AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
11.1997.24
Data decisione, Autorità:
06.02.1998, ICCA
Incarto n.
11.97.00024
Lugano,
6
febbraio 1998/fb
In
nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Baranovic
sedente per statuire nella causa ..__________
(scioglimento di comproprietà) della Pretura della giurisdizione di
Locarno Città promossa con petizione del 2 novembre 1992 da
__________ __________, __________, e
__________ , __________ (, __________)
(patrocinate dall’avv. dott. __________ __________, __________)
Contro
dott. __________ __________ , __________ ()
(ora patrocinata dall’avv. dott. __________ __________i,
__________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se
deve essere accolto l’appello del 10 febbraio 1997 presentato da __________
__________ __________ contro la sentenza emessa il 16 gennaio 1997 dal Pretore
della giurisdizione di Locarno Città;
- Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________ (1909) e la moglie __________ nata
__________ (1911), cittadini tedeschi domiciliati a __________, erano comproprietari
un mezzo ciascuno delle particelle n. __________ (casa d’abitazione con due
rustici e piscina: 2296 m²), n. __________ (prato: 44 m²), n. __________
(prato: 168 m²) e n. __________ (prato e passo: 268 m²) RFD di ,
situate in località “ __________ ”. Deceduto il __________ 1985,
__________ __________ ha lasciato all’erede universale __________ __________
__________ (1956), cittadina tedesca, la sua quota di comproprietà, gravata
però di usufrutto a vita in favore della moglie __________. Quest’ultima ha
comunicato il 15 aprile 1991 ad __________ __________ __________ di voler
sciogliere la comproprietà, senza ottenere alcun accordo. Il 2 luglio 1992
__________ __________ ha donato la sua quota di comproprietà a __________
__________ e __________ __________ (rispettivamente nella misura di 63/200
e 37/200), conservando per sé un diritto di usufrutto
vita natural durante.
B. Il
21 settembre 1992 __________ __________ e __________ __________ hanno invitato
a loro volta __________ __________ __________ a sciogliere la comproprietà.
Senza esito, di modo che il 2 novembre 1992 hanno intentato causa davanti al
Pretore della giurisdizione di Locarno Città, postulando la divisione in natura
della sostanza, riservati eventuali conguagli. La convenuta vi si è opposta con
l’argomento che la donazione alle attrici era in realtà un atto simulato, che
non era chiara la base legale invocata a sostegno del preteso scioglimento,
contrario altresì alla volontà del testatore __________ __________r, che i
terreni permettevano tutt’al più una vendita fra comproprietari, che l’azione
era intempestiva e che l’operazione avrebbe violato la legge federale
sull’acquisto di fondi da parte di persone all’estero. In sede di replica e
duplica le parti hanno mantenuto le loro posizioni.
C. Con
ordinanza del 30 novembre 1993 il Pretore ha respinto ogni prova intesa a dimostrare
la simulazione del noto negozio giuridico, una causa del genere dovendo essere
diretta anche contro la donante. Chiusa l’istruttoria, nel loro memoriale conclusivo
del 14 ottobre 1996 le attrici hanno confermato la loro richiesta, chiedendo
che lo scioglimento della comproprietà avvenisse conformemente alla variante
“A” contenuta nel referto del perito giudiziario, con attribuzione della particella
n. __________ (ridotta a 1493 m²) ad __________ __________ __________, della
particella n. __________ (nuova, di 550 m²) a __________ __________ e delle
particelle n. __________, __________, __________e __________ (nuova, di 253 m²)
a __________ __________. Nel proprio memoriale conclusivo del 15 ottobre 1996
la convenuta ha ribadito la propria opposizione, proponendo in subordine che –
ove fosse stata ordinata la divisione – ciò riguardasse solo la sua parte (le
attrici rimanendo in comproprietà) o, quanto meno, che il Pretore seguisse la
variante “B” formulata dal perito. Le parti hanno rinunciato al dibattimento
finale.
D. Statuendo
il 16 gennaio 1997, il Pretore ha accolto l’azione, ha disposto lo scioglimento
della comproprietà secondo la variante “A” illustrata nella perizia, ha assegnato
la particella n. __________alla convenuta, la particella n. __________a
__________ __________i, le particelle n. __________, __________7, __________e
__________ a __________ __________, ha condannato __________ __________
__________ a versare un conguaglio fr. 34 783.50 a __________ __________ e uno
di fr. 75 565.– a __________ __________, fissando le condizioni alle quali si
sarebbe potuto iscrivere lo scioglimento della comproprietà nel registro
fondiario (tra di esse, la costituzione di una servitù di passo pedonale su un
fondo vicino, intestato al padre di __________). La tassa di giustizia di fr.
