AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.1997.182
Data decisione, Autorità:
22.12.1999, ICCA
Incarto n.:
11.97.00182
Lugano
23 luglio 1999/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini,
vicecancelliere
sedente
per statuire nella causa ..______ (azione di separazione con riconvenzione
di divorzio) della Pretura della
giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con petizione del 15 marzo 1996 da
__________ __________, nata __________, __________
(patrocinata
dall’avv. __________ __________ __________, __________)
contro
__________, __________
(patrocinato
dall’avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di
questione: 1. Se dev’essere accolto l’appello del 21 ottobre 1997
presentato da __________ __________ contro la sentenza emessa il 2 ottobre 1997
dal Pretore del Distretto della giurisdizione di Locarno-Campagna;
Se dev’essere accolta la domanda di assistenza giudiziaria presentata da
__________ __________ con l’appello;
-
Se
dev’essere accolta la domanda di assistenza giudiziaria introdotta da
__________ __________ con le osservazioni all’appello;
-
Il
giudizio sulle spese e ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________
__________ (1957), cittadino italiano, e __________ __________ (1953) si sono
sposati a __________ il ____________________ 1983. Dal matrimonio sono nati
__________ __________ __________ (____________________1983) e __________
(____________________1985). Il marito lavora alla __________, mentre la moglie
è stata gerente di un __________ a __________ dal 1989 al 1991 e si è poi impiegata
nel 1993 come ausiliaria di pulizie a ore presso la __________ __________ a
__________ e il Comune di __________. La vita in comune è cessata nel luglio
1995, quando il marito si è trasferito a __________ e la moglie è rimasta con i
figli nell’abitazione coniugale. Il 22 agosto 1995, su istanza del marito, ha
avuto luogo davanti al Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna il
tentativo di conciliazione, decaduto infruttuoso.
B. Il 15 marzo 1996
__________ __________ ha promosso azione di separazione a tempo indeterminato,
chiedendo l’affidamento dei due figli, un contributo alimentare mensile di fr.
1’045.– per ogni figlio e uno di fr. 1’045.– per sé, la pronuncia della separazione
dei beni tra i coniugi, il versamento di fr. 40’000.– per lo scioglimento del
regime matrimoniale e una provvigione ad litem di
fr. 3’000.–. __________
__________ si è opposto il 10 giugno 1996 alla separazione e in via
riconvenzionale ha postulato il divorzio, offrendo per i figli un contributo
alimentare imprecisato, chiedendo la regolamentazione del suo diritto di visita
e proponendo di sciogliere il regime dei beni con l’attribuzione a ogni coniuge
della metà dei debiti dell’unione coniugale.
C. Con la replica del 7
ottobre 1996 __________ __________ ha preteso il versamento di un importo
imprecisato come prestazione di libero passaggio, ha aumentato la richiesta di
contributo mensile a fr. 1’090.– per ogni figlio e a fr. 1’550.– per sé medesima,
e si è opposta al divorzio, sostenendo che il marito era unico responsabile del
fallimento del matrimonio a causa della relazione intrattenuta con __________
__________, sua convivente. L’attrice ha instato altresì, in via cautelare, per
il versamento immediato dei contributi per sé e per i figli e per lo stanziamento
di una provvigione ad litem di fr. 3’000.–. Nella duplica e replica
riconvenzionale del 16 ottobre 1996 __________ __________ ha ribadito la sua
domanda di divorzio e si è opposto alle domande cautelari. La discussione
sull’istanza cautelare ha avuto luogo l’8 novembre 1996, senza che siano stati
adottati provvedimenti. __________ __________ ha confermato la sua opposizione
al divorzio nella duplica riconvenzionale del 15 novembre 1996. Con decreto 23
gennaio 1997 il Pretore ha ammesso entrambe le parti al beneficio del gratuito
patrocinio.
