AIUTO
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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.1996.57
Data decisione, Autorità:
10.07.1996, ICCA
Incarto n.
11.96.00057
Lugano
10 luglio 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Gianinazzi
sedente
per statuire nella procedura ..__________ (privazione
dell’autorità parentale) del Dipartimento delle istituzioni, promossa con
istanza 14 settembre 1995 da
, __________
(patrocinata
dall’avv. dott, __________),
contro
__________ nata __________, __________
esaminati gli atti,
posti a giudizio i seguenti
punti di questione:
-
Se deve essere accolto
il ricorso 15 aprile 1996 di __________ contro la decisione 11 marzo 1996 della
Divisione degli Interni;
-
Il giudizio sulle spese
e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto:
A. __________
(1990) è nata dalla relazione fra __________ e __________ __________. Essa è
stata affidata subito dopo la nascita, con il consenso della madre, alla nonna
materna __________ __________, e in suo favore è stata istituita dalla
Delegazione tutoria di __________ il 4 aprile 1991 una curatela educativa ai
sensi dell’art. 308 CC. Con lo stesso provvedimento la Delegazione tutoria ha
stabilito in favore di __________ __________ una curatela amministrativa ai
sensi dell’art. 393 n. 2 CC. Quest’ultima misura è stata chiusa con
deliberazione 5 aprile 1995 della Delegazione tutoria di Pregassona, in seguito
al matrimonio di __________ con __________.
B. __________
ha chiesto con istanza il 14 settembre 1995 di privare __________ dell’autorità
parentale sulla figlia __________, adducendo che la madre non si occupa della
bambina e che la situazione attuale, fonte di difficoltà amministrative e finanziarie,
provoca disguidi.
Esperita
l’istruttoria, durante la quale è stata sentita __________ __________ ed è
stato presentato un dettagliato rapporto del Servizio sociale di __________, la
Divisione degli interni del Dipartimento delle istituzioni ha respinto
l’istanza con decisione 11 marzo 1996 e ha posto la tassa di giustizia di fr.
300.– a carico di __________ Scala.
C. L’istante
è insorta il 15 aprile 1996 con un ricorso nel quale chiede di annullare la
decisione 11 marzo 1996 e di nominarla tutrice di __________, in via
subordinata di designarla curatrice, in via ancora più subordinata di designare
quale curatrice la signora __________.
D. Con
osservazioni del 17 maggio 1996 la Divisione degli interni chiede di dichiarare
irricevibile il ricorso, subordinatamente di respingerlo. Nelle osservazioni
del 22 maggio 1996 la curatrice di __________ rileva che la designazione del
tutore, rispettivamente del curatore, compete alla Delegazione tutoria.
__________, dal canto suo, non ha presentato osservazioni.
Considerando
in diritto:
- Vi
è dapprima da rilevare, in ordine, che il gravame non è ricevibile nella misura
in cui la ricorrente chiede la propria designazione quale tutrice,
subordinatamente curatrice, in via ancora più subordinata la designazione di
una terza persona quale curatrice della bambina. La nomina del tutore e del
curatore compete alla Delegazione tutoria (art. 2 del regolamento sulle tutele
e le curatele) e contro la decisione di quest’ultima autorità è dato ricorso
entro 10 giorni all’autorità di vigilanza sulle tutele, ossia alla Divisione
degli interni (art. 92 del regolamento sulle tutele e curatele). Il Tribunale
d’appello non è competente per statuire sulla nomina di tutori e curatori. Su
questo punto il ricorso è pertanto irricevibile.
Per
il resto, contrariamente all’opinione della Divisione degli interni, il gravame
adempie i requisiti formali previsti dalla legge. La giurisprudenza ha già
avuto modo di stabilire che la sanzione della nullità prevista dall'art. 309
cpv. 5 CPC va applicata con cautela: anche se non adempie in modo preciso le
esigenze formali stabilite dalla legge, l’appello è ricevibile se dal suo contenuto
emerge chiaramente l’intenzione di impugnare la decisione di primo grado, dal
contesto si desumono i motivi a sostegno del ricorso e l’insufficienza formale
non reca pregiudizio alla controparte (Rep. 1986 pag. 272, 1985 pag. 338 in
alto). Il ricorso di __________ denota senza equivoco la volontà di far annullare
la decisione 11 marzo 1996 della Divisione degli interni e di privare
__________ dell’autorità parentale. La richiesta di giudizio è quindi
sufficientemente chiara e l’ambito della contestazione non dà adito a dubbi. In
tale misura il gravame è dunque ammissibile.