9000.– e le spese di fr. 15 682.85 sono state poste a carico della convenuta,
tenuta a rifondere alle attrici fr. 29 000.– complessivi per ripetibili.
E. Contro
la sentenza predetta è insorta __________ __________ __________ con un appello
del 10 febbraio 1997 nel quale chiede che l’azione sia respinta o, subordinatamente,
che la divisione della comproprietà si attenga alla variante “B” del perito
giudiziario, con attribuzione delle particelle n. __________, __________,
__________e __________a lei stessa e della particella n. __________in comproprietà
alle attrici, come pure che le sia assegnato un conguaglio da determinare in
base al valore reale dei terreni e che il giudizio del Pretore sia riformato di
conseguenza. Nelle loro osservazioni dell’11 marzo 1997
__________ e __________ __________ propongono di respingere l’ap-pello e di
confermare la sentenza impugnata. __________ __________, usufruttuaria
dell’intera sostanza, è deceduta il __________ 1997.
Considerando
in diritto: 1. Il Pretore, accertato che le attrici esigevano il
completo scioglimento della comproprietà (e non solo l’estromissione della convenuta),
ha rinviato per quel che era della pretesa simulazione ai motivi dell’ordinanza
30 novembre 1993. Quanto alla volontà di __________ __________, ha rilevato che
il testamento non ostava all’ azione né poteva impedire che le donatarie chiedessero
la divisione della comproprietà. Del resto la causa non era intempestiva,
giacché non arrecava inconvenienti maggiori ad alcuna delle comproprietarie.
Neppure la legge federale sull’acquisto di fondi da parte di persone all’estero
contrastava l’operazione, la convenuta vedendosi assegnare – sia secondo la
variante “A” sia secondo la variante “B” del perito giudiziario – una sostanza
più o meno equivalente alla sua quota originaria di comproprietà. Il perito
prevedeva bensì la costituzione di un passo pedonale sul fondo di un terzo (la
particella n. __________RFD, intestata al padre di __________ __________), ma
ciò non costituiva un problema, poiché era nell’interesse delle attrici
favorirne l’iscrizione. Per finire nemmeno le costruzioni che sorgono sui fondi
precludevano un ragionevole frazionamento della comproprietà, di modo che la
divisione andava ordinata.
Circa
il modo di scioglimento, la perizia giudiziaria dimostrava la possibilità di
creare – sempre secondo il Pretore – particelle confacenti alle quote
proporzionali di ogni singola comproprietaria, con un deprezzamento minimo
della sostanza immobiliare. Si giustificava perciò la divisione in natura (e
non la licitazione né la vendita), da eseguire secondo la variante “A” della
perizia, la variante “B” non consentendo di sciogliere la comproprietà fra le
due attrici, mentre la sottovariante “B1” implicava conguagli eccessivi, la
costituzione di una servitù di passo e una cessione di terreno per la
formazione di posteggi. L’iscrizione del nuovo assetto immobiliare nel registro
fondiario andava subordinata – per il rimanente – al pagamento dei conguagli
imposti alla convenuta, all’ottenimento del permesso per l’acquisto di fondi da
parte di persone all’estero e al consenso del proprietario della particella n.
__________RFD per l’iscrizione del passo pedonale. Spese processuali e
ripetibili hanno seguito la soccombenza.
-
Ogni
comproprietario ha il diritto di chiedere la cessazione della comproprietà, “a
meno che ciò non sia escluso dal negozio giuridico, dalla suddivisione in
proprietà per piani o dal fine a cui la cosa è durevolmente destinata” (art.
650 cpv. 1 CC). Lo scioglimento, inoltre, non può essere chiesto
intempestivamente (art. 650 cpv. 3 CC). Per quanto concerne il modo di divisione,
l’art. 651 CC stabilisce che lo scioglimento “si effettua mediante divisione in
natura, mediante la vendita a trattative private od agli incanti con divisione
del ricavo, o mediante cessione della cosa ad uno o più dei comproprietari
compensando gli altri” (cpv. 1). Quando i comproprietari non si accordano sul
modo della divisione “il giudice ordina la divisione della cosa in natura, ed
ove questa non si possa fare senza notevole diminuzione del valore, ne ordina
la licitazione fra i comproprietari od ai pubblici incanti” (cpv. 2).
