AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.1996.20
Data decisione, Autorità:
25.04.1996, ICCA
Incarto n.
11.96.00020
Lugano
25 aprile 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney–Colombo,
presidente,
G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Morini
sedente
per statuire nella causa n. / (misure cautelari in procedura
di stato) della Pretura del Distretto di
Bellinzona promossa con istanza 12 settembre 1995 da
__________ __________, nata
__________ __________, __________
(patrocinata
dall’avv. __________ __________, __________)
contro
__________, __________
(patrocinato
dall’avv. __________ __________, __________)
e ora sul decreto
cautelare del 18 gennaio 1996 con cui il Pretore ha regolato l'assetto
provvisionale dei coniugi;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti in questione:
-
Se dev'essere accolta l'appellazione
del 30 gennaio 1996 presentata da __________ __________ contro il decreto
emesso il 18 gennaio 1996 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;
-
Se dev'essere accolta
la richiesta di assistenza giudiziaria presentata da __________ __________ con
l'appello;
-
Il giudizio sulle spese
e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto:
A. __________ __________
(1959) e __________ __________ __________ __________ (1970) si sono sposati a
__________ il __________ 1990. Dalla loro unione è nata il __________ 1993 la
figlia __________. Il marito esercita la professione di lattoniere mentre la
moglie è impiegata dal 1° giugno 1995 presso __________ __________ __________
in qualità di ausiliaria di pulizia. In data 8 settembre 1995 la moglie ha
lasciato l'abitazione coniugale di __________ prendendo con sé la figlia
__________ e andando ad abitare presso la suocera. A partire dal 1° novembre
1995 si è poi trasferita in appartamento proprio.
B. Il 12 settembre
1995 la moglie ha instato per il tentativo di conciliazione, che è decaduto
infruttuoso il 9 ottobre 1995 successivo. Il 28 settembre 1995 __________ __________
__________ ha presentato un'istanza per l'adozione di misure cautelari tendente
a ottenere un contributo alimentare di fr. 1'131.– mensili a partire dal 1°
settembre 1995. Statuendo il 29 settembre 1995 senza contraddittorio, il
Pretore ha accolto parzialmente l'istanza condannando il marito a versare,
pendente causa, l'importo mensile di fr. 951.– di cui fr. 665.– per la figlia
__________ e fr. 286.– per la moglie. Con istanza dell'11 ottobre 1995
__________ __________ ha chiesto la revoca del decreto supercautelare e ha
postulato il riconoscimento di un diritto di visita settimanale sulla figlia.
C. In sede di
contraddittorio l'istante ha confermato il 24 ottobre 1995 le proprie richieste
e si è opposta al diritto di visita del marito sulla figlia. Il convenuto si è
rimesso al giudizio del Pretore circa la determinazione del contributo per la
figlia, facendo tuttavia valere le proprie spese, mentre si è opposto al
pagamento di un contributo alla moglie. All’udienza del 12 dicembre 1995 le
parti hanno concluso un accordo sull’esercizio del diritto di visita, che è
stato omologato seduta stante dal Pretore. Esperita l'istruttoria, alla
discussione finale provvisionale del 16 gennaio 1996 ogni coniuge ha ribadito
le proprie domande.
D. Statuendo il 18
gennaio 1996, il Pretore ha stabilito in fr. 665.– il contributo a favore della
figlia e, constatata l'esistenza di un ammanco, ha soppresso il contributo alimentare
a favore della moglie con effetto dal 1° febbraio 1996, valendo sino a quella
data il decreto supercautelare del 29 settembre 1995.
E. __________
__________ è insorto contro il decreto con appello del 30 gennaio 1996 nel
quale postula, in riforma del giudizio pretorile, che il contributo alimentare
a favore della moglie venga soppresso a partire dal 1° novembre 1995 e che il
contributo a favore della figlia decorra dal 1° novembre 1995, in via subordinata
dal 1° ottobre 1995 ma in ragione di soli fr. 350.–. L'appellante chiede
inoltre di essere posto a beneficio dell'assistenza giudiziaria nella procedura
di appello.
F. Le osservazioni
di __________ __________ __________ sono state inviate il 13 febbraio 1996.