D. Chiusa l’istruttoria,
al dibattimento finale del 19 settembre 1997 le parti hanno presentato
memoriali conclusivi, confermandosi sostanzialmente nelle rispettive domande di
giudizio. L’attrice ha nondimeno adeguato la richiesta di contributo mensile,
riducendo a fr. 1’330.– quello per sé e aumentando a fr. 1’400.– ciascuno
quello dei figli, da versare anche in caso di pronuncia del divorzio. Il
marito, dal canto suo, ha offerto per ognuno dei figli un contributo mensile di
fr. 1’200.–, già comprensivo degli assegni familiari.
E. Statuendo il 2
ottobre 1997, il Pretore ha pronunciato la separazione a tempo indeterminato,
ha affidato i figli alla madre, ha disciplinato il diritto di visita del padre,
ha condannato quest’ul-timo a versare alla moglie un contributo mensile di fr.
1’460.– fino al 31 ottobre 1999, di fr. 1’385.– fino al 31 agosto 2001 e di fr.
910.– dal 1° settembre 2001, oltre un contributo mensile indicizzato per
ciascun figlio di fr. 800.– fino al sedicesimo anno di età e di fr. 950.– fino
al raggiungimento dell’indipendenza economica. Non sono state prelevate tasse
né spese e il convenuto è stato condannato a versare fr. 1’000.– all’attrice
per ripetibili. Il Pretore ha respinto invece la riconvenzione, senza prelevare
tasse né spese e ha fatto obbligo al marito di versare alla moglie un’indennità
di fr. 1’000.– per ripetibili dell’azione riconvenzionale.
F. Contro la sentenza
citata __________ __________ è insorto con un appello del 21 ottobre 1997 nel
quale chiede la pronuncia del divorzio, negando alla moglie ogni contributo, e
postula l’ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria. __________
__________ ha proposto nelle osservazioni del 14 novembre 1997 la reiezione
dell’appello e la conferma del giudizio pretorile. Essa ha instato per il beneficio
dell’assistenza giudiziaria, opponendosi all’accoglimento di quella presentata
dall’appellante. A sua volta __________ __________ si è opposto il 19 novembre
1997 alla domanda di assistenza giudiziaria presentata dall’appellata.
G. In occasione
dell’udienza indetta dalla giudice delegata il 23 marzo 1999 le parti hanno
ritirato le rispettive opposizioni alle domande di assistenza giudiziaria e
__________ __________ ha dichiarato di non opporsi alla pronuncia del
divorzio.
Considerando
in diritto: 1. Il Pretore ha
respinto la riconvenzione di divorzio del marito perché ha ritenuto che la
causa preponderante della disunione era da ascrivere al comportamento anticoniugale
di questi, che non era riuscito a dimostrare l’esistenza di fattori di disunione
prima dell’inizio della sua relazione con l’attuale convivente, nel 1991. A
detta del primo giudice le infedeltà riferite dalla convivente e la circostanza
che la moglie “non dava più affetto al marito” (deposizione teste __________
__________, verbale 24 febbraio 1997) non dimostravano l’esistenza di un grave
turbamento delle relazioni di coppia preesistente alla relazione extraconiugale.
-
L’appellante
contesta che gli si possa attribuire una colpa preponderante nella disunione e
fa valere che i rapporti coniugali erano naufragati già dalla fine degli anni
-
Adduce che la moglie, affetta da problemi di salute dovuti al consumo di
alcool, trascurava in modo grave la conduzione dell’economia domestica, non si
occupava in modo adeguato del __________ preso in gestione a __________ nel
1989 e gli si negava. In tali circostanze, la relazione sentimentale da lui
avviata nel 1995 con una sua collaboratrice, dopo la separazione di fatto, non
sarebbe la causa, bensì la conseguenza di dissidi coniugali e l’opposizione al
divorzio dell’attrice costituirebbe un abuso di diritto. Il divorzio dovrebbe
quindi essere pronunciato in accoglimento dell’azione riconvenzionale, essendo
pacifica l’esistenza di una grave disunione ed essendo esclusa una
riconciliazione dei coniugi.