Trattandosi di divisione in natura, la differenza dei lotti può essere
conguagliata in denaro (cpv. 3).
-
L’appellante
sostiene anzitutto che l’azione di scioglimento è intempestiva (art. 650 cpv. 3
CC) poiché tutti i fondi sono gravati da usufrutto a favore di __________
__________ (la quota di un mezzo in comproprietà delle attrici per volontà
della donante, che ne ha conservato il godimento, e la quota di un mezzo appartenente
all’appellante per volontà testamentaria di __________ __________). Già tale circostanza
rende i terreni praticamente invendibili e permette di sciogliere la comproprietà
solo con una divisione in natura. La quale, per di più, implica conguagli a suo
carico per complessivi fr. 110 348.50, cifra che lei potrebbe procurarsi solo
vendendo la propria spettanza e senza poi ottenere una porzione di terreno
equivalente, la perizia ignorando che l’usufrutto di __________ __________
grava la totalità dei beni (appello, punti 1a e 1b).
Nella
misura in cui le argomentazioni dell’appellante sono fondate sull’usufrutto a favore
di __________ __________, la questione è ormai superata, l’usufrutto essendosi
estinto con la morte della beneficiaria (art. 749 cpv. 1 CC). A parte ciò, le argomentazioni
testé riassunte non hanno alcuna possibilità di buon esito ove appena si
consideri che sono addotte per la prima volta nell’atto di appello, in
violazione dell’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC. Nemmeno nel memoriale conclusivo
la convenuta aveva preteso che il diritto di usufrutto inficiasse
apprezzabilmente il valore dei fondi indicato nella perizia giudiziaria (a quel
momento la beneficiaria aveva già 85 anni); essa si era semplicemente riservata
la possibilità di sollevare ulteriormente la questione (pag. 2 in fondo), salvo
poi lasciarla cadere, tant’è che ha rinunciato al dibattimento finale. Quanto
all’impossibilità, per l’appellante, di reperire la somma per pagare i
conguagli senza vendere la sua spettanza immobiliare, giovi rilevare che
un’azione di scioglimento non può definirsi intempestiva solo perché uno dei comproprietari
non ha mezzi sufficienti per tacitare gli altri. L’inopportunità di un’azione
di scioglimento deve riferirsi alla cosa in sé, non a peculiarità soggettive di
un comproprietario (Steinauer, Les
droits réels, vol. I, 2ª edizione, pag. 325 n. 1185a in fine con richiamo).
L’ipotesi di conguagli troppo onerosi potrebbe ostare, se mai, a una divisione
della cosa in natura (DTF 100 II 193 consid. 2e in fine), ma non influisce
sulla tempestività dell’azione. Sotto questo profilo l’appello è quindi destinato
all’insuccesso.
- A
parere dell’appellante la petizione delle attrici era ad ogni modo
intempestiva, poiché subordinata a troppe condizioni e perché oggettivamente
non si giustifica di smembrare una comproprità immobilire “per capriccio”,
quando un diritto di usufrutto grava tutti i fondi (appello, punti 1c e 1d).
Ora, se per “troppe condizioni” l’appellante allude al passo pedonale che
occorre costituire sulla particella n. __________RFD intestata al padre di
__________ __________ (l’appello non accenna ad altro), essa avrebbe dovuto
spiegare perché l’opinione del Pretore non resisterebbe alla critica. Il primo
giudice ha soggiunto, in effetti, che difficilmente la costituzione del passo
creerà problemi, il padre di __________ __________ essendo nel frattempo
deceduto, sicché la stessa attrice è divenuta quanto meno proprietaria in comune
(con altri eredi) del fondo n. __________RFD. E comunque sia, finché la
condizione non sarà adempiuta, le attrici non potranno far iscrivere lo
scioglimento della comproprietà nel registro fondiario (sentenza, consid. 4b).
Per quali ragioni tali motivi sarebbero criticabili l'appellante non spiega,
onde – su questo punto – l’irricevibilità del gravame (art. 309 cpv. 2 lett. f
CPC in relazione con il cpv. 5).
