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Numero d'incarto:
11.1997.10
Data decisione, Autorità:
29.01.1997, ICCA
Incarto n..
11.97.00010
Lugano
29 gennaio 1997/gb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Gianinazzi,
vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa ..__________ (azione di divorzio) della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna
promossa con petizione 18 gennaio 1993 da
__________, __________
(patrocinato
dall’avv. __________ __________, __________),
contro
__________ nata __________, __________
(patrocinata
dall’avv. __________ __________ __________, __________);
e ora sull’istanza 2
dicembre 1996 con la quale __________ __________ ha chiesto la trattenuta dallo
stipendio di __________ __________ dei contributi alimentari dovuti ai figli
__________ e __________;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di
questione: 1. Se dev’essere accolta l’appellazione presentata il 20
gennaio 1997 da __________ __________ contro la sentenza emanata l’8 gennaio
1997 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna;
-
Se
deve essere accolta la domanda di assistenza giudiziaria presentata con
l’appello;
-
Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che con sentenza 9
settembre 1996 il Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna ha
pronunciato il divorzio fra i coniugi __________ __________ e __________
__________ nata __________, ha affidato i figli __________ e __________ alla
madre, riservato al padre il diritto di visita, e ha fissato il contributo
alimentare mensile a carico del padre per ogni figlio in fr. 550.– fino al
dodicesimo anno di età, in fr. 590.– fino al sedicesimo anno di età e in fr.
730.– dal diciassettesimo anno al diciottesimo anno di età, già comprensivo
degli assegni familiari e da adeguare annualmente al rincaro;
che a seguito del
mancato pagamento del contributo alimentare dovuto ai figli, il 2 dicembre 1996
__________ __________ ha chiesto al Pretore della giurisdizione di Locarno
Campagna di ordinare al datore di lavoro di __________ __________ di versare,
direttamente nelle sue mani, l’importo di fr. 1’100.– mensili;
che il Pretore ha
disposto la trattenuta di salario con decreto 3 dicembre 1996, emanato
senza contraddittorio;
che, avendo __________
__________ chiesto il 6 dicembre 1996 la revoca del citato provvedimento, le
parti sono state convocate alla discussione del 17 dicembre 1996, in occasione
della quale l’istante ha confermato le proprie richieste, alle quali si è
opposto il convenuto;
che l’8 gennaio 1997 il
Pretore ha accolto l’istanza e ha confermato il decreto 3 dicembre 1996;
che __________
__________ è insorto contro quest’ultimo provvedimento il 20 gennaio 1997,
chiedendone l’annullamento;
che l’appello non è
stato intimato alla controparte;
Considerando
in diritto: che l’appellante
chiede l’annullamento del decreto 8 gennaio 1997, invocando l’irregolarità
della procedura adottata dal Pretore e l’applicazione arbitraria dell’art. 291
CC, per il motivo che non poteva più essere assegnato all’istante un termine
per promuovere la causa di merito (art. 376 CPC), essendo già conclusa la
procedura di divorzio;
che giusta l’art. 291
CC se i genitori trascurano i propri doveri verso il figlio, il giudice può
ordinare ai loro debitori che facciano i pagamenti del tutto o in parte nelle
mani del rappresentante del figlio;
che né la Legge
cantonale di applicazione e complemento al CC (LAC) né il Codice di procedura
civile ticinese prevedono la procedura da adottare per ottenere la trattenuta
dello stipendio prevista dall'art. 291 CC;
che il legislatore
federale ha inteso uniformare tale istituto a quello previsto in caso di
sospensione della comunione domestica (art. 171 vCC, art. 177 CC; DTF 110 II 9;
Hegnauer, Droit suisse de la filiation,
3a ed., 1990, pag. 158);
che giusta l’art. 5 LAC
la procedura per ottenere le misure giudiziarie a protezione dell’unione
coniugale (art. 172-180 CC e 4 n. 5 LAC) è quella sommaria di camera di
consiglio (art. 361 segg. CPC), con la conseguenza che il provvedimento impugnato
non è un decreto cautelare ma una sentenza (art. 368 CPC);
che la procedura
sommaria prevede la citazione delle parti a un’udienza (art. 363 CPC), prima
della quale il giudice può decretare provvedimenti cautelari (art. 371 CPC);
che in concreto
l’udienza ha avuto luogo il 17 dicembre 1996 e il convenuto ha potuto
esprimersi e far valere le proprie ragioni, di modo che l’errata indicazione
della procedura menzionata negli allegati non gli ha causato alcun pregiudizio;
che a detta
dell’appellante il primo giudice ha applicato in modo arbitrario l’art. 291 CC,
poiché il suo stipendio è già gravato da un pignoramento di salario di fr.
219.– mensili e la trattenuta di stipendio incide nel suo minimo vitale;
che a prescindere dal
fatto che gli obblighi alimentari verso la famiglia hanno la precedenza sui
debiti verso terzi (Rep. 1985 pag. 92), in linea di principio l’avviso ai debitori
previsto dall'art. 291 CC è prioritario rispetto al pignoramento di stipendio
(DTF 110 II 9; SJZ 91 [1995] n. 32 pag. 317; Breitschmid,
Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, n. 5 ad art. 291 CC);
che in concreto il
pignoramento di stipendio di cui si prevale l’appellante è precedente alla
modifica dei contributi alimentari per i figli stabilita dal Pretore nella sentenza
9 settembre 1996 e che quindi spetta al debitore richiedere all’Ufficio esecuzione
la revisione del pignoramento in funzione dei nuovi obblighi alimentari posti a
suo carico (DTF 110 II 9; Geiser,
Die Anweisung an die Schuldner und die Sicherstellung, in: Rivista di diritto tutelare
1991 pag. 10-11);
che a ogni modo dal
verbale di pignoramento 15 aprile 1996 appare che il versamento dei contributi
alimentari non incide nel minimo esecutivo, poiché a un reddito mensile netto
di fr. 3’364.– corrisponde un minimo di esistenza di fr. 2’225.– (minimo di
base fr. 1’025.–, locazione fr. 800.–, cassa malati fr. 150.–, assicurazioni
fr. 250.–), ciò che consente manifestamente il versamento dell’importo di fr.
1’100.–, corrispondente ai contributi alimentari stabiliti dal primo giudice;
che a giusta ragione il
Pretore, constatata la pacifica inadempienza del padre nel far fronte agli obblighi
posti a suo carico con la sentenza di divorzio, ha disposto la trattenuta dello
stipendio in applicazione dell’art. 291 CC;
che pertanto l’appello
si rivela manifestamente infondato già a un primo esame e può essere trattato
con la procedura sommaria dell’art. 313bis CPC;
che gli oneri
processuali rimangono a carico dell’appellante, interamente soccombente, mentre
non si giustifica di riconoscere ripetibili alla controparte, cui l’appello
nemmeno è stato notificato;
che l’istanza di
ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria presentata con l’appello
non può essere accolta, visto che il gravame non presentava la benché minima
probabilità di esito favorevole (art. 157 CPC);
visto l’art. 313bis CPC,
pronuncia:
-
L’appello è respinto e
la sentenza impugnata è confermata.
-
Gli oneri processuali,
consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 100.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
150.–
sono
posti a carico dell’appellante.
Non
si assegnano ripetibili.
- Intimazione
a:
–
avv. __________ __________, __________;
–
avv. __________ __________ __________, __________.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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