-
L’argomentazione non
trova conforto negli atti. La convivente dell’appellante ha ammesso che la
relazione sentimentale è iniziata alla fine del 1991 (verbale del 24 febbraio
1997), vale a dire quattro anni prima della separazione di fatto tra i coniugi
e dell’inizio della convivenza. Sulla vita coniugale delle parti la testimone
ha riferito tuttavia non per constatazione diretta, ma solo per sentito dire,
limitandosi a ripetere le lamentele dell’appellante sulla propria moglie
(verbale, pag. 4). La sua deposizione non ha quindi maggior portata probatoria
di un’affermazione di parte. Invero nei memoriali di causa e ancora
nell’appello il convenuto ha mosso all’attrice numerosi rimproveri: essa gli si
sarebbe negata sin dal 1985, avrebbe ecceduto nel bere superalcolici, tanto da
finire ricoverata in clinica, avrebbe rubato nei supermercati, avrebbe
trascurato la casa e i figli (risposta, pag. 3; duplica e replica
riconvenzionale, pag. 3; conclusioni, pag. 4; appello, pag. 4 e 5).
a) L’attrice
ha ammesso di aver compiuto in epoca imprecisata tre furti di poca entità, alla
__________ di __________, a quella di __________ e alla __________ di
__________ (interrogatorio formale del 16 maggio 1997, pag. 12). Tutto si
ignora però dell’impatto di tale comportamento sui rapporti dei coniugi, che a
quel momento non dovevano essere idilliaci, tanto che la moglie ha riferito di
aver commesso un furto per ripicca verso il marito, all’epoca assente con
l’amica. Per quel che concerne le asserite mancanze nella gestione del
__________ a __________, le affermazioni del marito si sono rivelate inconsistenti.
La proprietaria dell’esercizio pubblico si è infatti limitata a raccontare che
entrambi i coniugi lavoravano nel __________, la moglie di giorno con un’aiutante,
il marito la sera e i fine settimana (deposizione del 16 maggio 1997, pag. 9).
La testimone non ha constatato eccessi nel bere della moglie, che ha talvolta
visto nel ristorante vestita con un training (pag. 10). A prescindere
dal fatto che una tenuta sportiva non sembra essere del tutto fuori luogo in un
ambiente informale, non si vede il nesso di causalità tra l’asserita gestione
disastrosa del __________, per altro non provata, e la disunione coniugale. La
circostanza che la moglie abbia ogni tanto chiuso l’esercizio pubblico a mezzogiorno
(interrogatorio formale, pag. 12) non è quindi di grande importanza.
b) L’appellante
ribadisce che l’alcolismo della moglie ha fatto fallire il matrimonio, pur
ammettendo di non aver raccontato fuori casa i problemi coniugali (appello,
pag. 5). Ora, non è possibile trarre dai frammentari episodi emersi
dall’istruttoria (ricovero in clinica per non meglio precisati disturbi al
fegato: interrogatorio formale del 16 maggio 1997, pag. 12) alcuna conclusione
affidabile sullo stato di salute della moglie, né tanto meno si può ritenerla
affetta da alcolismo su basi tanto labili, soprattutto in assenza di riscontro
medico. Anche gli altri rimproveri del marito alla moglie sono rimasti allo
stadio di mere affermazioni. L’asserita trascuranza dell’economia domestica e
dei figli, a detta dell’appellante, sarebbe provata dall’ammissione della
moglie di passare il pomeriggio e la sera guardando la televisione
(interrogatorio formale, pag. 12, ad 16). Se non che, essa in quell’occasione
ha risposto a una domanda che le domandava di spiegare come trascorreva il suo
tempo nel 1997, dopo la separazione di fatto. Non se ne può quindi dedurre che
ciò valesse anche durante la vita in comune né, a maggior ragione, che ciò
configuri una violazione dei doveri coniugali.
c) In
conclusione, quindi, l’appellante non ha dimostrato che la sua relazione extraconiugale,
iniziata nel 1991 durante la vita in comune dei coniugi, sia la conseguenza e
non la causa del dissidio. Si deve quindi presumere che egli ha provocato la
rottura del vincolo coniugale (DTF 108 II 25 consid. 2a; Bühler/Spühler in: Berner Kommentar, n.
126 ad art. 142 CC).