Per
quel che è dell’usufrutto, si è già visto che la questione più non sussiste.
Anzi, nella misura in cui afferma che lo scioglimento della comproprietà non
permetterebbe alle parti di usufruire adeguatamente dei fondi, l’appellante
equivoca sui termini poiché in concreto l’usufrutto non spettava alle parti,
bensì a __________ __________, i cui diritti non sarebbero stati lesi né in
caso di trasferimento di proprietà né in caso di frazionamento dei fondi (art.
744 cpv. 1 CC). Non si vede quindi perché il Pretore avrebbe dovuto negare alle
attrici il diritto alla divisione, tanto meno per questioni di tempestività.
-
In
subordine l’appellante asserisce che, si ammettesse pure il diritto delle
attrici a ottenere lo scioglimento della comproprietà, il Pretore avrebbe
dovuto interrogarsi sul modo della divisione (art. 651 CC). E senza indagare
sulla disponibilità finanziaria delle parti, egli non avrebbe potuto optare per
la divisione in natura (appello, punto 2a). La doglianza non è seria, giacché
se l’appellante si è sempre opposta alla divisione, essa non ha mai preteso
che, dovendosi nondimeno procedere allo scioglimento, la comproprietà andasse
venduta a trattative private o agli incanti pubblici oppure ch’essa medesima
fosse disposta a rilevare l’intero complesso immobiliare (art. 651 cpv. 1 CC).
Ancora nel memoriale conclusivo essa chiedeva – subordinatamente – che lo
scioglimento della comproprietà fosse solo parziale (tra lei medesima e le due
attrici in comproprietà), eventualmente che si seguisse la variante “B”
prospettata dal perito giudiziario. Nell’appello essa non fa altro che ribadire
l’opportunità della divisione in natura secondo la variante “B” (pag. 13).
Rimproverare al primo giudice una violazione dell’art. 651 cpv. 1 CC per avere
ordinato proprio la divisione in natura sfiora quindi il pretesto.
-
A
sostegno della citata variante “B” l’appellante evoca l’impossi-bilità di far
fronte ai conguagli risultanti dalla variante “A” e ribadisce che le attrici
non hanno mai chiesto lo scioglimento totale della comproprietà, ma solo
l’estromissione di lei medesima (onde la pertinenza della variante “B”), né
esse avrebbero potuto in seguito mutare l’azione. La variante “B” sarebbe
inoltre perfettamente equa, non impedirebbe alle attrici di dividere poi la
loro comproprietà, deprezza meno i terreni, è più economica, evita
frazionamenti, non abbisogna del passo pedonale sulla particella n.
__________RFD e non impone conguagli più elevati di quelli derivanti dalla
variante “A” (appello, punto 2b).
Si
è già detto che difficoltà economiche addotte dalla convenuta, la quale fa
valere per la prima volta nell’appello di non avere mezzi sufficienti per
pagare i conguagli fissati dal Pretore, non possono entrare in linea di conto
ai fini del giudizio (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC). Problemi finanziari, del
resto, non sono mai stati nemmeno resi verosimili (l’appellante non pretende né
di non poter ipotecare i fondi né di non poter assumere i relativi oneri
ipotecari). Neppure si può ritenere che le attrici mirassero a uno scioglimento
meramente parziale della comproprietà. Certo, a tale proposito la petizione e
la replica non sono un esempio di chiarezza, tuttavia un’azione di scioglimento
parziale è un’ipotesi d’eccezione (Steinauer,
op. cit., pag. 324 n. 1179a) e non può ravvisarsi in assenza di richieste
chiare. Il fatto che negli allegati preliminari le attrici non escludessero di
aderire a uno scioglimento parziale non basta quindi per intravedere una
restrizione in tal senso. Ancor meno se si pensa che la richiesta di giudizio
tendeva allo scioglimento totale della comproprietà, senza alcun limite, sicché
non può farsi questione di mutazione dell’azione, come l’appellante assevera.
Ciò
posto, la variante “B” esposta nella perizia cade nel vuoto già per il fatto
che – come ha sottolineato il Pretore (sentenza, consid. 7) – la particella n.
__________RFD (ridotta a 1493 m², come nella variante “A”) rimarrebbe in comproprietà
delle attrici, condizione che non può essere loro imposta. È vero che le attrici
potrebbero suddividersi il fondo (variante “B1”), ma tale evenienza implicherebbe
conguagli ancora più gravosi. Secondo la variante “A” l’appellante riceve
infatti la particella n. __________, __________ __________ la particella n.
