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Numero d'incarto:
11.1997.45
Data decisione, Autorità:
15.04.1997, ICCA
Incarto n.
11.97.00045
Lugano,
15 aprile 1997/cs
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. Bernasconi e Giani
segretario:
Romanzini,
vicecancelliere
sedente
per statuire nella causa ..__________ (misure provvisionali in pendenza di divorzio) della
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 25 luglio
1996 da
__________, nata __________, __________
(patrocinata
dall’avv. __________ __________, __________)
contro
__________ __________, __________
(patrocinato
dall’avv. dott. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di
questione: 1. Se deve essere accolto l’appello del 28 marzo 1997
presentato da __________ __________ __________ contro il decreto cautelare
emesso il 21 marzo 1997 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Nell’ambito di una causa
di divorzio pendente fra __________ __________ __________ (1948) e __________
nata __________ (1950), quest’ultima ha chiesto il 25 luglio 1996 al Pretore
del Distretto di Lugano, sezione 6, che il marito fosse tenuto a corrisponderle
in via provvisionale – tra l’altro – una provvigione ad litem di fr.
5000.–. Alla discussione del 3 settembre 1996 __________ __________ __________
si è opposto al versamento, offrendo in via subordinata fr. 2000.–. Esperita
l’istruttoria, alla discussione finale del 17 gennaio 1997 __________
__________ ha confermato la propria domanda. Il marito non si è più espresso
sul tema della provvigione ad litem.
B. Con decreto cautelare
del 21 marzo 1997 il Pretore ha accolto l’istanza e ha condannato __________
__________ __________ a versare alla moglie una provvigione ad litem di
fr. 5000.– entro 15 giorni dall’intimazione del decreto. La tassa di giustizia
di fr. 300.– e le spese sono state poste per un terzo a carico dell’istante e
per due terzi a carico di __________ __________ __________, tenuto a rifondere
alla moglie fr. 600.– per ripetibili.
C. __________ __________
__________ è insorto contro il decreto del Pretore con un appello del 28 marzo
1997 in cui propone che, concesso al ricorso effetto sospensivo, l’obbligo di
pagamento sia annullato o quanto meno ridotto a fr. 2000.–, che gli oneri
processuali siano divisi a metà e che le ripetibili siano compensate. Non sono
state chieste osservazioni all’appello.
Considerando
in diritto: 1. L’obbligo di
corrispondere una provvigione di causa al coniuge che non ha i mezzi per
sostenere le spese legali di una separazione o di un divorzio discende per alcuni
autori dall’art. 163 CC (doveri di mantenimento), per altri dall’art. 159 CC
(doveri di mutua assistenza). La prima opinione è sostenuta da Hausheer/ Reusser/Geiser (Kommentar zum
Eherecht, Berna 1988, pag. 45 n. 38 e pag. 155 n. 15), da Bühler/Spühler (in: Berner Kommentar, Ergänzungsband
1991, nota 260 ad art. 145 CC) ed è ripresa da Hasenböhler (in: Kommentar zum schweizerischen Privatrecht,
Basilea 1996, n. 14 ad art. 163 CC). La seconda è affermata da Bräm (in: Zürcher Kommentar, Zurigo
1993, nota 135 seg. ad art. 159 CC con rinvii) e da Hinderling/ Steck (Das schweizerische Ehescheidungsrecht,
Zurigo 1995, pag. 540 seg.). Comunque si opini al riguardo, rimane il principio
per cui il coniuge che non è in grado di far fronte da sé – con il proprio
reddito e la propria sostanza – ai costi di patrocinio, di procedura (anticipi
chiesti dal tribunale) e alle spese vive causate dal processo di separazione o
di divorzio (trasferte, traduzioni ecc.) ha il diritto di chiedere un adeguato
sussidio all’altro coniuge, sempre che quest’ultimo sia in grado di fornirlo. I
costi di una procedura di separazione o divorzio sono infatti a carico
dell’unione coniugale; l’assistenza gratuita dello Stato è puramente
sussidiaria (Bühler/Spühler, op.
cit., nota 309 ad art. 145 CC; Hausheer/Reusser/Geiser,
loc. cit.; Bräm, op. cit., nota
138 ad art. 159 CC; ZR 90/1991 pag. 259 n. 82).
