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Numero d'incarto:
11.1997.138
Data decisione, Autorità:
09.10.1997, ICCA
Incarto n..
11.97.00138
Lugano
9 ottobre 1997/cs
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. Bernasconi e Giani
segretario:
Romanzini,
vicecancelliere
sedente
per statuire nella causa ..__________ (misure tutelari) della
Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza
sulle tutele e curatele, che oppone
__________, __________ __________
a
__________, __________
(patrocinata
dall’avv. __________ __________, __________);
Ritenuto
in fatto: che con istanza del 24
ottobre 1996 __________ __________ ha chiesto alla Delegazione tutoria di
__________ l’adozione di provvedimenti tutelari nei confronti della madre
__________ __________ (1906), adducendo che quest’ultima non è più in grado di
curare i propri interessi patrimoniali;
che, dopo aver assunto
informazioni mediche, con risoluzione del 16 dicembre 1996 la Delegazione
tutoria di __________ ha respinto la domanda di intervento per il motivo che
l’interessata non necessitava di misure di protezione;
che contro tale decisione
__________ __________ ha interposto l’8 gennaio 1997 un ricorso alla Sezione
degli enti locali, autorità di vigilanza sulle tutele e le curatele, chiedendo
l’annullamento della risoluzione impugnata e l’istituzione di una tutela o di
una curatela nei confronti di __________ __________;
che l’autorità di
vigilanza sulle tutele e le curatele ha respinto il ricorso con decisione 11
agosto 1997 e ha posto a carico del ricorrente la tassa di giustizia e le spese
di fr. 300.–, con l’obbligo di versare a __________ __________ un’indennità di
fr. 600.– per ripetibili;
che __________ __________
ha comunicato il 14 agosto 1997 all’autorità di vigilanza di voler ricorrere
contro tale decisione e ha chiesto la proroga del termine di ricorso;
che tale lettera è stata
trasmessa con l’incarto a questa Camera, alla stregua di un ricorso;
che con lettera del 26
agosto 1997 la presidente della Camera ha informato __________ __________ che
il termine per l’appello, fissato dalla legge, non poteva essere prorogato;
che la dichiarazione di
ricorso 14 agosto 1997 non è stata notificata a __________ __________;
Considerando
in diritto: che le decisioni
dell’autorità di vigilanza sulle tutele e le curatele in materia di stato delle
persone sono impugnabili con appello entro il termine di venti giorni alla Camera
civile del Tribunale di appello (art. 423 cpv. 3 CPC e 54a LAC);
che l’autorità di
vigilanza sulle tutele e le curatele ha respinto il ricorso dell’istante con
decisione 11 agosto 1997, motivo per cui il termine per l’appello è scaduto il
22 settembre 1997, essendo stato prorogato dalle ferie giudiziarie (art. 133
CPC);
che entro tale termine
l’istante non ha indicato le proprie domande di giudizio (art. 309 cpv. 2 lett.
e CPC) né ha motivato la dichiarazione di ricorso del 14 agosto 1997 (art. 309
cpv. 2 lett. f CPC);
che di conseguenza il
gravame, sprovvisto dei requisiti minimi di un appello, è nullo (art. 309 cpv.
5 CPC) e non può essere esaminato nel merito, così che può essere evaso con la
procedura semplificata dell’art. 313bis CPC;
che vista la particolarità
del caso concreto si può prescindere dal prelievo di tasse di giustizia e di
spese, mentre non si giustifica di riconoscere ripetibili alla controparte, cui
l’appello nemmeno è stato notificato;
Per questi motivi
pronuncia: 1. L’appello è irricevibile.
-
Non si prelevano tasse o
spese né si assegnano ripetibili.
-
Intimazione:
– __________ __________,
__________ __________;
– avv. __________
__________, __________.
Comunicazione:
– Divisione degli
interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele e
le curatele;
– Delegazione
tutoria di __________.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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