-
Giusta
l’art. 301 cpv. 1 CC i genitori, in considerazione del bene del figlio, ne
dirigono le cure e l’educazione e, riservata la sua capacità, prendono le
decisioni necessarie. L’autorità parentale è il potere legale dei genitori di
prendere tutte le decisioni necessarie per il figlio; essa costituisce la base
giuridica dei genitori per l’educazione e la rappresentanza e l’amministrazione
dei beni del figlio stesso (Hegnauer,
Droit suisse de la filiation, 3a ed. Berna 1990, pag. 164). Per l’art.
311 CC se altre misure di protezione del figlio (art. 307 e segg. CC) sono
rimaste infruttuose o sembrano a priori insufficienti, l’autorità di vigilanza
sulle tutele priva i genitori della loro autorità quando per inesperienza,
malattia, infermità, assenza o analoghi motivi non sono in grado di esercitarla
debitamente (cpv. 1 n. 1). Inoltre la privazione dell’autorità parentale può
essere pronunciata quando i genitori non si sono curati seriamente del figlio o
hanno violato gravemente i loro doveri nei suoi confronti (cpv. 1 n. 2).
L’applicazione di questa norma presuppone un rigoroso apprezzamento di tutte le
circostanze, la revoca dell’autorità parentale configurando la perdita di un diritto
della personalità, ed è ammissibile solo se altre misure per la protezione del
figlio appaiono d’acchito insufficienti: il principio della proporzionalità
dell’intervento impone in tutti i casi un’attenzione particolare (DTF 119 II 11
consid. 4a con riferimenti dottrinali).
-
Nel
caso in esame in favore della minore __________ sono già state prese diverse
misure di protezione. Poco dopo la nascita essa è stata affidata, con il
consenso della madre, alle cure della nonna materna e il 4 aprile 1991 è stata
istituita una curatela educativa ai sensi dell’art. 308 CC. La nonna affidataria
ha chiesto il 14 settembre 1995 all’autorità di vigilanza sulle tutele di privare
la figlia __________ dell’autorità parentale, sostenendo che quest’ultima non
si occupava della bambina, se non durante le visite, non pagava il mantenimento
e tratteneva le indennità versate dalla cassa-malati. Inoltre si erano
verificati disguidi amministrativi con la Delegazione tutoria di Pregassona in
merito alla frequenza scolastica, di modo che la situazione era divenuta intollerabile.
L’autorità di vigilanza sulle tutele ha istruito il caso e ha proceduto
all’audizione della madre __________. La madre della bambina ha confermato di
essere d’accordo con l’affidamento di __________ alla propria madre, ma si è
opposta alla privazione dell’autorità parentale, ritenendola una misura
eccessiva. Il Servizio sociale cantonale ha allestito il 28 novembre 1995 un
dettagliato rapporto sulla situazione della bambina. Sulla base degli elementi
raccolti nel corso dell’istruttoria, la Divisione degli interni ha deciso l’11
marzo 1996 di respingere l’istanza, non essendo necessaria la privazione
dell’autorità parentale a protezione della bambina.
La
ricorrente ribadisce che la titolare dell’autorità parentale non è in grado di
assumersi gli oneri richiesti per l’educazione della bambina e che solo
attribuendo la tutela a chi si occupa concretamente da anni di __________ si
possono risolvere i problemi amministrativi e finanziari denunciati.
- È
incontestato che la convenuta non è attualmente in grado di occuparsi della
figlia né di provvedere al suo mantenimento. __________ è stata collocata
presso la nonna materna, con il consenso della madre e l’autorizzazione del
Dipartimento delle opere sociali. Il collocamento e la curatela educativa
prevista dall'art. 308 CC permettono di ovviare all’incapacità educativa della
madre senza che sia necessario privare quest’ultima dell’autorità parentale. La
ricorrente espone invero diffusi timori per il futuro della bambina
nell’eventualità che il marito della madre decida di rientrare nel Kosovo, suo
paese d’origine. A prescindere dal fatto che tale rientro non sembra previsto
in un prossimo futuro, non è nemmeno certo che il patrigno intenda occuparsi di
__________ e integrarla nella propria famiglia (cfr. rapporto 28 novembre 1995
pag. 3). I timori della ricorrente sono dunque prematuri e non giustificano per
il momento l’adozione di ulteriori misure di protezione in favore della bambina,
tanto più che queste possono sempre essere adattate alla modificazione delle
circostanze (art. 313 cpv. 1 CC).