-
L’appellante adduce
di non avere risorse sufficienti per erogare alla moglie la cifra fissata dal
primo giudice. Fa valere che i risparmi della coppia consistono nel saldo di
due conti bancari, l’uno di fr. 20 203.95 (il 15 marzo 1996), l’altro di fr.
7277.50 (il 29 dicembre 1995). Tali attivi vanno considerati alla stregua di
acquisti, onde una spettanza personale di fr. 13 740.70, su cui un pagamento di
fr. 5000.– inciderebbe nella misura del 37%. Ciò offenderebbe il senso di
giustizia e dell’equità. Un importo di fr. 2000.– è il massimo di quanto si
potrebbe riconoscere alla moglie, volendo dar prova di generosità e
prescindendo dalla parità di trattamento fra coniugi.
-
In realtà il
convenuto parte dalla fallace premessa che la provvigione ad litem non
debba essere rimborsata e che non si possa nemmeno compensarne l’ammontare con
crediti dell’altro coniuge in liquidazione del regime dei beni matrimoninali.
Le cose stanno diversamente. Lo scioglimento del regime si ha per avvenuto
bensì il giorno della litispendenza (art. 204 cpv. 2 CC), tuttavia il costo di
una causa di separazione o di divorzio è ancora – come si è spiegato poc’anzi –
un debito dell’unione coniugale. Il coniuge che ha stanziato una provvigione ad
litem può chiedere perciò al giudice del divorzio (non al giudice delle misure
provvisionali) che con la liquidazione del regime matrimoniale la somma gli sia
rimborsata, rispettivamente sia compensata con crediti dell’altro coniuge (Bräm, op. cit., n. 135 ad art. 159 CC
verso il basso). Il giudice del divorzio deciderà secondo equità, tenendo conto
del reciproco grado di soccombenza e dell’ammontare dell’eventuale indennità
per ripetibili (Hinderling/Steck,
op. cit., pag. 553 con richiami). Asserire sin da oggi, perciò, che una
provvigione ad litem di fr. 5000.– riduca del 37% quanto spetterà al
marito in liquidazione del regime matrimoniale è prematuro. Ciò esclude già a
un primo e sommario esame che il decreto del Pretore possa essere modificato
per un motivo del genere.
-
Un’altra questione è
sapere se l’importo di fr. 5000.– sia eccessivo per rapporto alla capacità
economica dell’appellante o al presumibile onorario che la moglie dovrà pagare
all’avvocato. Riguardo al primo interrogativo però l’appellante si limita a evocare
una sua disponibilità finanziaria di fr. 13 740.40, che non basta – da sola – a
far apparire esagerato l’importo di fr. 5000.– fissato dal Pretore. Quand’anche
il marito non si vedesse rimborsare alcunché dalla moglie, infatti, la somma
residua apparirebbe ancora sufficiente a garantire il suo proprio patrocinio.
Circa il presumibile onorario dell’avvocato della moglie, l’appellante non
spende una parola, salvo rinviare la controparte all’istituto dell’ assistenza
giudiziaria. Rinvio ingiustificato – come detto – finché i beni dell’unione
coniugale bastano per sopperire alle spese del processo. Ne segue che
l’appello, manifestamente infondato, è sprovvisto di buon diritto.
-
L’emanazione del
presente giudizio rende caduca la richiesta di effetto sospensivo contenuta
nell’appello.
-
Gli oneri
processuali della sentenza odierna seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1
CPC). Non si assegnano ripetibili all’ appellata, cui il gravame non è nemmeno
stato intimato.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria
e richiamato l’art. 313bis CPC,
pronuncia: 1. L’appello è respinto e il
decreto impugnato è confermato.
- Gli oneri processuali,
consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 200.–
b) spese fr.
50.–
fr.
250.–
sono posti a carico
dell’appellante. Non si assegnano ripetibili.
- Intimazione:
– avv. dott. __________
__________, __________;
– avv. __________
__________, __________.
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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