__________ e __________ __________ le particelle n. __________, __________,
__________e __________, donde un conguaglio a carico dell’ap-pellante di fr.
110 348.50 (fr. 34 783.50 a favore di __________ __________ e fr. 75 565.– a
favore di __________ __________). Secondo la variante “B1” l’appellante
riceverebbe invece le particelle n. __________, __________, __________,
__________ e __________, __________ __________ la porzione nord della
particella n. __________e __________ __________ la porzione sud; l’appellante
si vedrebbe riconoscere così un conguaglio di fr. 110 348.50 (fr.
69
519.50 dovuti da __________ __________ e fr. 40 829.– da __________
__________), ma __________ __________ dovrebbe versare inoltre fr. 142 254.– a
__________ __________ per il maggior valore della porzione nord della particella
n. __________ rispetto alla porzione sud. Il frazionamento di quest’ultimo
fondo renderebbe necessaria inoltre una servitù di passo pedonale per l’accesso
alla porzione nord e una servitù di limitazione di altezza a carico della
porzione sud, la quale si vedrebbe riconoscere per converso un diritto di
costruzione a confine (perizia, pag. 18 in basso e 19 in alto).
Ponderando
le due varianti, il Pretore ha posto in evidenza che la prima (“A”) presenta lo
svantaggio di un deprezzamento fondiario un po’ più elevato (2.5%), presuppone
la costituzione di un passo pedonale su fondo altrui (la particella n.
__________, di cui __________ __________ è in ogni modo comproprietaria), richiede
la costruzione di un nuovo impianto di riscaldamento all’assegnatario della
particella n. __________ (la centrale termica venendosi a trovare sulla
particella n. __________), ma garantisce nel complesso un miglior equilibrio,
con conguagli limitati a fr. 110 348.50 complessivi. L’altra variante
prospettabile (“B1”) svaluta un po’ meno i fondi (1.6%), ma impone il frazionamento
della particella n. __________, la creazione di un altro accesso pedonale,
servitù reciproche tra la porzione nord e sud (garage), con l’inconveniente per
finire di un maggior costo (sentenza, 7 in fine). Soprattutto, però, la
variante “B1” denota un accentuato squilibrio dei lotti, quello spettante a
__________ __________ superando di gran lunga il valore degli altri due, tanto
ch’essa si troverebbe a versare non solo fr. 69 519.50 all’appellante, ma anche
fr. 142 254.– a __________ __________ (perizia, pag. 18 e 20). __________
__________ non risultando disposta ad assumere un impegno del genere e
l’appellante non dichiarandosi affatto interessata a rilevare un lotto simile,
la variante “B1” non può ritenersi rispondere né alle esigenze personali delle
comproprietarie né ai loro desideri (Steinauer,
op. cit., pag. 327 n. 1194b con rinvio). La scelta della variante “A” si rivela
di conseguenza pertinente.
-
L’appellante
argomenta che, sia come sia, il valore attribuito dalla perizia ai singoli
fondi non corrisponde a quello venale, il Pretore non avendo voluto tener conto
dell’usufrutto gravante la comproprietà a favore di __________ __________. I conguagli
riuscirebbero perciò artificiosamente alti, senza alcun rapporto con il probabile
valore di mercato in caso di vendita dei fondi (appello, punto 3). La tesi,
oltre che caduca per intervenuta estinzione dell’usufrut-to, è – come si è già detto
– nuova, e come tale irricevibile. Il problema di sapere se in concreto il
Pretore potesse fare astrazione dall’asserito minor valore causato
dall’usufrutto può dunque rimanere indecisa.
-
Da
ultimo l’appellante insorge contro l’ammontare del valore litigioso considerato
dal Pretore (fr. 696 515.–) per fissare la tassa di giustizia e le ripetibili.
Sostiene che nella petizione le attrici avevano chiaramente indicato un valore
di fr. 290 171.–, rimasto incontestato, di modo che il Pretore non poteva
scostarsene (appello, punto 4).