Né
basta alla pronuncia della privazione dell’autorità parentale, misura estrema e
da adottare solo come ultima possibilità, l’esistenza di problemi
amministrativi. I disguidi lamentati dalla ricorrente si riferiscono
all’incasso di rimborsi della cassa-malati e al pagamento della retta
scolastica. La stessa ricorrente ammette che il problema della retta scolastica
si è nel frattempo risolto (pag. 3 del ricorso). A detta della curatrice i
problemi finanziari e amministrativi sono stati regolati dopo diversi incontri
con l’affidataria e i vari servizi statali: la nonna riceve dall’Ufficio di
assistenza una retta di affidamento (art. 7 Legge per la protezione della
maternità, dell’infanzia, della fanciullezza e dell’adolescenza, RL 6.4.2.1) e
l’Ufficio di assistenza garantisce la copertura dei costi di cassa-malati. Le
eventuali divergenze, comunque, non riguardano la titolare dell’autorità
parentale, ma scaturiscono da incomprensioni tra la nonna affidataria e la curatrice
della bambina, alla quale la madre è estranea. Tali difficoltà, peraltro
relative a problemi puntuali e concreti quali il pagamento della retta
scolastica e la copertura delle spese mediche, possono essere risolte
migliorando la collaborazione tra l’affidataria e la curatrice, se del caso con
l’intervento della Delegazione tutoria per delimitare in modo chiaro l’ambito
di azione di entrambe. Non vi è quindi motivo, attualmente, di privare la madre
dell’autorità parentale.
Quest’ultima
non ostacola infatti l’operato dell’affidataria, alla quale apparentemente delega
ogni responsabilità per tutto quanto riguarda la bambina, né interferisce con
l’attività della curatrice. Non vi sono d’altra parte problemi di rapporti
personali, dal momento che __________ si reca regolarmente dalla madre nei fine
settimana e che tali contatti sono accettati e favoriti - in una certa qual
misura - dall’affidataria. Occorre rilevare, a ogni buon conto, che
l’affidamento di __________ alla nonna e i rapporti con la madre presentano
aspetti non ancora completamente chiariti, come risulta dal rapporto del
Servizio sociale. L’assistente sociale suggerisce infatti di approfondire gli
aspetti familiari e i conflitti latenti fra la ricorrente e la propria figlia,
con l’aiuto del Servizio medico-psicologico, prima di proporre eventuali altre
misure di protezione nell’interesse della bambina.
In
siffatte circostanze la privazione dell’autorità parentale non si giustifica a
tutela di __________, che per il momento dispone di adeguati strumenti di
protezione, quali l’affidamento alla nonna materna e la curatela educativa.
Semmai occorrerà delimitare in modo preciso le rispettive competenze dell’affidataria
e della curatrice, in modo da evitare incomprensioni e disguidi amministrativi.
Il ricorso deve dunque essere respinto e la decisione impugnata confermata.
- Gli
oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC) e sono quindi a
carico della ricorrente. Non si giustifica, in concreto, di attribuire
ripetibili a __________, che non ha presentato osservazioni all’appello. Per
quel che concerne il Dipartimento degli interni, i servizi amministrativi
statali hanno agito nell’ambito della loro normale attività e non possono
quindi chiedere indennità per ripetibili (cfr. l’art. 159 cpv. 2 in fine OG per
analogia). La curatrice, infine, è già rimunerata come funzionaria dall’ente
pubblico e si può pertanto prescindere dall’attribuirle ripetibili.
Per questi motivi
pronuncia:
-
Nella
misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.
-
Gli
oneri processuali del presente giudizio, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 200.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
250.–
sono
a carico dell’appellante. Non si assegnano ripetibili.
- Intimazione:
avv. __________, __________
__________, __________a
__________, __________
__________ a, __________
__________, __________, __________
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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