-
Nella fattispecie è
superfluo esaminare se l’opposizione al divorzio dell’attrice configuri un abuso
di diritto. La moglie ha infatti dichiarato esplicitamente, davanti alla
giudice delegata di questa Camera, di non mantenere la propria opposizione al divorzio
(verbale del 23 marzo 1999). Il matrimonio deve quindi essere sciolto e
l’appello accolto su questo punto. Pronunciato il divorzio, occorre nondimeno
statuire sul contributo alimentare rivendicato dall’attrice. Le altre
conseguenze accessorie, come l’affidamento dei figli, il loro mantenimento e lo
scioglimento del regime matrimoniale, sono già state regolate dal Pretore (dispositivi
n. 3, 4 e 5) e le parti non hanno interposto appello al proposito.
-
Il Pretore ha
riconosciuto all’attrice un contributo di mantenimento mensile giusta l’art.
163 CC di fr. 1’460.– fino al 31 ottobre 1999, di fr. 1’385.– fino al 31 agosto
2001 e di fr. 910.– dal 1° settembre 2001, indicizzati. L’appellante sostiene
di nulla dovere all’appellata in caso di divorzio, in primo luogo perché, non
essendo egli responsabile della disunione, l’art. 151 cpv. 1 CC sarebbe inapplicabile.
L’art. 151 CC dispone che
se in conseguenza del divorzio rimangono pregiudicati i diritti patrimoniali o
le aspettative di un coniuge innocente, il coniuge colpevole gli deve
corrispondere un’equa indennità. La nozione di “colpa” a mente dell’art. 151
cpv. 1 CC non si identifica necessariamente con quella di “colpa preponderante”
nel senso dell’art. 142 cpv. 2 CC e nemmeno con una grave mancanza ai doveri
del matrimonio: una violazione rilevante degli obblighi coniugali è
sufficiente, purché risulti causale per la disunione (Hinderling/Steck, Das schweizerische Ehescheidungsrecht,
Zurigo 1995, pag. 273 con numerosi riferimenti di dottrina e giurisprudenza; Lüchinger/Geiser in: Kommentar zum
Schweizerischen Privatrecht, ZGB I, Basilea 1996, n. 5 ad art. 151 CC con
rinvii). D’altro lato un comportamento causale non dev’essere per forza
la sola e unica fonte di turbativa: basta che, insieme con altri fattori
oggettivi (non esclusa una lieve colpa della controparte) essa abbia contribuito
a disgregare l’unione (Bühler/Spühler,
Berner Kommentar, Ergänzungsband 1991, n. 15 ad art. 151 CC). La gravità della
colpa influisce sull’ammontare del contributo (Bühler/Spühler, op. cit., n. 35 ad art. 151 CC con rimandi),
che va determinato in ogni modo a termini di equità e non solo di diritto (Hinderling/ Steck, op. cit., pag. 314
in alto).
-
L’appellante
persiste nell’affermare, contro ogni risultanza probatoria, di non avere alcuna
responsabilità nel dissesto coniugale. Non vi è tuttavia dubbio, alla luce
dell’istruttoria (sopra, consid. 2), che egli va considerato “coniuge
colpevole” nel senso dell’art. 151 cpv. 1 CC e che la moglie è innocente. Per
quanto risulta dagli atti, la causa della disunione coniugale si riconduce
all’adulterio del marito durante la vita comune e nella relazione da lui
intrattenuta (per quattro anni prima di lasciare la famiglia nel luglio 1995),
mentre sono rimasti incomprovati i numerosi e pesanti rimproveri mossi
all’attrice. L’appello è quindi infondato – e finanche ardito – nella misura in
cui contesta l’esistenza di una colpa causale del marito.
-
L’ammontare del
contributo dovuto secondo l’art. 151 cpv. 1 CC dipende in primo luogo
dall’entità del pregiudizio economico subito dal coniuge innocente. Tra i
diritti patrimoniali pregiudicati si annovera specialmente quello dedotto
dall’art. 163 CC (Näf-Hoffmann,
Das neue Ehe- und Erbrecht, 2a edizione, n. 207). L’entità della
prestazioni è commisurata tenendo conto poi del guadagno e della sostanza di entrambi
i coniugi, della durata del matrimonio, della gravità della colpa del debitore,
dell’età, dello stato di salute e della formazione professionale (DTF 115 II 10
consid. 4). In concreto l’appellante non contesta i rispettivi fabbisogni dei
coniugi e dei figli, né il proprio reddito così come è stato accertato dal
Pretore, ma sostiene che il primo giudice avrebbe fissato un importo troppo
elevato per un contributo alimentare dopo divorzio, senza tenere conto della
potenzialità economica dell’interessata, la quale potrebbe mantenersi in modo
autonomo lavorando a tempo pieno e non avrebbe quindi diritto a contributi.
a) Il
convenuto sembra dipartirsi dal convincimento che le prestazioni dovute sulla
base degli art. 151 o 152 CC sarebbero in ogni caso inferiori al contributo di
mantenimento durante il matrimonio. Nella fattispecie l’attrice,
quarantaseienne (1953), senza formazione professionale e con la cura di due
figli minorenni, ha lavorato durante il matrimonio un paio d’anni come gerente
d’esercizio pubblico – con risultati definiti disastrosi dallo stesso
appellante – e dal 1993 come ausiliaria di pulizia a ore. La vita in comune è
durata più di dodici anni. Trattandosi di un matrimonio di lunga durata
l’attrice ha pertanto il diritto di mantenere il tenore di vita avuto durante
il matrimonio (DTF 116 II 8 consid. 3). L’indennità spettante all’appellata in
virtù dell’art. 151 cpv. 1 CC può quindi in concreto essere equivalente al
contributo di mantenimento di cui essa ha goduto durante la causa di stato, per
il quale era determinante il tenore di vita precedente (DTF 118 II 377 consid.
20, 114 II 30 consid. 6; Rep. 1994 298; 1992 237). Su questo punto l’appello è
quindi destinato all’insuccesso.
b) Il
Pretore ha ritenuto che l’attrice potrebbe ottenere un reddito netto mensile di
fr. 2’000.– estendendo la propria attività lavorativa al 100% dopo l’agosto
2001 (sentenza, pag. 12 in alto). L’appellante ribadisce che a suo parere la
moglie potrebbe mantenersi con il proprio reddito, se solo estendesse la
propria attività lucrativa e lavorasse a tempo pieno. L’argomentazione non può
essere condivisa. Per consolidata giurisprudenza, in un matrimonio di lunga
durata e in presenza di figli minorenni si può pretendere l’estensione
dell’attività professionale al 100% solo se la moglie ha meno di 45 anni e non
deve occuparsi di figli in età inferiore ai 16 anni (DTF 115 II 432 consid. 5;
Rep. 1997 pag. 57). Nel caso in esame l’attrice si è reinserita a tempo
parziale nel mondo del lavoro prima di aver compiuto i 45 anni (è nata nel
1953), ma ha ancora a carico due figli minorenni, di cui uno compirà sedici
anni nell’agosto 2001. Non si può quindi esigere che essa abbia a lavorare a
tempo pieno prima del settembre 2001, come rileva con pertinenza dal Pretore.
L’appellante sembra contestare invero non solo l’estensione dell’attività
lucrativa della moglie, ma anche il reddito che essa potrebbe conseguire. Egli
non si confronta però con la precisa argomentazione del Pretore e non spiega
affatto per quale motivo uno stipendio netto di fr. 2’000.– sarebbe troppo
basso, né tanto meno indica quale reddito potrebbe conseguire una donna
quarantottenne sprovvista di formazione professionale e senza titoli di studio
(interrogatorio formale del 24 febbraio 1997, pag. 6) o quale altra attività essa
potrebbe intraprendere. Al proposito l’appello, insufficientemente motivato, si
rivela finanche irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC combinato con il cpv.
5).
c) Giovi
precisare infine che il contributo alimentare non deve essere limitato nel tempo,
poiché la beneficiaria non sarà in grado di assicurarsi un reddito sufficiente
per il suo mantenimento nemmeno lavorando a tempo pieno (DTF 115 II 6, 427).