Considerando
in diritto:
-
Per stessa
ammissione dell’appellata il gravame le è pervenuto il 2 febbraio 1996, di modo
che le osservazioni avrebbero dovuto essere inoltrate al più tardi il 12 febbraio
successivo, ciò che non è avvenuto. Le osservazioni sono infatti state consegnate
alla posta solo il 13 febbraio 1996, come risulta dalla busta di spedizione, e
sono pertanto irricevibili in quanto tardive.
-
Nel suo appello
il marito ripropone dapprima la domanda di soppressione del contributo
alimentare per la moglie a partire dal 1° ottobre 1995, sostenendo che
l’emanazione del decreto 16 gennaio 1996 comporta per sua natura la sostituzione
del decreto supercautelare 29 settembre 1995 fin dall’inizio. Egli aggiunge
ancora che se il Pretore avesse avuto a disposizione tutti gli elementi emersi
dal contraddittorio e dall’istruttoria che ne è seguita, non avrebbe accordato
alcun contributo alimentare per la moglie già nel decreto supercautelare.
-
Giusta l’art.
379 cpv. 2 CPC, nel caso in cui il giudice respinge o ammette la domanda senza
contraddittorio, le parti hanno diritto di chiedere entro 10 giorni con istanza
scritta, che, previo contraddittorio, la domanda sia accolta, rispettivamente
che le misure ordinate siano revocate o modificate. Il testo stesso della norma
indica che il giudice dispone di un ampio potere di apprezzamento nel valutare
se revocare il provvedimento emanato senza contraddittorio o se modificarlo. Il
giudice può quindi decidere – caso per caso – quali siano gli effetti derivanti
dalla revoca di un provvedimento da lui precedentemente disposto senza
contraddittorio. In concreto, il quesito di sapere se - in mancanza di
indicazioni - la revoca del provvedimento supercautelare dopo istruttoria
avvenga ex nunc o ex tunc può essere lasciato indeciso, dal
momento che il Pretore ha precisato esplicitamente il momento in cui entrava in
vigore la decisione dopo contraddittorio. Si tratta pertanto di determinare se
la scelta operata dal primo giudice possa essere condivisa.
a) Nell’ambito delle
misure cautelari in una causa di stato (art. 145 cpv. 2 CC), il giudice può
imporre l’obbligo di versare contributi alimentari in via provvisionale con effetto
retroattivo (DTF 115 II 201; I CCA sentenza del 1° giugno 1994 nella causa
M./M.). Un provvedimento supercautelare adottato in applicazione dell’art. 145
cpv. 2 CC, per altro, può essere rivisto anche in assenza di fatti nuovi e può
essere modificato o revocato, a seconda delle circostanze concrete, con effetto
ex nunc o ex tunc (Bühler/Spühler,
Berner Kommentar, 3a ed., 1980, nota 441 ad art. 145 CC; SJ 1972 pag. 121 con
nota a sentenza a pag. 123; DTF 120 Ia 61; RVJ 1995 pag. 217). Il giudice che,
emanata una misura supercautelare, statuisce poi dopo audizione e istruttoria,
ha in altre parole il diritto e l'obbligo di esaminare nuovamente e liberamente
la situazione delle parti, senza essere vincolato dalle motivazioni della
decisione presa in via supercautelare e persino in assenza di nuovi fatti (Rep.
1974 pag. 304 consid. 3). Egli ha quindi la possibilità di fissare un
contributo alimentare diverso, maggiore o minore a seconda delle circostanze.
b) Nella
fattispecie, il primo giudice ha determinato il contributo alimentare supercautelare
in fr. 951.–, pari alla differenza tra il reddito mensile del marito di fr.
3’366.– e il suo fabbisogno di fr. 2’415.–, lasciando quindi al debitore del
contributo la disponibilità del proprio minimo vitale, in ossequio alla più
recente giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 121 I 97, 121 III 301).
