattispecie l’azione di merito non avrebbe
alcuna parvenza di fondatezza (art. 376
cpv. 1 CPC) e che quindi
non si giustifica provvedimento cautelare di sorta (memoriale, punto 11.3). Il
fatto è che l’azione di merito non è – come si è visto – quella di rendiconto
accennata dal Segretario assessore, bensì la petizione di eredità pendente
dinanzi al Tribunale di __________. Ora, le probabilità di successo di siffatta
azione (sia quella del 14 novembre 1994, sia quella del 5 ottobre 1995, il cui
contenuto è – come ammette l’appellata: osservazioni, pag. 4 – identico)
dipendono manifestamente dall’ esito dell’azione di paternità, l’istante
potendo avanzare pretese ereditarie solo qualora sarà riconosciuta figlia di
__________ __________. E sull’azione di paternità – come ha già rilevato questa
Camera nella sentenza del 18 agosto 1996 (consid. 4d) – è arduo formulare
previsioni. Sia come sia, avessero inteso affermare che tale azione appare
destinata sin d’ora all’insuccesso, gli appellanti avrebbero dovuto spiegare
perché, illustrando le loro allegazioni (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC). Invano
si cercherebbe nell’appello un solo cenno a tale argomento. Ne segue che al riguardo
il gravame va dichiarato irricevibile (art. 309 cpv. 5 CPC).
- Gli oneri
processuali dell’attuale giudizio seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC).
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile,
l’appello è respinto e il decreto impugnato è confermato.
- Gli oneri processuali,
consistenti in :
a) tassa di
giustizia fr. 500.–
b) spese fr.
50 .–
fr.
550.–
sono
posti a carico degli appellanti in solido, che rifonderanno alla controparte,
sempre con vincolo di solidarietà, fr. 1500.– per ripetibili d’appello.
- Intimazione:
– avv. __________
__________, __________;
– avv. __________
__________, __________.
Comunicazione:
– Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 4;
– __________ __________
.., sede di __________.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
Il vicepresidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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