La
giurisprudenza ha già avuto modo di precisare che in caso di contestazioni patrimoniali
l’appellante non può limitarsi a pretese indeterminate, ma deve cifrare le sue
conclusioni (Rep. 1985 pag. 95 consid. 1; Cocchi/Trezzini,
CPC annotato, Lugano 1993, n. 2 ad art. 309), tranne che il Pretore abbia
completamente omesso di statuire sulla domanda (Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 1 ad art. 309). Analogo
principio vige, del resto, sul piano federale (Messmer/Imboden, Die eidgenössischen Rechtsmittel in Zivilsachen,
Zurigo 1992, pag. 151 nota 9; Poudret,
Commentaire de la loi fédérale d’organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990,
pag. 420, n. 1.4.1.2 ad art. 55). In concreto l’appellante si limita a chiedere
“una tassa di giustizia da calcolare in base al valore di fr. 290 171.–”, ma
non dice a quanto essa dovrebbe ammontare, ossia in che misura dovrebbe essere
riformata quella stabilita dal Pretore (fr. 9000.–). Al proposito il ricorso
non adempie perciò i requisiti minimi dell’art. 309 cpv. 1 lett. e CPC e
dev’essere dichiarato irricevibile (art. 309 cpv. 5 CPC).
In
materia di ripetibili l’appellante quantifica per converso in
fr.
20 000.– l’ammontare dell’indennità che il Pretore avrebbe dovuto assegnare
alla controparte (in luogo dei fr. 29 000.– fissati nel dispositivo della
sentenza impugnata). L’appello è quindi ammissibile. Se non che, entro i minimi
e i massimi delle tariffe applicabili ai fini delle spese e delle ripetibili il
primo giudice fruisce di ampio potere di apprezzamento, censurabile solo per eccesso
o per abuso (I CCA, sentenza del 18 aprile 1985 in re GMS c. T. e B., consid.
8; sentenza del 1° febbraio 1996 in re A. c. I., consid. 3). Ciò vale
soprattutto in tema di ripetibili, il giudice facendo capo alla tariffa
dell’Ordine degli avvocati (TOA) solo a titolo indicativo (Rep. 1985 pag. 96; Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 3 ad art.
150). Ora, per valori litigiosi compresi tra fr. 200 000.– e fr. 500 000.–
l’art. 9 cpv. 1 TOA prevede onorari dal 5 all’8% del relativo valore, ovvero
nel caso in esame da fr. 14 500.– a
fr.
23 200.– (arrotondati). Pur aggiungendo all’eventuale massimo tariffario le
spese presunte (art. 3 TOA), se in concreto il valore litigioso fosse quello di
fr. 290 171.– sostenuto dall’appel-lante, l’indennità di fr. 29 000.– fissata
dal Pretore denoterebbe perciò un eccesso di apprezzamento. In materia di
ripetibili occorre interrogarsi perciò sull’effettivo valore della causa.
a) L’art. 5 cpv. 1
CPC dispone che se l’oggetto della lite è valutabile in denaro, il valore è
determinato dalla domanda. In base alla domanda si determina anche il valore
delle cause concernenti beni mobili o immobili (art. 9 cpv. 1 CPC), mentre fa
stato la metà del valore dei beni ai quali i diritti si riferiscono se la controversia
riguarda l’usufrutto o la nuda proprietà (art. 9 cpv. 2 CPC). Decisivo è il
momento della domanda; successivi mutamenti di valore hanno rilevanza solo in
quanto sanano difetti di giurisdizione o di competenza (art. 3 CPC). Ai fini dell’appello
fa stato, per contro, il valore delle domande secondo le conclusioni prese
dall’appellante nell’ultimo atto di causa davanti al giudice di prima istanza
(art. 15 CPC).
b) Se l’attore non
precisa il valore litigioso, o se il convenuto lo contesta, il giudice lo
determina mediante ordinanza, desumendolo dai registri pubblici, da perizie o
informazioni, con equo apprezzamento delle circostanze (art. 13 CPC). In difetto
di altre indicazioni, trattandosi di immobili, il giudice può legittimamente attenersi
al valore di stima (Cocchi/ Trezzini,
op. cit., n. 3 ad art. 9). In concreto si versa nell'ipotesi contraria: la
questione è di sapere se, non sussistendo contestazione sul valore litigioso,
il giudice sia vincolato all’indicazione delle parti. La giurisprudenza
ticinese ha già avuto modo di rispondere affermativamente (I CCA, sentenza del
31 luglio 1975 in re B. contro R., consid. 1, citata in: Cocchi/Trezzini, CPC annotato, Lugano
1993, n. 1 ad art. 13). Il diritto federale ha abbandonato tale principio;
l’art. 36 cpv. 2 OG stabilisce che “se nelle conclusioni non è chiesta una
somma di denaro determinata, il Tribunale [federale] fissa anzitutto d’ufficio,
in forma sommaria e secondo il suo libero apprezzamento, quale sia questo
valore; occorrendo, consulterà un perito”. Ciò non toglie che svariate
procedure cantonali seguano tuttora la regola secondo cui il valore litigioso è
verificato dal giudice solo in caso di contestazione (Poudret, op. cit., pag. 269, n. 4.1 in fine ad art. 36 con richiami).
c) Nel caso in esame
il valore di fr. 290 171.– indicato dalle attrici nella petizione non è mai
stato messo in dubbio dalla convenuta. Non vi sarebbe quindi stata ragione, in
ossequio alla menzionata prassi, perché il Pretore se ne scostasse. Tale
giurisprudenza mostra nondimeno i suoi limiti nel caso in rassegna, ove il
valore dei beni indicato dalle attrici (e non contestato dalla convenuta), corrispondente
alla somma dei valori di stima attribuiti alle particelle nel 1975, non era più
in alcun rapporto con il valore commerciale dei fondi nel febbraio del 1992,
quando è stata introdotta la causa. Le stesse attrici hanno prodotto con la
petizione un rapporto tecnico, allestito da un architetto (membro del Tribunale
di espropriazione sopracenerino), dal quale risultava che il valore effettivo
delle quattro particelle n. __________, __________, __________e __________RFD
di __________ assommava nel gennaio del 1991 a
fr. 2 509 000.– (doc. A, pag. 22). Nelle circostanze
descritte, ove già a prima vista – e per di più sulla base degli atti – il
valore dei fondi indicato dalle parti risultava palesemente inattendibile, il
giudice non poteva ragionevolmente ritenersi vincolato alla cifra ammessa dalle
parti. Ricorrevano quindi gli estremi perché egli potesse, a titolo
eccezionale, scostarsi dalla nota giurisprudenza.
d) Rimane da
accertare se il valore di fr. 696 515.– considerato dal Pretore sia corretto.
Il primo giudice si è dipartito dalla somma dei valori di stima ufficiali attribuiti
alle particelle nel 1995 (fr. 1 393 000.–), soggiungendo che, la spettanza
delle attrici essendo complessivamente di un mezzo, il valore de-terminante era
la metà, ovvero fr. 696 515.– (sentenza, consid. 9 in fine). Tale metodo di
calcolo è doppiamente erroneo. Anzitutto perché la causa è cominciata nel 1992
e il Pretore non poteva attingere quindi a valori del 1995. Inoltre perché
determinante non era solo il valore della quota rivendicata dalle attrici, ma
il valore di tutto il compendio immobiliare, litigioso essendo il diritto
stesso allo scioglimento della comproprietà (Rep. 1985 pag. 31 consid. a; Poudret, op. cit., pag. 282, n. 9.4).
Una riduzione a metà si giustificava, è vero, ma solo perché l’azione di divisione
riguardava la nuda proprietà dei beni gravati da usufrutto (art. 9 cpv. 2 CPC).
Ciò non toglie che nel suo risultato, quantunque ispirato a criteri non pertinenti,
il giudizio del Pretore resista alla critica.
e) Si fosse fondato,
in effetti, sul rapporto tecnico prodotto dalle stesse attrici circa il valore
commerciale dei fondi nel febbraio del 1991, il Pretore avrebbe potuto
legittimamente presumere un valore litigioso di fr. 1 254 000.– (la metà di quello
stimato dall’esperto). Rapportata a un tale valore, l’indennità per ripetibili
di fr. 29 000.– si dimostra finanche inferiore al minimo previsto dall’art. 9
cpv. 1 TOA (3%), sicché l’appellante non può dolersene. Ne segue che, su questo
punto ancora, il gravame si rivela privo di buon diritto.
- Gli
oneri processuali di appello seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC).
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa
giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile,
l’appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
- Gli
oneri processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 3950.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
4000.–
sono
posti a carico dell’appellante, che rifonderà alle controparti fr. 4000.–
complessivi per ripetibili di appello.
- Intimazione:
–
avv. dott. __________ __________, __________;
–
avv. dott. __________ __________, __________.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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