Anche in siffatte circostanze, nondimeno, le aspettative previdenziali dell’ex
moglie sono sufficientemente salvaguardate con la corresponsione di un
contributo di mantenimento illimitato nel tempo, senza che si debba procedere a
una ripartizione dell’avere di vecchiaia secondo la LPP. L’art. 22 LFLP non
crea infatti nuovi diritti, ma istituisce solo nuove modalità di versamento del
contributo (DTF 121 III 297 consid. 4). Alla luce di quanto precede, in ultima
analisi, l’appello deve essere respinto sia per quel che concerne il principio
di un contributo alimentare, sia per l’entità della prestazione.
- Gli oneri
processuali seguono la reciproca soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC).
L’appellante ottiene causa vinta sulla pronuncia del divorzio, visto il ritiro
dell’opposizione da parte dell’attrice. Esce perdente tuttavia sul principio e
sull’entità del contributo alimentare. Lo si può quindi ritenere soccombente
nella misura di tre quarti. Il Pretore ha rinunciato a prelevare tasse e spese
di giustizia, avendo ammesso entrambi i coniugi al beneficio dell’assistenza
giudiziaria, di modo che il dispositivo di prima sede sulle spese può rimanere
invariato. La tassa di giustizia dell’appello va commisurata all’impegno
richiesto a questa Camera per la trattazione del gravame.
In questa sede entrambe le
parti hanno chiesto l’assistenza giudiziaria, opponendosi alla richiesta della
controparte. Secondo i calcoli del Pretore, incontestati, ognuno dei coniugi
dispone di un margine mensile di fr. 315.– rispetto al proprio fabbisogno
(sentenza, pag. 14). L’appellante deve anche provvedere al pagamento di un ingente
arretrato per imposte scadute, ma il suo fabbisogno comprende proprio a tal
fine una posta mensile di fr. 500.– supplementari (sentenza, pag. 13 in fondo).
Come che sia, una disponibilità mensile di fr. 315.– è in concreto insufficiente
per far fronte alle spese di causa, anche in considerazione del rilevante
debito di imposta di cui i coniugi restano responsabili (sentenza, pag. 14 e
15). Le parti possono dunque essere ritenute indigenti anche in questa sede.
L’appello e le osservazioni, a un primo sommario esame, non erano d’acchito
sprovvisti di probabilità di esito favorevole (art. 157 CPC). Le domande di
assistenza giudiziaria possono dunque essere accolte. Nella determinazione
dell’onorario esposto dal patrocinatore dell’appellante si terrà nondimeno
conto del fatto che il gravame era in parte irricevibile. La prestazione del
patrocinatore d’ufficio non dovrà quindi eccedere il dispendio di tempo profuso
da un avvocato diligente per trattare con ragionevole speditezza una causa analoga.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. Nella misura in cui è
ricevibile, l’appello è parzialmente accolto e la sentenza impugnata è
riformata come segue:
-
È pronunciato
lo scioglimento per divorzio del matrimonio contratto il ____________________
1983 a __________ da __________ __________ (1957) e __________ nata __________
(1953).
-
__________ verserà a __________ __________, a titolo di contributo alimentare secondo
l’art. 151 cpv. 1 CC, in via anticipata entro il 5 di ogni mese, fr. 1’460.–
fino al 31 ottobre 1999, fr. 1’385.– fino dal 31 agosto 2001 e fr. 910.– dal 1°
settembre 2001.
Per il
resto la sentenza impugnata è confermata.
II. Gli oneri processuali,
consistenti in :
a) tassa di giustizia fr.
500.–
b) spese fr.
50.–
fr.
550.–
sono
posti per tre quarti a carico dell’appellante e per il resto a carico di
__________ __________. __________ __________ rifonderà alla controparte fr.
1’000.– per ripetibili ridotte.
III. __________ __________ è
ammesso al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio
dell’avv. __________ __________i.
IV: __________ __________ è
ammessa al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio
dell’avv. __________ __________ __________.
V. Intimazione:
– avv. __________
__________, __________;
– avv. __________
__________ __________, __________.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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