AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.1997.194
Data decisione, Autorità:
08.02.1999, ICCA
Incarto n.
11.97.00194
Lugano,
8 febbraio 1999/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Gronchi
Pozzoli, vicecancelliera
sedente per statuire
nella causa ..__________ (azione di divorzio) della Pretura
del Distretto di Riviera promossa con petizione del 17 giugno 1996 da
__________, __________
(patrocinata dall’avv. __________ __________, __________)
contro
__________ __________, __________
(patrocinato dall’avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di
questione: 1. Se dev’essere accolto l’appello del 6 novembre 1997 presentato
da __________ __________ contro la sentenza emessa il 15 ottobre 1997 dal Pretore
del Distretto di Riviera;
Se dev’essere accolta la richiesta di provvigione ad litem, subordinatamente
di assistenza giudiziaria contestuale all’appello;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________
__________ (1947) e __________ __________ (1962), originario del Kossovo
(Repubblica Federale di Iugoslavia), si sono sposati a __________ il __________
__________ 1991. Dal matrimonio non sono nati figli. Dopo un primo tentativo di
conciliazione decaduto infruttuoso il
30 giugno 1993, __________
__________ __________ ha promosso azione di divorzio il 1° settembre 1993
davanti al Pretore del Distretto di Riviera. Il 18 marzo 1994 essa ha però
ritirato la petizione, di modo che con decreto del 21 marzo seguente il Pretore
ha stralciato la causa dai ruoli.
B. Un secondo tentativo
di conciliazione, sollecitato da __________ __________ __________ il 24 ottobre
1995 davanti al medesimo Pretore, ha seguìto il 20 novembre successivo la
stessa sorte del primo. Il 17 giugno 1996 l’istante ha introdotto una nuova
azione di divorzio, senza chiedere contributi alimentari, ma rivendicando il
versamento di fr. 9000.– in liquidazione del regime matrimoniale. Il convenuto
si è opposto al divorzio, postulando previamente il beneficio dell’assistenza
giudiziaria e instando il 10 febbraio 1997 per l’ottenimento di fr. 3000.– a
titolo di provvigione ad litem.
C. Con sentenza del 15
ottobre 1997 il Pretore ha pronunciato il divorzio, mentre ha respinto la
pretesa di fr. 9000.– avanzata dall’attrice. La tassa di giustizia di 500.– e
spese di 170.– sono state poste a carico delle parti in ragione di metà
ciascuno, compensate le ripetibili. __________ __________ è stato ammesso al
beneficio dell’assistenza giudiziaria, sicché la domanda di provvigione ad
litem è stata dichiarata caduca.
D. __________ __________
è insorto il 6 novembre 1997 contro la sentenza del Pretore con un appello nel
quale chiede che, accordatagli cautelarmente una provvigione ad litem di
fr. 3000.– (in subordine l’assistenza giudiziaria), la petizione di divorzio
sia respinta in ordine e nel merito, gli oneri processuali siano addebitati
all’attrice e gli sia riconosciuta un’indennità di fr. 2000.– per ripetibili di
prima sede. Nelle sue osservazioni del 28 novembre 1997 __________ __________
__________ propone di negare al convenuto qualsiasi provvigione, di rigettare
la domanda di assistenza giudiziaria e di respingere l’appello.
Considerando
in diritto: 1. L’appellante sostiene
anzitutto che il Pretore avrebbe dovuto ravvisare d’ufficio la nullità della
petizione poiché promossa oltre sei mesi dopo il fallimento del tentativo di
conciliazione (art. 421 cpv. 5 CPC). La tesi è infondata. Il tentativo di
conciliazione è decaduto infruttuoso, nella causa in esame, il 20 novembre
1995. Il termine di sei mesi, che di per sé sarebbe spirato il 20 maggio 1996,
si è prorogato di 14 giorni in seguito alle ferie giudiziarie di Pasqua e di
altri 14 giorni in seguito a quelle di Natale (Cocchi/Trezzini, CPC annotato, Lugano 1993, n. 3 ad art.
421). Esso veniva a scadenza pertanto il 17 giugno 1996. Consegnata alla posta
quello stesso giorno, la petizione di divorzio risultava tempestiva (art. 131
cpv. 4 CPC). In proposito l’appello risulta manifestamente privo di
consistenza.
-
Per l’appellante il
Pretore non avrebbe dovuto tenere conto ai fini del giudizio di elementi
dedotti dal fascicolo processuale relativo alla prima azione di divorzio (quella
ritirata dalla moglie il 18 marzo 1994), tale fascicolo non essendo stato
richiamato dalle parti all’udienza preliminare dell’11 marzo 1997. A prescindere
del fatto però che il convenuto medesimo aveva menzionato più volte l’incarto
in questione fra le prove elencate nel memoriale di risposta, il Pretore non si
è fondato su ammissioni o risultanze istruttorie desumibili da quel carteggio.
Egli si è limitato a rilevare che nella prima causa di stato l’attrice aveva
addotto motivi di divorzio analoghi a quelli allegati nella petizione
successiva (sentenza impugnata, consid. 2 in principio). Ora, procedimenti
giudiziari svoltisi davanti a un determinato tribunale sono notori per il
tribunale stesso (Vogel,
Grundriss des Zivilprozessrechts, 5ª edizione, pag. 243, n. 17 al § 44; Leuch/ Marbach/Kellerhals, Die
Zivilprozessordnung für den Kanton Bern, Berna 1995, n. 1c ad art. 218). Non
occorrendo dimostrare circostanze notorie (art. 184 cpv. 3 CPC), il Pretore non
ha violato l’art. 85 CPC constatando che già nel 1993 l’attrice aveva promosso
un’azione di divorzio sulla base di fatti sostanzialmente identici a quelli
evocati nella petizione del 17 giugno 1996. Anche al riguardo l’appello si
rivela perciò destituito di fondamento.
-
Al primo giudice
l’appellante rimprovera di non avere verificato la capacità finanziaria
dell’attrice e di avere rifiutato l’edizione degli estratti conto da egli
chiesti in via di edizione all’udienza preliminare, documenti che sarebbero
stati necessari per appurare il suo diritto di ottenere la provvigione ad
litem di fr. 3000.– postulata il 10 febbraio 1997. In teoria l’assunto non
è privo di pertinenza. Prima di statuire sul diritto di un coniuge di ottenere
l’assistenza giudiziaria in una causa di stato il giudice deve accertare, in
effetti, se non si possa ragionevolmente esigere il versamento di un’adeguata
provvigione ad litem da parte dell’altro coniuge (Hindeling/Steck, Das schweizerische Ehescheidungsrecht,
Zurigo 1995, pag. 552 nota 5 con numerosi rinvii di dottrina e giurisprudenza).
I costi della procedura di divorzio sono, in altri termini, a carico
dell’unione coniugale; l’as-sistenza gratuita dello Stato è puramente
sussidiaria (Bühler/ Spühler in:
Berner Kommentar, 3ª edizione, Berna 1980, n. 309 ad art. 145 CC; Hausheer/ Reusser/Geiser, Kommentar zum
Eherecht, Berna 1988, pag. 45 n. 38 e pag. 155 n. 15; Bräm in: Zürcher Kommentar, Zurigo 1993, nota 138 ad art. 159
CC; ZR 90/1991 pag. 259 n. 82).
Ciò posto, prima di
attingere all’erario pubblico accordando al convenuto l’assistenza giudiziaria,
il Pretore avrebbe dovuto chiarire se l’attrice non fosse in grado di
finanziare – in tutto o in parte – la difesa del marito. Resta il fatto che da
tale omissione non è derivato al convenuto alcun pregiudizio personale (sulla
nozione di pregiudizio: DTF 114 Ia 94 consid. 1a). Egli non subisce alcuno
scapito, in effetti, per la circostanza che il suo patrocinatore sia rimunerato
dallo Stato anziché dall’attrice. Certo, l’art. 162a CPC non esclude che il
beneficiario dell’assistenza giudiziaria possa essere chiamato nei 10 anni
seguenti a rimborsare la somma stanziata dall’ente pubblico. Nemmeno la
provvigione ad litem però mette il beneficiario in condizioni migliori,
giacché di regola essa va rifusa al coniuge che l’ha erogata, compensandola con
l’indennità per ripetibili o con la spettanza derivante dalla liquidazione del
regime matrimoniale (SJ 120/ 1998 pag. 155 consid. 6b con richiami di
dottrina). Vedendosi conferire il beneficio dell’assistenza giudiziaria anziché
il diritto di riscuotere una provvigione di causa l’appellante non ha quindi
patito alcuno svantaggio. Anzi, il gratuito patrocinio essendo retribuito al
70% della tariffa (art. 36 cpv. 1 LTG), un’eventuale richiesta di rimborso da
parte dello Stato risulterebbe meno onerosa di quella dell’ex moglie. Ne segue
che su questo punto l’appello, privo di interesse concreto, dev’essere
dichiarato irricevibile.
- Nel merito
l’appellante fa valere che l’attrice non ha recato alcuna prova a sostegno dei
motivi di divorzio: non ha dimostrato ch’egli abbia abbandonato deliberatamente
l’abitazione coniugale, né ch’egli fosse uno sfaccendato, né tanto meno ch’egli
sia poco credibile o contraddittorio. La petizione di divorzio andava quindi
respinta “ai sensi dell’art. 142 cpv. 2 CC”, l’attrice avendo impedito con il
suo stesso comportamento la continuazione del matrimonio (appello, pag. 6).
Quest’ultima conclusione va subito respinta. L’art. 142 cpv. 2 CC consente di
resistere a una domanda di divorzio inoltrata dal coniuge preponderantemente
colpevole. Nella fattispecie manca però qualsiasi prova su even-tuali colpe
della moglie. L’appellante si duole di essere stato “buttato fuori” [di casa]
senza poter prelevare nemmeno i vestiti e lamenta di essere stato denunciato al
Ministero pubblico (ap-pello. loc. cit.). La prima asserzione non trova
tuttavia il benché minimo riscontro agli atti. Il fatto che il convenuto abbia
raggiunto una volta il giardino di casa passando dal terrazzo di un vicino (deposizione
__________, verbale del 9 aprile 1997) – senza per altro dare spiegazioni – ancora
non basta a dimostrare ch’egli sia stato cacciato di casa, né egli pretende invero
il contrario. Quanto alla seconda doglianza, la denuncia per ingiuria, minaccia
e abuso del telefono presentata dall’attrice il 19 ottobre 1995 (doc. A) è
stata archiviata dal Procuratore pubblico non perché inveritiera, ma per
insufficienza di prove (doc. 1). Mal si comprende quindi in che consisterebbe
la colpa dell’interessata.
Un’altra questione è
sapere se la moglie abbia sufficientemente comprovato una grave turbativa delle
relazioni coniugali (art. 142 cpv. 1 CC). Il Pretore ha ritenuto che ciò è il
caso, l’istrutto-ria dimostrando incomprensioni da non permettere oggettivamente
alle parti la continuazione del matrimonio. I due tentativi di conciliazione
falliti, la disoccupazione del marito (senza alcuna affezione invalidante
apprezzabile) e le conseguenti difficoltà finanziarie, i dissapori coniugali
finiti in una denuncia davanti al Procuratore pubblico, l’irreperibilità del
convenuto dopo la partenza da casa, il diverbio intercorso perfino all’udienza
preliminare attestano – secondo il Pretore – un degrado evidente e ormai irrimediabile
(sentenza impugnata, consid. 2). L’appellante non nega seriamente
l’impossibilità di una riconciliazione, né contesta che la sua disoccupazione
abbia causato difficoltà obiettive alla coppia, né mette in dubbio che l’avvio
di un procedimento penale fra coniugi sia sintomo di grave disagio, né
smentisce di essersi reso irreperibile dopo la partenza dal domicilio coniugale,
né sconfessa che il dissidio personale sia emerso anche all’udienza preliminare.
Egli non pretende nemmeno di avere intrapreso alcunché, dopo il 1995, per tentare
in qualche modo di riavvicinarsi alla moglie. A ben vedere egli nemmeno censura
la conclusione del Pretore, secondo cui egli terrebbe a conservare il
matrimonio solo per non dover lasciare la Svizzera (sentenza impugnata, consid.
2.1 in fine). Ai limiti dell’irricevibilità per carenza di motivazione, il
gravame è destinato pertanto all’insuccesso anche sotto il profilo dell’art.
142 cpv. 1 CC.
- Gli oneri
processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). L’appellante reitera
in appello la sua domanda di provvigione ad litem, affermando che con
uno stipendio mensile di
fr. 2300.– lordi egli non
è in grado di affrontare i costi della causa. Ammesso e non concesso però che
l’attrice sia in grado di versare una provvigione, tale obbligo si circoscrive
ai casi in cui i mezzi di offesa o di difesa della controparte non appaiano
sprovvisti fin dall’inizio di buon esito (Bühler/Spühler
in: Berner Kommentar, Ergänzungsband 1991, n. 265 ad art. 145 CC; Hausheer/Reusser/Geiser, Kommentar zum
Eherecht, Berna 1988, n. 15 ad art. 163 CC). Per di più una provvigione è destinata
a coprire – per principio – spese future, non a rimunerare prestazioni già
eseguite (Bühler/Spühler, op.
cit., n. 287 ad art. 145 CC).
In concreto la provvigione
in appello sarebbe destinata a coprire spese già maturate (quelle per la
stesura del memoriale di ricorso). A parte ciò, l’appello riusciva votato sin
dall’inizio a un risultato sfavorevole e a un esame più approfondito si è
rivelato addirittura sfornito di qualsiasi possibilità di successo. Non soccorrono
quindi i presupposti per una provvigione di causa, a prescindere dalla capacità
economica dell’attrice. Né sono date le premesse per concedere il beneficio
dell’assistenza giudiziaria. Indipendentemente dall’eventuale ristrettezza economica
in cui versa il richiedente, l’appello appariva già in partenza destinato al
rigetto (art. 157 CPC). Delle condizioni finanziarie verosimilmente modeste in
cui vive l’appellante si tiene conto, nondimeno, riducendo volutamente la tassa
di giustizia (per rapporto a quanto prevede l’art. 24 lett. a LTG) e limitando
al minimo l’indennità per ripetibili.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è
ricevibile, l’appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
-
La richiesta di provvigione
ad litem, rispettivamente di assistenza giudiziaria presentata con
l’appello è respinta.
-
Gli oneri processuali,
consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 150.–
b) spese fr.
50.–
fr.
200.–
sono
posti a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr. 500.– per
ripetibili.
4.Intimazione:
5.– avv.
__________ ___________, ________.
– avv. __________
__________, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Riviera.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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