Esperita l’istruttoria, egli ha constatato che il reddito mensile del convenuto
ammontava a fr. 3’483.– (doc. 8) mentre il suo minimo vitale era di fr. 2’799.–
e sulla base di questi dati ha soppresso il contributo alimentare in favore
della moglie con effetto dal 1° febbraio 1996, argomentando che fino a quella
data restava in vigore il decreto supercautelare. Ciò equivale però a intaccare
il minimo vitale del debitore alimentare nel periodo compreso tra il 1° ottobre
1995 e il 31 gennaio 1996, dal momento che sia il reddito che il fabbisogno
dell’appellante sono rimasti sostanzialmente immutati. Il Pretore non ha
motivato la sua scelta e l’esame dell’incarto non consente di rilevare
circostanze che potrebbero giustificare, per motivi di equità, di incidere per
un periodo transitorio nel minimo vitale del marito, tanto più che il
fabbisogno della figlia era comunque coperto dal contributo alimentare posto a
carico del padre.
Del resto la stessa
motivazione del decreto supercautelare, che menzionava la più recente
giurisprudenza sul minimo vitale del debitore (DTF 121 I 97, 121 III 301) dimostra
che il Pretore non avrebbe accordato alcun contributo alimentare alla moglie se
avesse avuto a disposizione sin dall’inizio i dati emersi poi dall’istruttoria.
L’appello deve quindi essere accolto su questo punto, il contributo alimentare
di fr. 286.– mensili per la moglie dovendo essere soppresso a partire dal 1°
ottobre 1995.
- L’appellante
contesta infine il contributo alimentare di fr. 665.– dovuto alla figlia
__________ per il mese di ottobre 1995, chiedendo che lo stesso decorra solo
dal 1° novembre 1995, in via subordinata che abbia effetto dal 1° ottobre 1995
ma limitatamente all’importo di fr. 350.–. A detta del marito, infatti, si deve
tenere conto della circostanza che la moglie ha avuto un onere di locazione
soltanto a partire dal 1° novembre 1995, avendo in precedenza soggiornato presso
la suocera, da cui ha ricevuto gratuitamente vitto e alloggio. In prima sede,
tuttavia, il convenuto non ha contestato il fabbisogno della figlia e si è
rimesso per la determinazione del contributo alimentare al giudizio del
Pretore, come risulta dal verbale di discussione del 24 ottobre 1995 e dal
dibattimento finale provvisionale del 16 gennaio 1996. L’appello su questo
punto si rivela dunque improponibile già per il fatto che la censura sul fabbisogno
di __________ è sollevata per la prima volta in appello, in contrasto con
quanto previsto dall'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC (Rep. 1981 pag. 298).
5 Gli oneri
processuali seguono, di principio, la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Visto
l'esito dell'appello si giustificherebbe una ripartizione degli oneri
processuali in ragione di un terzo a carico del marito e di due terzi a carico
della moglie. In concreto l’appellata non ha invero presentato valide
osservazioni all’appello, ma essa ha contribuito, con la presentazione
dell’istanza supercautelare 28 settembre 1995 in cui chiedeva un contributo
alimentare di fr. 1’131.– mensili, eccedente le possibilità finanziarie del
coniuge, a provocare la decisione viziata. L’istante deve quindi essere
considerata soccombente e dovrebbe sopportare spese e ripetibili (DTF 95 I 316
cons. 4) in proporzione della propria soccombenza. La precaria situazione
finanziaria dell’istante, ampiamente dimostrata dall’istruttoria provvisionale,
lascia tuttavia presagire già fin d’ora l’impossibilità di incassare spese e
ripetibili, motivo per cui, viste le particolarità della fattispecie, si può
prescindere dal prelievo di tasse e spese. Considerata la situazione di
indigenza dell'appellante e il parziale buon esito del gravame, la sua domanda
di assistenza giudiziaria può essere accolta.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia:
- Nella misura in
cui è ricevibile, l’appello è parzialmente accolto e il decreto impugnato è
così modificato:
1.1.
Il contributo alimentare a favore della moglie è soppresso con effetto dal
1° ottobre 1995.
Per il resto il
decreto rimane invariato.
-
__________ è ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito
patrocinio dell'avv. __________ __________.
-
Non si prelevano
né tasse né spese e non si assegnano ripetibili.
-
Intimazione a:
–
avv. __________ __________, __________
–
avv. __________ __________, __________
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster