AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.1997.3
Data decisione, Autorità:
24.11.1997, ICCA
Incarto n..
11.97.00003
Lugano
24 novembre 1997/cs
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti,
vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa n. ______ (azione di divorzio) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con
petizione 16 novembre 1995 da
__________ __________, nata __________,
(patrocinata
dall’avv. __________ __________, __________)
Contro
__________ __________, __________
(patrocinato
dall’avv. __________ __________, __________);
esaminati
gli atti,
posti
i seguenti
punti di
questione: 1. Se dev’essere accolto l’appello del 15 gennaio 1997
presentato da __________ __________ __________ contro la sentenza emessa il 6
dicembre 1996 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;
-
Se
dev’essere accolto l’appello del 15 gennaio 1997 presentato da __________
__________ __________ contro il decreto 6 dicembre 1996 emanato dal Pretore del
Distretto di Bellinzona;
-
Se
dev’essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria introdotta
dall’appellante con i due ricorsi;
-
Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________
____________________ __________ (1972), cittadino italiano, e __________
__________ (1967) si sono sposati a __________. __________ il __________ 1995.
Il marito lavorava come aiuto muratore in un’impresa di costruzioni e la moglie
ha continuato a esercitare la propria attività lucrativa anche dopo il
matrimonio. Dall’unione non sono nati figli. I coniugi si sono separati il
__________ 1995. Il 5 settembre 1995 __________ __________ __________ ha
chiesto al Pretore del Distretto di Bellinzona il tentativo di conciliazione,
che è decaduto infruttuoso il 5 ottobre successivo.
B. Il 16 novembre 1995
__________ __________ __________ ha promosso causa di divorzio, sostenendo che
i rapporti patrimoniali erano da considerare liquidati. __________ __________
__________ si è opposto al divorzio con risposta 1° febbraio 1996, invocando
una colpa preponderante della moglie. Nei successivi allegati scritti ogni
parte ha ribadito le proprie tesi. All’udienza preliminare del 26 giugno 1996
l’attrice ha indicato numerosi mezzi di prova (8 testi, interrogatorio formale,
richiamo di un incarto penale) e altrettanto ha fatto il convenuto (10 testi,
di cui quattro per rogatoria, interrogatorio formale e edizione di documenti).
Con ordinanza di stessa data in calce al verbale di udienza il Pretore ha
ammesso l’audizione di quattro testi, di cui due indicati dall’attrice e due
indicati dal convenuto, riservandosi di decidere in seguito sull’ammissione di
ulteriori prove.
Esperita l’istruttoria,
con ordinanza del 26 settembre 1996 il Pretore ha indetto il dibattimento
finale per il 24 ottobre 1996. Nei memoriali conclusivi del 21 e del 24 ottobre
1996 l’attrice e il convenuto hanno mantenuto le rispettive conclusioni. Il
Pretore, statuendo il 6 dicembre 1996, ha accolto la petizione, ha sciolto il
matrimonio per divorzio e ha liquidato il regime matrimoniale riconoscendo a
ciascun coniuge la proprietà dei beni di cui ha il possesso. Le spese, con una
tassa di giustizia di fr. 1000.–, sono state poste a carico delle parti in
ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili. Con decreto separato di
stessa data il Pretore ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria presentata
il 31 ottobre 1995 dal convenuto, per il motivo che questi non era indigente.
C. Contro la sentenza
del Pretore il convenuto è insorto con un appello del 15 gennaio 1997 nel quale
chiede che, accordatogli il beneficio dell’assistenza giudiziaria, il giudizio
predetto sia riformato nel senso di respingere l’azione di divorzio e di addebitare
all’attrice tutti gli oneri del processo. Egli ha interposto appello anche
contro il decreto del 6 dicembre 1996, chiedendo l’ammissione al beneficio
dell’assistenza giudiziaria in prima sede. Nelle sue osservazioni del 7
febbraio 1997 __________ __________ __________ si oppone al conferimento
dell’assistenza giudiziaria e conclude per il rigetto degli appelli.
Considerando
in diritto: I. Sull’appello contro la
sentenza di merito
-
Ognuno dei coniugi
può domandare il divorzio quando le relazioni coniugali siano così
profondamente turbate e scosse che non si possa ragionevolmente esigere da essi
la continuazione dell’unione coniugale; se tale stato dipende da colpa preponderante
di uno dei coniugi, il divorzio può essere domandato soltanto dall’altro (art.
142 CC). Per colpa preponderante si intende un comportamento colpevole
che sia più grave di tutti gli ulteriori elementi di dissidio, ovvero che
superi per causalità le eventuali colpe dell’altro coniuge cumulate ai fattori
oggettivi di disunione (Bühler/Spühler
in: Berner Kommentar, 3ª edizione, note 120 e 122 ad art. 142 CC con numerosi
richiami di dottrina e giurisprudenza; Deschenaux/Tercier/Werro,
Le mariage et le divorce, 4ª edizione, pag. 124 n. 622; v. anche Hinderling/Steck, Das schweizerische Ehescheidungsrecht,
Zurigo 1995, pag. 60 segg.).
-
Il Pretore ha
ritenuto che nel caso concreto la responsabilità del dissidio coniugale fosse
imputabile a entrambi i coniugi: il marito per la sua gelosia e la moglie per
la sua intolleranza verso di lui. A parere dell’appellante, per contro, causa
preponderante del dissidio sarebbe il comportamento della moglie, la quale non
potrebbe quindi vedere accolta la sua domanda di divorzio. Egli censura la
sentenza impugnata di nullità, il primo giudice non avendo motivato il rifiuto
di assumere tutte le prove notificate, le quali avrebbero potuto far luce sulle
origini del dissidio coniugale e sui comportamenti delle parti. Ciò configura
un’insanabile violazione del suo diritto di essere sentito, poiché un’eventuale
assunzione delle prove in appello lo priverebbe di un’istanza ricorsuale.
-
L’udienza
preliminare ha per scopo di chiarificare le allegazioni delle parti (art. 178
CPC), di tentare di conciliare le parti se la natura della causa lo consente (art.
179 CPC), di permettere alle parti di notificare le prove nei limiti dell’art.
78 cpv. 2 CPC e di formulare le opposizioni alle stesse. L’art. 182 CPC dispone
che, chiusa l’udienza preliminare, il giudice deve stabilire con ordinanza le
prove che ammette e deve fissare l’ordine e la data d’inizio della loro
assunzione (cpv. 1); il giudice che rifiuta una prova deve motivare il diniego
al più tardi con la sentenza (cpv. 2 ). In conseguenza di ciò, l’art. 309 cpv.
2 lett. g CPC concede all’appellante la facoltà di chiedere l’assunzione delle
prove rifiutate dal Pretore. Nel caso concreto le parti hanno notificato
all’udienza preliminare del 26 giugno 1996 le loro prove, senza incontrare opposizioni.
L’attrice ha chiesto l’audizione di 8 testi, l’interrogatorio formale del convenuto
e il richiamo di un incarto penale; il convenuto, a sua volta, ha chiesto
l’assunzione di 11 testi, l’interrogatorio formale dell’attrice e l’edizione di
un estratto conto bancario. Il Pretore ha citato le parti per un’udienza destinata
all’audizione di 4 testi, riservandosi di statuire in seguito
sull’ammissibilità di altre prove. Con ordinanza del 24 settembre 1996 egli ha
poi convocato le parti al dibattimento finale, rifiutando così implicitamente
tutte le altre prove notificate dalle parti, ma senza dare alcuna spiegazione.
Ciò che di per sé la legge consente (art. 182 cpv. 2 CPC), a condizione che la
rinuncia alle altre prove sia motivata nella sentenza finale. Nella sentenza
impugnata il Pretore non ha tuttavia esposto per quali motivi ha – di fatto – respinto
l’audizione dei restanti 15 testimoni indicati dalle parti, gli interrogatori
formali e la domanda di edizione di documenti.
-
Il diritto di essere
sentito accorda al cittadino la facoltà di offrire mezzi di prova su punti
rilevanti e di esprimersi sul risultato dell’assunzione delle prove (DTF 120 Ib
379 consid. 3b, 118 Ia 17 consid. 1c e rinvii). L’autorità giudiziaria può
tuttavia procedere a un apprezzamento anticipato delle prove e rinunciare a
quei mezzi probatori il cui presumibile risultato non porterebbe nuovi
chiarimenti (DTF 115 Ia 11 consid. 2a e b, 100 segg. consid. 5). Nel caso
concreto il Pretore non ha fatto cenno nella sentenza impugnata alle prove da
lui scartate, né ha motivato il suo rifiuto di assumerle. Gli atti di causa
sono silenti su una eventuale rinuncia delle parti ai mezzi di prova non
assunti e invano si cercherebbe nei verbali istruttori, che soli fanno fede di
quanto avvenuto nel corso delle udienze (art. 119 CPC), il benché minimo
accenno a un accordo sulla limitazione reciproca dei mezzi di prova. La
sentenza è quindi carente di motivazione sul tema delle prove notificate dalle
parti, ciò che impedisce al convenuto di impugnarla con cognizione di causa e a
questa Camera di giudicare se l’apprezzamento del Pretore possa essere condiviso.
Il vizio di forma configura pertanto una lesione insanabile del diritto di
essere sentito (DTF 119 Ia 264 consid. 4d) e comporta la nullità della sentenza
(art. 143 cpv. 1, 146 CPC). L’incarto deve perciò essere ritornato al primo
giudice affinché motivi il rifiuto di assumere tutte le prove notificate dalle
parti (art. 326 CPC). L’accoglimento dell’appello sulla domanda principale
rende superfluo l’esame delle domande presentate in via subordinata.
II. Sull’appello contro il
decreto sull’assistenza giudiziaria
-
Il primo giudice ha
negato l’assistenza giudiziaria al convenuto, ritenendo che quest’ultimo poteva
provvedere alle proprie spese legali e di patrocinio poiché, una volta dedotto
dal suo stipendio mensile medio di fr. 2’500.– il fabbisogno di fr. 1’995.–,
egli disponeva di un’eccedenza di fr. 505.– mensili. L’appellante contesta tale
conclusione, asserendo che non si poteva ammettere un salario medio di fr.
2’500.– sulla base dei cinque conteggi mensili prodotti agli atti. Egli adduce
inoltre che il Pretore non ha tenuto conto dell’onere di fr. 233.40 mensili per
il rimborso rateale di un debito presso la Banca __________, dell’aleatorietà
del suo guadagno, variabile secondo i mesi e infine della possibilità di un
aumento dei costi di alloggio – poi verificatosi – dovuto alla necessità di
avere un’abitazione più decorosa di un monolocale.
-
L’istanza di
assistenza giudiziaria introdotta dal convenuto il 31 ottobre 1995 (inc. n.
/) era motivata e corredata da vari documenti, in particolare
dal certificato municipale per l’ammissione all’assistenza giudiziaria,
sottoscritto il 12 settembre 1995 dal richiedente e preavvisato favorevolmente
dal Municipio il 19 settembre 1995. L’appellante adduce l’aleatorietà del
proprio reddito, trascurando di considerare che egli stesso ha indicato nel
citato certificato di percepire in media fr. 2’500.– mensili. Le fluttuazioni
del reddito non hanno in concreto rilevanza, poiché la situazione finanziaria
dell’appellante è stata valutata sulla base di un reddito medio che egli ha
effettivamente ricevuto. Nel 1996 il convenuto ha infatti percepito in media un
reddito mensile di fr. 2’422.–, al netto non solo dei consueti oneri sociali ma
anche dell’imposta alla fonte, e oltre a tale importo ha ricevuto anche una
media mensile di fr. 204.– per il pagamento delle vacanze e una media mensile
di fr. 51.60 per il rimborso delle spese di trasferta (conteggi 1996 prodotti
con l’istanza di ammissione all’assistenza giudiziaria in appello). In prima
sede il convenuto ha esposto i suoi oneri mensili di complessivi fr. 1’956.50,
di cui fr. 1’025.– consistenti nel minimo del diritto esecutivo, fr. 380.– per
l’alloggio, fr. 188.10 per il premio della cassa malati, fr. 130.– per
l’assicurazione dell’automobile e fr. 233.40 per un debito con la Banca
__________ relativo all’acquisto dell’automobile, indispensabile per l’attività
lucrativa (certificato municipale per l’ammissione all’assistenza giudiziaria).
Il Pretore, ancorché
dipartendosi da altri dati, ha calcolato un fabbisogno di fr. 1’995.– mensili
(minimo di base del diritto esecutivo fr. 1’025.–, alloggio fr. 380.–, cassa
malati fr. 190.–, spese per l’automobile fr. 200.–, imposte stimate fr. 200.–),
addirittura superiore a quello fatto valere dall’interessato. Se si tien conto
del cambiamento di alloggio, avvenuto il 1° novembre 1996 (doc. B prodotto a
sostegno della domanda di assistenza giudiziaria in appello), il fabbisogno
mensile del convenuto ammonta a fr. 2’187.50 (fr. 1’025.– minimo del diritto
esecutivo, fr. 550.– alloggio, fr. 158.10 cassa malati, fr. 233.40 debito
__________, fr. 130.– assicurazione RC, fr. 91.– spese scolastiche professionali).
Le spese di elettricità e di telefono, per invalsa giurisprudenza di questa
Camera, sono comprese nel minimo esistenziale del
diritto esecutivo (Rep 1994 297 consid. 5) e a nulla vale in questa sede la
produzione delle bollette telefoniche. Le spese di trasferta
professionali non devono essere inserite nel fabbisogno, essendo rimborsate dal
datore di lavoro (come attestato dai conteggi mensili di stipendio) e le
imposte, dedotte alla fonte, non sono più un onere a carico dell’appellante,
contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice. Il convenuto dal 1°
novembre 1996 dispone pertanto di un’eccedenza di fr. 234.50.
Ci si potrebbe invero
chiedere se in tali condizioni egli possa essere considerato indigente, ma in
concreto non è necessario risolvere tale quesito. Le parti hanno infatti
presentato i rispettivi memoriali conclusivi nell’ottobre 1996, di modo che il
patrocinatore del convenuto non ha verosimilmente fornito più alcuna prestazione
nel periodo compreso tra il 1° novembre 1996 e il 6 dicembre 1996, data alla
quale è stata emanata la sentenza di divorzio. La concessione dell’assistenza
giudiziaria non si giustificava quindi fino al 31 ottobre 1996, il convenuto
potendo far fronte ai propri costi di patrocinio e legali con un’eccedenza
mensile superiore a fr. 500.–, tanto più che la causa non presentava soverchie
difficoltà e non aveva comportato un impegno del patrocinatore eccedente la
norma. Dal 1° novembre 1996 non vi sono più state prestazioni legali e la quota
di fr. 500.– posta a carico dell’appellante come tassa di giustizia poteva
essere affrontata ratealmente in circa 3 mesi con l’eccedenza a disposizione.
L’appello contro il decreto 6 dicembre 1996 deve quindi essere respinto.
III. Sulle spese e le
ripetibili
- Gli oneri
processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). L’attrice, che ha
proposto a torto la reiezione dell’appello rivolto contro la sentenza 6
dicembre 1996, ne sopporta i costi e deve rifondere all’appellante un’adeguata
indennità per ripetibili. La domanda di assistenza giudiziaria dell’appellante
diviene priva di oggetto, potendo egli coprire le proprie spese legali grazie
all’indennità per ripetibili che gli è assegnata con la sentenza odierna. Per
quel che riguarda invece l’appello contro il decreto sull’assistenza
giudiziaria, __________ __________ __________ ne esce perdente e deve quindi
sopportarne i costi, rifondendo alla controparte un’equa indennità per
ripetibili. La sua domanda di assistenza giudiziaria deve essere respinta, poiché
a prescindere dall’esistenza di una situazione di indigenza, l’appello non
presentava sin dall’inizio possibilità di esito favorevole (art. 157 CPC).
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L’appello contro la sentenza di
merito è accolto, la sentenza impugnata è annullata e gli atti sono rinviati al
Pretore perché motivi il rifiuto di assumere tutte le prove notificate
all’udienza preliminare.
- Gli oneri processuali,
consistenti in:
a) tassa di giustizia fr.
500.–
b) spese fr.
50.–
fr.
550.–
sono
posti a carico di __________ __________ __________, che rifonderà alla controparte
fr. 1100.– per ripetibili di appello.
-
La domanda di assistenza
giudiziaria di __________ __________ __________ è dichiarata priva d’oggetto.
-
L’appello in materia di
assistenza giudiziaria è respinto e il decreto impugnato è confermato.
-
La domanda di assistenza
giudiziaria presentata da __________ __________ __________ è respinta.
-
Gli oneri processuali,
consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 200.–
b) spese fr.
50.–
fr.
250.–
sono
posti a carico di __________ __________ __________, che rifonderà alla controparte
fr. 600.– per ripetibili di appello
- Intimazione:
– avv. __________
__________, __________;
– avv. __________
__________, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster